Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 18.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1389/2023 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario
De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Ernesto Maria Cirillo presso il cui studio, sito in Controparte_1
Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8, è elettivamente domiciliato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6.11.2020 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Controparte_1
- di aver adito il Tribunale di Napoli con ricorso depositato in data 12.04.2018 e iscritto al n.
R.G. n. 8093/18, onde sentire “1) Accertare e dichiarare, … …, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto: a) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'accordo aziendale
del 27/03/2013 siglato tra la convenuta e le Organizzazioni sindacali nella parte Pt_1
che prevede modalità della prestazione lavorativa” con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa;
b) Accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” di cui alla premessa, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento
n. 66/2003 e comunque del vigente normativa;
2) Di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dei tempi di trasferimento giornaliero dalla sede aziendale ed alla sede aziendale nella misura di 30 minuti dal 01.07.2013 e, per
l'effetto, condannare la al pagamento delle differenze retributive a Parte_1
favore del ricorrente per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento dalla sede aziendale – al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale (fine lavoro), la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;”
- che il Tribunale, con la sentenza n. 2345/19, in accoglimento della domanda, stabiliva:
“…dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti;
- rigetta nel resto; ”
- che il Tribunale rigettava la domanda sub 2 delle conclusioni affermando: “Per contro, non può trovare accoglimento il capo di domanda (sub 2 delle conclusioni) in cui il ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla retribuzione nella misura di 30 minuti al giorno. A fondamento di tale assunto vi è la considerazione che il ricorrente ha presunto il suo diritto
a percepire il controvalore economico della franchigia, senza neanche allegare se ed in quale misura nel periodo per cui è causa egli abbia effettivamente reso, quotidianamente, la prestazione lavorativa nei limiti (minimi o massimi) della franchigia. … parte ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine all'onere di individuazione giorno per giorno, dell'entità effettiva della prestazione lavorativa resa all'interno del tempo di franchigia. In assenza di allegazioni atte ad individuare uno specifico intervallo temporale all'interno della franchigia, costituente un parametro al quale ancorare la futura domanda retributiva, il capo di domanda, sia pur generico, di condanna al pagamento delle differenze retributive non può trovare accoglimento”
- che la , in ogni caso, non aveva ottemperato all'ordine giudiziario, Parte_1
costringendolo ad anticipare il turno di servizio di 15 minuti e finirlo sempre concedendo una franchigia oraria di 15 minuti, anche per il periodo successivo al deposito dell'originario ricorso (12.04.2018) e sino al 31 gennaio 2020, allorquando era intervenuto un nuovo accordo sindacale;
- che, quindi, il precedente accertamento giudiziale copriva il periodo dal 01.07.2013 (data di efficacia dell'accordo sindacale che aveva introdotto la franchigia), al deposito del ricorso avvenuto il 12.04.2018;
- che con il presente ricorso, relativo al periodo che andava dal 13.04.2018 al 31.01.2020, intendeva vedersi liquidare il tempo impiegato, pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale;
- che era stato assunto in data 01.04.1996 a Napoli e attualmente era inquadrato nel livello 5° del CCNL di categoria;
- che apparteneva al settore AOL di Napoli Centro Direzionale Isola F6 e come tutti i tecnici di rete, era dotato di autovettura aziendale, di un terminale di servizio, sul quale era installato un applicativo chiamato “FAS” poi CLICK MOBILE ed ora , che si CP_2 interfacciava con un sistema informatico denominato “WFM”, nel quale confluivano tutti gli interventi\attività lavorative da espletare;
che, in particolare, a seconda degli “SKILL”
(profili tecnici) di lavoratori precaricati nel sistema, il WFM smistava\assegnava automaticamente il lavoro\l'intervento al tecnico con il profilo\competenze più idonee;
che Parte il terminale costituiva per il tecnico on field l'unico mezzo di comunicazione con la sede aziendale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il cui utilizzo non era limitato alla visualizzazione degli ordini di intervento giornaliero, ma era esteso ad ogni comunicazione datoriale, anche di eventuale modifica delle attività da svolgere
(cambiamento dell'ordine dei clienti, annullamento dell'intervento, aggiunta di intervento) che poteva intervenire anche durante i tempi di percorrenza assolvendo, tra l'altro, anche la funzione di geo localizzazione ai fini della sicurezza dei lavoratori;
- che durante gli spostamenti, l'attività dei tecnici era eterodiretta, senza che essi avessero la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, essendo a disposizione della datrice di lavoro;
- che gli spostamenti erano intrinseci alla qualità di tecnico on field, che non aveva un luogo fisso o abituale di lavoro, e costituivano lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche presso i clienti;
- che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente;
- che immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, il 27 marzo 2013 (efficace dal
01.07.2013) sottoscriveva con le OO.SS. degli accordi di prossimità che Parte_1 introducevano per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa;
- che dette nuove modalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, in base alla quale la prestazione lavorativa si intendeva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request), con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo, e terminata presso il luogo dell'ultimo intervento (last work request), per la durata di 7 ore e
38 minuti;
- che in tal modo venivano esclusi dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo disponeva, a loro copertura, una “franchigia” a carico del tecnico di 30 minuti (nel caso in esame) con la conseguenza che l'orario della sua prestazione da 7 ore e 38 minuti era aumentato;
- che, infatti, la franchigia era pari a 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo era stabilito presso una sede aziendale e ugualmente, a fine giornata dell'attività lavorativa, per lo spostamento dall'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale, era pari ad altri 15 minuti;
- che nell'accordo sindacale si leggeva "l'Azienda si impegna in ogni caso ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”;
- che nel caso specifico la franchigia era uguale complessivamente a 30 minuti giornalieri: 15 minuti in più la mattina e 15 in più la sera perché ricoverava l'auto presso la sede aziendale di via Vagnole, 57 Torre Annunziata
- che l'accordo sindacale violava la normativa comunitaria e nazionale in tema di orario di lavoro;
- che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione era parte dell'orario di lavoro poiché vi era un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo era strumentale al compimento della seconda;
- che il lavoratore era a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento;
- che in ordine alla prova che quotidianamente impiegava tutto il tempo di franchigia, ad inizio e fine della prestazione/servizio, anzi ben oltre i 15 minuti previsti illegittimamente come franchigia, per giungere al luogo del primo intervento e per rientrare dal luogo dell'ultimo intervento, doveva valere il principio della vicinanza e/o diponibilità della prova, che nel caso di specie era nella disponibilità esclusiva della;
ed invero tutta l'attività del Pt_1
tecnico era totalmente tracciata attraverso il sistema applicativo FAS caricato sullo smartphone e a disposizione della sola azienda;
- che, in ogni caso, in via gradata, ci si riportava alle istanze istruttorie ed ai principi di prova anche presuntiva;
Tanto premesso concludeva chiedendo: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto, accertare e dichiarare, che per il periodo dal 13.04.2018 e sino al
31.01.2020 tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia”, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”;
2) Di conseguenza, accertare e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dei tempi di trasferimento giornaliero dalla sede aziendale ed alla sede aziendale nella misura di 30 minuti dal 13.04.2018 e sino al 31.01.2020, per l'effetto, condannare la al Parte_1
pagamento delle differenze retributive a favore del ricorrente, come in premessa specificate, per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento dalla sede aziendale – al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale (fine lavoro), nella misura di € 3.486,56, oltre adeguamento del TFR e contribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione…”
Si costituiva eccependo preliminarmente che la sentenza n. 2345/2019, resa Parte_1
tra le medesime parti era passata in giudicato. Il Giudice di tale procedimento non aveva accolto la domanda volta ad ottenere la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive in relazione ai periodi di cd. franchigia, rilevando la genericità del parametro “al quale ancorare la futura domanda retributiva”.
Controparte, eccepiva la anziché proporre ricorso in appello aveva reiterato le stesse Pt_1
domande con il ricorso introduttivo del presente giudizio, seppure con riferimento ad un periodo successivo, ma offrendo lo stesso identico parametro già dedotto per la quantificazione delle differenze retributive rivendicate (30 minuti al giorno per ogni giorno di lavoro). In questo modo, concludeva la , controparte aveva eluso i termini per proporre il ricorso in appello e Pt_1
aveva posto in essere una condotta violativa del giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c..
La eccepiva, inoltre, la inammissibilità del ricorso con riferimento al periodo successivo Pt_1
al 18 luglio 2019 in quanto il 19 luglio 2019 stato sottoscritto dalla società convenuta e dalle parti sociali un nuovo accordo, che aveva introdotto un diverso modello organizzativo volto a superare il precedente Accordo 27 marzo 2013.
eccepiva, infine la genericità e inammissibilità della domanda tesa alla sua condanna al Pt_1
pagamento del preteso maggior orario di lavoro. Il ricorrente, osseervava, pur lamentando di aver svolto “attività lavorativa” nel periodo di cd. Franchigia, aveva, nuovamente, omesso di quantificare correttamente il suddetto presunto “tempo di lavoro”; ed invero, il tempo impiegato dal ricorrente per recarsi sul luogo del primo intervento di lavoro era del tutto variabile in quanto, oltre a fattori imprevedibili connessi alla mobilità stradale, il tragitto cambiava a seconda delle richieste effettuate dalla clientela. Di conseguenza, l'istante, che agiva per vedersi riconosciuto quel tempo come orario di lavoro, avrebbe dovuto indicare anche il quantum del preteso diritto.
, inoltre, aveva omesso di indicare e allegare le giornate di effettivo lavoro svolte nel periodo CP
indicato, ricomprendendo nel proprio calcolo anche le giornate di assenza.
Il ricorrente, inoltre, eccepiva la , aveva omesso di chiarire che ogni qual volta giungeva Pt_1 presso il sito di primo intervento impiegando un tempo inferiore ai 15 minuti di franchigia, l'orario di lavoro, così come il pagamento della retribuzione, iniziava a decorrere immediatamente e non si attendeva il decorso dei 15 minuti di franchigia;
allo stesso modo, qualora il ricorrente avesse impiegato più di 15 minuti per recarsi presso il sito del primo intervento, tutto il tempo ulteriore impiegato era posto a carico dell'azienda e, decorsi i 15 minuti, iniziava a decorrere l'orario di lavoro e il pagamento della retribuzione anche se l'istante non era arrivato presso il luogo di intervento.
La , infine, sosteneva l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità Pt_1 parziale dell'accordo sindacale 27 marzo 2013.
Con sentenza n. 6642/22 il GL, evidenziato che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013 era contraria alla norma imperativa di cui all'art.1 del D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive
93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia, affermava che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui era custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima
Work Request al luogo di ricovero del veicolo, faceva parte dell'orario di lavoro.
Osservava ancora il GL che, poiché non risultava che il ricorrente avesse mai attestato l'inizio dell'attività lavorativa all'arrivo presso il sito di primo intervento in un lasso di tempo inferiore a quanto previsto in franchigia benché sarebbe stato suo interesse farlo, doveva “ragionevolmente escludersi, quindi, che i tempi degli spostamenti siano stati inferiori a quelli di cui il ricorrente ha chiesto il pagamento della corrispondente retribuzione”. Osservava ancora il giudice di prime cure che “il tempo oggetto della franchigia e di cui il ricorrente aveva chiesto il pagamento, non costituiva lavoro straordinario, ma orario di lavoro ordinario surrettiziamente aumentato dal datore di lavoro;
pertanto, non richiedeva la prova rigorosa delle singole ore di lavoro effettivamente prestato…”.
Tanto precisato, il giudice di prime cure così provvedeva:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui prevede un periodo di franchigia non retribuita di 30 o 15 minuti per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo del primo intervento giornaliero e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo, in tal modo sottraendo detto periodo di franchigia dall'orario di lavoro;
-Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 3.486,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; …”
Con ricorso depositato in data 13.6.2023 la censurava la sentenza Parte_1
impugnata, di cui chiedeva la riforma, con integrale rigetto delle domande proposte da CP
.
[...]
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la censurava la sentenza impugnata evidenziando Pt_1
l'omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato e di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in relazione al periodo successivo al 18/7/2019.
Con un secondo motivo di appello la eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
1419 cod. civ. con riferimento alla valutazione degli accordi e della clausola di inscindibilità. Gli accordi sindacali formalizzati in data 27/3/2013, eccepiva la s.p.a., costituivano il punto di equilibro tra le reciproche rinunce e concessioni delle parti contraenti e configuravano un assetto contrattuale unico, inscindibile e indivisibile.
Il , infatti, non aveva la facoltà di chiedere l'accertamento della nullità di una singola clausola CP dell'Accordo del 2013 perché con la sottoscrizione di quell'Accordo e degli altri sottoscritti in pari data, lo stesso, seppure per il tramite dei sindacati stipulanti, aveva manifestato il proprio consenso all'assunzione delle obbligazioni pattuite e, al contempo, al godimento dei benefici e delle garanzie stabilite nel testo contrattuale.
Con un terzo motivo di appello la eccepiva che la motivazione della sentenza appellata Pt_1 era errata anche nella parte in cui aveva erroneamente dichiarato l'Accordo del 27 giugno 2013 contrario alla normativa di cui al d. lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro, affermando che la cd. franchigia fosse parte dell'orario di lavoro. Dalla documentazione depositata nel primo grado di giudizio, nonché da quelle riportate nel ricorso e nella memoria difensiva, eccepiva l'appellante, risultava chiaro che non c'era traccia dell'esercizio del potere direttivo datoriale durante il tempo della c.d. franchigia.
Ed infatti, una volta accettata l'attività tramite terminale FAS, il tecnico era assolutamente autonomo nell'organizzare gli interventi assegnati, potendo determinare in assoluta autonomia tempi e modalità della prestazione da eseguire. Soltanto in casi di particolare urgenza, ma ciò accadeva raramente, il luogo di esecuzione dell'attività assegnata poteva essere modificato durante il tragitto di percorrenza. Di conseguenza, la mera comunicazione degli interventi sul terminale di servizio nel momento in cui il lavoratore entrava in possesso del mezzo di trasporto non poteva certo qualificarsi come esercizio del potere direttivo.
… … …
L'appello è infondato.
La domanda formulata dal nel presente giudizio riguarda il pagamento delle differenze CP retributive derivanti dall'allegazione di aver svolto un orario di lavoro quotidiano più lungo rispetto a quello retribuito e pari alla durata della c.d. franchigia di cui all'accordo del 27.3.2013, franchigia che nel caso del (che non aveva il ricovero dell'auto aziendale presso il proprio domicilio, CP ma presso un locale della datrice di lavoro) era pari a 15 minuti all'inizio della prestazione lavorativa e 15 minuti al termine della stessa, per un totale di 30 minuti giornalieri.
Il precedente giudizio, che si è concluso con la sentenza 2345/2019, passata in giudicato, riguardava il periodo che va dal 01.07.2013 alla data di deposito di quel ricorso, ossia fino al 12.4.2018, laddove il presente ricorso ha ad oggetto il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di un orario di lavoro quotidiano ritenuto superiore a quello retribuito e pari al tempo ricompreso nella “franchigia” prevista dall'accordo del 27.3.2013, ma con riferimento al periodo che va dal 13.4.2018 al 31 gennaio 2020, per cui nessun giudicato può derivare dalla sentenza richiamata su una domanda riguardante un periodo diverso futuro, in quanto fermo restando il passaggio in giudicato in ordine alla nullità della clausola dell'Accordo che introduce la franchigia, spetta al giudice del presente giudizio verificare se il ricorrente ha allegato e provato che in concreto ha svolto, per le giornate lavorative indicate, un orario di lavoro maggiore rispetto a quello retribuito. Né la circostanza che il criterio utilizzato dal ricorrente per quantificare le differenze retributive pretese sia lo stesso utilizzato nel precedente giudizio, e considerato generico dal giudice della sentenza 2345/2019, porta a una diversa conclusione, in quanto spetta al giudice di questo procedimento, introdotto con ricorso del 6.11.2020, verificare se le allegazioni riguardanti questo diverso periodo sono specifiche e se le prove prodotte dal ricorrente dimostrano la fondatezza della domanda.
Tanto premesso e procedendo ad esaminare innanzitutto le eccezioni dell'appellante in ordine alla inammissibilità del ricorso per il periodo successivo al 18/7/2019, data di stipula del nuovo accordo, osserva la Corte che tale accordo ha previsto che “Tali nuove modalità operative entreranno in vigore progressivamente secondo una programmazione definita dall' e comunque non oltre Pt_3 sei mesi dalla firma del presente accordo”, ma con la memoria la non specifica secondo Pt_1
quale programmazione le nuove modalità operative sono entrate in vigore. Il ricorrente, invece, ha precisato che il nuovo accordo è entrato in vigore il 31.1.2020, data finale della sua domanda di condanna della al pagamento delle differenze retributive. Pt_1
Prima di passare all'esame del merito della domanda del di pagamento delle differenze CP
retributive, occorre esaminare gli altri motivi di appello formulati dalla . Pt_1
Innanzitutto, va esaminata la censura con la quale l'appellante ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003 con riferimento al riconoscimento della cd. franchigia quale tempo di lavoro.
Va evidenziato che, come già valutato in altri precedenti di questa Corte, deve rilevarsi che è pacifico che - in epoca anteriore alla conclusione dell'Accordo del 27 marzo 2013 - i tecnici esterni
(on field), tra i quali anche l'odierno appellato, iniziassero la giornata di lavoro alle ore 8,30 prendendo in consegna il veicolo aziendale presso la sede di servizio per raggiungere il posto del primo intervento programmato (Work Request); che già dalla partenza e lungo il tragitto avessero l'obbligo di tenere acceso (e connesso) il cellulare (terminale FAS) con la lista degli interventi da effettuare, così da essere raggiungibili nell'eventualità di un mutamento di programma e, dunque, di destinazione;
che il veicolo di servizio fosse dotato di un dispositivo di geolocalizzazione, idoneo a consentire all'Azienda datrice di lavoro il controllo a distanza degli spostamenti e della velocità tenuta dal veicolo e che, inoltre, muovendo dalla sede aziendale i dipendenti fossero tenuti a raggiungere il luogo di primo intervento senza interruzioni o deviazioni dal percorso.
È evidente, dunque, che tali caratteristiche comportassero senza dubbio che le energie del prestatore fossero messe a disposizione del datore di lavoro sin dal momento della partenza di quest'ultimo dalla sede aziendale per raggiungere il luogo di primo intervento. Con la stipula dell'Accordo del 27 marzo 2013 restavano invariate le mansioni tipiche del tecnico manutentore esterno, le regole inerenti alla guida ed alla cura del veicolo di servizio, non assegnato al dipendente per sua scelta ma imposto da esigenze di servizio, in ragione del trasporto di attrezzatura essenziale all'esecuzione degli interventi presso gli utenti. Cambiava, invece, il modello organizzativo delle attività on field.
Si legge, in particolare, nella clausola impugnata (sotto la rubrica Nuove modalità della prestazione lavorativa): “Con decorrenza 10 luglio 2013, nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, al fine di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro, le parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field, di seguito riportato: • la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
• la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività; • l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda si impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato;
• è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. • Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale. Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio. Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato
e la durata della franchigia sarà a carico azienda. Qualora i tempi di spostamento dal sito dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'automezzo sociale siano inferiori a quanto previsto in franchigia, la fine della prestazione coinciderà con la chiusura dell'ultima work request, e comunque non prima dell'orario di fine turno. Qualora i tempi di spostamento dal sito dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'automezzo sociale siano superiori a quanto previsto in franchigia, la fine della prestazione coinciderà con la chiusura dell'ultima work request, e comunque non prima dell'orario di fine turno. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico . • l' si impegna in ogni caso ad Pt_3 Pt_3
assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”.
La questione sottoposto al vaglio implica, dunque, l'indagine non in generale sui tempi di percorrenza del tragitto di andata e ritorno dall'abitazione del dipendente al luogo di lavoro - che pacificamente non ricadono nella prestazione lavorativa - ma più specificamente sull'esistenza o meno, nel caso di specie, di modalità e criteri di eteroregolamentazione del tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo di primo intervento.
Al riguardo, è fondamentale il richiamo delle disposizioni normative regolanti la materia. Nello specifico, il D.Lgs. n. 66 del 2003, nel dare attuazione organica alle “prescrizioni minime” dettate dalla Direttiva Comunitaria n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993 (e, successivamente, dalla Direttiva 2003/88/CE) enuncia, al primo comma dell'art. 1, le finalità generali del decreto :
“… regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'.orario di lavoro …”. Al secondo comma viene data una definizione dell'orario di lavoro che, in assonanza con il contenuto della Direttiva (art. 2, n.1): “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (decisione resa il 10 settembre 2015 nella causa
C-266/14) “… Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo della nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'.articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, secondo il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo, occorre rilevare che il fattore determinante è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza De. e a., C-14/04, EU:C:2005:728, punto 48, nonché ordinanze Vo., C-437/05, EU:C:2007:23, punto 28,
e Gr., C-258/10, EU:C:2011:122, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, tale lavoratore deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo …”.
Deve, allora, ritenersi che l'attuale nozione di orario di lavoro sia innovativa rispetto a quella, risalente di “lavoro effettivo” dettata dall'art. 3 del R.D. n. 692 del 1923 in termini tali da richiedere
“un'applicazione assidua e continuativa”, con esclusione di “… quelle occupazioni che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia”.
In sostanza, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che le varie prescrizioni enunciate dalla direttiva 2003/88, in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di periodi minimi di riposo, costituiscono disposizioni della normativa sociale dell'Unione di importanza particolare, nonché prescrizioni minime necessarie a garantire la tutela della sicurezza e della salute di ogni lavoratore (sentenza De. e a., C- 14/04, EU:C:2005:728, punto 49 e
Pers giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza C -258/10, EU:C:20 11:122, punto 41); mutua, inoltre, da tale Direttiva le contrapposte nozioni di “orario di lavoro” e di “periodo di riposo”, elaborate alla stregua di criteri oggettivi, ma pur sempre in riferimento al sistema ed alla finalità di tale Direttiva, intesa a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti.
In tale contesto di riferimento si deve ritenere, in generale, che non sia consentito alla contrattazione collettiva neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, il lasso temporale in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, dal chiaro tenore della clausola impugnata e dagli elementi acquisiti al processo emerge chiaramente che, attraverso il sistema di geolocalizzazione e di controllo a distanza del veicolo aziendale, la Società datrice di lavoro soddisfa esigenze di carattere produttivo ed organizzativo a determinate condizioni unilateralmente fissate;
infatti, l'attività viene impostata in termini di maggiore efficienza e tempestività del servizio di intervento sul campo ed inoltre viene esercitato un capillare controllo affinché l'operato dei dipendenti si svolga in concreto nel rispetto di siffatti criteri, a partire dal momento in cui costoro si pongono alla guida del veicolo aziendale all'inizio della giornata lavorativa, fino a quando non lasciano il veicolo presso il ricovero più vicino alla propria abitazione.
In quest'ottica, dunque non vi è alcuna ragione di differenziare l'obbligo contrattuale del tecnico esterno, rispetto ai tragitti intermedi ed ai tragitti estremi tra la prima e l'ultima Work Request, dal momento che tutti gli spostamenti del predetto sono funzionali all'esecuzione della prestazione: essi, pertanto, sono eseguiti non “in itinere” ma in costanza di attività lavorativa, in quanto il tecnico è costantemente a disposizione del datore di lavoro, essendo connesso e raggiungibile per qualsiasi ordine di servizio, istruzione particolare, integrazione e mutamento di programma, dall'inizio alla fine del percorso compiuto a bordo del veicolo aziendale. Ciò significa che, dovendosi ritenere applicabile anche al contratto di lavoro la regola sancita dall'art. 1375 c.c. in tema di obbligo delle parti di esecuzione secondo buona fede, la presunzione di diligenza del lavoratore, nel raggiungere tempestivamente il luogo di primo intervento, porta ad escludere che costui abbia facoltà di interrompere il tragitto ed effettuare soste per esigenze personali, oppure che abbia facoltà di scegliere il percorso meno breve.
E, dunque, è evidente la soggezione al potere direttivo esercitato dal datore di lavoro per tutto il tempo della guida del veicolo di servizio, funzionale non già a consentire al dipendente di raggiungere il posto di lavoro ma, piuttosto, ad assicurare il servizio agli utenti e, dunque, a dare osservanza agli ordini di servizio del datore di lavoro. Il veicolo in questione, sul quale viene, altresì, trasportata l'attrezzatura necessaria all'esecuzione dei lavori, è affidato al tecnico per sole finalità produttive, non essendone autorizzato l'utilizzo per esigenze personali.
Alla stregua dei suesposti argomenti, tanto nel tragitto iniziale che nel tragitto di ritorno dopo l'esecuzione dell'ultima Work Request, la franchigia, pattuita nell'Accordo collettivo aziendale del
27 marzo 2013 stipulato da con le organizzazioni sindacali, si pone in contrasto con Parte_1
la nozione attuale di orario di lavoro accolta nella legislazione italiana, inderogabile in peius per i lavoratori, perché integrante una delle “prescrizioni minime” di cui alle citate Direttive comunitarie.
Ne consegue la piena condivisibilità della decisione del Tribunale circa la declaratoria di nullità parziale della clausola di franchigia.
D'altro canto, su tale questione, la Suprema Corte si è espressa con recentissime pronunce, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio. In particolare, è stato ribadito che “i tempi preparatori della prestazione (omissis) rientrano nell'orario di lavoro se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro” (Cass. 37286/2021); che “Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione" il che si verifica, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, allorché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto (Cass. 31340/2021); e ancora che “il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione”. La qual cosa si verifica nel caso di specie, in cui lo spostamento è, all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché "il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” rimarcando che
“correttamente, nella sentenza oggetto del presente giudizio, si afferma che "non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro"
e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea, è stato, nel caso di specie, condivisibilmente disapplicato” (Cass. 27920/2021).
Quanto alla eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 cod. civ. con riferimento alla valutazione degli accordi e della clausola di inscindibilità, osserva la Corte che il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità.
Infatti, “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” (art. 1419, primo comma, c.c.).
La norma “costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso. La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata” (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 9475/2009). Nel caso in esame, la non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare che, in assenza delle Pt_1
clausole relative alle nuove modalità della prestazione lavorativa, l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso, non emergendo tale intento condizionante da alcuna delle pattuizioni che costituiscono il regolamento negoziale.
Quanto poi all'argomento secondo cui tutti gli accordi collettivi sottoscritti in data 27 marzo 2013 rappresenterebbero “un insieme interconnesso ed inscindibile”, in quanto finalizzati nel loro complesso ad individuare gli strumenti per il recupero della produttività a fronte di una riduzione degli esuberi, esso, quand'anche fondato, non varrebbe comunque a dimostrare che, nello specifico, le clausole relative alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, contenute nell'accordo sulla riorganizzazione del lavoro on field e oggetto dell'odierna controversia, costituiscano condicio sine qua non per la stipulazione degli altri accordi (relativi all'adozione del contratto collettivo di solidarietà e all'applicazione della mobilità), nel senso che le parti non avrebbero concluso alcuno degli accordi in parola in assenza di quelle specifiche clausole.
Da un'interpretazione degli accordi del 27 marzo 2013 (in atti), condotta alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non emergono, infatti, indici univoci a sostegno dell'essenzialità delle clausole in parola. Invero, sebbene l'accordo qui impugnato risulti essere stipulato nell'ambito di un complesso programma negoziale costituito da almeno 4 accordi aventi la stessa data del 27 marzo 2013, volto, da un lato, a favorire il recupero di produttività dell'azienda e, dall'altro, a garantire la conservazione di livelli occupazionali e la riduzione delle eccedenze occupazionali, non si rinvengono elementi sufficienti al fine di ritenere che l'introduzione delle nuove modalità di calcolo dei tempi di spostamento, concordato in una parte di un singolo accordo, sia stata condizione imprescindibile per la stipula di tutti i restanti accordi aventi la medesima data.
La nuova modalità organizzativa della franchigia è, infatti, solo una delle misure concordate al fine dell'ottimizzazione dei tempi e dell'incremento della produttività e pur ponendosi come strumentale all'internalizzazione delle attività (a sua volta strumento per la riduzione delle eccedenze), in alcuna parte del descritto complesso negoziale, viene posta in sinallagma con una definita controprestazione da parte dell'azienda, sì da rendere evidente la sua correlazione inscindibile.
Pertanto, alla luce del richiamato principio di conservazione del contratto, appare corretto circoscrivere la dichiarazione di nullità alle sole clausole dell'accordo del 27 marzo 2013 ritenute viziate.
Si osserva, peraltro, che l'eccezione in esame risulta infondata anche in considerazione del fatto che, ove anche le clausole reputate affette da nullità fossero da ritenersi essenziali e determinanti, ne deriverebbe quale effetto, ai sensi del richiamato art. 1419 c.c., l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e non certo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., come, invece, sostenuto da sin dalla memoria di difesa in primo grado. Pt_1
Occorre ora passare all'esame del merito della domanda formulata dal . CP
La Corte ritiene condivisibili le argomentazioni formulate dal ricorrente per dimostrare il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla qualificazione del tempo occorrente per recarsi dal primo cliente e per rientrare dall'ultimo cliente al luogo di ricovero dell'auto aziendale come orario di lavoro. In particolare, il ricorrente ha chiesto il pagamento dei 15 minuti di franchigia, pari al tempo stimato necessario in base all'Accordo del 2013 per raggiungere il primo cliente partendo dal luogo di ricovero dell'auto aziendale (che nel caso di non è il suo domicilio), e dei 15 minuti di CP
franchigia, pari al tempo stimato necessario dal medesimo Accordo per raggiungere il luogo di ricovero dell'auto aziendale partendo dall'ultimo cliente, tempo che la Corte, concordando con il giudice di prime cure, qualifica orario di lavoro per le motivazioni sopra riportate, e pertanto da retribuire.
La società appellante eccepisce che il ricorrente non ha provato in concreto, per ciascuna giornata di lavoro, quanto tempo ha impiegato per recarsi dal primo cliente, partendo dal luogo di ricovero dell'auto aziendale e quanto tempo ha impiegato per rientrare dall'ultimo cliente al luogo di ricovero dell'auto aziendale, sottolineando che la quantificazione della franchigia in 15 minuti era frutto di una valutazione astratta, ma in presenza di una richiesta di condanna al pagamento di un maggior orario di lavoro, il lavoratore doveva provare in concreto il tempo effettivamente impiegato per effettuare il doppio tragitto.
Osserva la Corte che, come allegato dalla , quando il ricorrente giungeva presso il sito Pt_1 di primo intervento impiegando un tempo inferiore ai 15 minuti di franchigia, l'orario di lavoro, così come il pagamento della retribuzione, iniziava a decorrere immediatamente e non si attendeva il decorso dei 15 minuti di franchigia, per cui era nell'interesse del lavoratore e, nel caso di specie, del , segnalare di essere giunto dal primo cliente prima dei 15 minuti della franchigia, così da CP
far iniziare a decorrere immediatamente l'orario di lavoro quotidiano. Non risulta che il ricorrente abbia mai effettuato tale segnalazione nel periodo oggetto della domanda, per cui può dirsi provato che per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo che va dal 13.04.2018 al 31.01.2020 CP
ha impiegato almeno 15 minuti per spostarsi dal luogo di ricovero dell'auto aziendale
[...]
presso il primo cliente, tempo che per le motivazioni sopra riportate deve considerarsi orario di lavoro e quindi deve essere retribuito.
Quanto invece ai 15 minuti previsti per rientrare dall'ultimo cliente della giornata lavorativa al luogo di ricovero dell'auto aziendale, ritiene la Corte che la prova che il , tutti i giorni lavorativi, CP
abbia impiegato almeno 15 minuti per effettuare il tragitto descritto, si ricava dal fatto che il calcolo effettuato in sede d'Accordo del 2013 per determinare la franchigia relativa alla parte finale della giornata di lavoro in 15 minuti è un calcolo realistico e non astratto, che ha tenuto conto da un lato dell'elemento noto - ossia del luogo in cui sono situati i locali aziendali presso i quali i lavoratori privi di locali propri possono ricoverare l'auto aziendale - e dall'altro dell'impegno assunto dall'azienda di assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia. Tali due elementi permettono di affermare che il tempo impiegato dal per spostarsi dal luogo dell'ultimo intervento a quello CP di ricovero dell'auto aziendale è stato pari almeno ai 15 minuti di franchigia previsti con l'Accordo del 2013, per tutti i giorni lavorativi.
La Corte ritiene, pertanto, che da tali circostanze si possa ricavare la prova che il per tutti i CP
giorni di servizio ha svolto 30 minuti di lavoro non retribuito: 15 minuti per recarsi la mattina presso il primo cliente e 15 minuti a fine giornata per raggiungere il luogo di ricovero dell'auto aziendale, partendo dall'ultimo cliente.
Si ribadisce inoltre che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nel caso in esame non si tratta di lavoro straordinario, ma di prolungamento dell'orario ordinario di lavoro.
Va rigettata anche l'eccezione secondo la quale il avrebbe ricompreso nei conteggi giorni CP
non lavorati. Tale eccezione è, invero, del tutto generica, considerato che il ha dedotto di CP
aver individuato i giorni lavorati sulla base delle buste paga, mentre la , pur avendo la Pt_1
piena disponibilità dei dati relativi alla presenza al lavoro del ricorrente, si è limitata ad affermare, apoditticamente, che nel conteggio erano ricompresi giorni di assenza.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese di lite del presente grado, considerate la complessità della vicenda, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro
962,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Ernesto Maria Cirillo, dichiaratosi anticipatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 18.12.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa