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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1395
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1395/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TABANELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA BONIFICA 40 RAVENNA presso il difensore avv. TABANELLI FRANCESCO
RICORRENTE
Oggetto: ricorso ex art. 700 cpc/ rigetto.
La ricorrente ha agito in via cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., Parte_1
chiedendo a questo Tribunale di disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile emesso nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 19/2023, nonché il suo annullamento e la sua revoca, deducendo quale periculum in mora le condizioni di salute della madre ultranovantenne.
Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.
In primo luogo, va rilevato che mediante i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non può incidersi sul processo esecutivo né può disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva di altri provvedimenti giurisdizionali.
Nell'ambito della procedura esecutiva il legislatore ha previsto rimedi ad hoc intesi ad inibire l'azione del creditore quando essa appare priva del titolo idoneo all'azione, o quando il procedimento azionato appaia viziato o errato nella sua materiale esecuzione.
Il ricorso cautelare è, quindi, carente del requisito della residualità, che costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c.
Nel caso di specie, l'ordinamento prevede specifici rimedi esperibili nell'ambito del processo esecutivo, tra cui ad es. l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, ovvero l'opposizione di terzo ex art. 619 cpc.
La cautela invocata appare inammissibile, altresì, sotto il profilo della strumentalità, in quanto nel ricorso non viene indicato un giudizio rispetto al quale l'azione cautelare sarebbe
Pagina 1 strumentale;
comunque, il provvedimento richiesto non potrebbe mai incidere su atti del processo esecutivo (Trib. Trani, 14 agosto 2002), essendo questi ultimi soggetti esclusivamente ai rimedi tipici previsti dal codice di rito.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Modena, 26 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
Pagina 2
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1395/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TABANELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA BONIFICA 40 RAVENNA presso il difensore avv. TABANELLI FRANCESCO
RICORRENTE
Oggetto: ricorso ex art. 700 cpc/ rigetto.
La ricorrente ha agito in via cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., Parte_1
chiedendo a questo Tribunale di disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile emesso nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 19/2023, nonché il suo annullamento e la sua revoca, deducendo quale periculum in mora le condizioni di salute della madre ultranovantenne.
Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.
In primo luogo, va rilevato che mediante i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non può incidersi sul processo esecutivo né può disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva di altri provvedimenti giurisdizionali.
Nell'ambito della procedura esecutiva il legislatore ha previsto rimedi ad hoc intesi ad inibire l'azione del creditore quando essa appare priva del titolo idoneo all'azione, o quando il procedimento azionato appaia viziato o errato nella sua materiale esecuzione.
Il ricorso cautelare è, quindi, carente del requisito della residualità, che costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c.
Nel caso di specie, l'ordinamento prevede specifici rimedi esperibili nell'ambito del processo esecutivo, tra cui ad es. l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, ovvero l'opposizione di terzo ex art. 619 cpc.
La cautela invocata appare inammissibile, altresì, sotto il profilo della strumentalità, in quanto nel ricorso non viene indicato un giudizio rispetto al quale l'azione cautelare sarebbe
Pagina 1 strumentale;
comunque, il provvedimento richiesto non potrebbe mai incidere su atti del processo esecutivo (Trib. Trani, 14 agosto 2002), essendo questi ultimi soggetti esclusivamente ai rimedi tipici previsti dal codice di rito.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Modena, 26 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
Pagina 2