Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa Cristina Midulla Consigliera
dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 627/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1171 del 2018.
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. ed Controparte_1 C.F._1
ivi residente in [...]A. 60. Elettivamente domiciliata in Corleone.C.so dei Mille n. 100, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gioia, C.F.
che la rappresenta e difende;
C.F._2
Appellante
CONTRO
(già Controparte_2 CP_3
Rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. Gaetano Nicchi
Appellata
E
CP_4
Appellato contumace
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI
1
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva Controparte_1
la condanna della nella qualità di impresa Controparte_5
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al risarcimento dei danni che la stessa aveva patito a seguito di un sinistro stradale, occorso in data 23.6.2014 sulla via Levanzo, c.
da Sant'Antonio, in Menfi.
A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva che in tale data, alle ore 11:00 circa, si trovava a bordo, n.q. di trasportata, del ciclomotore Vespa
50 tg. X5L2DC, di proprietà e condotto da . CP_4
Tuttavia, nel percorrere una curva ivi esistente, il ciclomotore si era scontrato con l'autovettura Fiat Punto tg. AA152GP che, provenendo in senso contrario,
aveva invaso la corsia di marcia percorsa dal convenuto CP_4
L'urto si verificava tra la parte laterale posteriore sx della Vespa e la parte anteriore laterale sx della Fiat Punto.
A seguito di detto sinistro, l'attrice era rovinata a terra, riportando lesioni personali, per le quali veniva prontamente soccorsa e trasportata prima al PTE
di Menfi ed immediatamente dopo all'Ospedale di Sciacca, riportando la diagnosi di “frattura gamba e femore sx, trauma cranico”.
Pertanto, i sanitari ne disponevano il ricovero e nei giorni seguenti veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione cruenta delle fratture con placche.
Nei mesi successivi, l'attrice veniva curata da specialisti dello stesso nosocomio e locali, sempre per la frattura alla gamba sx e si sottoponeva,
dunque, a vari cicli di terapia fisica riabilitativa, come da documentazione
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2 Terza Sezione Civile medica prodotta.
L'attrice, avanzava infruttuosamente domanda di risarcimento alla CP_6
compagni assicuratrice del veicolo antagonista, quindi, poiché al tempo
[...]
del sinistro il ciclomotore era sprovvisto di regolare copertura assicurativa,
provvedeva ad effettuare regolare messa in mora alla Comp. Ass.ni convenuta n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada.
Incoato il presente giudizio, l'attrice chiedeva il risarcimento per i danni subiti,
patrimoniali e non, alla e a , in Controparte_7 CP_4
solido tra loro, per quanto riguarda la prima anche ai sensi dell'articolo 141
codice delle assicurazioni private.
Con comparsa, si costituiva la eccependo Controparte_2
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito, chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Nella contumacia del terzo chiamato, la causa veniva istruita con prova testimoniale richiesta da parte attrice e CTU medico legale.
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 1171/2010, il Tribunale di Termini
Imerese rigettava la domanda risarcitoria formulata da , spese Controparte_1
secondo soccombenza.
Il primo giudice riteneva che nella fattispecie in esame la condotta colposa della stessa danneggiata integrasse il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causa tra evento e danno, contemplato dall'art. 141 codice delle assicurazioni,
sulla base delle seguenti considerazioni: (i) il ciclomotore su cui viaggiava l'attrice non era omologato ai sensi dell'art. 170 C.d.S. per il trasporto di altre persone oltre al conducente, (ii) il teste, chiamato da parte attrice, aveva
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3 Terza Sezione Civile dichiarato che la stessa non indossava il casco e che era seduta non a cavallo della sella, bensì con entrambe le gambe sul lato sinistro, (iii) l'urto, sulla base di quanto dichiarato dal teste, era stato di lieve entità, quindi se l'attrice avesse tenuto la giusta postura sulla Vespa non avrebbe riportato i danni lamentati.
Avverso detta sentenza propone appello per i seguenti Controparte_1
motivi:
1) Erroneo accoglimento dell'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta, avente ad oggetto il concorso di colpa della danneggiata,
in quanto eccezione tardivamente proposta per la prima volta solo nelle note conclusive.
2) Inidoneità delle violazioni del codice della strada imputate alla danneggiata ad integrare il caso fortuito di cui all'art. 141 c.d.s.;
3) Errata regolamentazione delle spese processuali.
Tutto ciò premesso, l'appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle proprie domande, vinte le spese, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Si costituisce la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per mancata indicazione specifica dei capi di sentenza impugnati, chiedendo il rigetto del gravame nel merito, con il favore delle spese.
, sebbene ritualmente citato, non si costituisce e va dichiarato CP_4
contumace.
Disposto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 6 giugno 2024 la causa è posta in decisione, con assegnazione dei termini
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4 Terza Sezione Civile di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata dall'appellata costituita.
Infatti, dal tenore complessivo dell'atto di gravame emergono in modo chiaro ed univoco le parti della sentenza che si intendono impugnare, le ragioni sottese e la riforma invocata.
Ciò posto, il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
Al riguardo, va richiamato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la sussistenza del caso fortuito (nella specie,
incendio di cassonetto dolosamente provocato dal terzo), idoneo ad
interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava
sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non
anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre
nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”
(Cass. n. 13005\2016).
Pertanto, la relativa allegazione contenuta nella comparsa conclusionale della compagnia di assicurazione non determina l'inammissibilità della stessa.
Il secondo motivo di gravame merita accoglimento.
Secondo il primo giudice “dalla documentazione in atti è emerso in primo
luogo che il ciclomotore su cui l'attrice viaggiava come trasportata non era
omologato ai sensi dell'art. 170 C.d.S. per il trasporto di altre persone oltre al
conducente. Ed invero nella carta di circolazione allegata al fascicolo di parte
attrice non vi è alcuna indicazione in ordine al posto per il passeggero (art.
170, comma 3 C.d.S.)
A ciò si aggiunga che dal narrato del teste è emerso che Testimone_1
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5 Terza Sezione Civile l'attrice non indossava il casco ed era seduta con entrambe le gambe di lato.
In particolare il teste ha rappresentato che “siccome il passeggero Tes_1
che si trovava dietro, cioè una donna, era seduta non a cavallo della sella ma
con entrambe le gambe di lato nell'urto ha battuto con una gamba contro
l'autovettura”.
Dalle risultanze istruttorie è emerso quindi che i danni riportati dall'attrice
siano attribuibili esclusivamente alla condotta colposa di quest'ultima, la
quale non solo è salita a bordo di un veicolo non omologato per il trasporto di
passeggeri, ma ha anche tenuto una posizione non corretta sullo stesso,
contribuendo così nella verificazione dei danni riportati. Peraltro, secondo
quanto riferito dal teste, l'urto tra la macchina e la vespa è stato molto leggero,
sicché deve ritenersi che, ove l'attrice avesse tenuto la giusta postura sulla
moto, non avrebbe riportato i danni lamentati.
E ancora va osservato che l'attribuibilità in via esclusiva all'attrice delle
conseguenze dannose, in particolare il trauma cranico, riportate in occasione
del sinistro trovano conferma nel mancato uso del casco da parte della stessa.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.”
In altre parole, secondo il Tribunale la condotta colposa della danneggiata, in violazione delle regole della circolazione stradale, integrerebbe un fatto del terzo imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale tra condotta di guida dei conducenti dei veicoli ed evento dannoso.
Tale assunto non è condivisibile.
Infatti, come correttamente evidenziato dall'appellante, “l'inosservanza di una
norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro
titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la
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6 Terza Sezione Civile responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile
eziologicamente alla trasgressione medesima” (Cassazione civile sez. III, del
22/11/2013, n. 26239).
Ciò premesso, la norma di cui all'art. 170, comma 2, c.d.s., che vieta il trasporto di passeggeri su ciclomotori non omologati a tal fine, ha la finalità di assicurare la stabilità ed efficienza del ciclomotore, in primo luogo con riferimento al sistema frenante, ma non solo.
Pertanto, la violazione della norma potrebbe ritenersi eziologicamente connessa al sinistro per cui è processo se la compromessa stabilità ed efficienza del veicolo avesse avuto in concreto una incidenza causale nello scontro, in relazione alle sue effettive modalità di verificazione.
Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame, alla luce della dinamica del sinistro accertata in primo grado: nel percorrere una curva priva di visuale in una strada particolarmente stretta, il ciclomotore si scontrava con l'autovettura
Fiat Punto tg. AA152GP che proveniva in senso contrario.
L'urto si verificava tra la parte laterale posteriore sx della Vespa e la parte anteriore laterale sx della Fiat Punto, a seguito del quale il ciclomotore e i suoi occupanti rovinavano al suolo.
Vero è che il teste escusso riferiva che i veicoli si erano “solo sfiorati” e che l'urto era stato “leggero”, cioè di lieve entità, causato dal fatto che la CP_1
viaggiasse con entrambe le gambe dallo stesso lato della sella (a sinistra).
Tuttavia, si tratta di una manifestazione di giudizio, peraltro del tutto generica,
espressa nonostante lo stesso teste avesse dichiarato di non avere ricordi precisi perché era distratto.
Pertanto, non può avere una valenza probatoria sufficiente a ritenere provato
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7 Terza Sezione Civile che senza la presenza della trasportata o, almeno, senza la posizione non consona assunta dalla stessa, il motociclo non sarebbe rovinato al suolo, ovvero che con una manovra emergenziale posta in atto dal conducente, lo stesso avrebbe potuto evitare l'urto, nonostante il percorrimento di una curva stretta con doppio senso di marcia.
Sulla base degli elementi acquisiti al processo non sussiste la prova dell'incidenza causale della condotta della danneggiata nel fatto storico dello scontro tra veicoli e, quindi, del caso fortuito.
Quanto alla sussistenza del nesso eziologico tra condotta della vittima e lesioni subite, si osserva quanto segue: come risulta dalla documentazione medica in atti e dalla c.t.u. medico legale espletata, la ha subito “la frattura CP_1
pluriframmentaria, biossea, 1/3 distale della diafisi dibiale e peroneale gamba
sx + frattura composta a decorso verticale dell'epicondilo femorale esterno
sintetizzati con placca e viti”; fratture che sotto il profilo del danno biologico hanno determinato i seguenti postumi stabilizzati: “arto inferiore,
consolidazione viziate, senza apprezzabili limitazioni articolari ma con
sintomatologia algica e turbe trofiche;
esiti frattura biossea gamba con lieve
limitazione funzionale della tibio tarsica e non marcata deviazione dell'asse
della gamba”, con conseguente invalidità permanente del 10% (dieci per cento).
Ciò posto, sulla base delle medesime considerazioni appena svolte, poiché le lesioni e i conseguenti postumi stabilizzati riguardano solo l'arto inferiore sinistro, non sono stati acquisiti al processo elementi tali da potere ritenere che tali lesioni non si sarebbero verificati se la danneggiata avesse assunto una corretta postura sulla sella del ciclomotore (a cavallo della stessa), a maggiore
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8 Terza Sezione Civile ragione ove si consideri che l'arto sinistro, anche in caso di posizione diversa,
si sarebbe trovato sullo stesso lato in cui si è verificato l'urto.
Infine, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non si riscontra alcun danno biologico riferibile al capo della pertanto, anche CP_1
il mancato uso del casco non riveste alcuna incidenza causale nel danno subito.
Alla luce delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata,
la domanda risarcitoria della deve essere accolta nei confronti di CP_1
entrambi i convenuti (il ne risponde ex art. 2054 c.c.). CP_4
Con riguardo al quantum debeatur, dalla c.t.u. medico legale espletata si evince una invalidità permanente del 10%, giorni sessanta di inabilità temporanea totale e giorni cinquanta di inabilità temporanea parziale;
sulla base delle fatture prodotte in atti, sono documentate spese mediche pari ad euro 1.137,9.
In applicazione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno biologico, in vigore alla data della presente decisione, tenuto conto del grado di invalidità
(10 per cento) e dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (64 anni), il danno biologico da invalidità permanente ammonta ad euro 22.548,00 e quello da inabilità temporanea assoluta e relativa ad euro 9.775,00, complessivamente euro 32.323,00.
Il superiore importo, quale debito di valore, devalutato alla data dell'illecito
(30\6\2014) e con gli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, alla data attuale ammonta ad euro 35.723,54, oltre euro 1.500,00, pari alle spese mediche sostenute (debito di valuta) rivalutate dalla data dell'esborso ad oggi,
con gli interessi legali di anno in anno alla data attuale, il tutto oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposta ed in riforma della
Corte di Appello di Palermo
9 Terza Sezione Civile sentenza impugnata, gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro,
al risarcimento del danno subito dall'appellante come sopra liquidato.
L'accoglimento della domanda principale comporta l'accoglimento del terzo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese processuali, che vanno liquidate secondo soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore costituito,
che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara la contumacia di;
CP_4
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 1171/2010, emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 15 ottobre 2018,
condanna e la nella CP_4 Controparte_2
qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada, in solido tra loro, al pagamento, in favore di di complessivi € 37.223,54, oltre interessi legali dalla data Controparte_1
della presente decisione al saldo effettivo;
condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da nel primo grado del giudizio, pari ad € Controparte_1
5.500,00, e nel secondo grado del giudizio, pari ad € 4.500,00, il tutto oltre spese forfettarie ex D.M. 55/2014, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 30 settembre 2024.
La Cons. rel. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo
10 Terza Sezione Civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl
29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del
Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche
sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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11 Terza Sezione Civile