Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4780/2024 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4780/2024, promossa con ricorso depositato il 18/11/2024 da:
1) Parte_1 nata ad [...] ) il 30.03.1988
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Barbara Lamberto
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 25.09.1987 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Veronica Salvino
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 18.11.2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1. La casa adibita a domicilio coniugale, in comproprietà tra i sig.ri e , sita a Pt_1 Pt_2
ND (VA) in Via Vittorio Veneto n. 70/a, resterà assegnata alla sig.ra che Parte_1
Per_ continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore unitamente ai mobili arredi e pertinenze, ivi esistenti.
I detti mobili, arredi e pertinenze, presenti nell'immobile e acquistati insieme o separatamente dai Per_ ricorrenti, tra cui cucina, cameretta di , divano del salotto, camera matrimoniale e due televisori, Samsung serie 6, 55 pollici e LG 43 pollici, rimarranno nella casa coniugale e nella disponibilità della signora , sintanto che la figlia abiterà stabilmente e prevalentemente presso Pt_1
la stessa. I ricorrenti danno atto che la cucina è stata acquistata interamente dalla sig.ra e Pt_1
pertanto resterà di proprietà della stessa;
la camera matrimoniale e i due televisori Samsung serie
6, 55 pollici e LG 43 pollici sono stati acquistati interamente dal sig. e pertanto resteranno di Pt_2
proprietà dello stesso , mentre i restanti arredi/pertinenze sono di proprietà comune e i ricorrenti convengono pertanto, sin da ora, che si accorderanno solo successivamente a detto momento, per la suddivisione di questi ultimi, fermo il loro normale degrado per l'uso concesso;
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, nella residenza di cui al punto 1. I genitori eserciteranno Per_ congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore per quanto attiene le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi.
Il padre, nella settimana in cui la sig.ra fa il turno di mattina, potrà vedere e tenere con sé Pt_1
Per_
il mercoledì dalle 18,00, prendendo la bambina nella sua casa di residenza, in ND
(VA) in Via Vittorio Veneto n. 70/a, sino al mattino del giovedì quando la accompagnerà all'asilo e, poi, il venerdì dalle 18,00, prendendo la bambina nella sua casa di residenza, in ND (VA) in
Via Vittorio Veneto n. 70/a, fino alle 18,30 di sabato, con riaccompagnamento presso la sua casa di residenza, in ND (VA) in Via Vittorio Veneto n. 70/a. Per_ Invece, nella settimana in cui la sig.ra fa il turno pomeridiano, il padre terrà il lunedì Pt_1 dalle 18,00, prendendo la bambina nella casa dei nonni materni in Via Villaggio Ignis 112 Travedona
Monate_alla mattina seguente con accompagnamento all'asilo, il mercoledì e il giovedì dalle 18,00, prendendo la bambina nella casa dei nonni materni, in Via Villaggio Ignis 112 Travedona Monate fino alle 21,10, ora in cui la madre che torna dal turno di lavoro, si preoccuperà di prendere la bambina presso la residenza paterna;
il fine settimana dal sabato dalle 18,30, prendendo la bambina nella sua casa di residenza in ND (VA) in Via Vittorio Veneto n. 70/a fino alle ore 20.30 della domenica, con riaccompagnamento presso la sua casa di residenza, in ND (VA) in Via Vittorio Veneto n. 70/a.
In caso di chiusura dell'asilo o malattia della piccola, la stessa verrà riaccompagnata dal padre presso la residenza della mamma o quella della nonna. Durante le festività natalizie per l'anno 2024: Per_ il giorno 24 dicembre e il 25 starà con la mamma, dalle ore 17.30 del 25 Dicembre fino alle ore Per_ 18.00 del 26 dicembre con il papà; il 31 dicembre pernotterà dal papà e il giorno 1 gennaio Per_ dalle ore 12.00 starà con la mamma. Il giorno dell'Epifania trascorrerà la mattina con il papa'
e il pomeriggio dalle ore 15.00 con la mamma. L'anno successivo i genitori alterneranno i periodi Per_ indicati. Per quanto riguarda le vacanze Pasquali, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'angelo con l'altro. Per quanto riguarda le vacanze estive, Per_
potra' trascorrere un periodo 15 giorni (anche non continuativi) con il sig. . Pt_2
I signori e si impegnano a concordare e a comunicarsi reciprocamente i rispettivi Pt_1 Pt_2 periodi di fruizione feriale, possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno e comunque in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie.
Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni (ivi incluso un recapito telefonico fisso, laddove possibile, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello stesso), avendo altresì cura nei reciproci periodi di spettanza a che la minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
Tale impegno è da intendersi esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata dei figli con uno dei genitori. Quanto al regime di visita di ogni altra festività religiosa o laica e il giorno del compleanno della figlia minore si osserverà il criterio dell'alternanza di anno in anno. Per_ Il padre prenderà e riaccompagnerà la figlia presso la residenza della stessa, salvo i casi espressamente previsti nel presente ricorso, conseguenti ai turni materni.
In caso di cambiamento dei turni di lavoro della madre e/o di lavoro, le condizioni di visita stabiliti nel presente ricorso rimarranno invariati e validi, come concordati, salvo diverso accordo Per_ consensuale tra le parti. I ricorrenti nel momento in cui riaccompagnano la piccola presso l'altro genitore si impegnano a fornire ogni tipo di informazione utile relativo alla minore stessa (a titolo esemplificativo se ha mangiato e che cosa, se ha avuto febbre o altri problemi di salute, se ha preso medicinali e quali etc …) ;
3. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore , l'importo mensile determinato nella misura di € 200,00
(duecento) per dodici mensilità, da versarsi a far data dalla firma del presente ricorso, entro il giorno
15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dalla IG.ra . Il Parte_1 suddetto importo verrà annualmente rivalutato in base alle variazioni degli indici Istat. Le parti concordano altresì che l'assegno unico universale INPS (di cui faranno richiesta nelle competenti sedi) o altra misura equivalente, verrà diviso al 50% tra gli stessi. Per_
Le spese straordinarie per la figlia verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate e comunicate e previa, laddove necessaria, esibizione di eventuali preventivi di spesa, fatta salva, ovviamente, l'urgenza.
Il pagamento delle predette spese è subordinato all'esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi. In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, dette spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha sopportate. In ipotesi di disaccordo tra i genitori in relazione alla qualificazione della spesa sostenuta, le parti faranno riferimento alle linee guida elaborate dal Tribunale di Varese.
4) I ricorrenti prestano sin da ora il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di Per_ identità validi per l'espatrio, nonché all'iscrizione sugli stessi della figlia minore , oltre al rilascio nell'interesse della stessa figlia minore di un proprio documento di identità valido anche ai fini dell'espatrio. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere suddetti documenti presso le competenti Autorità Amministrative senza necessità di ulteriore ed espresso consenso dell'altro genitore. A tal fine dichiarano di liberare i competenti Uffici Anagrafici da ogni responsabilità al riguardo.
5) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione entro 15 giorni Pt_2 dalla firma del presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.