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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 384 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: proprietà e risarcimento del danno, vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Debora
Molinaro, presso il cui studio sito in AM RM (CZ), Via C. Colombo n. 25 è elettivamente domiciliato;
-ATTORE-
E
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
AM RM (CZ) via G. Amendola 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Domenico Notaro, presso il cui studio sito in AM
RM (CZ) , Piazza della repubblica n. 10, è elettivamente domiciliata;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06.03.2020, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio la sig.ra per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei CP_1
1 danni per € 300,00 mensili, ovvero la diversa somma risultante di giustizia, dal 1994 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, assumendo che la convenuta avrebbe utilizzato in via esclusiva sin dal 1994, senza titolo giustificativo, due immobili rientranti nella comunione dei beni, di cui il primo sito in AM RM alla via Giorgio
Amendola e il secondo sito a TA (CZ) Zona Calalunga, Via Nazionale.
Concludeva, dunque, come in atti.
Si costituiva parte convenuta mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 10.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
1.1. Deduce parte attrice che il sig. , in data 07/10/1967, contraeva Parte_1
matrimonio concordatario con la sig.ra , in regime di comunione dei beni. CP_1
Sempre secondo gli assunti attorei, rientrerebbero nel regime della suddetta comunione: a)
l'immobile sito in AM RM alla via Giorgio Amendola n.1 con identificativi catastali al N. 1, Foglio 37, Particella 1073, sub 28, Zona Cens. 1, Categoria A/3, Classe 3; b)
l'immobile sito in TA (CZ), zona Calalunga, in via Nazionale con identificativi catastali al N. 1, Foglio 15, particella 717, sub, 5 Categoria A/3, Classe 2.
Deduce in via ulteriore l'attore che, sempre in relazione a detti immobili, il sig. Parte_1
non abbia potuto più godere delle abitazioni di cui sopra e, di conseguenza, ex artt. 1102 e ss. c.c., vanti nei confronti della controparte il diritto ad essere risarcito da detto mancato godimento, che quantifica in euro 300,00 mensili, a far data dal 1994 e sino all'effettivo rilascio degli immobili.
1.2. Detti assunti sono destituiti di qualsivoglia pregio giuridico.
Dalla disamina degli atti di causa, emerge inequivocabilmente come nell'anno 2008, il sig.
ha avviato ricorso per la separazione giudiziale, poiché lo stesso Parte_1
in costanza di matrimonio, aveva iniziato una relazione extraconiugale che lo Parte_1
2 aveva poi portato ad andare a convivere con la nuova compagna.
Nel giudizio di separazione, all'udienza presidenziale del 12.11.2008 (cfr. all. 2 comparsa di risposta), il Presidente del Tribunale di AM RM disponeva che “la sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale (abitazione di AM RM sita in via Amendola
n. 1) e potrà disporre in via esclusiva della casa di TA”.
Ciò anche in adesione alle dichiarazioni rese nella medesima udienza dall'attore, il quale dichiarava “sono disponibile a che mia moglie resti in possesso della casa che attualmente abita e che è la casa coniugale (abitazione di AM RM in via G. Amendola n. 1) ed abbia altresì la disponibilità della casa a mare di TA che è di proprietà comune”.
La sentenza del giudizio di separazione confermava le decisioni assunte in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori, ivi compresa l'assegnazione all'odierna convenuta, della casa coniugale e in via esclusiva della casa in comproprietà sita sul territorio di TA.
Successivamente, il Tribunale di AM RM, con provvedimento del 22.1.2015 (cfr. all. 5 comparsa di risposta), confermava le statuizioni della sentenza di separazione, stante l'evidente squilibrio tra i redditi delle parti, limitandosi a ridurre l'assegno di mantenimento in favore della convenuta da € 200,00 ad € 150,00 mensili, considerato anche che l'odierna resistente aveva nella esclusiva disponibilità la casa di AM RM e quella di
TA (cfr. all. 6 comparsa di risposta).
Perdurano le controversie tra le parti esclusivamente per quanto attiene al riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre per ciò che riguarda i due immobili de quo, gli stessi sono ancora oggi assegnati in via esclusiva nella piena diponibilità dell'odierna convenuta.
1.3. A quanto detto sino ad ora, che giustificherebbe, in re ipsa, il rigetto della domanda, deve aggiungersi una considerazione ulteriore.
Riguardo all'immobile sito in AM RM alla via G. Amendola n. 1, occorre sottolineare che esso non è di proprietà della coppia, bensì in un primo tempo è stato di proprietà di una cooperativa edilizia denominata “La Casa” di cui socia assegnataria era la figlia delle parti, sig.ra (cfr. all. 11 comparsa di risposta), e Persona_1
successivamente, in data 10.2.2022 è stata assegnato in via definitiva alla stessa
[...]
che quindi è divenuta la legittima proprietaria e ne ha concesso l'uso Persona_1
alla madre.
Ne consegue che, con riferimento a detto immobile, parte convenuta risulta essere priva di legittimazione passiva.
3 1.4. Invece, per quanto attiene alle richieste risarcitorie, spiegate da parte attrice, dal 1994 al 12.11.2008, le stesse devono essere rigettate per difetto di prova.
Infatti, dalla disamina degli atti di causa, non emerge alcuna circostanza di fatto comprovante che, nel suddetto periodo, parte attrice non abbia potuto godere di detti immobili.
Al contrario, risulta che, in costanza di matrimonio e sino al momento della separazione, parte attrice abbia goduto, insieme ai familiari, tanto dell'immobile sito in AM RM, adibito a casa coniugale, che di quello sito in TA, utilizzato da tutta la famiglia nel periodo estivo, mantenendo lo stesso attore per diverso tempo il possesso delle chiavi dell'appartamento anche dopo essersi allontanato da casa (tutte circostanze, queste, non espressamente contestate).
2. Sulla base di tutto quanto sopra esposto, emerge in maniera inequivocabile come la convenuta sig.ra abbia la disponibilità esclusiva degli immobili de quo in forza di CP_1
idoneo titolo giudiziale, emesso in seno alla definizione del predetto giudizio di separazione e divorzio.
Inoltre, con specifico riferimento all'immobile sito in AM RM, essa non è il soggetto legittimato passivamente, in quanto non risulta esserne la proprietaria.
Infine, con specifico riferimento alle annualità dal 1994 al 2008, non vi è prova che parte attrice sia stato escluso dal godimento degli immobili.
Da tutto ciò consegue il rigetto della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori medi.
4. La manifesta inconsistenza giuridica e la strumentale infondatezza della domanda, come sopra già ampiamente specificato, costituisce un contegno che non appare conforme al generale principio di buona fede processuale che tutte le parti sono tenute ad osservare, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.
Ne consegue che parte attrice deve essere condannata, ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento, in favore della convenuta, di una somma che viene equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi.
Inoltre, ex art. 96, c. 4, c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in misura pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM RM, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
4 Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
384/2020, pendente tra attore- contro convenuta-, Parte_1 CP_1
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice alla rifusione integrale, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
c) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 1.278,00;
d) condanna al pagamento in favore della ex. Parte_1 Parte_2
art 96, c. 4, c.p.c., della somma pari ad euro 500,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi anche all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
AM RM, lì 30.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 384 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: proprietà e risarcimento del danno, vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Debora
Molinaro, presso il cui studio sito in AM RM (CZ), Via C. Colombo n. 25 è elettivamente domiciliato;
-ATTORE-
E
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
AM RM (CZ) via G. Amendola 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Domenico Notaro, presso il cui studio sito in AM
RM (CZ) , Piazza della repubblica n. 10, è elettivamente domiciliata;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06.03.2020, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio la sig.ra per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei CP_1
1 danni per € 300,00 mensili, ovvero la diversa somma risultante di giustizia, dal 1994 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, assumendo che la convenuta avrebbe utilizzato in via esclusiva sin dal 1994, senza titolo giustificativo, due immobili rientranti nella comunione dei beni, di cui il primo sito in AM RM alla via Giorgio
Amendola e il secondo sito a TA (CZ) Zona Calalunga, Via Nazionale.
Concludeva, dunque, come in atti.
Si costituiva parte convenuta mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 10.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
1.1. Deduce parte attrice che il sig. , in data 07/10/1967, contraeva Parte_1
matrimonio concordatario con la sig.ra , in regime di comunione dei beni. CP_1
Sempre secondo gli assunti attorei, rientrerebbero nel regime della suddetta comunione: a)
l'immobile sito in AM RM alla via Giorgio Amendola n.1 con identificativi catastali al N. 1, Foglio 37, Particella 1073, sub 28, Zona Cens. 1, Categoria A/3, Classe 3; b)
l'immobile sito in TA (CZ), zona Calalunga, in via Nazionale con identificativi catastali al N. 1, Foglio 15, particella 717, sub, 5 Categoria A/3, Classe 2.
Deduce in via ulteriore l'attore che, sempre in relazione a detti immobili, il sig. Parte_1
non abbia potuto più godere delle abitazioni di cui sopra e, di conseguenza, ex artt. 1102 e ss. c.c., vanti nei confronti della controparte il diritto ad essere risarcito da detto mancato godimento, che quantifica in euro 300,00 mensili, a far data dal 1994 e sino all'effettivo rilascio degli immobili.
1.2. Detti assunti sono destituiti di qualsivoglia pregio giuridico.
Dalla disamina degli atti di causa, emerge inequivocabilmente come nell'anno 2008, il sig.
ha avviato ricorso per la separazione giudiziale, poiché lo stesso Parte_1
in costanza di matrimonio, aveva iniziato una relazione extraconiugale che lo Parte_1
2 aveva poi portato ad andare a convivere con la nuova compagna.
Nel giudizio di separazione, all'udienza presidenziale del 12.11.2008 (cfr. all. 2 comparsa di risposta), il Presidente del Tribunale di AM RM disponeva che “la sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale (abitazione di AM RM sita in via Amendola
n. 1) e potrà disporre in via esclusiva della casa di TA”.
Ciò anche in adesione alle dichiarazioni rese nella medesima udienza dall'attore, il quale dichiarava “sono disponibile a che mia moglie resti in possesso della casa che attualmente abita e che è la casa coniugale (abitazione di AM RM in via G. Amendola n. 1) ed abbia altresì la disponibilità della casa a mare di TA che è di proprietà comune”.
La sentenza del giudizio di separazione confermava le decisioni assunte in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori, ivi compresa l'assegnazione all'odierna convenuta, della casa coniugale e in via esclusiva della casa in comproprietà sita sul territorio di TA.
Successivamente, il Tribunale di AM RM, con provvedimento del 22.1.2015 (cfr. all. 5 comparsa di risposta), confermava le statuizioni della sentenza di separazione, stante l'evidente squilibrio tra i redditi delle parti, limitandosi a ridurre l'assegno di mantenimento in favore della convenuta da € 200,00 ad € 150,00 mensili, considerato anche che l'odierna resistente aveva nella esclusiva disponibilità la casa di AM RM e quella di
TA (cfr. all. 6 comparsa di risposta).
Perdurano le controversie tra le parti esclusivamente per quanto attiene al riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre per ciò che riguarda i due immobili de quo, gli stessi sono ancora oggi assegnati in via esclusiva nella piena diponibilità dell'odierna convenuta.
1.3. A quanto detto sino ad ora, che giustificherebbe, in re ipsa, il rigetto della domanda, deve aggiungersi una considerazione ulteriore.
Riguardo all'immobile sito in AM RM alla via G. Amendola n. 1, occorre sottolineare che esso non è di proprietà della coppia, bensì in un primo tempo è stato di proprietà di una cooperativa edilizia denominata “La Casa” di cui socia assegnataria era la figlia delle parti, sig.ra (cfr. all. 11 comparsa di risposta), e Persona_1
successivamente, in data 10.2.2022 è stata assegnato in via definitiva alla stessa
[...]
che quindi è divenuta la legittima proprietaria e ne ha concesso l'uso Persona_1
alla madre.
Ne consegue che, con riferimento a detto immobile, parte convenuta risulta essere priva di legittimazione passiva.
3 1.4. Invece, per quanto attiene alle richieste risarcitorie, spiegate da parte attrice, dal 1994 al 12.11.2008, le stesse devono essere rigettate per difetto di prova.
Infatti, dalla disamina degli atti di causa, non emerge alcuna circostanza di fatto comprovante che, nel suddetto periodo, parte attrice non abbia potuto godere di detti immobili.
Al contrario, risulta che, in costanza di matrimonio e sino al momento della separazione, parte attrice abbia goduto, insieme ai familiari, tanto dell'immobile sito in AM RM, adibito a casa coniugale, che di quello sito in TA, utilizzato da tutta la famiglia nel periodo estivo, mantenendo lo stesso attore per diverso tempo il possesso delle chiavi dell'appartamento anche dopo essersi allontanato da casa (tutte circostanze, queste, non espressamente contestate).
2. Sulla base di tutto quanto sopra esposto, emerge in maniera inequivocabile come la convenuta sig.ra abbia la disponibilità esclusiva degli immobili de quo in forza di CP_1
idoneo titolo giudiziale, emesso in seno alla definizione del predetto giudizio di separazione e divorzio.
Inoltre, con specifico riferimento all'immobile sito in AM RM, essa non è il soggetto legittimato passivamente, in quanto non risulta esserne la proprietaria.
Infine, con specifico riferimento alle annualità dal 1994 al 2008, non vi è prova che parte attrice sia stato escluso dal godimento degli immobili.
Da tutto ciò consegue il rigetto della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori medi.
4. La manifesta inconsistenza giuridica e la strumentale infondatezza della domanda, come sopra già ampiamente specificato, costituisce un contegno che non appare conforme al generale principio di buona fede processuale che tutte le parti sono tenute ad osservare, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.
Ne consegue che parte attrice deve essere condannata, ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento, in favore della convenuta, di una somma che viene equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi.
Inoltre, ex art. 96, c. 4, c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in misura pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM RM, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
4 Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
384/2020, pendente tra attore- contro convenuta-, Parte_1 CP_1
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice alla rifusione integrale, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
c) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 1.278,00;
d) condanna al pagamento in favore della ex. Parte_1 Parte_2
art 96, c. 4, c.p.c., della somma pari ad euro 500,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi anche all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
AM RM, lì 30.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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