TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/10/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 975/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.975/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29/10/1974, rappresentato e difeso dall'Avv. SPASSINO MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
( ) nato in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31/01/1977;
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio civile”.
All'udienza dell'8/10/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 28.09.2015, in Como (CO), atto nr. 103 parte I;
2) Nulla altro disporsi avendo i coniugi definito ogni loro altro rapporto”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere il divorzio nei confronti di in relazione al Controparte_1 matrimonio contratto in Como (Co), in data 28/09/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 103, parte I, dell'anno 2015; da tale unione non sono nati i figli. pagina 1 di 3 All'udienza in data 8/10/2025, il procuratore di parte ricorrente, dato atto che il sig. risulta CP_1 irreperibile, ha esibito il ricorso regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c. nell'ultima residenza nota al sig. ; stante la regolarità della notifica e la mancata Controparte_1 costituzione in giudizio, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente. Quindi, sentita liberamente la sig.ra , in assenza di domande accessorie e di istanze Parte_1 istruttorie, il procuratore di parte ricorrente veniva autorizzato a precisare le conclusioni come da ricorso;
esaurita la discussione orale della causa, il Giudice ha rimesso la causa per la decisione collegiale.
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Como (Co), in data 28/09/2015, tra e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione del Tribunale di Varese n. 17/2024, pubblicata in data 11/01/2024 e passata in giudicato in data 12/07/2024).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione all'udienza del 28/11/2023, per gli incombenti di cui agli artt. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c., poi differita al 13/12/2023- termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza- non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale si è da tempo reso irreperibile e per tale motivo non ha partecipato né al giudizio di separazione, né al presente, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla prosecuzione del rapporto coniugale. Controparte_1
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.28 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nata a Bani in [...] il [...], e C.F._3
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._4
31/01/1977, matrimonio contratto in Como (Co), in data 28/09/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 103, parte I, anno 2015;
pagina 2 di 3 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.975/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29/10/1974, rappresentato e difeso dall'Avv. SPASSINO MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
( ) nato in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31/01/1977;
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio civile”.
All'udienza dell'8/10/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 28.09.2015, in Como (CO), atto nr. 103 parte I;
2) Nulla altro disporsi avendo i coniugi definito ogni loro altro rapporto”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere il divorzio nei confronti di in relazione al Controparte_1 matrimonio contratto in Como (Co), in data 28/09/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 103, parte I, dell'anno 2015; da tale unione non sono nati i figli. pagina 1 di 3 All'udienza in data 8/10/2025, il procuratore di parte ricorrente, dato atto che il sig. risulta CP_1 irreperibile, ha esibito il ricorso regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c. nell'ultima residenza nota al sig. ; stante la regolarità della notifica e la mancata Controparte_1 costituzione in giudizio, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente. Quindi, sentita liberamente la sig.ra , in assenza di domande accessorie e di istanze Parte_1 istruttorie, il procuratore di parte ricorrente veniva autorizzato a precisare le conclusioni come da ricorso;
esaurita la discussione orale della causa, il Giudice ha rimesso la causa per la decisione collegiale.
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Como (Co), in data 28/09/2015, tra e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione del Tribunale di Varese n. 17/2024, pubblicata in data 11/01/2024 e passata in giudicato in data 12/07/2024).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione all'udienza del 28/11/2023, per gli incombenti di cui agli artt. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c., poi differita al 13/12/2023- termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza- non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale si è da tempo reso irreperibile e per tale motivo non ha partecipato né al giudizio di separazione, né al presente, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla prosecuzione del rapporto coniugale. Controparte_1
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.28 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nata a Bani in [...] il [...], e C.F._3
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._4
31/01/1977, matrimonio contratto in Como (Co), in data 28/09/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 103, parte I, anno 2015;
pagina 2 di 3 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
pagina 3 di 3