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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5057 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3256 dell'anno 2020,
C.F.: ), in persona dei suoi procuratori Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Francesco Cella e, Parte_3 disgiuntivamente, dall'Avv. Emanuele Fiumanò;
-APPELLANTE-
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Pellegrino Cavuoto;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 460/2019 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 27.02.2020.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1. respingere le domande formulate contro dall'attore con l'atto Parte_1 di citazione di primo grado;
2. con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata: “conclude per il rigetto del proposto appello, e per la dichiarazione di gratuità del finanziamento usurario. Rivalsa delle spese processuali con attribuzione.”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la esponendo: Controparte_1 Parte_1
1) di aver stipulato un contratto di finanziamento con la convenuta in data 15.12.2006, estinto anticipatamente con il pagamento di quanto dovuto, nonché due contratti di prestito personale in data
22.4.2008 e 30.1.2009; 2) che tutti i rapporti indicati erano stati caratterizzati dalla applicazione di clausole vessatorie con la imposizione della stipula di contratti assicurativi a garanzia dell'esatto adempimento, dalla applicazione di interessi usurari e di interessi in misura eccedente quella legale, invero mai pattuiti, nonché dalla violazione dell'art. 125 comma 2 TUB. La chiedeva, CP_1 pertanto, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali in esame, la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente corrisposte o, in ogni caso, la compensazione tra quanto illegittimamente pagato e quanto eventualmente ancora dovuto in adempimento dei contratti in essere.
Costituitasi, la convenuta eccepiva la infondatezza della prospettazione attorea, evidenziando la piena legittimità delle clausole contrattuali dei tre contratti in esame.
Disposta CTU, con sentenza n. 460/2020 del 27.2.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. Nel merito, il giudice adito escludeva la fondatezza di ogni doglianza relativa alla pattuizione di interessi superiori a quello legale e quella relativa al fenomeno dell'anatocismo, nonché
a quella ex art. 125, comma 2 TUB, rilevando come al momento della estinzione anticipata del primo finanziamento, la debitrice avesse giustamente corrisposto il capitale residuo, gli interessi maturati
(dedotti interessi ed oneri a scadere), oltre al compenso pattuito nel contratto pari all'1%.
Il Tribunale riconosceva invece la validità della contestazione circa il superamento del tasso soglia in relazione al terzo contratto in esame, quello portante il n. 7227316, e rilevava altresì l' indebito pagamento oggettivo dell'importo dovuto per l'assicurazione pari ad € 841,28, accertando tuttavia che, alla data del deposito della CTU, la fosse ancora debitrice della somma di € 12.504,92, CP_1
e quindi rideterminando il suo debito nella misura complessiva e finale di € 11.663,64, al netto del pagamento indebito effettuato.
Il giudizio di appello Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta pronuncia, evidenziando l'errore del giudice di primo grado nel non aver ritenuto legittimi i tassi convenzionalmente applicati, precisando che le polizze facoltative non rilevano ai fini del calcolo del TEG, e che in ogni caso una delle due polizze non aveva carattere funzionale ed accessorio rispetto al finanziamento, tutelando il rischio salute del mutuatario e non il credito restitutorio.
L'appellante ha altresì denunciato il mancato buon governo da parte del Tribunale del principio di omogeneità, necessario per la rilevazione del tasso soglia. Infine, l'appellante ha mosso censure specifiche all'elaborato peritale nella individuazione specifica del tasso soglia.
La ha chiesto, dunque, la riforma della pronuncia di primo grado con rigetto Parte_1 integrale della domanda attorea.
Costituitasi, la appellata ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza dell'11.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia impugnata nella parte in cui, nel rilevare un presunto superamento del tasso soglia usurario limitatamente al contratto di finanziamento n.
7227316, ha calcolato la misura del TAEG nella misura del 20,530%, a fronte di un tasso soglia usurario pari al 16,65%.
Secondo quanto contestato, il Giudice avrebbe inserito il costo relativo ai contratti di assicurazione – stipulati a latere del finanziamento – nel calcolo del TAEG, non tenendo in debito conto la circostanza per cui le caratteristiche specifiche di tali polizze non giustificavano tale metodo di calcolo.
Nello specifico, osserva l'appellante, le due polizze stipulate dalla contraente (una connessa CP_1 alla garanzia del rimborso del finanziamento, ed una a copertura del rischio salute) avevano entrambe natura facoltativa e non obbligatoria, e tale elemento imponeva di non riversarle nel calcolo del
TAEG; inoltre, una delle due (quella “personal protection”, a copertura dei rischi connessi alla salute del beneficiario), non aveva alcun legame di connessione con il finanziamento, non avendo finalità connesse direttamente alla tutela del credito ed al rischio di inadempimento, ragion per cui il relativo costo non poteva essere ricompreso nel calcolo del TEG, secondo costante giurisprudenza.
L'appellante ha dunque evidenziato come, esclusi i costi di tale seconda polizza dal ricalcolo del TEG, ed includendo solo la prima delle due (quella a tutela del credito, e denominata Credit Protection), il
TEG andava ricalcolato nella misura complessiva del 14,65%, e dunque in misura inferiore al tasso soglia usurario.
Il motivo è fondato. Con una recentissima pronuncia, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di finanziamento, devono essere inclusi nel calcolo del costo complessivo del credito anche i premi assicurativi sostenuti dal debitore per ottenere il prestito, ove sussista un collegamento con l'erogazione del finanziamento, presunto in caso di contestualità tra polizza e contratto ( Cass. ord.
15114/2025).
Il principio espresso, come evidenziato, ribadisce il concetto per cui, in relazione alla riconducibilità di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione ( Cass.
Civ. n. 9298/2018 , Cass. Civ. n. 22458/2018; Cass. Civ. n. 17466/2020;Cass. Civ. n.
3545/2024; Cass. Civ. n. 18037/2024).
Ciò posto, risulta documentalmente provato ed incontestato tra le parti che al momento della stipula del finanziamento in esame, la abbia stipulato due contratti assicurativi, uno a copertura del CP_1 rischio di insolvenza nel pagamento delle rate del finanziamento, ed uno a copertura di un generico rischio connesso alla salute. Dunque, a prescindere dal requisito della contestualità delle sottoscrizioni delle polizze rispetto al contratto di finanziamento, appare evidente che solo la prima delle due sia propriamente connessa a quest'ultimo, rappresentando una indubbia forma di garanzia
– a tutela della società creditrice – per la restituzione del finanziamento, e dunque, nonostante la previsione del carattere facoltativo della sua stipula, essa è sicuramente connessa al finanziamento e rappresenta dunque un costo per il soggetto finanziato legato in modo logico, funzionale e cronologico alla stipula del finanziamento, con la conseguenza che, secondo la giurisprudenza richiamata, il relativo costo va ricompreso nel TEG al fine della verifica del superamento o meno del tasso soglia.
Quanto alla polizza a copertura del rischio salute, invece, la presunzione del collegamento funzionale al finanziamento operante solo per effetto della contestualità delle due stipule, viene vinta in questo caso dall'oggetto della stessa (la generica copertura del rischio salute) e dalla contestuale presenza di altra polizza ad evidente e specifica copertura del finanziamento ( e quindi già munita di una peculiare ed esclusiva funzione connessa alla dinamica del contratto di finanziamento), da cui occorre tenerla distinta.
Ciò posto, è dunque fondata la prospettazione dell'appellante, ed il costo relativo a tale seconda polizza non andava ricompreso nel calcolo del TEG, diversamente dalla prima, non essendovi un nesso funzionale (nell'ottica del vantaggio del creditore) tra la stipula assicurativa in esame ed il contratto di finanziamento
La conseguenza di tale corretta impostazione impone dunque di ricalcolare il TEG - secondo i dati già a disposizione tanto in relazione all'elaborato peritale che ai prospetti della Banca d'Italia prodotti dalla parte appellante sin dal primo grado – includendo il solo costo relativo alla polizza assicurativa
Credit protection, che dunque va rideterminato nella misura del 14,50%, tasso inferiore a quello soglia di riferimento pari al 14.65% come indicato nella CTU (pagg. 32 e 33).
Il motivo di appello è dunque fondato e, in riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi la piena legittimità di quanto integralmente corrisposto dalla , senza attribuirle in restituzione CP_1 alcuna somma, non essendoci indebiti pagamenti effettuati atteso il non superamento del limite del tasso soglia.
Ogni altra censura relativa al calcolo del tasso soglia usurario con riferimento alla necessaria omogeneità dei termini di raffronto e della applicazione degli scaglioni per il finanziamento in concreto esaminato, resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di appello che consente, secondo quanto richiesto dall'appellante, la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto integrale delle richieste della parte attrice.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la applicazione del principio della soccombenza, essendo risultata del tutto infondata la domanda attorea.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord.
n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla
Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00. Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021,
n. 19989).
Le spese per la CTU effettuata in primo grado restano a carico della sola parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3256/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 460/2020 emessa Parte_1 dal Tribunale di Avellino in data 27.2.2020 e, per l'effetto:
Rigetta la domanda proposta da . Controparte_1
2. Condanna l'appellata al pagamento, in favore della parte appellante, dei compensi professionali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 3.375,00 per il primo grado ed in €
4.880,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese per la CTU già liquidate nel giudizio di primo grado.
Napoli, 15.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3256 dell'anno 2020,
C.F.: ), in persona dei suoi procuratori Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Francesco Cella e, Parte_3 disgiuntivamente, dall'Avv. Emanuele Fiumanò;
-APPELLANTE-
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Pellegrino Cavuoto;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 460/2019 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 27.02.2020.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1. respingere le domande formulate contro dall'attore con l'atto Parte_1 di citazione di primo grado;
2. con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata: “conclude per il rigetto del proposto appello, e per la dichiarazione di gratuità del finanziamento usurario. Rivalsa delle spese processuali con attribuzione.”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la esponendo: Controparte_1 Parte_1
1) di aver stipulato un contratto di finanziamento con la convenuta in data 15.12.2006, estinto anticipatamente con il pagamento di quanto dovuto, nonché due contratti di prestito personale in data
22.4.2008 e 30.1.2009; 2) che tutti i rapporti indicati erano stati caratterizzati dalla applicazione di clausole vessatorie con la imposizione della stipula di contratti assicurativi a garanzia dell'esatto adempimento, dalla applicazione di interessi usurari e di interessi in misura eccedente quella legale, invero mai pattuiti, nonché dalla violazione dell'art. 125 comma 2 TUB. La chiedeva, CP_1 pertanto, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali in esame, la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente corrisposte o, in ogni caso, la compensazione tra quanto illegittimamente pagato e quanto eventualmente ancora dovuto in adempimento dei contratti in essere.
Costituitasi, la convenuta eccepiva la infondatezza della prospettazione attorea, evidenziando la piena legittimità delle clausole contrattuali dei tre contratti in esame.
Disposta CTU, con sentenza n. 460/2020 del 27.2.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. Nel merito, il giudice adito escludeva la fondatezza di ogni doglianza relativa alla pattuizione di interessi superiori a quello legale e quella relativa al fenomeno dell'anatocismo, nonché
a quella ex art. 125, comma 2 TUB, rilevando come al momento della estinzione anticipata del primo finanziamento, la debitrice avesse giustamente corrisposto il capitale residuo, gli interessi maturati
(dedotti interessi ed oneri a scadere), oltre al compenso pattuito nel contratto pari all'1%.
Il Tribunale riconosceva invece la validità della contestazione circa il superamento del tasso soglia in relazione al terzo contratto in esame, quello portante il n. 7227316, e rilevava altresì l' indebito pagamento oggettivo dell'importo dovuto per l'assicurazione pari ad € 841,28, accertando tuttavia che, alla data del deposito della CTU, la fosse ancora debitrice della somma di € 12.504,92, CP_1
e quindi rideterminando il suo debito nella misura complessiva e finale di € 11.663,64, al netto del pagamento indebito effettuato.
Il giudizio di appello Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta pronuncia, evidenziando l'errore del giudice di primo grado nel non aver ritenuto legittimi i tassi convenzionalmente applicati, precisando che le polizze facoltative non rilevano ai fini del calcolo del TEG, e che in ogni caso una delle due polizze non aveva carattere funzionale ed accessorio rispetto al finanziamento, tutelando il rischio salute del mutuatario e non il credito restitutorio.
L'appellante ha altresì denunciato il mancato buon governo da parte del Tribunale del principio di omogeneità, necessario per la rilevazione del tasso soglia. Infine, l'appellante ha mosso censure specifiche all'elaborato peritale nella individuazione specifica del tasso soglia.
La ha chiesto, dunque, la riforma della pronuncia di primo grado con rigetto Parte_1 integrale della domanda attorea.
Costituitasi, la appellata ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza dell'11.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia impugnata nella parte in cui, nel rilevare un presunto superamento del tasso soglia usurario limitatamente al contratto di finanziamento n.
7227316, ha calcolato la misura del TAEG nella misura del 20,530%, a fronte di un tasso soglia usurario pari al 16,65%.
Secondo quanto contestato, il Giudice avrebbe inserito il costo relativo ai contratti di assicurazione – stipulati a latere del finanziamento – nel calcolo del TAEG, non tenendo in debito conto la circostanza per cui le caratteristiche specifiche di tali polizze non giustificavano tale metodo di calcolo.
Nello specifico, osserva l'appellante, le due polizze stipulate dalla contraente (una connessa CP_1 alla garanzia del rimborso del finanziamento, ed una a copertura del rischio salute) avevano entrambe natura facoltativa e non obbligatoria, e tale elemento imponeva di non riversarle nel calcolo del
TAEG; inoltre, una delle due (quella “personal protection”, a copertura dei rischi connessi alla salute del beneficiario), non aveva alcun legame di connessione con il finanziamento, non avendo finalità connesse direttamente alla tutela del credito ed al rischio di inadempimento, ragion per cui il relativo costo non poteva essere ricompreso nel calcolo del TEG, secondo costante giurisprudenza.
L'appellante ha dunque evidenziato come, esclusi i costi di tale seconda polizza dal ricalcolo del TEG, ed includendo solo la prima delle due (quella a tutela del credito, e denominata Credit Protection), il
TEG andava ricalcolato nella misura complessiva del 14,65%, e dunque in misura inferiore al tasso soglia usurario.
Il motivo è fondato. Con una recentissima pronuncia, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di finanziamento, devono essere inclusi nel calcolo del costo complessivo del credito anche i premi assicurativi sostenuti dal debitore per ottenere il prestito, ove sussista un collegamento con l'erogazione del finanziamento, presunto in caso di contestualità tra polizza e contratto ( Cass. ord.
15114/2025).
Il principio espresso, come evidenziato, ribadisce il concetto per cui, in relazione alla riconducibilità di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione ( Cass.
Civ. n. 9298/2018 , Cass. Civ. n. 22458/2018; Cass. Civ. n. 17466/2020;Cass. Civ. n.
3545/2024; Cass. Civ. n. 18037/2024).
Ciò posto, risulta documentalmente provato ed incontestato tra le parti che al momento della stipula del finanziamento in esame, la abbia stipulato due contratti assicurativi, uno a copertura del CP_1 rischio di insolvenza nel pagamento delle rate del finanziamento, ed uno a copertura di un generico rischio connesso alla salute. Dunque, a prescindere dal requisito della contestualità delle sottoscrizioni delle polizze rispetto al contratto di finanziamento, appare evidente che solo la prima delle due sia propriamente connessa a quest'ultimo, rappresentando una indubbia forma di garanzia
– a tutela della società creditrice – per la restituzione del finanziamento, e dunque, nonostante la previsione del carattere facoltativo della sua stipula, essa è sicuramente connessa al finanziamento e rappresenta dunque un costo per il soggetto finanziato legato in modo logico, funzionale e cronologico alla stipula del finanziamento, con la conseguenza che, secondo la giurisprudenza richiamata, il relativo costo va ricompreso nel TEG al fine della verifica del superamento o meno del tasso soglia.
Quanto alla polizza a copertura del rischio salute, invece, la presunzione del collegamento funzionale al finanziamento operante solo per effetto della contestualità delle due stipule, viene vinta in questo caso dall'oggetto della stessa (la generica copertura del rischio salute) e dalla contestuale presenza di altra polizza ad evidente e specifica copertura del finanziamento ( e quindi già munita di una peculiare ed esclusiva funzione connessa alla dinamica del contratto di finanziamento), da cui occorre tenerla distinta.
Ciò posto, è dunque fondata la prospettazione dell'appellante, ed il costo relativo a tale seconda polizza non andava ricompreso nel calcolo del TEG, diversamente dalla prima, non essendovi un nesso funzionale (nell'ottica del vantaggio del creditore) tra la stipula assicurativa in esame ed il contratto di finanziamento
La conseguenza di tale corretta impostazione impone dunque di ricalcolare il TEG - secondo i dati già a disposizione tanto in relazione all'elaborato peritale che ai prospetti della Banca d'Italia prodotti dalla parte appellante sin dal primo grado – includendo il solo costo relativo alla polizza assicurativa
Credit protection, che dunque va rideterminato nella misura del 14,50%, tasso inferiore a quello soglia di riferimento pari al 14.65% come indicato nella CTU (pagg. 32 e 33).
Il motivo di appello è dunque fondato e, in riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi la piena legittimità di quanto integralmente corrisposto dalla , senza attribuirle in restituzione CP_1 alcuna somma, non essendoci indebiti pagamenti effettuati atteso il non superamento del limite del tasso soglia.
Ogni altra censura relativa al calcolo del tasso soglia usurario con riferimento alla necessaria omogeneità dei termini di raffronto e della applicazione degli scaglioni per il finanziamento in concreto esaminato, resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di appello che consente, secondo quanto richiesto dall'appellante, la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto integrale delle richieste della parte attrice.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la applicazione del principio della soccombenza, essendo risultata del tutto infondata la domanda attorea.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord.
n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla
Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00. Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021,
n. 19989).
Le spese per la CTU effettuata in primo grado restano a carico della sola parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3256/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 460/2020 emessa Parte_1 dal Tribunale di Avellino in data 27.2.2020 e, per l'effetto:
Rigetta la domanda proposta da . Controparte_1
2. Condanna l'appellata al pagamento, in favore della parte appellante, dei compensi professionali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 3.375,00 per il primo grado ed in €
4.880,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese per la CTU già liquidate nel giudizio di primo grado.
Napoli, 15.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano