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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI SENSI (C.F. ) C.F._1
RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Curatore dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) C.F._2
RECLAMATA CONTUMACE
(già Controparte_3 Controparte_4
) con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO BECHI (C.F.
[...] C.F._3
)
[...]
RECLAMATA Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze pagina 1 di 19 INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 92/2024 emessa dal Tribunale di IA pubblicata il 13/11/2024
CONCLUSIONI
Per la RECLAMANTE:
… la società insiste per l'accoglimento del reclamo, con Parte_2 compensazione delle spese fra le parti
Per l : Controparte_3
L'Avv. Claudio Bechi, difensore dell' , conclude affinché Controparte_3 la Ecc.ma Corte di Appello, ove ritenga fondata la contestazione dello stato di insolvenza della società reclamante dichiarato dal Tribunale di IA nella sentenza n. 92 in data 12/13.11.2024, accolga il reclamo proposto da
[...]
con compensazione delle spese di lite tra l'Ente Parte_1 Controparte_3
e nel caso di accoglimento del reclamo.
[...] Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di IA ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
(di seguito DC o anche RECLAMANTE o Parte_1 [...]
) con sentenza n. 92/2024 pubblicata il 13/11/2024, ritenendo CP_5 sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte dell' , rimasta contumace nella Controparte_5 fase pre-liquidatoria ed a fronte del mancato pagamento di accantonamenti e contributi a favore dell' (di seguito anche Controparte_3 CP_6
) per € 56.307,25, credito in parte fondato su D.I. emesso per l'importo
[...] di € 46.105,07, oltre spese legali, passato in giudicato per mancata opposizione.
In particolare, il giudice di prime cure ha ravvisato lo stato di insolvenza della pagina 2 di 19 , ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le Controparte_5 proprie obbligazioni, sulla base dei seguenti indici rivelatori:
1. mancato pagamento del debito verso l'Ente ricorrente per complessivi € 58.327,74, fondato su titolo esecutivo giudiziale, divenuto inoppugnabile;
2. gravosa situazione debitoria nei confronti dell fondata su CP_7 avvisi di accertamento notificati dal settembre 2023, complessivamente pari a €
42.340,33 quale desumibile dalla nota informativa dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione datata 7.10.2024 ed acquisita agli atti del procedimento;
3. mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti sostanziali profili tutti a fondamento dell'unico motivo di violazione dell'art. 2 del CCII, per la pretesa insussistenza dello stato di insolvenza:
a) omessa più ampia e completa analisi della propria situazione patrimoniale, con particolare riguardo al bilancio dell'esercizio 2023 depositato nel Registro delle Imprese il 23.10.2024;
b) errata valutazione dell'adempimento delle obbligazioni sociali, essendo
l'unico debito scaduto emergente agli atti quello del CREDITORE ISTANTE, oggi di circa € 60.000,00;
c) sulle ulteriori passività sociali;
d) sulle disponibilità liquide.
Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_8
(di seguito solo LG) è rimasta contumace.
[...]
pagina 3 di 19 Per contro, nel costituirsi in giudizio, il ha contestato, Controparte_6 perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.
La Corte, una prima volta, ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando memoria ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva ed in un secondo tempo, ha ordinato alla
[...]
Filiale La Colonna, Pieve a Nievole ed allo stesso CURATORE ove CP_9 ne fosse stato in possesso, di esibire in giudizio l'estratto conto aggiornato Con relativo al conto corrente bancario acceso dalla e far pervenire, i dati relativi all'Area "PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI" del cassetto fiscale dell'
[...]
a cui in passato non aveva potuto avere accesso ed a fornire CP_5 informazioni sul contratto di leasing a cui la RECLAMANTE ha fatto cenno nella richiesta inoltrata alla e sullo sviluppo del relativo rapporto, Controparte_9 oltre all'eventuale relazione aggiornata ex art. 130 CCII sempre nella parte non secretata.
In data 17.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è fondato e quindi è meritevole di accoglimento.
Esso si fonda sulla pretesa violazione dell'art.121 del CCII, per essere stata DC ritenuta in stato di insolvenza, in totale difetto dei presupposti sostanziali per simile dichiarazione.
Procedendo alla disamina dei vari profili dell'unico motivo di reclamo la Corte osserva quanto segue.
Con
1. Col primo profilo critico, – costituita il 23.03.2023 - si duole della omessa più ampia e completa analisi della propria situazione patrimoniale, con particolare pagina 4 di 19 riguardo al bilancio dell'esercizio 2023 depositato nel Registro delle
Imprese il 23.10.2024 che evidenzierebbe ampie attività, in buona parte sostanzialmente liquide, e significativamente superiori alle passività e tali da garantire un corretto adempimento delle obbligazioni sociali.
Deduce, inoltre, l'IMPRESA DEBITRICE che dalla propria situazione patrimoniale aggiornata emergerebbero:
1. un attivo per complessivi € 2.733.288,23, di cui:
• disponibilità liquide per € 65.904,20;
• crediti di imposta per € 2.391.076,97;
• crediti verso clienti per € 243.414,29;
2. un passivo, al netto del capitale sociale, delle riserve e dei finanziamenti dei soci, si trovano passività per complessivi € 1.436.976,00, composte da:
• debiti verso fornitori per € 329.863,79;
• debiti fiscali per € 958.779,83;
• debiti previdenziali per € 89.633,25;
• debito verso per € 58.699,25. Controparte_3
Con sarebbe, altresì, titolare di crediti maturati nell'esecuzione degli appalti sino al 13 novembre 2024, ancora da fatturare, per circa € 350/400.000,00, come da specifica relazione prodotta.
Rileva il Collegio che dal bilancio al 31.12.2023, depositato dopo il deposito in data 30/09/2024, del ricorso per l'apertura della LG, si evince l'esistenza di un patrimonio netto positivo pari ad € 1.793.951,00, e di debiti per €
1.098.708,00, iscritti al valore nominale, essendosi l'IMPRESA CP_5 avvalsa della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. e senza applicazione del criterio del costo ammortizzato.
pagina 5 di 19 Lo stesso bilancio al 31.12.2023 evidenzia ricavi pari ad € 2.850.953,00, crediti iscritti al presumibile valore di realizzo, pari ad € 2.868.643,00 e disponibilità liquide pari ad € 20.778,00.
E' appena il caso di osservare che l'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”
Con Tuttavia, ha utilizzato lo schema del bilancio in forma abbreviata, nel rispetto dell'art. 2435 bis c.c., a norma del quale le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo
Con dello stato patrimoniale: € 5.500.000,00 (e nella fattispecie registra un attivo di € 2.892.659); 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 11.000.000,00 (e,
Con nella fattispecie registra per tale voce € 2.850.952; 3) dipendenti occupati
Con in media durante l'esercizio: 50 unità (e nella fattispecie, risulta avere in media n. 9 dipendenti).
Rilevasi che nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.
i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione. In questo caso, tuttavia, i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali, sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D) dell'attivo dello stato patrimoniale.
Ebbene, è verosimile che come dichiarato in bilancio 2023, DC, alla data di chiusura dell'esercizio, non avesse in corso alcun contratto di leasing finanziario e pagina 6 di 19 che non vi fossero capitalizzazioni di oneri finanziari, pur avendo in precedenza dichiarato che i beni acquisiti in locazione finanziaria fossero stati contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio, risultando dalla situazione economico - patrimoniale e finanziaria del 24.11.2024 iscritta la voce
“Canoni/spese access. nolegg. veicoli” pari ad € 3.990,76 il che depone per l'esistenza di un contratto di noleggio di un veicolo, più che di un contratto di leasing.
Il CURATORE sul punto non ha saputo fornire alcuna notizia specifica, essendo all'oscuro della conclusione di tale contratto, anche se ha ritenuto che lo stesso potrebbe avere ad oggetto l'autocarro targato GR748XZ.
Ad ogni modo, la stessa entità della voce di debiti annotata in bilancio non depone per un debito di natura finanziaria.
Occorre tuttavia verificare se il bilancio al 31.12.2023 seppure tardivamente depositato presso il R.I. risulti attendibile ed utilizzabile ai fini della decisione.
Con
2. Col secondo profilo critico, denuncia l'errata valutazione dell'adempimento delle obbligazioni sociali, essendo l'unico debito scaduto emergente agli atti quello del CREDITORE ISTANTE, ad oggi pari a circa € 60.000,00, alla cui estinzione si sarebbe impegnato il socio unico, mediante finanziamento di pari importo, a favore di essa . Controparte_5
Sul punto l' si è limitato ad asserire che compete a Controparte_3
Con questa Corte di Appello valutare se le contestazioni sollevate da in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza, contenuto nella sentenza reclamata siano efficacemente suffragate dagli elementi di prova addotti a sostegno del gravame e dagli ulteriori elementi di prova che sono stati acquisiti nel corso del presente procedimento.
pagina 7 di 19 Non è dato, dunque, dubitare, in difetto di specifiche contestazioni sul punto, che vi sia la ragionevole possibilità che il debito scaduto del CREDITORE ISTANTE Con venga soddisfatto come riferito da
3. Il terzo e il quarto profilo di censura alla sentenza reclamata possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, poiché sono relativi, l'uno, alle ulteriori passività sociali e l'altro, alle disponibilità liquide, le quali ultime non sarebbero state considerate e consentirebbero alla RECLAMANTE di estinguere i debiti.
C.
1. In particolare, DC deduce che le ulteriori passività sarebbero rappresentate da debiti erariali e previdenziali ( ), rispettivamente per CP_7
€ 958.779,83 ed € 89.633,25, le quali potrebbero essere definite per compensazione, progressivamente in rapporto alle loro scadenze, con i maggiori crediti commerciali e fiscali che essa avrebbe maturato come attestato nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 3.124.319,00, dei quali i crediti fiscali potrebbero essere utilizzati per € 813.510,00 (3.124.319-
2.659.137+348.328), per estinguere le proprie obbligazioni, essendo stata la rimanente parte, per l'importo di € 2.659.137,25, già ceduta a terzi.
Pertanto, a suo dire, essa potrebbe, in tal modo, estinguere in via immediata ed integrale, i debiti previdenziali verso l' , pari ad € 89.633,25, mentre, con le CP_7 disponibilità liquide per oltre € 90.000,00, le disponibilità di immediata operatività per compensazioni con crediti fiscali di € 276.660,50, le disponibilità di progressiva utilizzabilità per compensazioni fiscali di € 188.521,25, i crediti verso clienti per complessivi € 243.414,29 maturati per gli stati di avanzamento dei lavori sino alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e i crediti relativi ai lavori ancora in corso di contabilizzazione, anche se non ancora contabilizzati, per circa € 350/400.000,00, potrebbe estinguere i restanti debiti, che, stando alla situazione patrimoniale della stessa sarebbero pari ad € Parte_3
pagina 8 di 19 329.863,79, quelli verso fornitori e ad € 958.779,83, quelli fiscali (per un totale di € 1.288.643,62).
Rileva il Collegio che l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice non minore esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale e ragionevolmente certe.
La situazione economico patrimoniale e finanziaria della IMPRESA DEBITRICE a cui occorre aver riguardo è quella esistente al momento della domanda di apertura della Liquidazione Giudiziale, tanto che ai sensi dell'art. 49 comma 3 lett.
c) CCII il Tribunale ordina il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti.
Pertanto - dal momento che l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione dell'originaria istanza di LG - come ha avuto modo di affermare la Corte di legittimità con riguardo all'art. 5 L.F., ma con un principio applicabile anche alla Liquidazione
Giudiziale, “ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi […]” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 18137 del 10/07/2018)
La stessa Corte regolatrice con Ordinanza n. 23437 del 06/10/2017, pronunciata con riguardo al giudizio di opposizione a dichiarazione di fallimento, ma utilizzabile anche nel caso di opposizione a sentenza di apertura della Liquidazione
Giudiziale, per identità di ratio, ha avuto modo di statuire che:
pagina 9 di 19 • quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità;
• quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, come affermato dal CURATORE nella propria relazione, l' - costituita nel marzo 2023 - non ha Controparte_5 ottemperato agli obblighi di deposito della documentazione contabile ed extracontabile necessaria al corretto svolgimento della procedura, né è avvenuta Con l'audizione del legale rappresentante della peraltro da ritenersi inutile in assenza di documenti a supporto. Neppure sono stati consegnati i due veicoli di proprietà della “su cui sono stati annotati i gravami sorti con Parte_3
l'entrata in procedura”. In particolare, a detta della , non risulta Pt_4 consegnata la seguente documentazione: schede contabili;
Libro Giornale;
estratti dei conti correnti aperti dalla società presso TI CA e CA
AM (per il conto presso TI CA lo scrivente ha recuperato documentazione direttamente dal predetto istituto mentre CA AM non ha fornito risposta alla PEC in precedenza inviata); contrattualistica varia relativa ai rapporti in corso, in particolare quelli aventi ad oggetto l'apertura dei cantieri su cui la società operava, i relativi capitolati, gli Stati di Avanzamento Lavori di volta in volta eventualmente redatti, con la contabilità dei singoli cantieri aggiornata alla data dell'apertura del concorso;
contratti relativi a incarichi affidati
a professionisti per la gestione dei singoli cantieri;
contratti con eventuali aziende terze che potrebbero aver svolto i lavori su incarico della società; contratto di pagina 10 di 19 leasing stipulato con RCI Banque S.A. relativo ad un autocarro;
contratti di compravendita immobiliare relativi al bene immobile comprato e rivenduto nell'estate 2024”.
Nondimeno, dalla piattaforma di cessione dei crediti dell'Agenzia delle
Entrate, fatta pervenire dal CURATORE si evince quanto segue:
Tale documento è coerente con quello prodotto dalla RECLAMANTE, seppure rappresentato da uno screeshot della corrispondente pagina di internet della Con piattaforma dell'agenzia delle Entrate, dal quale risulta che la stessa abbia maturato crediti fiscali per complessivi € 3.124.319,00, ne ha ceduti €
2.659.137,00 e ne ha visti rifiutati € 348.328,50, di talché sarebbe ancora titolare di crediti ricevuti accettati per € 813.510,25 (465.181,75 + 348.328,50): pagina 11 di 19 Sempre in base a tale piattaforma, l' risulta altresì avere la Controparte_5 disponibilità della somma € 276.660,50, per crediti fiscali fruibili nel modello
F24, nonché della somma di € 188.521,25, per crediti cedibili a chiunque.
Di tali dati, dunque, non è dato dubitare, ove si consideri altresì che il CURATORE Con ha rilevato che dagli estratti conto bancari di si rilevano pochi clienti (in quanto una buona parte degli incassi sembra riferibile a cessione di crediti fiscali) e pochi fornitori di tipo commerciale (gli unici bonifici di importi rilevanti sono fatti a e ad Albania Ponteggi Srls), tanto che le uscite Controparte_11 sono per lo più relative a pagamenti di stipendi, a volte con acconti anche consistenti ad amministratori e soci.
A ciò si aggiunga che i crediti verso clienti per € 243.414,29 - come si evince dalla relazione integrativa al bilancio 2023 - risultano essere stati appostati al presumibile valore di realizzo.
pagina 12 di 19 Peraltro, un credito vantato verso in relazione all'atto di Controparte_12 vendita del 24.07.2024 è stato estinto tramite compensazione con precedenti Con crediti vantati dalla medesima verso e tale medesima sorte potrebbe avere quello di € 90.000,00 iscritto nella relazione economico-patrimoniale aggiornata.
Infine, lo stato passivo dichiarato esecutivo allegato alla prima relazione della evidenzia crediti, per insinuazioni tempestive, ammessi per Pt_4 complessivi € 45.190,94, di cui in chirografo, € 3.007,56 (1.511,27 + € 1.465,41
+ 30,88) ed in privilegio € 42.183,38 [41.344,32 (AdER) + € 839,06 (Regione
Toscana)], mentre nell'ultima nota informativa il CURATORE ha precisato che il totale del passivo accertato o accertabile è pari ad € 43.679,56 e che in vista della prossima udienza fissata per il 01.07.2025, vi è anche la sola domanda presentata dalla , di importo pari ad € 66.400,20. CP_3
Anche tale quadro debitorio risulta, dunque, coerente con le allegazioni della
RECLAMANTE, dato che dei crediti ammessi al passivo risultano titolari solo l'Agenzia Entrate-Riscossione e la Regione Toscana, il che tuttavia non depone per l'incapacità dell'IMPRESA DEBITRICE di estinguere regolarmente le proprie obbligazioni.
Infatti, il bilancio al 31.12.2023 – seppure depositato dopo la presentazione, in data 30/09/2024, del ricorso per l'apertura della LG – si può ritenere ragionevolmente attendibile, pur in difetto di consegna al CURATORE della documentazione contabile utile ai fini di una sua verifica.
Orbene, dal medesimo bilancio si evince che la RECLAMANTE al 31.12.2023, abbia registrato un patrimonio netto positivo pari ad € 1.793.951,00, con debiti per € 1.098.708,00, iscritti al valore nominale, evidenziando ricavi pari ad
€ 2.850.953,00, crediti iscritti al presumibile valore di realizzo, pari ad €
2.868.643,00 e disponibilità liquide pari ad € 20.778,00.
pagina 13 di 19 Stando poi, alla situazione patrimoniale aggiornata al 21.11.2024 della stessa RECLAMANTE, i debiti sarebbero pari ad € 329.863,79, quelli verso fornitori e ad € 958.779,83, quelli fiscali (per un totale di € 1.288.643,62).
Ebbene, tali dati rappresentano il coerente sviluppo di quelli riportati nel bilancio al 31.12.2023 e quindi appaiono anch'essi attendibili.
Per contro, la restante documentazione prodotta dalla IMPRESA DEBITRICE rappresentata dalla Relazione Peritale Crediti su Lavori Edili del 05/02/2025 (non asseverata) sugli stati di avanzamento lavori eseguiti dalla stessa e ancora da fatturare, secondo cui vi sarebbero crediti maturati nell'esecuzione degli appalti sino al 13 novembre 2024, ancora da fatturare, per circa € 350/400.000,00, in difetto di documentazione contabile di supporto non raggiunge, invece, un adeguato livello di attendibilità.
Ad ogni modo, va, comunque, esclusa la sussistenza dello stato di insolvenza, posto che le attività certe risultano pari ad € 798.596,04 a fronte di debiti scaduti
(quelli ammessi al passivo e quello del CREDITORE ISTANTE) di importo notevolmente inferiore, che verosimilmente non sono stati estinti solo per una Con incapacità transitoria di di adempiere.
C.
2. Quanto alle disponibilità liquide, oltre a quelle risultanti dal bilancio, il
CURATORE ha riferito che il conto a suo tempo aperto dalla società presso TI
CA è stato trasferito presso intestandolo alla procedura e che sul CP_13 medesimo risultano depositati € 6.152,31.
La stessa TICA Credito Cooperativo Società Cooperativa, ottemperando all'ordine di esibizione ad essa impartito, ha depositato l'estratto conto intestato alla , dal quale risulta quanto segue: Controparte_5
pagina 14 di 19 Inoltre, come si evince dagli ultimi movimenti estrapolati dall'estratto, al Con 31/10/2024, del conto corrente n. 3173593/9 21 acceso dalla presso la CA
AM, vi sono le seguenti giacenze
Le disponibilità liquide bancarie ammontano dunque ad € 21.484,48, le quali quindi suffragano l'insussistenza dello stato di insolvenza della IMPRESA
anche alla stregua delle restanti attività di quest'ultima, per quanto CP_5 sopra indicato.
In conclusione, poiché i debiti scaduti sono quelli risultanti dallo stato passivo per un totale di € 43.679,56 (in prevalenza dell'AdER, mentre alla data del
15/10/2024 non risultano altri debiti tributari) oltre a quello verso l' CP_3
, di importo pari ad € 66.400,20 per il quale il medesimo in data
[...]
21.10.2024 aveva proposto un piano di rientro, salvo poi insinuarsi al passivo tardivamente (con un credito però non ancora ammesso) e poiché il credito Con previdenziale dell' prossimo a scadenza per espressa ammissione di è CP_7
pagina 15 di 19 pari ad € 89.633,25 (di cui per € 31.812,52 in dilazione, come si evince dalla relativa informativa acquisita dal G.D.), il tutto per un totale di € 199.713,01, le disponibilità liquide, al 31.12.2023 per € 20.778,00 ed al 21.11.2024 per €
65.904,20, il finanziamento dell'unico socio e la disponibilità della somma €
276.660,50, per crediti fiscali fruibili nel modello F24, nonché della somma di €
188.521,25, per crediti cedibili a chiunque, consentono di ritenere che la sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Parte_3
A ciò si aggiunga che l' ha maturato un ulteriore credito Controparte_5 fiscale per € 42.960,00 cedibile a chiunque ed è attiva sul mercato come dimostra la dichiarazione in data 05/02/2025, dell'Arch/Ing. con CP_14 studio in Via Salceto 89/a, Poggibonsi (SI), iscritto all'Ordine degli Architetti di
Siena n. 883, verosimile direttore dei lavori, secondo cui dai computi metrici della Con per i lavori da lei stessa eseguiti, risultano i seguenti importi a credito per ogni cantiere:
1) circa 230.000€+iva da fatturare a Gdg srl per lavori svolti in Via Paisiello n. 119-121-123-125 Firenze (FI)
2) circa 150.000€+iva da fatturare a per lavori svolti in Via del CP_15
Gallo n. 104, Montecatini Terme (PT)
3) circa 220.000€+iva da fatturare a per lavori svolti in Persona_1
Via Lungo il Calice n. 55, Agliana (PT)
4) circa 140.000€+iva da fatturare a per lavori svolti in Controparte_16
Via Montalese n. 275, Prato (PO)
5) circa 180.000€+iva da fatturare a per lavori svolti in Via Controparte_17
A. del Borro, Arezzo (AR).
Del resto, lo stato di insolvenza è rappresentato dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle pagina 16 di 19 condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività e nella fattispecie, invece è verosimile che la RECLAMANTE dato il suddetto quadro economico e finanziario si sia trovata soltanto in una situazione d'impotenza transitoria.
D. La LG, che quindi deve essere revocata, a fronte della insussistenza dello stato di insolvenza.
E. Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'IMPRESA DEBITRICE sotto la vigilanza del CURATORE, con la necessità di autorizzazione del Tribunale per gli atti indicati
(mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con cadenza mensile con l'avvertimento che, in caso di violazione, il
Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
L'istanza di sospensione ex art. 52 CCII non è stata formulata e comunque sarebbe assorbita dalle considerazioni sopra esposte.
F. Quanto alle spese di lite, la Corte rileva che queste possono essere compensate in considerazione della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
G. Occorre infine considerare che l'art. 147 DPR 30.5.2002 n. 115 (TU Spese di
Giustizia) è stato sostituito dall'art. 366, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
pagina 17 di 19 (“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”) e la nuova norma è applicabile a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.
Attualmente la norma così recita: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
A parere della Corte per i motivi esposti in punto di compensazione delle spese di lite non si può ritenere che il CREDITORE ISTANTE abbia richiesto con colpa l'apertura della LG.
, si ritiene che sia stata l' a dare causa alla apertura Parte_5 Controparte_5 della procedura in oggetto, non essendosi costituita nella fase pre-liquidatoria al fine di eccepire l'insussistenza dello stato di insolvenza;
di conseguenza, in questo caso, l'apertura della procedura concorsuale deve imputarsi alla
[...]
, appunto perché essa avrebbe ben potuto impedirla usando l'ordinaria CP_5 diligenza, fornendo al CURATORE la documentazione richiesta e costituendosi e difendendosi nella fase pre-liquidatoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e dell' , con l'intervento del
[...] Controparte_3
pagina 18 di 19 P.G. presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza n. 92/2024 emessa dal Tribunale di IA e pubblicata il 13.11.2024, così provvede:
1. ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di di cui alla sentenza sopra Parte_1 indicata;
2. DISPONE che la RECLAMANTE, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 30 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del CURATORE;
3. DICHIARA le spese del dei due gradi del giudizio interamente compensate tra le parti;
4. ACCERTA che sono a carico della RECLAMANTE le spese della procedura ed il compenso del CURATORE;
5. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 17.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI SENSI (C.F. ) C.F._1
RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Curatore dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) C.F._2
RECLAMATA CONTUMACE
(già Controparte_3 Controparte_4
) con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO BECHI (C.F.
[...] C.F._3
)
[...]
RECLAMATA Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze pagina 1 di 19 INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 92/2024 emessa dal Tribunale di IA pubblicata il 13/11/2024
CONCLUSIONI
Per la RECLAMANTE:
… la società insiste per l'accoglimento del reclamo, con Parte_2 compensazione delle spese fra le parti
Per l : Controparte_3
L'Avv. Claudio Bechi, difensore dell' , conclude affinché Controparte_3 la Ecc.ma Corte di Appello, ove ritenga fondata la contestazione dello stato di insolvenza della società reclamante dichiarato dal Tribunale di IA nella sentenza n. 92 in data 12/13.11.2024, accolga il reclamo proposto da
[...]
con compensazione delle spese di lite tra l'Ente Parte_1 Controparte_3
e nel caso di accoglimento del reclamo.
[...] Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di IA ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
(di seguito DC o anche RECLAMANTE o Parte_1 [...]
) con sentenza n. 92/2024 pubblicata il 13/11/2024, ritenendo CP_5 sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte dell' , rimasta contumace nella Controparte_5 fase pre-liquidatoria ed a fronte del mancato pagamento di accantonamenti e contributi a favore dell' (di seguito anche Controparte_3 CP_6
) per € 56.307,25, credito in parte fondato su D.I. emesso per l'importo
[...] di € 46.105,07, oltre spese legali, passato in giudicato per mancata opposizione.
In particolare, il giudice di prime cure ha ravvisato lo stato di insolvenza della pagina 2 di 19 , ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le Controparte_5 proprie obbligazioni, sulla base dei seguenti indici rivelatori:
1. mancato pagamento del debito verso l'Ente ricorrente per complessivi € 58.327,74, fondato su titolo esecutivo giudiziale, divenuto inoppugnabile;
2. gravosa situazione debitoria nei confronti dell fondata su CP_7 avvisi di accertamento notificati dal settembre 2023, complessivamente pari a €
42.340,33 quale desumibile dalla nota informativa dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione datata 7.10.2024 ed acquisita agli atti del procedimento;
3. mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti sostanziali profili tutti a fondamento dell'unico motivo di violazione dell'art. 2 del CCII, per la pretesa insussistenza dello stato di insolvenza:
a) omessa più ampia e completa analisi della propria situazione patrimoniale, con particolare riguardo al bilancio dell'esercizio 2023 depositato nel Registro delle Imprese il 23.10.2024;
b) errata valutazione dell'adempimento delle obbligazioni sociali, essendo
l'unico debito scaduto emergente agli atti quello del CREDITORE ISTANTE, oggi di circa € 60.000,00;
c) sulle ulteriori passività sociali;
d) sulle disponibilità liquide.
Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_8
(di seguito solo LG) è rimasta contumace.
[...]
pagina 3 di 19 Per contro, nel costituirsi in giudizio, il ha contestato, Controparte_6 perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.
La Corte, una prima volta, ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando memoria ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva ed in un secondo tempo, ha ordinato alla
[...]
Filiale La Colonna, Pieve a Nievole ed allo stesso CURATORE ove CP_9 ne fosse stato in possesso, di esibire in giudizio l'estratto conto aggiornato Con relativo al conto corrente bancario acceso dalla e far pervenire, i dati relativi all'Area "PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI" del cassetto fiscale dell'
[...]
a cui in passato non aveva potuto avere accesso ed a fornire CP_5 informazioni sul contratto di leasing a cui la RECLAMANTE ha fatto cenno nella richiesta inoltrata alla e sullo sviluppo del relativo rapporto, Controparte_9 oltre all'eventuale relazione aggiornata ex art. 130 CCII sempre nella parte non secretata.
In data 17.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è fondato e quindi è meritevole di accoglimento.
Esso si fonda sulla pretesa violazione dell'art.121 del CCII, per essere stata DC ritenuta in stato di insolvenza, in totale difetto dei presupposti sostanziali per simile dichiarazione.
Procedendo alla disamina dei vari profili dell'unico motivo di reclamo la Corte osserva quanto segue.
Con
1. Col primo profilo critico, – costituita il 23.03.2023 - si duole della omessa più ampia e completa analisi della propria situazione patrimoniale, con particolare pagina 4 di 19 riguardo al bilancio dell'esercizio 2023 depositato nel Registro delle
Imprese il 23.10.2024 che evidenzierebbe ampie attività, in buona parte sostanzialmente liquide, e significativamente superiori alle passività e tali da garantire un corretto adempimento delle obbligazioni sociali.
Deduce, inoltre, l'IMPRESA DEBITRICE che dalla propria situazione patrimoniale aggiornata emergerebbero:
1. un attivo per complessivi € 2.733.288,23, di cui:
• disponibilità liquide per € 65.904,20;
• crediti di imposta per € 2.391.076,97;
• crediti verso clienti per € 243.414,29;
2. un passivo, al netto del capitale sociale, delle riserve e dei finanziamenti dei soci, si trovano passività per complessivi € 1.436.976,00, composte da:
• debiti verso fornitori per € 329.863,79;
• debiti fiscali per € 958.779,83;
• debiti previdenziali per € 89.633,25;
• debito verso per € 58.699,25. Controparte_3
Con sarebbe, altresì, titolare di crediti maturati nell'esecuzione degli appalti sino al 13 novembre 2024, ancora da fatturare, per circa € 350/400.000,00, come da specifica relazione prodotta.
Rileva il Collegio che dal bilancio al 31.12.2023, depositato dopo il deposito in data 30/09/2024, del ricorso per l'apertura della LG, si evince l'esistenza di un patrimonio netto positivo pari ad € 1.793.951,00, e di debiti per €
1.098.708,00, iscritti al valore nominale, essendosi l'IMPRESA CP_5 avvalsa della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. e senza applicazione del criterio del costo ammortizzato.
pagina 5 di 19 Lo stesso bilancio al 31.12.2023 evidenzia ricavi pari ad € 2.850.953,00, crediti iscritti al presumibile valore di realizzo, pari ad € 2.868.643,00 e disponibilità liquide pari ad € 20.778,00.
E' appena il caso di osservare che l'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”
Con Tuttavia, ha utilizzato lo schema del bilancio in forma abbreviata, nel rispetto dell'art. 2435 bis c.c., a norma del quale le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo
Con dello stato patrimoniale: € 5.500.000,00 (e nella fattispecie registra un attivo di € 2.892.659); 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 11.000.000,00 (e,
Con nella fattispecie registra per tale voce € 2.850.952; 3) dipendenti occupati
Con in media durante l'esercizio: 50 unità (e nella fattispecie, risulta avere in media n. 9 dipendenti).
Rilevasi che nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.
i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione. In questo caso, tuttavia, i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali, sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D) dell'attivo dello stato patrimoniale.
Ebbene, è verosimile che come dichiarato in bilancio 2023, DC, alla data di chiusura dell'esercizio, non avesse in corso alcun contratto di leasing finanziario e pagina 6 di 19 che non vi fossero capitalizzazioni di oneri finanziari, pur avendo in precedenza dichiarato che i beni acquisiti in locazione finanziaria fossero stati contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio, risultando dalla situazione economico - patrimoniale e finanziaria del 24.11.2024 iscritta la voce
“Canoni/spese access. nolegg. veicoli” pari ad € 3.990,76 il che depone per l'esistenza di un contratto di noleggio di un veicolo, più che di un contratto di leasing.
Il CURATORE sul punto non ha saputo fornire alcuna notizia specifica, essendo all'oscuro della conclusione di tale contratto, anche se ha ritenuto che lo stesso potrebbe avere ad oggetto l'autocarro targato GR748XZ.
Ad ogni modo, la stessa entità della voce di debiti annotata in bilancio non depone per un debito di natura finanziaria.
Occorre tuttavia verificare se il bilancio al 31.12.2023 seppure tardivamente depositato presso il R.I. risulti attendibile ed utilizzabile ai fini della decisione.
Con
2. Col secondo profilo critico, denuncia l'errata valutazione dell'adempimento delle obbligazioni sociali, essendo l'unico debito scaduto emergente agli atti quello del CREDITORE ISTANTE, ad oggi pari a circa € 60.000,00, alla cui estinzione si sarebbe impegnato il socio unico, mediante finanziamento di pari importo, a favore di essa . Controparte_5
Sul punto l' si è limitato ad asserire che compete a Controparte_3
Con questa Corte di Appello valutare se le contestazioni sollevate da in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza, contenuto nella sentenza reclamata siano efficacemente suffragate dagli elementi di prova addotti a sostegno del gravame e dagli ulteriori elementi di prova che sono stati acquisiti nel corso del presente procedimento.
pagina 7 di 19 Non è dato, dunque, dubitare, in difetto di specifiche contestazioni sul punto, che vi sia la ragionevole possibilità che il debito scaduto del CREDITORE ISTANTE Con venga soddisfatto come riferito da
3. Il terzo e il quarto profilo di censura alla sentenza reclamata possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, poiché sono relativi, l'uno, alle ulteriori passività sociali e l'altro, alle disponibilità liquide, le quali ultime non sarebbero state considerate e consentirebbero alla RECLAMANTE di estinguere i debiti.
C.
1. In particolare, DC deduce che le ulteriori passività sarebbero rappresentate da debiti erariali e previdenziali ( ), rispettivamente per CP_7
€ 958.779,83 ed € 89.633,25, le quali potrebbero essere definite per compensazione, progressivamente in rapporto alle loro scadenze, con i maggiori crediti commerciali e fiscali che essa avrebbe maturato come attestato nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 3.124.319,00, dei quali i crediti fiscali potrebbero essere utilizzati per € 813.510,00 (3.124.319-
2.659.137+348.328), per estinguere le proprie obbligazioni, essendo stata la rimanente parte, per l'importo di € 2.659.137,25, già ceduta a terzi.
Pertanto, a suo dire, essa potrebbe, in tal modo, estinguere in via immediata ed integrale, i debiti previdenziali verso l' , pari ad € 89.633,25, mentre, con le CP_7 disponibilità liquide per oltre € 90.000,00, le disponibilità di immediata operatività per compensazioni con crediti fiscali di € 276.660,50, le disponibilità di progressiva utilizzabilità per compensazioni fiscali di € 188.521,25, i crediti verso clienti per complessivi € 243.414,29 maturati per gli stati di avanzamento dei lavori sino alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e i crediti relativi ai lavori ancora in corso di contabilizzazione, anche se non ancora contabilizzati, per circa € 350/400.000,00, potrebbe estinguere i restanti debiti, che, stando alla situazione patrimoniale della stessa sarebbero pari ad € Parte_3
pagina 8 di 19 329.863,79, quelli verso fornitori e ad € 958.779,83, quelli fiscali (per un totale di € 1.288.643,62).
Rileva il Collegio che l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice non minore esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale e ragionevolmente certe.
La situazione economico patrimoniale e finanziaria della IMPRESA DEBITRICE a cui occorre aver riguardo è quella esistente al momento della domanda di apertura della Liquidazione Giudiziale, tanto che ai sensi dell'art. 49 comma 3 lett.
c) CCII il Tribunale ordina il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti.
Pertanto - dal momento che l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione dell'originaria istanza di LG - come ha avuto modo di affermare la Corte di legittimità con riguardo all'art. 5 L.F., ma con un principio applicabile anche alla Liquidazione
Giudiziale, “ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi […]” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 18137 del 10/07/2018)
La stessa Corte regolatrice con Ordinanza n. 23437 del 06/10/2017, pronunciata con riguardo al giudizio di opposizione a dichiarazione di fallimento, ma utilizzabile anche nel caso di opposizione a sentenza di apertura della Liquidazione
Giudiziale, per identità di ratio, ha avuto modo di statuire che:
pagina 9 di 19 • quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità;
• quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, come affermato dal CURATORE nella propria relazione, l' - costituita nel marzo 2023 - non ha Controparte_5 ottemperato agli obblighi di deposito della documentazione contabile ed extracontabile necessaria al corretto svolgimento della procedura, né è avvenuta Con l'audizione del legale rappresentante della peraltro da ritenersi inutile in assenza di documenti a supporto. Neppure sono stati consegnati i due veicoli di proprietà della “su cui sono stati annotati i gravami sorti con Parte_3
l'entrata in procedura”. In particolare, a detta della , non risulta Pt_4 consegnata la seguente documentazione: schede contabili;
Libro Giornale;
estratti dei conti correnti aperti dalla società presso TI CA e CA
AM (per il conto presso TI CA lo scrivente ha recuperato documentazione direttamente dal predetto istituto mentre CA AM non ha fornito risposta alla PEC in precedenza inviata); contrattualistica varia relativa ai rapporti in corso, in particolare quelli aventi ad oggetto l'apertura dei cantieri su cui la società operava, i relativi capitolati, gli Stati di Avanzamento Lavori di volta in volta eventualmente redatti, con la contabilità dei singoli cantieri aggiornata alla data dell'apertura del concorso;
contratti relativi a incarichi affidati
a professionisti per la gestione dei singoli cantieri;
contratti con eventuali aziende terze che potrebbero aver svolto i lavori su incarico della società; contratto di pagina 10 di 19 leasing stipulato con RCI Banque S.A. relativo ad un autocarro;
contratti di compravendita immobiliare relativi al bene immobile comprato e rivenduto nell'estate 2024”.
Nondimeno, dalla piattaforma di cessione dei crediti dell'Agenzia delle
Entrate, fatta pervenire dal CURATORE si evince quanto segue:
Tale documento è coerente con quello prodotto dalla RECLAMANTE, seppure rappresentato da uno screeshot della corrispondente pagina di internet della Con piattaforma dell'agenzia delle Entrate, dal quale risulta che la stessa abbia maturato crediti fiscali per complessivi € 3.124.319,00, ne ha ceduti €
2.659.137,00 e ne ha visti rifiutati € 348.328,50, di talché sarebbe ancora titolare di crediti ricevuti accettati per € 813.510,25 (465.181,75 + 348.328,50): pagina 11 di 19 Sempre in base a tale piattaforma, l' risulta altresì avere la Controparte_5 disponibilità della somma € 276.660,50, per crediti fiscali fruibili nel modello
F24, nonché della somma di € 188.521,25, per crediti cedibili a chiunque.
Di tali dati, dunque, non è dato dubitare, ove si consideri altresì che il CURATORE Con ha rilevato che dagli estratti conto bancari di si rilevano pochi clienti (in quanto una buona parte degli incassi sembra riferibile a cessione di crediti fiscali) e pochi fornitori di tipo commerciale (gli unici bonifici di importi rilevanti sono fatti a e ad Albania Ponteggi Srls), tanto che le uscite Controparte_11 sono per lo più relative a pagamenti di stipendi, a volte con acconti anche consistenti ad amministratori e soci.
A ciò si aggiunga che i crediti verso clienti per € 243.414,29 - come si evince dalla relazione integrativa al bilancio 2023 - risultano essere stati appostati al presumibile valore di realizzo.
pagina 12 di 19 Peraltro, un credito vantato verso in relazione all'atto di Controparte_12 vendita del 24.07.2024 è stato estinto tramite compensazione con precedenti Con crediti vantati dalla medesima verso e tale medesima sorte potrebbe avere quello di € 90.000,00 iscritto nella relazione economico-patrimoniale aggiornata.
Infine, lo stato passivo dichiarato esecutivo allegato alla prima relazione della evidenzia crediti, per insinuazioni tempestive, ammessi per Pt_4 complessivi € 45.190,94, di cui in chirografo, € 3.007,56 (1.511,27 + € 1.465,41
+ 30,88) ed in privilegio € 42.183,38 [41.344,32 (AdER) + € 839,06 (Regione
Toscana)], mentre nell'ultima nota informativa il CURATORE ha precisato che il totale del passivo accertato o accertabile è pari ad € 43.679,56 e che in vista della prossima udienza fissata per il 01.07.2025, vi è anche la sola domanda presentata dalla , di importo pari ad € 66.400,20. CP_3
Anche tale quadro debitorio risulta, dunque, coerente con le allegazioni della
RECLAMANTE, dato che dei crediti ammessi al passivo risultano titolari solo l'Agenzia Entrate-Riscossione e la Regione Toscana, il che tuttavia non depone per l'incapacità dell'IMPRESA DEBITRICE di estinguere regolarmente le proprie obbligazioni.
Infatti, il bilancio al 31.12.2023 – seppure depositato dopo la presentazione, in data 30/09/2024, del ricorso per l'apertura della LG – si può ritenere ragionevolmente attendibile, pur in difetto di consegna al CURATORE della documentazione contabile utile ai fini di una sua verifica.
Orbene, dal medesimo bilancio si evince che la RECLAMANTE al 31.12.2023, abbia registrato un patrimonio netto positivo pari ad € 1.793.951,00, con debiti per € 1.098.708,00, iscritti al valore nominale, evidenziando ricavi pari ad
€ 2.850.953,00, crediti iscritti al presumibile valore di realizzo, pari ad €
2.868.643,00 e disponibilità liquide pari ad € 20.778,00.
pagina 13 di 19 Stando poi, alla situazione patrimoniale aggiornata al 21.11.2024 della stessa RECLAMANTE, i debiti sarebbero pari ad € 329.863,79, quelli verso fornitori e ad € 958.779,83, quelli fiscali (per un totale di € 1.288.643,62).
Ebbene, tali dati rappresentano il coerente sviluppo di quelli riportati nel bilancio al 31.12.2023 e quindi appaiono anch'essi attendibili.
Per contro, la restante documentazione prodotta dalla IMPRESA DEBITRICE rappresentata dalla Relazione Peritale Crediti su Lavori Edili del 05/02/2025 (non asseverata) sugli stati di avanzamento lavori eseguiti dalla stessa e ancora da fatturare, secondo cui vi sarebbero crediti maturati nell'esecuzione degli appalti sino al 13 novembre 2024, ancora da fatturare, per circa € 350/400.000,00, in difetto di documentazione contabile di supporto non raggiunge, invece, un adeguato livello di attendibilità.
Ad ogni modo, va, comunque, esclusa la sussistenza dello stato di insolvenza, posto che le attività certe risultano pari ad € 798.596,04 a fronte di debiti scaduti
(quelli ammessi al passivo e quello del CREDITORE ISTANTE) di importo notevolmente inferiore, che verosimilmente non sono stati estinti solo per una Con incapacità transitoria di di adempiere.
C.
2. Quanto alle disponibilità liquide, oltre a quelle risultanti dal bilancio, il
CURATORE ha riferito che il conto a suo tempo aperto dalla società presso TI
CA è stato trasferito presso intestandolo alla procedura e che sul CP_13 medesimo risultano depositati € 6.152,31.
La stessa TICA Credito Cooperativo Società Cooperativa, ottemperando all'ordine di esibizione ad essa impartito, ha depositato l'estratto conto intestato alla , dal quale risulta quanto segue: Controparte_5
pagina 14 di 19 Inoltre, come si evince dagli ultimi movimenti estrapolati dall'estratto, al Con 31/10/2024, del conto corrente n. 3173593/9 21 acceso dalla presso la CA
AM, vi sono le seguenti giacenze
Le disponibilità liquide bancarie ammontano dunque ad € 21.484,48, le quali quindi suffragano l'insussistenza dello stato di insolvenza della IMPRESA
anche alla stregua delle restanti attività di quest'ultima, per quanto CP_5 sopra indicato.
In conclusione, poiché i debiti scaduti sono quelli risultanti dallo stato passivo per un totale di € 43.679,56 (in prevalenza dell'AdER, mentre alla data del
15/10/2024 non risultano altri debiti tributari) oltre a quello verso l' CP_3
, di importo pari ad € 66.400,20 per il quale il medesimo in data
[...]
21.10.2024 aveva proposto un piano di rientro, salvo poi insinuarsi al passivo tardivamente (con un credito però non ancora ammesso) e poiché il credito Con previdenziale dell' prossimo a scadenza per espressa ammissione di è CP_7
pagina 15 di 19 pari ad € 89.633,25 (di cui per € 31.812,52 in dilazione, come si evince dalla relativa informativa acquisita dal G.D.), il tutto per un totale di € 199.713,01, le disponibilità liquide, al 31.12.2023 per € 20.778,00 ed al 21.11.2024 per €
65.904,20, il finanziamento dell'unico socio e la disponibilità della somma €
276.660,50, per crediti fiscali fruibili nel modello F24, nonché della somma di €
188.521,25, per crediti cedibili a chiunque, consentono di ritenere che la sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Parte_3
A ciò si aggiunga che l' ha maturato un ulteriore credito Controparte_5 fiscale per € 42.960,00 cedibile a chiunque ed è attiva sul mercato come dimostra la dichiarazione in data 05/02/2025, dell'Arch/Ing. con CP_14 studio in Via Salceto 89/a, Poggibonsi (SI), iscritto all'Ordine degli Architetti di
Siena n. 883, verosimile direttore dei lavori, secondo cui dai computi metrici della Con per i lavori da lei stessa eseguiti, risultano i seguenti importi a credito per ogni cantiere:
1) circa 230.000€+iva da fatturare a Gdg srl per lavori svolti in Via Paisiello n. 119-121-123-125 Firenze (FI)
2) circa 150.000€+iva da fatturare a per lavori svolti in Via del CP_15
Gallo n. 104, Montecatini Terme (PT)
3) circa 220.000€+iva da fatturare a per lavori svolti in Persona_1
Via Lungo il Calice n. 55, Agliana (PT)
4) circa 140.000€+iva da fatturare a per lavori svolti in Controparte_16
Via Montalese n. 275, Prato (PO)
5) circa 180.000€+iva da fatturare a per lavori svolti in Via Controparte_17
A. del Borro, Arezzo (AR).
Del resto, lo stato di insolvenza è rappresentato dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle pagina 16 di 19 condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività e nella fattispecie, invece è verosimile che la RECLAMANTE dato il suddetto quadro economico e finanziario si sia trovata soltanto in una situazione d'impotenza transitoria.
D. La LG, che quindi deve essere revocata, a fronte della insussistenza dello stato di insolvenza.
E. Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'IMPRESA DEBITRICE sotto la vigilanza del CURATORE, con la necessità di autorizzazione del Tribunale per gli atti indicati
(mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con cadenza mensile con l'avvertimento che, in caso di violazione, il
Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
L'istanza di sospensione ex art. 52 CCII non è stata formulata e comunque sarebbe assorbita dalle considerazioni sopra esposte.
F. Quanto alle spese di lite, la Corte rileva che queste possono essere compensate in considerazione della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
G. Occorre infine considerare che l'art. 147 DPR 30.5.2002 n. 115 (TU Spese di
Giustizia) è stato sostituito dall'art. 366, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
pagina 17 di 19 (“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”) e la nuova norma è applicabile a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.
Attualmente la norma così recita: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
A parere della Corte per i motivi esposti in punto di compensazione delle spese di lite non si può ritenere che il CREDITORE ISTANTE abbia richiesto con colpa l'apertura della LG.
, si ritiene che sia stata l' a dare causa alla apertura Parte_5 Controparte_5 della procedura in oggetto, non essendosi costituita nella fase pre-liquidatoria al fine di eccepire l'insussistenza dello stato di insolvenza;
di conseguenza, in questo caso, l'apertura della procedura concorsuale deve imputarsi alla
[...]
, appunto perché essa avrebbe ben potuto impedirla usando l'ordinaria CP_5 diligenza, fornendo al CURATORE la documentazione richiesta e costituendosi e difendendosi nella fase pre-liquidatoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e dell' , con l'intervento del
[...] Controparte_3
pagina 18 di 19 P.G. presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza n. 92/2024 emessa dal Tribunale di IA e pubblicata il 13.11.2024, così provvede:
1. ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di di cui alla sentenza sopra Parte_1 indicata;
2. DISPONE che la RECLAMANTE, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 30 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del CURATORE;
3. DICHIARA le spese del dei due gradi del giudizio interamente compensate tra le parti;
4. ACCERTA che sono a carico della RECLAMANTE le spese della procedura ed il compenso del CURATORE;
5. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 17.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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