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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 42973/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con gli avv.ti Giulia Crespi e Silvia Bono del Foro di Milano, con domiciliato eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Bono, sito in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, presso la quale ha altresì eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Margerita Galantino del Foro di Pavia, con studio in Castelnuovo Scrivia (PV), via Mazzini
n. 7 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 25.5.2002 (anno 2002, atto n.
0957, parte 1; separati con consensualmente con verbale sottoscritto in data 7.5.2015, omologato dal Tribunale di
Milano in data 17.6.2015 R.G. 77275/15
divorziati sentenza n. 1281/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.2.2021
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], entrambi cittadini italiani.
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 03.12.2024 il SI. ha chiesto Parte_1 la modifica della sentenza di divorzio n. 1281/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.2.2021, alle condizioni ivi previste
Con atto depositato in data 31.03.2025 si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale si Parte_2
è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 15 aprile 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. revoca dell'assegno di mantenimento mensile posto a carico del padre in favore della madre per
i figli a far tempo dal mese di aprile 2025;
2. accollo nella misura del 100% in capo al padre delle spese straordinarie relative ai figli, come da
Protocollo del Tribunale di Milano reso in data 14.11.2017 a far tempo dal mese di aprile 2025;
3. il IG. continuerà a versare a titolo di assegno divorzile alla IG.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 300,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo gli Indici Istat;
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 150,00, con Parte_1 Parte_2 decorrenza dal mese di aprile 2025 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, in via anticipata, e fino al mese di settembre 2026 compreso;
detto importo verrà versato a titolo di contributo per il canone di locazione e, dal mese di ottobre 2026, non verrà più versato;
5. la IG.ra potrà concordare direttamente con il figlio le frequentazioni;
Parte_2 CP_2
6. la IG.ra si impegna a rilasciare la ex casa coniugale, sita in Rho (MI), Via Togliatti Parte_2
n. 41, entro due mesi dal 15.4.2025, ossia entro il giorno 15.6.2025;
7. revoca del contributo a carico del IG. di € 700,00 mensile per il canone di Parte_1 locazione dell'immobile sito in Rho (MI), Via Togliatti n. 41, dal mese di giugno 2025;
8. l'assegno unico universale del figlio verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% CP_2 ciascuno;
9.conferma nel resto quanto di ragione
10. Spese legali compensate.”
Con ordinanza emessa in data 15.04.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1281/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.2.2021, così statuisce: 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con gli avv.ti Giulia Crespi e Silvia Bono del Foro di Milano, con domiciliato eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Bono, sito in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, presso la quale ha altresì eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Margerita Galantino del Foro di Pavia, con studio in Castelnuovo Scrivia (PV), via Mazzini
n. 7 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 25.5.2002 (anno 2002, atto n.
0957, parte 1; separati con consensualmente con verbale sottoscritto in data 7.5.2015, omologato dal Tribunale di
Milano in data 17.6.2015 R.G. 77275/15
divorziati sentenza n. 1281/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.2.2021
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], entrambi cittadini italiani.
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 03.12.2024 il SI. ha chiesto Parte_1 la modifica della sentenza di divorzio n. 1281/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.2.2021, alle condizioni ivi previste
Con atto depositato in data 31.03.2025 si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale si Parte_2
è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 15 aprile 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. revoca dell'assegno di mantenimento mensile posto a carico del padre in favore della madre per
i figli a far tempo dal mese di aprile 2025;
2. accollo nella misura del 100% in capo al padre delle spese straordinarie relative ai figli, come da
Protocollo del Tribunale di Milano reso in data 14.11.2017 a far tempo dal mese di aprile 2025;
3. il IG. continuerà a versare a titolo di assegno divorzile alla IG.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 300,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo gli Indici Istat;
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 150,00, con Parte_1 Parte_2 decorrenza dal mese di aprile 2025 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, in via anticipata, e fino al mese di settembre 2026 compreso;
detto importo verrà versato a titolo di contributo per il canone di locazione e, dal mese di ottobre 2026, non verrà più versato;
5. la IG.ra potrà concordare direttamente con il figlio le frequentazioni;
Parte_2 CP_2
6. la IG.ra si impegna a rilasciare la ex casa coniugale, sita in Rho (MI), Via Togliatti Parte_2
n. 41, entro due mesi dal 15.4.2025, ossia entro il giorno 15.6.2025;
7. revoca del contributo a carico del IG. di € 700,00 mensile per il canone di Parte_1 locazione dell'immobile sito in Rho (MI), Via Togliatti n. 41, dal mese di giugno 2025;
8. l'assegno unico universale del figlio verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% CP_2 ciascuno;
9.conferma nel resto quanto di ragione
10. Spese legali compensate.”
Con ordinanza emessa in data 15.04.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1281/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.2.2021, così statuisce: 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai