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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 22948/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
agenzia
vertente TRA
(P.IVA. Parte_1
), con sede legale in CA RA (AL) alla via Mellana n. P.IVA_1
17, in persona del socio e legale rappresentante p.t. , difesa e Parte_1
rappresentata dall'avv. Alessio Caniggia (c.f. ), con C.F._1
studio in AN (AL) in Corso Roma n. 36, e dall'avv. Chiara Sabino
(c.f. ), con studio in Napoli (NA) alla via E. Pessina C.F._2
90, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabino in Napoli
(NA) alla via E. Pessina 90, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(P.IVA. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli (NA) alla via Medina n. 40, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante in carica p.t. , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Salvatore D'Urso (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 9 domiciliata presso il suo studio in Napoli (NA) alla via Santa Lucia n. 15,
giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso reiterando le proprie richieste,
rispettivamente di accoglimento e di rigetto della domanda attorea.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.09.2021, la Parte_1
instaurava il presente giudizio nei confronti della
[...] [...]
chiedendo il risarcimento dei danni e il pagamento delle Controparte_1
indennità dovute ex lege per il recesso asseritamente illegittimo da parte della convenuta rispetto al contratto di agenzia intercorrente tra le parti.
Esponeva infatti l'attrice che, in data 15.07.2020, le parti avevano concluso un contratto di agenzia senza rappresentanza per la durata di un anno, avente ad oggetto la promozione da parte della , nei territori del Piemonte e Pt_1
della Valle D'Aosta, dei prodotti di abbigliamento intimo distribuiti dalla convenuta;
prospettava quindi che dopo i primi mesi di regolare esecuzione del contratto, con PEC del 27.10.2020 la chiedeva conferma CP_1
dell'avvenuto scioglimento dell'accordo; a fronte della risposta negativa della
, in data 13.11.2020 la preponente recedeva dal contratto, Pt_1
lamentando la violazione da parte dell'agente dell'esclusiva in Piemonte,
essendo venuta a conoscenza dei rapporti tra la e la AL, Pt_1
azienda che commercia prodotti dello stesso tipo della . CP_1
A seguito di un tentativo (fallito) di negoziazione assistita, la società attrice citava in giudizio la , sostenendo l'illegittimità del suo recesso dal CP_1
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 9 contratto, in quanto, a detta dell'attrice stessa, la preponente sarebbe stata a conoscenza dei suoi legami con la AL sin da prima della stipula del contratto di agenzia, così avendo rinunciato implicitamente al diritto di esclusiva. Dunque, la chiedeva la condanna della società convenuta Pt_1
al risarcimento dei danni subiti per effetto dello scioglimento anticipato dell'accordo, da determinarsi sulla base delle provvigioni ottenute dall'agente della per la stagione precedente oppure in via equitativa, nonché al CP_1
pagamento delle provvigioni residue e delle indennità previste dalla normativa di settore.
In data 11.01.2022, si costituiva la convenuta, la quale chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, asserendo che, in realtà, il contratto non fosse mai giunto a conclusione su richiesta verbale del sig. , socio e Parte_1
legale rappresentante della , proprio a causa del rapporto di agenzia Pt_1
già esistente con la AL;
inoltre, la non solo contestava CP_1
comunque la debenza di qualsiasi cifra a favore dell'attrice, avendo già
pagato, a suo dire, le provvigioni dovute, anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, ma altresì riteneva inammissibile il ricorso ai parametri proposti nell'atto di citazione per la quantificazione del
(presunto) danno, trattandosi di cifre relative al fatturato realizzato con l'intermediazione di altro agente.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., nella fase istruttoria si procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali della sig.ra dipendente della società attrice all'epoca dei fatti, Testimone_1
all'interrogatorio formale di , nonché, ai sensi dell'art. 210 Parte_1
c.p.c., si ordinava alla convenuta l'esibizione dei registri IVA relativi alle
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 9 vendite della nel periodo tra luglio 2021 e gennaio 2022. CP_1
A seguito dell'assegnazione della controversia al Giudice scrivente, la causa era rimessa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
Il Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi delle parti, decide come segue, rigettando le domande di parte attrice.
Preliminarmente, va respinta la contestazione della convenuta in merito alla conclusione del contratto: anzitutto parte attrice ne ha depositato una copia munita delle sottoscrizioni dei contraenti, non espressamente disconosciute;
inoltre, la corrispondenza tra le parti successiva al 15.07.2020 (compresa la missiva inviata dalla alla in data 04.08.2020, per la CP_1 Pt_1
fissazione del target di vendite per la stagione P/E 2020), dimostra inequivocabilmente che entrambe hanno inteso dare regolare esecuzione all'accordo, che, dunque, certamente è stato validamente concluso.
Tanto chiarito, bisogna valutare la legittimità o meno del recesso della
. CP_1
Com'è noto, l'art. 1743 c.c. prevede che entrambe le parti del contratto di agenzia sono titolari di un diritto di esclusiva, in base al quale, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nella medesima zona di riferimento, è impedito al preponente di avvalersi di altri agenti e all'agente di operare per altre imprese (potenzialmente concorrenti con l'impresa preponente): trattasi di una pattuizione frequentemente presente nel contratto di agenzia, la cui violazione può determinare il recesso anticipato per giusta causa dall'accordo, anche se a tempo determinato.
A tal proposito, giurisprudenza costante è orientata nel senso di ritenere che
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 9 l'esclusiva sia un elemento naturale ma non imprescindibile del contratto di agenzia, a cui le parti possono derogare mediante una clausola espressa o anche per comportamenti concludenti che rivelino l'intenzione di rinunciare all'esclusiva a favore del preponente e/o dell'agente; tuttavia, a tal fine è necessario che tale deroga emerga “in modo chiaro ed univoco dal
regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il suddetto diritto” (Cass. 23.04.2002, n. 5920).
Nel caso di specie, in realtà, il contratto di agenzia contiene una clausola con un chiaro riferimento al diritto di esclusiva, laddove l'art. 6 co.
6.2 prevede espressamente che “il presente mandato è in esclusiva per la zona indicata”:
conseguentemente, anche se parte attrice aveva comunicato alla preponente i propri rapporti con la AL prima della stipula del contratto, tuttavia la clausola in esame comunque impedisce di ritenere che le parti avessero inteso derogare al diritto di esclusiva.
È vero che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la deroga all'esclusiva possa emergere anche da tacite manifestazioni di volontà,
desumibili dai comportamenti delle parti in sede di conclusione e/o esecuzione dell'accordo (in questo senso, si veda, ad esempio, Cass.
09.10.2007, n. 21073), ma tali condotte devono trovare un riscontro nel testo del contratto o, perlomeno, non devono porsi in contrasto con lo stesso.
Ebbene, il contratto di agenzia oggetto di controversia, oltre a menzionare espressamente l'esclusiva, all'art. 6 prevede anche l'obbligo per la di CP_1
non avvalersi di altri agenti: non si comprende perché, in assenza di una deroga chiara ed esplicita, l'esclusiva non avrebbe dovuto operare anche in senso opposto, ossia a carico della . Pt_1
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 9 Si ritiene, allora, che i comportamenti che, a detta della società attrice, avrebbero rivelato la tacita volontà delle parti di rinunciare all'esclusiva, non siano sufficienti a superare una clausola contrattuale che, invece, mantiene esplicitamente in vita la previsione di cui all'art. 1743 c.c.; a contrario,
sarebbe stato necessario che una deroga di questo tipo fosse espressamente menzionata nel testo dell'accordo oppure che emergesse in maniera chiara ed inequivocabile dalle condotte delle parti.
Pertanto, va dichiarata la legittimità del recesso posto in essere dalla
[...]
e, conseguentemente, vanno rigettate tutte le domande di Controparte_1
parte attrice.
Sicuramente, deve essere rigettata la domanda in merito al pagamento delle provvigioni, poiché, per ammissione di entrambe le parti, la società preponente ha provveduto a saldare tutte le provvigioni maturate dall'attrice per gli affari dalla stessa conclusi (si veda, in questo senso, la comparsa conclusionale del 09.12.2024 di parte attrice, che ha ammesso che “le provvigioni maturate in virtù dell'opera di procacciamento effettuata fin che le è stato consentito sono state integralmente saldate da ”): dunque, CP_1
allo stato non residua alcun credito provvigionale a favore della Pt_1
In secondo luogo, va escluso il diritto della al risarcimento del Pt_1
danno, stante la legittimità del recesso, per quanto innanzi già chiarito.
Del resto, merita sottolineare che comunque la società attrice non ha neppure assolto pienamente al suo onere probatorio: infatti, si ricorda che giurisprudenza costante richiede che sia l'attore a dover provare le conseguenze economiche negative derivanti dal fatto illecito e/o dall'inadempimento di controparte (cd. danno-conseguenza): ebbene, la
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 9 non ha davvero provato l'ammontare del danno lamentato, Pt_1
formulando la domanda in maniera generica e imprecisa e limitandosi ad allegare il prospetto del fatturato realizzato nelle stagioni precedenti per la stessa azienda preponente (sicuramente inutilizzabile, essendo frutto dell'attività di altro agente) oppure chiedendo l'esibizione del registro IVA
delle vendite della tra luglio 2021 e gennaio 2022 (dal quale, tuttavia, CP_1
non è possibile ricavare con certezza quali affari siano stati conclusi grazie all'attività di intermediazione dell'attrice e, dunque, in che termini il fatturato della preponente sia aumentato grazie all'attività della ). Pt_1
Ma, soprattutto, il risarcimento in esame dovrebbe basarsi sulla media delle provvigioni maturate e liquidate all'agente fino allo scioglimento (se illegittimo) del rapporto. Tuttavia, la società attrice non solo non ha individuato con precisione l'ammontare di tali provvigioni, ma, come emerge dagli atti, ha continuato la propria attività anche dopo il 13.11.2020 (data del recesso della ), ricevendo le relative provvigioni, per cui comunque CP_1
non si ravviserebbe quel danno da scioglimento anticipato del rapporto,
lamentato dalla e che avrebbe dovuto essere oggetto di risarcimento. Pt_1
Quanto, infine, alla richiesta di pagamento delle indennità previste ex lege,
neppure tale domanda può essere accolta.
Si rammenta che l'art. 1751 c.c. prevede che, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente ha diritto a un'indennità, il cui ammontare è stato determinato dalla normativa di settore: l'art. 10 dell'AEC del 30.07.2014
(Accordo Economico Collettivo del settore industriale) ha individuato tre diversi tipi di indennità, ossia l'indennità di risoluzione del rapporto,
suppletiva di clientela e meritocratica. Orbene, nessuna delle tre indennità
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 9 può essere riconosciuta: sicuramente non la prima, in quanto l'art. 10 prevede espressamente che la stessa non sia dovuta qualora il contratto sia sciolto per violazione del diritto di esclusiva, ma neppure la seconda e la terza, laddove gli artt. 10 e 11 le escludono in caso di cessazione del rapporto per fatto imputabile all'agente, in cui può farsi rientrare la violazione dell'esclusiva a favore del preponente.
Si aggiunga, d'altronde, che anche in questo caso l'attore non ha adeguatamente provato gli elementi necessari al riconoscimento di tali indennità, non assolvendo al proprio onus probandi.
Nonostante il rigetto di tutte le domande di parte attrice, si ritengono insussistenti gli estremi per la sua condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
(come da richiesta della convenuta nella comparsa di costituzione). Infatti,
alla luce delle difese svolte dalle parti, non si palese mala fede o colpa grave nella condotta processuale della e, pertanto, va rigettata la domanda Pt_1
della di condanna della società attrice ex art. 96 c.p.c. CP_1
Le spese seguono invece la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente in materia.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande della parte attrice
[...]
Parte_1
2. Rigetta la domanda della parte convenuta Controparte_1
di condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 9 3. Condanna la Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
liquidandole in €.
5.077 per compensi Controparte_1
professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed
IVA secondo legge.
Così deciso in Napoli il 27.01.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 22948/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
agenzia
vertente TRA
(P.IVA. Parte_1
), con sede legale in CA RA (AL) alla via Mellana n. P.IVA_1
17, in persona del socio e legale rappresentante p.t. , difesa e Parte_1
rappresentata dall'avv. Alessio Caniggia (c.f. ), con C.F._1
studio in AN (AL) in Corso Roma n. 36, e dall'avv. Chiara Sabino
(c.f. ), con studio in Napoli (NA) alla via E. Pessina C.F._2
90, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabino in Napoli
(NA) alla via E. Pessina 90, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(P.IVA. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli (NA) alla via Medina n. 40, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante in carica p.t. , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Salvatore D'Urso (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 9 domiciliata presso il suo studio in Napoli (NA) alla via Santa Lucia n. 15,
giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso reiterando le proprie richieste,
rispettivamente di accoglimento e di rigetto della domanda attorea.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.09.2021, la Parte_1
instaurava il presente giudizio nei confronti della
[...] [...]
chiedendo il risarcimento dei danni e il pagamento delle Controparte_1
indennità dovute ex lege per il recesso asseritamente illegittimo da parte della convenuta rispetto al contratto di agenzia intercorrente tra le parti.
Esponeva infatti l'attrice che, in data 15.07.2020, le parti avevano concluso un contratto di agenzia senza rappresentanza per la durata di un anno, avente ad oggetto la promozione da parte della , nei territori del Piemonte e Pt_1
della Valle D'Aosta, dei prodotti di abbigliamento intimo distribuiti dalla convenuta;
prospettava quindi che dopo i primi mesi di regolare esecuzione del contratto, con PEC del 27.10.2020 la chiedeva conferma CP_1
dell'avvenuto scioglimento dell'accordo; a fronte della risposta negativa della
, in data 13.11.2020 la preponente recedeva dal contratto, Pt_1
lamentando la violazione da parte dell'agente dell'esclusiva in Piemonte,
essendo venuta a conoscenza dei rapporti tra la e la AL, Pt_1
azienda che commercia prodotti dello stesso tipo della . CP_1
A seguito di un tentativo (fallito) di negoziazione assistita, la società attrice citava in giudizio la , sostenendo l'illegittimità del suo recesso dal CP_1
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 9 contratto, in quanto, a detta dell'attrice stessa, la preponente sarebbe stata a conoscenza dei suoi legami con la AL sin da prima della stipula del contratto di agenzia, così avendo rinunciato implicitamente al diritto di esclusiva. Dunque, la chiedeva la condanna della società convenuta Pt_1
al risarcimento dei danni subiti per effetto dello scioglimento anticipato dell'accordo, da determinarsi sulla base delle provvigioni ottenute dall'agente della per la stagione precedente oppure in via equitativa, nonché al CP_1
pagamento delle provvigioni residue e delle indennità previste dalla normativa di settore.
In data 11.01.2022, si costituiva la convenuta, la quale chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea, asserendo che, in realtà, il contratto non fosse mai giunto a conclusione su richiesta verbale del sig. , socio e Parte_1
legale rappresentante della , proprio a causa del rapporto di agenzia Pt_1
già esistente con la AL;
inoltre, la non solo contestava CP_1
comunque la debenza di qualsiasi cifra a favore dell'attrice, avendo già
pagato, a suo dire, le provvigioni dovute, anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, ma altresì riteneva inammissibile il ricorso ai parametri proposti nell'atto di citazione per la quantificazione del
(presunto) danno, trattandosi di cifre relative al fatturato realizzato con l'intermediazione di altro agente.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., nella fase istruttoria si procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali della sig.ra dipendente della società attrice all'epoca dei fatti, Testimone_1
all'interrogatorio formale di , nonché, ai sensi dell'art. 210 Parte_1
c.p.c., si ordinava alla convenuta l'esibizione dei registri IVA relativi alle
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 9 vendite della nel periodo tra luglio 2021 e gennaio 2022. CP_1
A seguito dell'assegnazione della controversia al Giudice scrivente, la causa era rimessa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
Il Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi delle parti, decide come segue, rigettando le domande di parte attrice.
Preliminarmente, va respinta la contestazione della convenuta in merito alla conclusione del contratto: anzitutto parte attrice ne ha depositato una copia munita delle sottoscrizioni dei contraenti, non espressamente disconosciute;
inoltre, la corrispondenza tra le parti successiva al 15.07.2020 (compresa la missiva inviata dalla alla in data 04.08.2020, per la CP_1 Pt_1
fissazione del target di vendite per la stagione P/E 2020), dimostra inequivocabilmente che entrambe hanno inteso dare regolare esecuzione all'accordo, che, dunque, certamente è stato validamente concluso.
Tanto chiarito, bisogna valutare la legittimità o meno del recesso della
. CP_1
Com'è noto, l'art. 1743 c.c. prevede che entrambe le parti del contratto di agenzia sono titolari di un diritto di esclusiva, in base al quale, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nella medesima zona di riferimento, è impedito al preponente di avvalersi di altri agenti e all'agente di operare per altre imprese (potenzialmente concorrenti con l'impresa preponente): trattasi di una pattuizione frequentemente presente nel contratto di agenzia, la cui violazione può determinare il recesso anticipato per giusta causa dall'accordo, anche se a tempo determinato.
A tal proposito, giurisprudenza costante è orientata nel senso di ritenere che
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 9 l'esclusiva sia un elemento naturale ma non imprescindibile del contratto di agenzia, a cui le parti possono derogare mediante una clausola espressa o anche per comportamenti concludenti che rivelino l'intenzione di rinunciare all'esclusiva a favore del preponente e/o dell'agente; tuttavia, a tal fine è necessario che tale deroga emerga “in modo chiaro ed univoco dal
regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il suddetto diritto” (Cass. 23.04.2002, n. 5920).
Nel caso di specie, in realtà, il contratto di agenzia contiene una clausola con un chiaro riferimento al diritto di esclusiva, laddove l'art. 6 co.
6.2 prevede espressamente che “il presente mandato è in esclusiva per la zona indicata”:
conseguentemente, anche se parte attrice aveva comunicato alla preponente i propri rapporti con la AL prima della stipula del contratto, tuttavia la clausola in esame comunque impedisce di ritenere che le parti avessero inteso derogare al diritto di esclusiva.
È vero che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la deroga all'esclusiva possa emergere anche da tacite manifestazioni di volontà,
desumibili dai comportamenti delle parti in sede di conclusione e/o esecuzione dell'accordo (in questo senso, si veda, ad esempio, Cass.
09.10.2007, n. 21073), ma tali condotte devono trovare un riscontro nel testo del contratto o, perlomeno, non devono porsi in contrasto con lo stesso.
Ebbene, il contratto di agenzia oggetto di controversia, oltre a menzionare espressamente l'esclusiva, all'art. 6 prevede anche l'obbligo per la di CP_1
non avvalersi di altri agenti: non si comprende perché, in assenza di una deroga chiara ed esplicita, l'esclusiva non avrebbe dovuto operare anche in senso opposto, ossia a carico della . Pt_1
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 9 Si ritiene, allora, che i comportamenti che, a detta della società attrice, avrebbero rivelato la tacita volontà delle parti di rinunciare all'esclusiva, non siano sufficienti a superare una clausola contrattuale che, invece, mantiene esplicitamente in vita la previsione di cui all'art. 1743 c.c.; a contrario,
sarebbe stato necessario che una deroga di questo tipo fosse espressamente menzionata nel testo dell'accordo oppure che emergesse in maniera chiara ed inequivocabile dalle condotte delle parti.
Pertanto, va dichiarata la legittimità del recesso posto in essere dalla
[...]
e, conseguentemente, vanno rigettate tutte le domande di Controparte_1
parte attrice.
Sicuramente, deve essere rigettata la domanda in merito al pagamento delle provvigioni, poiché, per ammissione di entrambe le parti, la società preponente ha provveduto a saldare tutte le provvigioni maturate dall'attrice per gli affari dalla stessa conclusi (si veda, in questo senso, la comparsa conclusionale del 09.12.2024 di parte attrice, che ha ammesso che “le provvigioni maturate in virtù dell'opera di procacciamento effettuata fin che le è stato consentito sono state integralmente saldate da ”): dunque, CP_1
allo stato non residua alcun credito provvigionale a favore della Pt_1
In secondo luogo, va escluso il diritto della al risarcimento del Pt_1
danno, stante la legittimità del recesso, per quanto innanzi già chiarito.
Del resto, merita sottolineare che comunque la società attrice non ha neppure assolto pienamente al suo onere probatorio: infatti, si ricorda che giurisprudenza costante richiede che sia l'attore a dover provare le conseguenze economiche negative derivanti dal fatto illecito e/o dall'inadempimento di controparte (cd. danno-conseguenza): ebbene, la
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 9 non ha davvero provato l'ammontare del danno lamentato, Pt_1
formulando la domanda in maniera generica e imprecisa e limitandosi ad allegare il prospetto del fatturato realizzato nelle stagioni precedenti per la stessa azienda preponente (sicuramente inutilizzabile, essendo frutto dell'attività di altro agente) oppure chiedendo l'esibizione del registro IVA
delle vendite della tra luglio 2021 e gennaio 2022 (dal quale, tuttavia, CP_1
non è possibile ricavare con certezza quali affari siano stati conclusi grazie all'attività di intermediazione dell'attrice e, dunque, in che termini il fatturato della preponente sia aumentato grazie all'attività della ). Pt_1
Ma, soprattutto, il risarcimento in esame dovrebbe basarsi sulla media delle provvigioni maturate e liquidate all'agente fino allo scioglimento (se illegittimo) del rapporto. Tuttavia, la società attrice non solo non ha individuato con precisione l'ammontare di tali provvigioni, ma, come emerge dagli atti, ha continuato la propria attività anche dopo il 13.11.2020 (data del recesso della ), ricevendo le relative provvigioni, per cui comunque CP_1
non si ravviserebbe quel danno da scioglimento anticipato del rapporto,
lamentato dalla e che avrebbe dovuto essere oggetto di risarcimento. Pt_1
Quanto, infine, alla richiesta di pagamento delle indennità previste ex lege,
neppure tale domanda può essere accolta.
Si rammenta che l'art. 1751 c.c. prevede che, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente ha diritto a un'indennità, il cui ammontare è stato determinato dalla normativa di settore: l'art. 10 dell'AEC del 30.07.2014
(Accordo Economico Collettivo del settore industriale) ha individuato tre diversi tipi di indennità, ossia l'indennità di risoluzione del rapporto,
suppletiva di clientela e meritocratica. Orbene, nessuna delle tre indennità
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 9 può essere riconosciuta: sicuramente non la prima, in quanto l'art. 10 prevede espressamente che la stessa non sia dovuta qualora il contratto sia sciolto per violazione del diritto di esclusiva, ma neppure la seconda e la terza, laddove gli artt. 10 e 11 le escludono in caso di cessazione del rapporto per fatto imputabile all'agente, in cui può farsi rientrare la violazione dell'esclusiva a favore del preponente.
Si aggiunga, d'altronde, che anche in questo caso l'attore non ha adeguatamente provato gli elementi necessari al riconoscimento di tali indennità, non assolvendo al proprio onus probandi.
Nonostante il rigetto di tutte le domande di parte attrice, si ritengono insussistenti gli estremi per la sua condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
(come da richiesta della convenuta nella comparsa di costituzione). Infatti,
alla luce delle difese svolte dalle parti, non si palese mala fede o colpa grave nella condotta processuale della e, pertanto, va rigettata la domanda Pt_1
della di condanna della società attrice ex art. 96 c.p.c. CP_1
Le spese seguono invece la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente in materia.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande della parte attrice
[...]
Parte_1
2. Rigetta la domanda della parte convenuta Controparte_1
di condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 9 3. Condanna la Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
liquidandole in €.
5.077 per compensi Controparte_1
professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed
IVA secondo legge.
Così deciso in Napoli il 27.01.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 22948/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 9