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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.172 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
Parte_1
[...]
( ),elettivamente domiciliata in Taranto alla Via CodiceFiscale_1
Mezzetti 31, presso e nello studio Legale dell'avv. Stefania Cazzato che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2
domiciliato in Martina Franca (TA) alla Via Paolo Grassi n°9, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Ricci dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso iscritto al n°9450/2019 R.G. dinanzi al Tribunale
di Taranto,unitamente all'Avv. Giuseppe Caramia;
-APPELLATO-
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2591/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro accoglieva,parzialmente,in punto di prescrizione, l' opposizione a decreto ingiuntivo n.949\2019 emesso dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 21.10.2019,
notificato in data 23.10.2019, proposta da , nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
relativamente al pagamento della somma ingiunta al di €
[...] CP_1
77.933,24 dovuta a titolo di ratei di prestazione assistenziale per le annualità dal 2002 al
2016 (eccezione del 2014) e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto,condannava il Rag. a pagare alla Controparte_1 [...]
i contributi previdenziali Controparte_2
maturati dal 21 maggio 2013 oltre a sanzioni ed interessi.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello
[...]
lamentandone la Parte_2
parziale erroneità e concludendo per la riforma della sentenza grravata.
Resisteva , concludendo per il rigetto del proposto gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'appellante si duole dell' erronea applicazione delle norme relative alla idoneità probatoria delle diffide di pagamento, ad interrompere il termine prescrizionale.
L'appello è infondato.
Ebbene, parte appellante chiedeva con ricorso di ingiungersi in danno dell'odierno appellato, la somma di Euro 77.933,24, oltre interessi legali, nonché spese e competenze della procedura monitoria,ottenendo in data 21.10.2019 il decreto ingiuntivo n°849/2019
dal Tribunale di Taranto - Sezione lavoro.
Il impugnava l'ingiunzione di pagamento,eccependo la nullità del decreto CP_1
ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui all'art.633 cpc,nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente
Revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il Rag. a pagare alla CP_1
previdenza e dei ragionieri e dei periti commerciali i Parte_1 Parte_1
contributi previdenziali maturati dal 21 maggio 2013,oltre sanzioni ed interessi,compensando le spese di lite.
Con l'atto di appello, la Parte_3
chiede la riforma parziale della sentenza e, quindi,
[...]
"condannare l'odierno appellato al pagamento della somma di Euro 48.205,26, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre sanzioni ed interessi, relativi alle annualità dal 2006 al 2013, oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art.15, c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza dalla data successiva a quella contenuta nell'atto di costituzione in mora (all.3 fasc. monitorio) all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge".
3 Ciò precisato,in ordine all'eccepita erronea applicazione delle norme relative alla idoneità
probatoria delle diffide di pagamento ad interrompere il termine prescrizionale, parte appellante assume di aver prodotto delle note interruttive della prescrizione precedenti a quella del 22.5.2018, chiedendo di retrodatare il pagamento dei contributi anche alle annualità dal 2006 al 2013.
Reputa la Corte che correttamente il Giudice di primo grado ha escluso la validità
interruttiva della prescrizione degli atti allegati dalla . Pt_1
La transazione del Novembre 2003"con cui viene concordata una dilazione del pagamento
– riguarda la contribuzione relativa agli anni 2000 e 2001, ossia un periodo diverso e, in ogni caso, l'ultimo pagamento prevedeva una scadenza ben oltre il quinquennio precedente l'atto interruttivo.
Per le le richieste di pagamento avanzate con posta elettronica,invece, il documento cartaceo prodotto "non dimostra la loro elaborazione da parte del sistema, come invece sarebbe stato desumibile dalla produzione del documento in formato digitale".
La giurisprudenza in materia ha, infatti, chiarito che " la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3
bis, comma 3, come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata dal gestore di posta elettronica utilizzato dal mittente) la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto. L'avvenuta spedizione di un messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC) è attestata dalla Ricevuta di Accettazione, una conferma firmata digitalmente dal proprio gestore di PEC che certifica l'avvenuta presa in carico del messaggio e ne indica data e ora di invio. Questa ricevuta ha valore legale e costituisce prova dell'invio del messaggio.
La disponibilità della richiamata ricevuta di accettazione, costituisce passaggio irrinunciabile del processo notificatorio telematico atteso che ai sensi del già del D.P.R. n.
4 68 del 2005, citato art. 6, comma 1, essa contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
Allo stesso modo, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente, ai sensi del D.P.R.
n. 68 del 2005, art. 6, comma 3, prova della ricezione del messaggio presso l'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La produzione di entrambe le richiamate ricevute costituisce quindi, condizione essenziale per ritenere perfezionata la notifica effettuata a mezzo pec, e quando non sia possibile fornirne la prova con modalità telematiche, la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis,
prevede che l'avvocato estragga copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici, da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CAD.
Il campo applicativo di tale disposizione, peraltro, è espressamente esteso dal comma 1-ter
(aggiunto al testo dell'art.9 in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 dalla L.
11 agosto 2014, n. 114), a tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non possa a tali fini ricorrere a modalità telematiche.
In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo pec ai sensi della L.
n. 53 del 1994, art. 3 bis, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero - quando non sia possibile - in formato analogico, le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale. La loro mancanza però, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (vedi Cass.
7.10.2015 n. 20072)."
(Cass. civ., Sez. II, Ord.27.7.2023 n°22803).
La documentazione prodotta in copia tra cui le note pec del 20.12.2013 e del 7.7.2016,
dalla ricevuta di avvenuta consegna non è possibile risalire all'oggetto, al testo, nonché agli
5 eventuali allegati alle predette pec né tale produzione è avvenuta in un momento successivo al disconoscimento.
Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha ritenuto inidonee dette produzioni ad interrompere la prescrizione dei periodi antecedenti al 21.5.2013. Parimenti, la transazione del novembre 2003 – con cui viene concordata una dilazione del pagamento – riguarda la contribuzione relativa agli anni 2000 e 2001, ossia un periodo diverso e, in ogni caso,
l'ultimo pagamento prevedeva una scadenza ben oltre il quinquennio precedente l'atto interruttivo. Appare, pertanto, inconferente il richiamo giurisprudenziale di parte appellante sulla idoneità di tale atto ad interrompere la prescrizione
La sentenza di primo grado, perciò, è corretta e dev'essere confermata.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado in favore
, che liquida in € 3.300,00 oltre accessori, con distrazione in favore Controparte_1
dei procuratori anticipanti;
3) Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto 22.10.2025
Il Consigliere ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.172 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
Parte_1
[...]
( ),elettivamente domiciliata in Taranto alla Via CodiceFiscale_1
Mezzetti 31, presso e nello studio Legale dell'avv. Stefania Cazzato che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2
domiciliato in Martina Franca (TA) alla Via Paolo Grassi n°9, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Ricci dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso iscritto al n°9450/2019 R.G. dinanzi al Tribunale
di Taranto,unitamente all'Avv. Giuseppe Caramia;
-APPELLATO-
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2591/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro accoglieva,parzialmente,in punto di prescrizione, l' opposizione a decreto ingiuntivo n.949\2019 emesso dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 21.10.2019,
notificato in data 23.10.2019, proposta da , nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
relativamente al pagamento della somma ingiunta al di €
[...] CP_1
77.933,24 dovuta a titolo di ratei di prestazione assistenziale per le annualità dal 2002 al
2016 (eccezione del 2014) e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto,condannava il Rag. a pagare alla Controparte_1 [...]
i contributi previdenziali Controparte_2
maturati dal 21 maggio 2013 oltre a sanzioni ed interessi.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello
[...]
lamentandone la Parte_2
parziale erroneità e concludendo per la riforma della sentenza grravata.
Resisteva , concludendo per il rigetto del proposto gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'appellante si duole dell' erronea applicazione delle norme relative alla idoneità probatoria delle diffide di pagamento, ad interrompere il termine prescrizionale.
L'appello è infondato.
Ebbene, parte appellante chiedeva con ricorso di ingiungersi in danno dell'odierno appellato, la somma di Euro 77.933,24, oltre interessi legali, nonché spese e competenze della procedura monitoria,ottenendo in data 21.10.2019 il decreto ingiuntivo n°849/2019
dal Tribunale di Taranto - Sezione lavoro.
Il impugnava l'ingiunzione di pagamento,eccependo la nullità del decreto CP_1
ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui all'art.633 cpc,nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente
Revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il Rag. a pagare alla CP_1
previdenza e dei ragionieri e dei periti commerciali i Parte_1 Parte_1
contributi previdenziali maturati dal 21 maggio 2013,oltre sanzioni ed interessi,compensando le spese di lite.
Con l'atto di appello, la Parte_3
chiede la riforma parziale della sentenza e, quindi,
[...]
"condannare l'odierno appellato al pagamento della somma di Euro 48.205,26, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre sanzioni ed interessi, relativi alle annualità dal 2006 al 2013, oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art.15, c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza dalla data successiva a quella contenuta nell'atto di costituzione in mora (all.3 fasc. monitorio) all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge".
3 Ciò precisato,in ordine all'eccepita erronea applicazione delle norme relative alla idoneità
probatoria delle diffide di pagamento ad interrompere il termine prescrizionale, parte appellante assume di aver prodotto delle note interruttive della prescrizione precedenti a quella del 22.5.2018, chiedendo di retrodatare il pagamento dei contributi anche alle annualità dal 2006 al 2013.
Reputa la Corte che correttamente il Giudice di primo grado ha escluso la validità
interruttiva della prescrizione degli atti allegati dalla . Pt_1
La transazione del Novembre 2003"con cui viene concordata una dilazione del pagamento
– riguarda la contribuzione relativa agli anni 2000 e 2001, ossia un periodo diverso e, in ogni caso, l'ultimo pagamento prevedeva una scadenza ben oltre il quinquennio precedente l'atto interruttivo.
Per le le richieste di pagamento avanzate con posta elettronica,invece, il documento cartaceo prodotto "non dimostra la loro elaborazione da parte del sistema, come invece sarebbe stato desumibile dalla produzione del documento in formato digitale".
La giurisprudenza in materia ha, infatti, chiarito che " la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3
bis, comma 3, come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata dal gestore di posta elettronica utilizzato dal mittente) la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto. L'avvenuta spedizione di un messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC) è attestata dalla Ricevuta di Accettazione, una conferma firmata digitalmente dal proprio gestore di PEC che certifica l'avvenuta presa in carico del messaggio e ne indica data e ora di invio. Questa ricevuta ha valore legale e costituisce prova dell'invio del messaggio.
La disponibilità della richiamata ricevuta di accettazione, costituisce passaggio irrinunciabile del processo notificatorio telematico atteso che ai sensi del già del D.P.R. n.
4 68 del 2005, citato art. 6, comma 1, essa contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
Allo stesso modo, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente, ai sensi del D.P.R.
n. 68 del 2005, art. 6, comma 3, prova della ricezione del messaggio presso l'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La produzione di entrambe le richiamate ricevute costituisce quindi, condizione essenziale per ritenere perfezionata la notifica effettuata a mezzo pec, e quando non sia possibile fornirne la prova con modalità telematiche, la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis,
prevede che l'avvocato estragga copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici, da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CAD.
Il campo applicativo di tale disposizione, peraltro, è espressamente esteso dal comma 1-ter
(aggiunto al testo dell'art.9 in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 dalla L.
11 agosto 2014, n. 114), a tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non possa a tali fini ricorrere a modalità telematiche.
In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo pec ai sensi della L.
n. 53 del 1994, art. 3 bis, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero - quando non sia possibile - in formato analogico, le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale. La loro mancanza però, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (vedi Cass.
7.10.2015 n. 20072)."
(Cass. civ., Sez. II, Ord.27.7.2023 n°22803).
La documentazione prodotta in copia tra cui le note pec del 20.12.2013 e del 7.7.2016,
dalla ricevuta di avvenuta consegna non è possibile risalire all'oggetto, al testo, nonché agli
5 eventuali allegati alle predette pec né tale produzione è avvenuta in un momento successivo al disconoscimento.
Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha ritenuto inidonee dette produzioni ad interrompere la prescrizione dei periodi antecedenti al 21.5.2013. Parimenti, la transazione del novembre 2003 – con cui viene concordata una dilazione del pagamento – riguarda la contribuzione relativa agli anni 2000 e 2001, ossia un periodo diverso e, in ogni caso,
l'ultimo pagamento prevedeva una scadenza ben oltre il quinquennio precedente l'atto interruttivo. Appare, pertanto, inconferente il richiamo giurisprudenziale di parte appellante sulla idoneità di tale atto ad interrompere la prescrizione
La sentenza di primo grado, perciò, è corretta e dev'essere confermata.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado in favore
, che liquida in € 3.300,00 oltre accessori, con distrazione in favore Controparte_1
dei procuratori anticipanti;
3) Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto 22.10.2025
Il Consigliere ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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