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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 497/2024 in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, difeso dall'avv. FIORELLA LOSA;
Parte_1
-attore-
CONTRO difeso dall'avv. ALESSANDRA GHIANI;
Controparte_1
-convenuto-
Conclusioni:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, premessi ogni ulteriore opportuno accertamento e declaratoria
NEL MERITO: Dichiarare inefficace e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, c. 2, R.D.
16.03.1942, n. 267, il pagamento di euro 23.560,78, effettuato in data 11.11.2020 a mezzo bonifico bancario dalla in favore del sig. Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione in favore del della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 23.560,78, ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata, oltre interessi legali dal giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre CPA e spese generali come per Legge”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, respingere tutte le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Vinte le spese”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE PREMESSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ha Parte_1 convenuto in giudizio il signor al fine di sentire dichiarare inefficace e Controparte_1 revocare, ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.fall., il pagamento di euro 23.560,78 da lui ricevuto in data 11.11.2020.
Il sig. si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti soggettivi CP_1 ed oggettivi richiesti dall'art. 67 cit. e ha dunque chiesto il rigetto della domanda attorea.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'audizione dei testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di termini alle parti per il deposito delle memorie conclusionali.
1. ASPETTO TEMPORALE
Il pagamento in esame è stato compiuto nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 17.02.2021, e l'azione revocatoria è stata promossa il 03.02.2024: risulta quindi rispettato il termine triennale previsto dall'art. 69-bis l.fall.
2. ELEMENTO OGGETTIVO
Il pagamento è stato ricevuto dal convenuto in data 10.11.2020 mediante bonifico bancario proveniente da un conto corrente intestato alla ed effettuato da Parte_1 [...]
in qualità di terza pignorata, in forza Controparte_2 dell'ordinanza del 28.10.2020 di assegnazione emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio di esecuzione R.G.E. n. 585/2020.
Il credito per tal via soddisfatto si compone di:
- euro 56.838,50 per retribuzioni, competenze di fine rapporto e TFR;
- euro 15.827,32 per indennità sostitutiva di preavviso;
- euro 562,01 per interessi sul capitale dal giorno del dovuto al saldo;
- euro 7.733,46 per rimborso delle spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziali.
La domanda revocatoria proposta in questa sede dal , tuttavia, riguarda il minor Parte_1 importo di euro 23.560,78, di cui euro 15.827,32 per indennità sostitutiva di preavviso ed euro 7.733,46 per rimborso spese legali.
Ad avviso del convenuto, “gli importi corrisposti a titolo di indennità da mancato preavviso non hanno natura risarcitoria, bensì indennitaria e retributiva […] È quindi chiaro che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, con riferimento sia alle Corti di merito che alla Suprema Corte, qualifica l'indennità da mancato preavviso importo retributivo e/o indennitario, ma certamente non risarcitorio”.
In realtà, la prospettata dicotomia “indennitario/risarcitorio” non rileva ai fini della revocatoria in esame, poiché non è il carattere indennitario o in senso lato “retributivo” (nel senso di contrapposto a risarcitorio) ad integrare l'esenzione prevista dall'art 67 comma 3 lett. f).
La specifica ratio di quest'ultima, infatti, è quella di favorire la conservazione dell'attività imprenditoriale in periodo di crisi, evitando che la minaccia di future azioni revocatorie disincentivi la prestazione di lavoro o comunque la collaborazione dei soggetti necessari al proseguimento dell'attività.
Ciò che rileva ai fini dell'esenzione, conseguentemente, è la sussistenza di un carattere di corrispettività dell'emolumento rispetto a prestazioni di lavoro effettivamente svolte.
L'indennità sostitutiva di preavviso, all'evidenza, difetta di tale connotato.
In relazione a tale voce di credito -così come, a maggior ragione, per le spese legali liquidate in favore del convenuto in sede giurisdizionale- non è quindi invocabile il disposto di cui all'art. 67 comma 3 lett. f) l.fall.
3. SCIENTIA DECOCTIONIS
Secondo il principio costantemente affermato in giurisprudenza, “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. “scientia decoctionis” in capo all'”accipiens”, suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per messo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si
è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (cfr. Cass. n. 13445/2023).
Nel caso di specie, risulta anzitutto che nel mese di marzo del 2018 i dipendenti della Pt_1 avessero protestato pubblicamente per il mancato pagamento delle retribuzioni (cfr.
[...] articolo pubblicato sul quotidiano il 21.03.2018, intitolato “Dateci i tre stipendi CP_3 mancanti» Braccia incrociate alla ; doc. 9 attore). Pt_1
Come precisato dai testi escussi, inoltre, “le mensilità il cui mancato pagamento aveva dato origine allo sciopero (circa 3 mensilità) sono state successivamente saldate in misura integrale entro la fine dell'anno, ma non in un'unica soluzione bensì diluite in circa 4-5 mesi […] l'amministratore riferiva che la situazione sarebbe migliorata ma i dipendenti avevano dubbi al riguardo, posto che questa giustificazione veniva ripetuta costantemente senza che tuttavia la situazione mutasse né in ordine al pagamento delle retribuzioni né in ordine alla produzione” . Testimone_1
Anche un altro ex dipendente ha confermato che “i ritardi nel pagamento degli stipendi sono arrivati
a circa 3-4 mensilità” e ha precisato che tale circostanza lo “ha indotto a rassegnare le dimissioni per giusta causa”, recuperando tuttavia le proprie “spettanze attraverso azioni legali e pignoramento
(ricordo a tale riguardo che è stato “bloccato” un grosso credito verso ” ( . Pt_2 Persona_1
È vero, inoltre, che dall'istruttoria non è emerso univocamente il numero e la data delle riunioni svolte tra l'amministrazione e i lavoratori al fine di illustrare a questi ultimi la situazione di difficoltà attraversata dalla società e le prospettive future (cfr. le differenti indicazioni fornite da e ). Testimone_1 Testimone_2
D'altra parte, come riferito dal sindacalista “Viste le ridotte dimensioni Persona_2 dell'azienda, i lavoratori erano al corrente delle dimissioni e dei pignoramenti eseguiti da alcuni colleghi”.
In particolare, “Con i lavoratori venivano svolte riunioni sindacali periodicamente (ogni 45 giorni circa) e in occasione delle stesse erano emerse le intenzioni di alcuni di loro di promuovere azioni giudiziali/esecutive nei confronti della società per il recupero delle retribuzioni arretrate.
Ad un certo punto (più o meno, dopo l'estate 2018) ho proposto ai lavoratori di valutare di promuovere tutti insieme un'azione volta alla dichiarazione di fallimento della società. Di tale ipotesi si è discusso (anche per la speranza che l'impresa potesse risollevare le proprie sorti), ma alla fine i lavoratori hanno preferito agire in via individuale per la ragione, dichiaratami da alcuni di essi, che l'iniziativa individuale prospettava maggiori percentuali di recupero del credito rispetto all'ipotesi di fallimento (infatti, i lavoratori con cui ho parlato, hanno recuperato sostanzialmente l'intero importo dovuto)”.
Orbene, il rilevante ritardo nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, le iniziative di protesta da questi ultimi assunte, i periodici incontri (almeno a livello sindacale), il generale malcontento protrattosi per mesi nonostante le rassicurazioni dei vertici, le dimissioni di alcuni colleghi e, soprattutto, le discussioni sulle iniziative esecutive più fruttuose (individuali o collettive) per recuperare le proprie spettanze, sono tutti elementi conosciuti dal sig.
e già idonei a fondare in capo allo stesso la conoscenza dello stato di insolvenza in CP_1 cui versava Parte_1
Ancor più significativo, comunque, è il fatto che sia stato lo stesso convenuto a rassegnare le proprie dimissioni, con una decisione maturata dopo quasi un anno di pagamenti non regolari delle retribuzioni ed evidentemente contraddittoria rispetto all'assunto di una transitoria
“mancanza di liquidità”. Il sig. soprattutto, risultava consapevole della situazione di difficoltà quando ha CP_1 infine ricevuto il pagamento delle proprie spettanze.
Al riguardo, non vale obiettare che “al momento della notifica del pignoramento (febbraio 2020) apprendeva che la Società era operativa e produttiva, tanto da avere sul conto corrente una giacenza CP_1 sufficiente a soddisfare il suo intero credito”.
Anzitutto, la disponibilità di 80.000 euro sul conto corrente risulta di per sé coerente anche con una condizione di insolvenza della società, atteso il fatturato di questa pari a circa
3.000.000 euro (cfr. bilancio di esercizio 2017).
Inoltre, ed in via dirimente, non essendo state allegate (e comunque neanche emerse nell'istruttoria) motivazioni di carattere personale (es. dissidi con il datore di lavoro), il mancato pagamento spontaneo di un credito incontestato nei confronti di un lavoratore, e la conseguente necessità di sottoporre ad espropriazione forzata il patrimonio della controparte, rappresentano all'opposto indici tipici ed inequivocabili -anche per un creditore non istituzionale o professionale- della situazione di insolvenza della debitrice.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “La scientia decoctionis in capo alla creditrice, nei termini indicati dalla Suprema Corte ed al momento del pagamento coattivo ottenuto mediante la instaurata procedura esecutiva individuale, può presumersi sulla base di una serie di elementi costituiti, nel caso di specie, dalla vana azione giudiziale condotta per ottenere il pagamento e dalla necessità per la creditrice di far ricorso alla procedura di esecuzione coattiva mediante pignoramento presso terzi per la realizzazione di crediti che il
Tribunale ha evidenziato essere risalenti. Tali circostanze, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti” (Corte App. Brescia, Sez. I, Sent.,
03.07.2023, n. 1125).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi provato anche il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.
CONCLUSIONI E REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
La domanda proposta dal fallimento è fondata e merita pertanto accoglimento.
Quanto alle spese di lite, la regolazione delle stesse avviene conformemente al criterio generale della soccombenza ed in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide: Dichiara inefficace e per l'effetto revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, c. 2, R.D.
16.03.1942, n. 267, il pagamento di euro 23.560,78 effettuato in data 11.11.2020 a mezzo bonifico bancario dalla in favore del sig. ; Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, condanna il sig. alla restituzione in favore del Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 23.560,78, oltre interessi legali dal giorno della notifica
[...] dell'atto di citazione;
condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 5.077,00 oltre accessori di legge.
[...]
Busto Arsizio, 14/04/2025
Il Giudice
Nicolò Grimaudo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 497/2024 in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, difeso dall'avv. FIORELLA LOSA;
Parte_1
-attore-
CONTRO difeso dall'avv. ALESSANDRA GHIANI;
Controparte_1
-convenuto-
Conclusioni:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, premessi ogni ulteriore opportuno accertamento e declaratoria
NEL MERITO: Dichiarare inefficace e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, c. 2, R.D.
16.03.1942, n. 267, il pagamento di euro 23.560,78, effettuato in data 11.11.2020 a mezzo bonifico bancario dalla in favore del sig. Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione in favore del della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 23.560,78, ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata, oltre interessi legali dal giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre CPA e spese generali come per Legge”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, respingere tutte le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Vinte le spese”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE PREMESSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ha Parte_1 convenuto in giudizio il signor al fine di sentire dichiarare inefficace e Controparte_1 revocare, ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.fall., il pagamento di euro 23.560,78 da lui ricevuto in data 11.11.2020.
Il sig. si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti soggettivi CP_1 ed oggettivi richiesti dall'art. 67 cit. e ha dunque chiesto il rigetto della domanda attorea.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'audizione dei testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di termini alle parti per il deposito delle memorie conclusionali.
1. ASPETTO TEMPORALE
Il pagamento in esame è stato compiuto nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 17.02.2021, e l'azione revocatoria è stata promossa il 03.02.2024: risulta quindi rispettato il termine triennale previsto dall'art. 69-bis l.fall.
2. ELEMENTO OGGETTIVO
Il pagamento è stato ricevuto dal convenuto in data 10.11.2020 mediante bonifico bancario proveniente da un conto corrente intestato alla ed effettuato da Parte_1 [...]
in qualità di terza pignorata, in forza Controparte_2 dell'ordinanza del 28.10.2020 di assegnazione emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio di esecuzione R.G.E. n. 585/2020.
Il credito per tal via soddisfatto si compone di:
- euro 56.838,50 per retribuzioni, competenze di fine rapporto e TFR;
- euro 15.827,32 per indennità sostitutiva di preavviso;
- euro 562,01 per interessi sul capitale dal giorno del dovuto al saldo;
- euro 7.733,46 per rimborso delle spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziali.
La domanda revocatoria proposta in questa sede dal , tuttavia, riguarda il minor Parte_1 importo di euro 23.560,78, di cui euro 15.827,32 per indennità sostitutiva di preavviso ed euro 7.733,46 per rimborso spese legali.
Ad avviso del convenuto, “gli importi corrisposti a titolo di indennità da mancato preavviso non hanno natura risarcitoria, bensì indennitaria e retributiva […] È quindi chiaro che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, con riferimento sia alle Corti di merito che alla Suprema Corte, qualifica l'indennità da mancato preavviso importo retributivo e/o indennitario, ma certamente non risarcitorio”.
In realtà, la prospettata dicotomia “indennitario/risarcitorio” non rileva ai fini della revocatoria in esame, poiché non è il carattere indennitario o in senso lato “retributivo” (nel senso di contrapposto a risarcitorio) ad integrare l'esenzione prevista dall'art 67 comma 3 lett. f).
La specifica ratio di quest'ultima, infatti, è quella di favorire la conservazione dell'attività imprenditoriale in periodo di crisi, evitando che la minaccia di future azioni revocatorie disincentivi la prestazione di lavoro o comunque la collaborazione dei soggetti necessari al proseguimento dell'attività.
Ciò che rileva ai fini dell'esenzione, conseguentemente, è la sussistenza di un carattere di corrispettività dell'emolumento rispetto a prestazioni di lavoro effettivamente svolte.
L'indennità sostitutiva di preavviso, all'evidenza, difetta di tale connotato.
In relazione a tale voce di credito -così come, a maggior ragione, per le spese legali liquidate in favore del convenuto in sede giurisdizionale- non è quindi invocabile il disposto di cui all'art. 67 comma 3 lett. f) l.fall.
3. SCIENTIA DECOCTIONIS
Secondo il principio costantemente affermato in giurisprudenza, “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. “scientia decoctionis” in capo all'”accipiens”, suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per messo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si
è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (cfr. Cass. n. 13445/2023).
Nel caso di specie, risulta anzitutto che nel mese di marzo del 2018 i dipendenti della Pt_1 avessero protestato pubblicamente per il mancato pagamento delle retribuzioni (cfr.
[...] articolo pubblicato sul quotidiano il 21.03.2018, intitolato “Dateci i tre stipendi CP_3 mancanti» Braccia incrociate alla ; doc. 9 attore). Pt_1
Come precisato dai testi escussi, inoltre, “le mensilità il cui mancato pagamento aveva dato origine allo sciopero (circa 3 mensilità) sono state successivamente saldate in misura integrale entro la fine dell'anno, ma non in un'unica soluzione bensì diluite in circa 4-5 mesi […] l'amministratore riferiva che la situazione sarebbe migliorata ma i dipendenti avevano dubbi al riguardo, posto che questa giustificazione veniva ripetuta costantemente senza che tuttavia la situazione mutasse né in ordine al pagamento delle retribuzioni né in ordine alla produzione” . Testimone_1
Anche un altro ex dipendente ha confermato che “i ritardi nel pagamento degli stipendi sono arrivati
a circa 3-4 mensilità” e ha precisato che tale circostanza lo “ha indotto a rassegnare le dimissioni per giusta causa”, recuperando tuttavia le proprie “spettanze attraverso azioni legali e pignoramento
(ricordo a tale riguardo che è stato “bloccato” un grosso credito verso ” ( . Pt_2 Persona_1
È vero, inoltre, che dall'istruttoria non è emerso univocamente il numero e la data delle riunioni svolte tra l'amministrazione e i lavoratori al fine di illustrare a questi ultimi la situazione di difficoltà attraversata dalla società e le prospettive future (cfr. le differenti indicazioni fornite da e ). Testimone_1 Testimone_2
D'altra parte, come riferito dal sindacalista “Viste le ridotte dimensioni Persona_2 dell'azienda, i lavoratori erano al corrente delle dimissioni e dei pignoramenti eseguiti da alcuni colleghi”.
In particolare, “Con i lavoratori venivano svolte riunioni sindacali periodicamente (ogni 45 giorni circa) e in occasione delle stesse erano emerse le intenzioni di alcuni di loro di promuovere azioni giudiziali/esecutive nei confronti della società per il recupero delle retribuzioni arretrate.
Ad un certo punto (più o meno, dopo l'estate 2018) ho proposto ai lavoratori di valutare di promuovere tutti insieme un'azione volta alla dichiarazione di fallimento della società. Di tale ipotesi si è discusso (anche per la speranza che l'impresa potesse risollevare le proprie sorti), ma alla fine i lavoratori hanno preferito agire in via individuale per la ragione, dichiaratami da alcuni di essi, che l'iniziativa individuale prospettava maggiori percentuali di recupero del credito rispetto all'ipotesi di fallimento (infatti, i lavoratori con cui ho parlato, hanno recuperato sostanzialmente l'intero importo dovuto)”.
Orbene, il rilevante ritardo nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, le iniziative di protesta da questi ultimi assunte, i periodici incontri (almeno a livello sindacale), il generale malcontento protrattosi per mesi nonostante le rassicurazioni dei vertici, le dimissioni di alcuni colleghi e, soprattutto, le discussioni sulle iniziative esecutive più fruttuose (individuali o collettive) per recuperare le proprie spettanze, sono tutti elementi conosciuti dal sig.
e già idonei a fondare in capo allo stesso la conoscenza dello stato di insolvenza in CP_1 cui versava Parte_1
Ancor più significativo, comunque, è il fatto che sia stato lo stesso convenuto a rassegnare le proprie dimissioni, con una decisione maturata dopo quasi un anno di pagamenti non regolari delle retribuzioni ed evidentemente contraddittoria rispetto all'assunto di una transitoria
“mancanza di liquidità”. Il sig. soprattutto, risultava consapevole della situazione di difficoltà quando ha CP_1 infine ricevuto il pagamento delle proprie spettanze.
Al riguardo, non vale obiettare che “al momento della notifica del pignoramento (febbraio 2020) apprendeva che la Società era operativa e produttiva, tanto da avere sul conto corrente una giacenza CP_1 sufficiente a soddisfare il suo intero credito”.
Anzitutto, la disponibilità di 80.000 euro sul conto corrente risulta di per sé coerente anche con una condizione di insolvenza della società, atteso il fatturato di questa pari a circa
3.000.000 euro (cfr. bilancio di esercizio 2017).
Inoltre, ed in via dirimente, non essendo state allegate (e comunque neanche emerse nell'istruttoria) motivazioni di carattere personale (es. dissidi con il datore di lavoro), il mancato pagamento spontaneo di un credito incontestato nei confronti di un lavoratore, e la conseguente necessità di sottoporre ad espropriazione forzata il patrimonio della controparte, rappresentano all'opposto indici tipici ed inequivocabili -anche per un creditore non istituzionale o professionale- della situazione di insolvenza della debitrice.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “La scientia decoctionis in capo alla creditrice, nei termini indicati dalla Suprema Corte ed al momento del pagamento coattivo ottenuto mediante la instaurata procedura esecutiva individuale, può presumersi sulla base di una serie di elementi costituiti, nel caso di specie, dalla vana azione giudiziale condotta per ottenere il pagamento e dalla necessità per la creditrice di far ricorso alla procedura di esecuzione coattiva mediante pignoramento presso terzi per la realizzazione di crediti che il
Tribunale ha evidenziato essere risalenti. Tali circostanze, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti” (Corte App. Brescia, Sez. I, Sent.,
03.07.2023, n. 1125).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi provato anche il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.
CONCLUSIONI E REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
La domanda proposta dal fallimento è fondata e merita pertanto accoglimento.
Quanto alle spese di lite, la regolazione delle stesse avviene conformemente al criterio generale della soccombenza ed in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide: Dichiara inefficace e per l'effetto revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, c. 2, R.D.
16.03.1942, n. 267, il pagamento di euro 23.560,78 effettuato in data 11.11.2020 a mezzo bonifico bancario dalla in favore del sig. ; Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, condanna il sig. alla restituzione in favore del Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 23.560,78, oltre interessi legali dal giorno della notifica
[...] dell'atto di citazione;
condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 5.077,00 oltre accessori di legge.
[...]
Busto Arsizio, 14/04/2025
Il Giudice
Nicolò Grimaudo