Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/05/2025, n. 9647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9647 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2025
N. 09647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2522 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Fallerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dalla Amministrazione intimata in ordine all’istanza di cui alla diffida con Numero protocollo n. -OMISSIS- del 24/12/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Claudia AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, in qualità di madre ed amministratore di sostegno di -OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Amministrazione intimata in ordine all’istanza con la quale l’istante diffidava la resistente ASL ad attivare il percorso riabilitativo-terapeutico e, conseguentemente, in adempimento di quanto richiesto, di condannare parte convenuta all’inserimento della propria figlia presso un idoneo centro accreditato.
In particolare, deduce parte ricorrente:
- che l’istante è affetta da ritardo mentale grave, epilessia anamnestica, tratti autistici e disturbi comportamentali ed in base a questa sua diagnosi ed in base all’assoluta mancanza di un appropriato intervento riabilitativo era necessaria, come dichiarato dalla stessa ASL un ricovero a lunga degenza presso istituto che la stessa ASL aveva individuato sito in Assisi (Il Serafico);
- che nonostante detta diagnosi la stessa ASL in questi anni, dopo anche la presentazione di due ricorsi presso il Tribunale, non è riuscita ad effettuare questo ricovero, poiché il Serafico, ottima struttura sita in Assisi non aveva alcun posto disponibile, ed inoltre gli enti citati in giudizio non provvedevano neanche ad attivare appropriato intervento sanitario riabilitativo.
Si è costituita l’ASL resistente eccependo il difetto di giurisdizione e controdeducendo nel merito.
All’udienza del 13 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come affermato da costante giurisprudenza, l’azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell’Amministrazione ma solo quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa.
La possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'Amministrazione costituisce, infatti, uno strumento processuale che non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo invece, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sent. n. 987 e 860 del 2016; n. 4689 del 2018; Tar Campania, Napoli, sent. n. 52515 del 2024).
Nel caso in esame, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre muovere dalla verifica se, a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano individualizzato, ci si trovi di fronte ad un diritto già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, o se vi sia ancora per la pubblica amministrazione-autorità spazio discrezionale.
Una volta che il Piano ha individuato le necessità, e questo Piano non sia contestato ma si chieda solo l’esatta esecuzione di quanto già definito, sussiste un diritto costituzionalmente protetto alla integrazione sociale ed alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini; conseguentemente, la giurisdizione deve ritenersi spettare al giudice ordinario in considerazione della conclusione della fase procedimentale amministrativa e della insussistenza di una discrezionalità amministrativa valutabile.
Infatti, in questi casi, l’amministrazione resta priva del potere discrezionale capace di rimodulare o sacrificare, in via autoritativa, la misura del supporto integrativo così come individuato dal piano, avendo, al contrario, il dovere di assicurare l’esatto adempimento di quanto già prescritto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Stante la decisione in rito sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia AT, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia AT | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.