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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6390/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avv. SAVERIO Parte_2 C.F._2
GIGLIOTTI
Parte attrice opponente contro
(C.F. , con l'avv. ROBERTA FROJO e l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ed istanza disattese,
- accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
• dichiarare nullo, annullare, revocare e\o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1883/2022 – R.g. 5109/2022 emesso dal tribunale di ZA;
• dichiarare, quindi, che le opponenti nulla devono all'ingiungente convenuta
[...]
per tutte le ragioni dedotte in atti, tanto in fatto quanto in diritto;
CP_1
- spese e competenze di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore Avv.
Saverio Gigliotti antistatario;
con aggravio ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, per avere la convenuta opposta resistito in giudizio volendosi avvalere del documento che obbligherebbe nei suoi confronti le attrici ed il quale, invece, all'esito della CTU, risulta non avere le “caratteristiche tecniche per essere considerato integro o affidabile nella forma attuale a causa delle modifiche postume che ne alterano il contenuto e la struttura originale”.
In via istruttoria:
- preso atto dell'elaborato peritale del CTU dr. in particolare delle conclusioni Per_1
rassegnate a pag. 21, nonché delle conclusioni rassegnate a pag. 33, in replica alle osservazioni delle parti, per scrupolo defensionale a) si insiste affinché venga disposta l'ammissione delle prove per testi capitolate nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. vecchio rito (pp. 2/3); e quindi per l'ammissione dei seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. Nell'estate del 2008, ebbe necessità di stipulare\rinnovare con Controparte_2
i propri fidi;
il che culminò con la stipulazione del contratto di Controparte_3
2 apertura di credito in conto corrente il 31/7/2008 innanzi al notaio di ZA, che Per_2 rogò l'atto a n. 39786 di rep. allegato da controparte sub 5 che Le si rammostra;
2. I fidi vennero stipulati ed il contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto dopo lunghissime trattative, alle quali partecipò anche il commercialista, consulente di
[...]
, dr. , e nel corso delle quali si questionò sulle garanzie da Parte_3 Persona_3
concedere, convenendosi alla fine espressamente fra le parti: a) il rilascio delle sole garanzie reali secondo quanto trasfuso nel predetto contratto notarile, ossia le ipoteche a carico della finanziata e della sig.ra quale terza datrice di ipoteca;
Parte_1
b) soprattutto l'esclusione, e fu questo il punto dirimente della trattativa, di qualsivoglia fideiussione personale da parte di soggetti facenti parte del nucleo familiare – Pt_1
ed in particolare di e Parte_2 Parte_1 Parte_2
Testi: dr. , dr. . Persona_3 Testimone_1
3. Successivamente alla chiusura della stipula avanti al notaio le signore Per_2 Parte_2
e , uscite dallo studio notarile, furono ricontattate telefonicamente
[...] Parte_1
dalla signora di onde recarsi con urgenza in filiale a Tes_2 Controparte_3
sottoscrivere documentazione afferente al mantenimento dei fidi, documentazione che la medesima signora si sarebbe dimenticata di sottoporre in sede di rogito, precisando che Tes_2
non vi era necessità della presenza del commercialista, poiché nulla di altro rispetto a quanto si era pattuito col dr. vi era da sottoscrivere. Per_3
4. Furono quindi sottoposti alle signore e una serie di Parte_2 Parte_1
documenti, alcuni dei quali in bianco, con assicurazione da parte della predetta dipendente di che, ben lungi dall'essere garanzie personali, sarebbero stati Controparte_3
funzionali esclusivamente agli affidamenti di , come concordato con il CP_2
commercialista.
Testi: dr. , dr. . Testimone_3 Persona_3 Testimone_1
3 b) si insiste altresì nella richiesta di esibizione, di cui a pag. 4 della predetta memoria istruttoria, finalizzata a supportare l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e, dunque, si chiede che il giudice voglia disporre l'esibizione ex art. 210
c.p.c. del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa (luglio 2008) dalle altre banche, con riferimento alle filiali della provincia di ZA, che il giudice vorrà indicare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: (ex filiali Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7
, (già
[...] Controparte_8 Controparte_9
,
[...] Controparte_10 Controparte_11
c) inoltre si rinnova la richiesta di CTU di cui al paragrafo III della predetta seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. del 10/8/2023.
Per parte convenuta opposta
In via preliminare
Sentir dichiarare la nullità dell'ordinanza ammissiva dell'esperimento peritale del 19.1.2024, con conseguente nullità della CTU depositata il 10.6.2024, e di quella precedente del
13.5.2024, in quanto l'indagine ha avuto ad oggetto fatti non contestati con l'introduzione della causa petendi del presente giudizio di opposizione.
Nel merito
1) Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art 2946 cc per il periodo ante 1.12.2012 (notifica opposizione 1.12.2022) stante la natura solutoria dei singoli addebiti.
2) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate.
4 In via subordinata
1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi Parte_1
(nata il [...] a [...] ) e (nata il CodiceFiscale_3 Parte_2
10.3.1965 a Monticello Conte Otto CF ) in solido tra loro, al CodiceFiscale_4
pagamento a favore di suo legale rapp.te p.t., della capital somma di euro Controparte_1
€ 1.285.627,78, oltre ad interessi successivi dal 26.6.2018 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
2-) Nella denegata ipotesi di rinvenimento di usura ricondursi il tasso a quello legale.
3-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti.
4-) Ai sensi dell'art 96 cpc, alla luce delle difese avversarie, dirette alla mera lungaggine della definizione del procedimento, in punto disconoscimento della firma apposte in calce al contratto di fideiussione, che ci si riserva di produrre in originale secondo le indicazioni del
Giudice, condannarsi parte opponente al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Vinte le spese.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1883/22 del 14.10.2022 questo Tribunale ha intimato ad
[...]
, e in solido tra loro, Parte_4 Parte_1 Parte_2 di pagare alla ricorrente la somma di € 1.285.627,78, oltre a spese ed Controparte_1
interessi.
Il credito, secondo la ricorrente, deriverebbe da contratti di conto corrente, mutuo e apertura di credito intrattenuti da con Banco Popolare di Verona – S. Parte_4
Geminiano e S. Prospero s.p.a., in relazione ai quali e Parte_1 Parte_2
avrebbero rilasciato fideiussione omnibus il 31.7.2008.
5 I relativi crediti sarebbero stati poi ceduti dalla banca, divenuta a Controparte_10 [...]
con contratto del 1.6.2018, e li avrebbe poi ceduti a Cherry 106 CP_12 Controparte_12
s.p.a. (in seguito incorporata da Banco delle Tre Venezie s.p.a., poi divenuta CP_1
con contratto del 29.9.2021.
[...]
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione e Parte_1 Parte_2
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che esse nulla
[...]
devono alla ricorrente.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante CTU grafologica.
All'udienza del 19.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Motivi di opposizione
Le attrici opponenti propongono i seguenti motivi di opposizione al decreto ingiuntivo:
a. carenza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta;
b. carenza di prova della sussistenza ed entità del credito azionato dalla controparte;
c. disconoscimento delle sottoscrizioni delle attrici, apparentemente apposte in calce alla fideiussione, in quanto frutto di riempimento absque pactis o contra pacta da parte della banca di fogli firmati in bianco dalle attrici o comunque perché ottenute fraudolentemente;
d. decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., essendo la clausola derogativa prevista nel contratto di fideiussione nulla per violazione della normativa antitrust (legge n. 287/90) o in quanti clausola abusiva in danno del consumatore (artt. 33 e 36 Codice del Consumo);
e. prescrizione del credito della convenuta, asseritamente sorto nel 2008.
6 Ragioni della decisione
Il primo motivo di opposizione appare fondato;
gli altri motivi restano assorbiti.
Nell'atto di opposizione è stata rilevata la mancanza di prova in ordine alle due cessioni del credito, entrambe avvenute, secondo la prospettazione della convenuta, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione del credito ex legge n. 130/99.
A fronte della contestazione attorea, era onere della convenuta provare che vi siano state le cessioni di credito – quella del 2018 da a e quella del Controparte_10 Controparte_12
2021 da a Cherry 106 s.p.a. - e che il credito per cui è causa fosse incluso Controparte_12 nelle dette cessioni “in blocco” di crediti pro soluto.
Quanto alla prima cessione, avvenuta il 1.6.2018, parte convenuta ha dimesso l'avviso previsto dall'art. 58 comma 2 TUB, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.6.2017. Con detto avviso ha reso noto di avere acquistato, in forza di un contratto Controparte_12
concluso ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/99, da e da Controparte_10 [...]
“taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_13 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) … derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
'Centrale dei Rischi' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
I crediti ceduti, secondo l'avviso, sono quelli elencati in una lista depositata presso un notaio di e pubblicata sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/. CP_13
La lista non è stata prodotta in causa, né si è dato prova che il credito verso
[...]
e le odierne opponenti sia compreso nell'elenco in questione. Nel sito Parte_4
internet sopra indicato sono consultabili due liste di posizioni debitorie acquistate da
[...]
[..
[...] [
contraddistinte dai seguenti dati: “banca cedente, codice identificativo del credito CP_14
(borrower NDG), forma tecnica e numero rapporto del credito ceduto”.
I codici numerici che parte convenuta sostiene essere indicativi dei rapporti per cui è causa
(15301066599 – 12593717 – 12593718 – 12593719) non sono presenti in nessuna delle due liste.
La presenza del credito azionato nelle liste di cui si è detto è essenziale, perché nell'avviso esse svolgono una funzione essenziale al fine di individuare l'oggetto della cessione. Infatti, benché siano indicate alcune caratteristiche dei rapporti ceduti (la natura del contratto, la classificazione a sofferenza e la segnalazione alla Centrale Rischi), non viene affermato che tutti i crediti delle cedenti corrispondenti a tali categorie sono stati trasferiti. Sulla base delle dette caratteristiche, perciò, non può dirsi dimostrato che il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, sicché tale dimostrazione doveva essere fornita altrimenti (Cass. n. 17944/23, rv. 668451).
Non vi è quindi prova che il credito in origine maturato da Banco Popolare di Verona – S.
Geminiano e S. Prospero s.p.a. verso e i fideiussori sia transitato Parte_4 in capo a Ciò rende superfluo l'esame delle prove prodotte per dimostrare Controparte_12
che il medesimo credito fosse tra quelli trasferiti da a Cherry 106 s.p.a. nel Controparte_12
2021, dato che la convenuta può avere acquistato da solo posizioni di Controparte_12
credito di cui essa era titolare.
Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in correlazione al valore e alla complessità della causa (senza maggiorazione per la pluralità di assistiti, come richiesto in nota spese, attesa la sovrapponibilità delle posizioni delle due attrici), seguono la soccombenza. Lo stesso vale per le spese di CTU.
8
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1883/22;
2) condanna a rifondere a e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido le spese di lite, liquidate in € 41.093,00, di cui € 35.000,00 per compensi, € 843,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA, con distrazione a favore del procuratore attoreo;
3) pone le spese di CTU a carico di parte convenuta opposta.
ZA, 28 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avv. SAVERIO Parte_2 C.F._2
GIGLIOTTI
Parte attrice opponente contro
(C.F. , con l'avv. ROBERTA FROJO e l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ed istanza disattese,
- accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
• dichiarare nullo, annullare, revocare e\o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1883/2022 – R.g. 5109/2022 emesso dal tribunale di ZA;
• dichiarare, quindi, che le opponenti nulla devono all'ingiungente convenuta
[...]
per tutte le ragioni dedotte in atti, tanto in fatto quanto in diritto;
CP_1
- spese e competenze di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore Avv.
Saverio Gigliotti antistatario;
con aggravio ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, per avere la convenuta opposta resistito in giudizio volendosi avvalere del documento che obbligherebbe nei suoi confronti le attrici ed il quale, invece, all'esito della CTU, risulta non avere le “caratteristiche tecniche per essere considerato integro o affidabile nella forma attuale a causa delle modifiche postume che ne alterano il contenuto e la struttura originale”.
In via istruttoria:
- preso atto dell'elaborato peritale del CTU dr. in particolare delle conclusioni Per_1
rassegnate a pag. 21, nonché delle conclusioni rassegnate a pag. 33, in replica alle osservazioni delle parti, per scrupolo defensionale a) si insiste affinché venga disposta l'ammissione delle prove per testi capitolate nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. vecchio rito (pp. 2/3); e quindi per l'ammissione dei seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. Nell'estate del 2008, ebbe necessità di stipulare\rinnovare con Controparte_2
i propri fidi;
il che culminò con la stipulazione del contratto di Controparte_3
2 apertura di credito in conto corrente il 31/7/2008 innanzi al notaio di ZA, che Per_2 rogò l'atto a n. 39786 di rep. allegato da controparte sub 5 che Le si rammostra;
2. I fidi vennero stipulati ed il contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto dopo lunghissime trattative, alle quali partecipò anche il commercialista, consulente di
[...]
, dr. , e nel corso delle quali si questionò sulle garanzie da Parte_3 Persona_3
concedere, convenendosi alla fine espressamente fra le parti: a) il rilascio delle sole garanzie reali secondo quanto trasfuso nel predetto contratto notarile, ossia le ipoteche a carico della finanziata e della sig.ra quale terza datrice di ipoteca;
Parte_1
b) soprattutto l'esclusione, e fu questo il punto dirimente della trattativa, di qualsivoglia fideiussione personale da parte di soggetti facenti parte del nucleo familiare – Pt_1
ed in particolare di e Parte_2 Parte_1 Parte_2
Testi: dr. , dr. . Persona_3 Testimone_1
3. Successivamente alla chiusura della stipula avanti al notaio le signore Per_2 Parte_2
e , uscite dallo studio notarile, furono ricontattate telefonicamente
[...] Parte_1
dalla signora di onde recarsi con urgenza in filiale a Tes_2 Controparte_3
sottoscrivere documentazione afferente al mantenimento dei fidi, documentazione che la medesima signora si sarebbe dimenticata di sottoporre in sede di rogito, precisando che Tes_2
non vi era necessità della presenza del commercialista, poiché nulla di altro rispetto a quanto si era pattuito col dr. vi era da sottoscrivere. Per_3
4. Furono quindi sottoposti alle signore e una serie di Parte_2 Parte_1
documenti, alcuni dei quali in bianco, con assicurazione da parte della predetta dipendente di che, ben lungi dall'essere garanzie personali, sarebbero stati Controparte_3
funzionali esclusivamente agli affidamenti di , come concordato con il CP_2
commercialista.
Testi: dr. , dr. . Testimone_3 Persona_3 Testimone_1
3 b) si insiste altresì nella richiesta di esibizione, di cui a pag. 4 della predetta memoria istruttoria, finalizzata a supportare l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e, dunque, si chiede che il giudice voglia disporre l'esibizione ex art. 210
c.p.c. del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa (luglio 2008) dalle altre banche, con riferimento alle filiali della provincia di ZA, che il giudice vorrà indicare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: (ex filiali Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7
, (già
[...] Controparte_8 Controparte_9
,
[...] Controparte_10 Controparte_11
c) inoltre si rinnova la richiesta di CTU di cui al paragrafo III della predetta seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. del 10/8/2023.
Per parte convenuta opposta
In via preliminare
Sentir dichiarare la nullità dell'ordinanza ammissiva dell'esperimento peritale del 19.1.2024, con conseguente nullità della CTU depositata il 10.6.2024, e di quella precedente del
13.5.2024, in quanto l'indagine ha avuto ad oggetto fatti non contestati con l'introduzione della causa petendi del presente giudizio di opposizione.
Nel merito
1) Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art 2946 cc per il periodo ante 1.12.2012 (notifica opposizione 1.12.2022) stante la natura solutoria dei singoli addebiti.
2) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate.
4 In via subordinata
1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi Parte_1
(nata il [...] a [...] ) e (nata il CodiceFiscale_3 Parte_2
10.3.1965 a Monticello Conte Otto CF ) in solido tra loro, al CodiceFiscale_4
pagamento a favore di suo legale rapp.te p.t., della capital somma di euro Controparte_1
€ 1.285.627,78, oltre ad interessi successivi dal 26.6.2018 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
2-) Nella denegata ipotesi di rinvenimento di usura ricondursi il tasso a quello legale.
3-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti.
4-) Ai sensi dell'art 96 cpc, alla luce delle difese avversarie, dirette alla mera lungaggine della definizione del procedimento, in punto disconoscimento della firma apposte in calce al contratto di fideiussione, che ci si riserva di produrre in originale secondo le indicazioni del
Giudice, condannarsi parte opponente al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Vinte le spese.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1883/22 del 14.10.2022 questo Tribunale ha intimato ad
[...]
, e in solido tra loro, Parte_4 Parte_1 Parte_2 di pagare alla ricorrente la somma di € 1.285.627,78, oltre a spese ed Controparte_1
interessi.
Il credito, secondo la ricorrente, deriverebbe da contratti di conto corrente, mutuo e apertura di credito intrattenuti da con Banco Popolare di Verona – S. Parte_4
Geminiano e S. Prospero s.p.a., in relazione ai quali e Parte_1 Parte_2
avrebbero rilasciato fideiussione omnibus il 31.7.2008.
5 I relativi crediti sarebbero stati poi ceduti dalla banca, divenuta a Controparte_10 [...]
con contratto del 1.6.2018, e li avrebbe poi ceduti a Cherry 106 CP_12 Controparte_12
s.p.a. (in seguito incorporata da Banco delle Tre Venezie s.p.a., poi divenuta CP_1
con contratto del 29.9.2021.
[...]
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione e Parte_1 Parte_2
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che esse nulla
[...]
devono alla ricorrente.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante CTU grafologica.
All'udienza del 19.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Motivi di opposizione
Le attrici opponenti propongono i seguenti motivi di opposizione al decreto ingiuntivo:
a. carenza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta;
b. carenza di prova della sussistenza ed entità del credito azionato dalla controparte;
c. disconoscimento delle sottoscrizioni delle attrici, apparentemente apposte in calce alla fideiussione, in quanto frutto di riempimento absque pactis o contra pacta da parte della banca di fogli firmati in bianco dalle attrici o comunque perché ottenute fraudolentemente;
d. decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., essendo la clausola derogativa prevista nel contratto di fideiussione nulla per violazione della normativa antitrust (legge n. 287/90) o in quanti clausola abusiva in danno del consumatore (artt. 33 e 36 Codice del Consumo);
e. prescrizione del credito della convenuta, asseritamente sorto nel 2008.
6 Ragioni della decisione
Il primo motivo di opposizione appare fondato;
gli altri motivi restano assorbiti.
Nell'atto di opposizione è stata rilevata la mancanza di prova in ordine alle due cessioni del credito, entrambe avvenute, secondo la prospettazione della convenuta, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione del credito ex legge n. 130/99.
A fronte della contestazione attorea, era onere della convenuta provare che vi siano state le cessioni di credito – quella del 2018 da a e quella del Controparte_10 Controparte_12
2021 da a Cherry 106 s.p.a. - e che il credito per cui è causa fosse incluso Controparte_12 nelle dette cessioni “in blocco” di crediti pro soluto.
Quanto alla prima cessione, avvenuta il 1.6.2018, parte convenuta ha dimesso l'avviso previsto dall'art. 58 comma 2 TUB, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.6.2017. Con detto avviso ha reso noto di avere acquistato, in forza di un contratto Controparte_12
concluso ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/99, da e da Controparte_10 [...]
“taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_13 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) … derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
'Centrale dei Rischi' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
I crediti ceduti, secondo l'avviso, sono quelli elencati in una lista depositata presso un notaio di e pubblicata sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/. CP_13
La lista non è stata prodotta in causa, né si è dato prova che il credito verso
[...]
e le odierne opponenti sia compreso nell'elenco in questione. Nel sito Parte_4
internet sopra indicato sono consultabili due liste di posizioni debitorie acquistate da
[...]
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contraddistinte dai seguenti dati: “banca cedente, codice identificativo del credito CP_14
(borrower NDG), forma tecnica e numero rapporto del credito ceduto”.
I codici numerici che parte convenuta sostiene essere indicativi dei rapporti per cui è causa
(15301066599 – 12593717 – 12593718 – 12593719) non sono presenti in nessuna delle due liste.
La presenza del credito azionato nelle liste di cui si è detto è essenziale, perché nell'avviso esse svolgono una funzione essenziale al fine di individuare l'oggetto della cessione. Infatti, benché siano indicate alcune caratteristiche dei rapporti ceduti (la natura del contratto, la classificazione a sofferenza e la segnalazione alla Centrale Rischi), non viene affermato che tutti i crediti delle cedenti corrispondenti a tali categorie sono stati trasferiti. Sulla base delle dette caratteristiche, perciò, non può dirsi dimostrato che il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, sicché tale dimostrazione doveva essere fornita altrimenti (Cass. n. 17944/23, rv. 668451).
Non vi è quindi prova che il credito in origine maturato da Banco Popolare di Verona – S.
Geminiano e S. Prospero s.p.a. verso e i fideiussori sia transitato Parte_4 in capo a Ciò rende superfluo l'esame delle prove prodotte per dimostrare Controparte_12
che il medesimo credito fosse tra quelli trasferiti da a Cherry 106 s.p.a. nel Controparte_12
2021, dato che la convenuta può avere acquistato da solo posizioni di Controparte_12
credito di cui essa era titolare.
Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in correlazione al valore e alla complessità della causa (senza maggiorazione per la pluralità di assistiti, come richiesto in nota spese, attesa la sovrapponibilità delle posizioni delle due attrici), seguono la soccombenza. Lo stesso vale per le spese di CTU.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1883/22;
2) condanna a rifondere a e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido le spese di lite, liquidate in € 41.093,00, di cui € 35.000,00 per compensi, € 843,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA, con distrazione a favore del procuratore attoreo;
3) pone le spese di CTU a carico di parte convenuta opposta.
ZA, 28 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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