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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2024, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. 3738/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3738/2022 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata presso la sede dell'Ente, U.O.C. Affari Legali, in Torre Annunziata, Piazza
Cesaro n. 27, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Ambra e Mariangela Cenci, in virtù, rispettivamente, di procura speciale autenticata il 3-2-2023 dal notaio di Per_1
Maio, rep. n. 8360, racc. n. 5374, e di procura speciale autenticata il 7-8-2023 dal notaio di , rep. n. 8771, racc. n. 5629.. Per_1 Per_2
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'arco (NA) alla via F. Controparte_1
Terracciano n. 233, presso lo studio dell'avvocato Francesco Riccardo, che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opponente: revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Opposto: rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 21-10-2022, l' (rappresentata e difesa Parte_2 dall'avvocato Tiziana Tecce) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
528/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24-4-2022 e notificato il 27-5-
2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 complessiva somma di euro 12.147,66, oltre interessi e spese, quale somma dovuta a titolo di compenso per l'attività prestata, per tutti i mesi dell'anno 2021, in qualità di componente della Commissione Ordinaria per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap del distretto sanitario 50 con sede in LA (Na) alla Via San Giacomo n. 10, come da determine dirigenziali di liquidazione allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro, ricorrendo nella specie un rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c..
Instauratosi il contraddittorio, ha eccepito la nullità e inammissibilità Controparte_1 della domanda e la competenza del giudice civile.
Ha quindi chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 13-11-2023, si costituivano i nuovi difensori dell'opponente, mediante comparsa di costituzione.
Disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., con ordinanza del 5-1-2024, all'esito della discussione disposta in forma cartolare, la causa è decisa con il deposito della presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c., per mancanza della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'opponente la dichiarazione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, ritenendo sussistere un rapporto di lavoro parasubordinato tra le parti.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi”
è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015);
2. L'opponente - come evidenziato - ha eccepito l'incompetenza del giudice civile adito ritenendo invece competente il giudice del lavoro poiché il rapporto intercorso tra le parti era di lavoro parasubordinato.
Al riguardo, si osserva che il rapporto fra i medici cosiddetti convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, nella disciplina fissata dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833
(istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi della citata norma, pur se costituito allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e si configura come un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati del rapporto parasubordinato di collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), che si svolge su di un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere che non sia di natura negoziale (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 10310 del 16-7-2002).
Ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c., i requisiti dei rapporti di lavoro parasubordinati, attribuiti alla competenza funzionale del giudice del lavoro, sono: la continuità della prestazione, che non deve essere occasionale, ma perdurante nel tempo e comportante un impegno costante a favore del committente;
la coordinazione, intesa quale connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale;
la personalità, quale prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura materiale.
Nel caso di specie, la dott.ssa ha dedotto di aver prestato la propria Controparte_1 attività lavorativa quale componente della Commissione Ordinaria per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap del distretto sanitario 50 per tutti mesi dell'anno 2021 e tale circostanza non è stata contestata da controparte, con la conseguenza che lo svolgimento dell'attività professionale ha richiesto un impegno costante, dovendo la stessa partecipare a tutte le sedute della Commissione nei giorni e negli orari prestabiliti dal datore di lavoro, risultando, pertanto, integrato il requisito della continuità della prestazione Part d'opera. L'attività, inoltre, è stata altresì coordinata dall' essendo collegata funzionalmente con l'organizzazione aziendale ed è connotata indubbiamente dal requisito della personalità della prestazione professionale.
Di conseguenza, il rapporto oggetto della controversia va correttamente inquadrato nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinati di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
3. Ciò premesso, va rammentato che, con orientamento costante, la S.C. ha ritenuto che,
a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra la sezione ordinarie e la sezione lavoro del medesimo ufficio giudiziario non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8905 del 5-5-2015;
Cass. civ., sentenza n. 14790 del 19-7-2016). Tale soluzione non determina alcuna violazione dell'art. 25 Cost., considerato che la garanzia ivi posta, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, va riferito alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, mentre l'assegnazione della causa al giudice del lavoro può determinare una questione di rito risolvibile a norma degli artt. 426 e 427 c.p.c. (Cass. civ., n. 4839 del 22-4-1992; Cass. civ., sez. un., n. 2319 del 30-3-1983).
Quindi, nel caso in cui il giudice rilevi che la causa sia stata promossa con il rito ordinario, mentre attiene ad uno dei rapporti previsti dall'art. 409 del c.p.c.., è tenuto a disporre, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con apposita ordinanza il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione ex art. 420 del c.p.c. ed il termine perentorio entro cui le parti devono procedere all'integrazione dei rispettivi atti introduttivi.
Trattandosi di giudizio in cui le preclusioni assertive ed asseverative sono già maturate alla stregua del rito ordinario non è, però, possibile disporre la rimessione in termini, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426
c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale.
La Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che “il mutamento del rito ordinario a speciale non determina – neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426
c.p.c. per l'integrazione degli atti introduttivi – la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi” (cfr. Cass. civ., n. 27519 del 30-12-2014 e Cass. civ., sez. lav., n. 10569 del 28-4-2017).
Per tali ragioni, l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente non può essere condivisa e con il disposto mutamento del rito è stato garantito alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale.
4. Nel merito, si osserva che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4-8-
2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione – l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
4.1. Nella specie, la documentazione allegata dall'opposta appare idonea a fornire la prova del fatto costitutivo del credito. Part In particolare, a fondamento del credito vantato nei confronti dell' l'opposta ha prodotto, in sede di richiesta di decreto ingiuntivo, le determine dirigenziali di liquidazione del compenso per i componenti della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap del distretto sanitario n. 50, da cui si evince la qualità di commissario della dott.ssa , il numero di sedute a cui la stessa ha partecipato nonché il Controparte_1 numero di pratiche svolte per ogni mese dell'anno 2021 e gli importi da pagare in riferimento a ciascuna prestazione.
Più nel dettaglio, dalle determine dirigenziali di liquidazione allegate emerge che con riferimento all'attività prestata dalla dott.ssa nei mesi di gennaio e febbraio 2021 CP_1 sono state liquidate somme per euro 906,00 ed euro 1.220,00 (cfr. pagg. 4 e 5 determina di liquidazione di gennaio e febbraio 2021); per l'attività svolta nel mese di marzo 2021 è stata liquidata la somma di euro 1.994,00 (cfr. cfr. pag. 5 determina di liquidazione di marzo 2021); per l'attività svolta nel mese di aprile 2021 è stata liquidata la somma di euro
1.476,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di aprile 2021); per l'attività prestata nel mese di maggio 2021 è stata liquidata la somma di euro 1.182,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di maggio 2021); per l'attività svolta nel mese di giugno 2021 è stata liquidata la somma di euro 1.074,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di giugno 2021); per l'attività svolta nel mese di luglio 2021 è stata liquidata la somma di euro 988,00 (cfr. pag.
3 determina di liquidazione di luglio 2021): per l'attività prestata nel mese di settembre 2021
è stata liquidata la somma di euro 848,00 (cfr. pag. 4 determina di liquidazione di settembre
2021); per l'attività svolta nel mese di ottobre 2021 è stata liquidata la somma di euro
970,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di ottobre 2021); per l'attività svolta nel mese di novembre 2021 è stata liquidata la somma di euro 1.108,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di novembre 2021); per l'attività svolta nel mese di dicembre 2021 è stata liquidata la somma di euro 742,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di dicembre 2021).
Il totale delle somme liquidate nelle determine dirigenziali prodotte ammonta ad euro
12.508,00, superiore alla somma di euro 11.288,00 richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente alla somma di euro 41,74 per interessi maturati dal 1°-1-2021 al 15-
4-2022 e alle spese, per complessivi euro 12.147,66.
I fatti costitutivi posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non sono stati contestati da parte dell' , la quale nulla ha replicato in ordine alla nomina della Parte_2 dott.ssa quale membro della , CP_1 Organizzazione_1
e in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte della stessa.
4.2. Nella memoria integrativa depositata all'esito del disposto mutamento del rito,
[...] ha contestato il credito in ragione del principio di onnicomprensività del Pt_2 trattamento stipendiale dei Dirigenti.
In particolare, richiamando il disposto dell'art. 24 del d.lgs. 165/2001 - che prevede: “1.
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi delle aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. […] 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sonò corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.” – ha osservato che in base a tale principio, alla stregua del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in ragion dell'ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, vige il divieto di percepire compensi in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all'ufficio ricoperto corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio.
In ragione di ciò, secondo l'opponente, nessuna retribuzione supplementare può essere riconosciuta alla opposta per il lavoro prestato in qualità di membro delle Commissioni per la valutazione delle invalidità civili.
Ha aggiunto, altresì, che con nota prot. n. 7488 del 10-1-2024, il Organizzazione_1 aveva trasmesso alla difesa dall'opponente le determine di liquidazione delle competenze reclamate dalla dott.ssa ma che poi non era seguito il pagamento in quanto – CP_1 come da nota prot. n. 8557 del 10-1-2024 a firma del - “il motivo del Parte_3 mancato pagamento, in seguito alle determinazioni di cui alla nota prot. 79161 del
08/08/2022 dell'allora Direttore Generale, è indicato nelle note prot. 34544 del 17/07/2023
e nota prot. n° 67189 del 31/03/2023 in cui veniva motivata la sospensione del pagamento per alcune determine a causa di attività ispettive in corso dalla Procura della Repubblica e dalla Corte dei Conti su attività svolte da parte di dipendenti in relazioni alle quali si è ipotizzata il configurarsi di danno erariale. Indicazione poi confermata con nota protocollo n. 158065 del 09/08/2023 a firma del Direttore Generale”.
Orbene, la descritta eccezione, relativa alla sussistenza del fatto impeditivo alla richiesta di pagamento per l'attività svolta quale membro delle Commissioni di valutazione degli invalidi civili perché ricompresa nella retribuzione già percepita a titolo di dirigente, è inammissibile.
Trattasi, invero, di fatto impeditivo eccepito dopo la maturazione delle preclusioni assertive, non formulato in citazione né entro i termini previsti prima del disposto mutamento del rito che, come prima sottolineato, non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario.
4.3. In ragione di quanto illustrato deve, quindi, ritenersi provato il credito dell'opposta,
i cui fatti costitutivi non sono stati contestati dalla debitrice, che non ha tempestivamente eccepito fatti impeditivi o estintivi idonei a paralizzare la pretesa creditoria, limitandosi a contestare la competenza funzionale del giudice adito.
5. Per tali ragioni, avendo dimostrato l'opposta il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, ovvero i fatti costitutivi del diritto vantato, e risultando infondati i motivi di opposizione, la stessa deve essere respinta.
Tuttavia, poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso per una somma maggiore di quella richiesta (essendo state riconosciute due volte le spese legali, comprendendo la somma complessiva ingiunta le spese legali richieste ed essendo poi state liquidate in aggiunta altre somme a tale titolo), in ragione del controllo di legalità, deve essere revocato il monitorio e sostituito con la condanna dell'opposta al pagamento della sorta capitale richiesta, oltre interessi legali.
6. Le spese processuali della fase monitoria devono essere confermate, in ragione della fondatezza della richiesta.
Infatti, va ricordato che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che inizia con l'opposizione, fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Conseguentemente, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14818 del 18-2-2002); il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. civ., n. 2217/2007; Cass. civ., n. 75/2010); “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass. civ., sentenza n. 24482 del 9-8-2022).
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per condannare l'opponente al ristoro delle spese della fase monitoria, sia perché l'opponente va condannato nel merito, sia perché la revoca del decreto ingiuntivo va disposta per l'erronea duplicazione delle somme liquidate a titolo di spese e non per insussistenza del credito.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_4
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 528/2022 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 24-4-2022 e notificato il 27-5-2022);
C) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Parte_4 somma di euro 11.288,00, oltre interessi legali dal 1°-1-2021, in favore di CP_1
[...]
D) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_4 spese processuali (euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso professionale oltre accessori) così come disposte nel decreto ingiuntivo n. 528/2022 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 24-4-2022 e notificato il 27-5-2022, in favore di
; Controparte_1
E) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_4 spese processuali del giudizio di opposizione in favore di che liquida in Controparte_1 euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Torre Annunziata, 14 marzo 2024.
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3738/2022 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata presso la sede dell'Ente, U.O.C. Affari Legali, in Torre Annunziata, Piazza
Cesaro n. 27, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Ambra e Mariangela Cenci, in virtù, rispettivamente, di procura speciale autenticata il 3-2-2023 dal notaio di Per_1
Maio, rep. n. 8360, racc. n. 5374, e di procura speciale autenticata il 7-8-2023 dal notaio di , rep. n. 8771, racc. n. 5629.. Per_1 Per_2
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'arco (NA) alla via F. Controparte_1
Terracciano n. 233, presso lo studio dell'avvocato Francesco Riccardo, che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opponente: revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Opposto: rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 21-10-2022, l' (rappresentata e difesa Parte_2 dall'avvocato Tiziana Tecce) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
528/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24-4-2022 e notificato il 27-5-
2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 complessiva somma di euro 12.147,66, oltre interessi e spese, quale somma dovuta a titolo di compenso per l'attività prestata, per tutti i mesi dell'anno 2021, in qualità di componente della Commissione Ordinaria per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap del distretto sanitario 50 con sede in LA (Na) alla Via San Giacomo n. 10, come da determine dirigenziali di liquidazione allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro, ricorrendo nella specie un rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c..
Instauratosi il contraddittorio, ha eccepito la nullità e inammissibilità Controparte_1 della domanda e la competenza del giudice civile.
Ha quindi chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 13-11-2023, si costituivano i nuovi difensori dell'opponente, mediante comparsa di costituzione.
Disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., con ordinanza del 5-1-2024, all'esito della discussione disposta in forma cartolare, la causa è decisa con il deposito della presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c., per mancanza della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'opponente la dichiarazione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, ritenendo sussistere un rapporto di lavoro parasubordinato tra le parti.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi”
è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015);
2. L'opponente - come evidenziato - ha eccepito l'incompetenza del giudice civile adito ritenendo invece competente il giudice del lavoro poiché il rapporto intercorso tra le parti era di lavoro parasubordinato.
Al riguardo, si osserva che il rapporto fra i medici cosiddetti convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, nella disciplina fissata dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833
(istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi della citata norma, pur se costituito allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e si configura come un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati del rapporto parasubordinato di collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), che si svolge su di un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere che non sia di natura negoziale (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 10310 del 16-7-2002).
Ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c., i requisiti dei rapporti di lavoro parasubordinati, attribuiti alla competenza funzionale del giudice del lavoro, sono: la continuità della prestazione, che non deve essere occasionale, ma perdurante nel tempo e comportante un impegno costante a favore del committente;
la coordinazione, intesa quale connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale;
la personalità, quale prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura materiale.
Nel caso di specie, la dott.ssa ha dedotto di aver prestato la propria Controparte_1 attività lavorativa quale componente della Commissione Ordinaria per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap del distretto sanitario 50 per tutti mesi dell'anno 2021 e tale circostanza non è stata contestata da controparte, con la conseguenza che lo svolgimento dell'attività professionale ha richiesto un impegno costante, dovendo la stessa partecipare a tutte le sedute della Commissione nei giorni e negli orari prestabiliti dal datore di lavoro, risultando, pertanto, integrato il requisito della continuità della prestazione Part d'opera. L'attività, inoltre, è stata altresì coordinata dall' essendo collegata funzionalmente con l'organizzazione aziendale ed è connotata indubbiamente dal requisito della personalità della prestazione professionale.
Di conseguenza, il rapporto oggetto della controversia va correttamente inquadrato nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinati di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
3. Ciò premesso, va rammentato che, con orientamento costante, la S.C. ha ritenuto che,
a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra la sezione ordinarie e la sezione lavoro del medesimo ufficio giudiziario non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8905 del 5-5-2015;
Cass. civ., sentenza n. 14790 del 19-7-2016). Tale soluzione non determina alcuna violazione dell'art. 25 Cost., considerato che la garanzia ivi posta, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, va riferito alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, mentre l'assegnazione della causa al giudice del lavoro può determinare una questione di rito risolvibile a norma degli artt. 426 e 427 c.p.c. (Cass. civ., n. 4839 del 22-4-1992; Cass. civ., sez. un., n. 2319 del 30-3-1983).
Quindi, nel caso in cui il giudice rilevi che la causa sia stata promossa con il rito ordinario, mentre attiene ad uno dei rapporti previsti dall'art. 409 del c.p.c.., è tenuto a disporre, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con apposita ordinanza il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione ex art. 420 del c.p.c. ed il termine perentorio entro cui le parti devono procedere all'integrazione dei rispettivi atti introduttivi.
Trattandosi di giudizio in cui le preclusioni assertive ed asseverative sono già maturate alla stregua del rito ordinario non è, però, possibile disporre la rimessione in termini, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426
c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale.
La Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che “il mutamento del rito ordinario a speciale non determina – neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426
c.p.c. per l'integrazione degli atti introduttivi – la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi” (cfr. Cass. civ., n. 27519 del 30-12-2014 e Cass. civ., sez. lav., n. 10569 del 28-4-2017).
Per tali ragioni, l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente non può essere condivisa e con il disposto mutamento del rito è stato garantito alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale.
4. Nel merito, si osserva che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4-8-
2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione – l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
4.1. Nella specie, la documentazione allegata dall'opposta appare idonea a fornire la prova del fatto costitutivo del credito. Part In particolare, a fondamento del credito vantato nei confronti dell' l'opposta ha prodotto, in sede di richiesta di decreto ingiuntivo, le determine dirigenziali di liquidazione del compenso per i componenti della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap del distretto sanitario n. 50, da cui si evince la qualità di commissario della dott.ssa , il numero di sedute a cui la stessa ha partecipato nonché il Controparte_1 numero di pratiche svolte per ogni mese dell'anno 2021 e gli importi da pagare in riferimento a ciascuna prestazione.
Più nel dettaglio, dalle determine dirigenziali di liquidazione allegate emerge che con riferimento all'attività prestata dalla dott.ssa nei mesi di gennaio e febbraio 2021 CP_1 sono state liquidate somme per euro 906,00 ed euro 1.220,00 (cfr. pagg. 4 e 5 determina di liquidazione di gennaio e febbraio 2021); per l'attività svolta nel mese di marzo 2021 è stata liquidata la somma di euro 1.994,00 (cfr. cfr. pag. 5 determina di liquidazione di marzo 2021); per l'attività svolta nel mese di aprile 2021 è stata liquidata la somma di euro
1.476,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di aprile 2021); per l'attività prestata nel mese di maggio 2021 è stata liquidata la somma di euro 1.182,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di maggio 2021); per l'attività svolta nel mese di giugno 2021 è stata liquidata la somma di euro 1.074,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di giugno 2021); per l'attività svolta nel mese di luglio 2021 è stata liquidata la somma di euro 988,00 (cfr. pag.
3 determina di liquidazione di luglio 2021): per l'attività prestata nel mese di settembre 2021
è stata liquidata la somma di euro 848,00 (cfr. pag. 4 determina di liquidazione di settembre
2021); per l'attività svolta nel mese di ottobre 2021 è stata liquidata la somma di euro
970,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di ottobre 2021); per l'attività svolta nel mese di novembre 2021 è stata liquidata la somma di euro 1.108,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di novembre 2021); per l'attività svolta nel mese di dicembre 2021 è stata liquidata la somma di euro 742,00 (cfr. pag. 3 determina di liquidazione di dicembre 2021).
Il totale delle somme liquidate nelle determine dirigenziali prodotte ammonta ad euro
12.508,00, superiore alla somma di euro 11.288,00 richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente alla somma di euro 41,74 per interessi maturati dal 1°-1-2021 al 15-
4-2022 e alle spese, per complessivi euro 12.147,66.
I fatti costitutivi posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non sono stati contestati da parte dell' , la quale nulla ha replicato in ordine alla nomina della Parte_2 dott.ssa quale membro della , CP_1 Organizzazione_1
e in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte della stessa.
4.2. Nella memoria integrativa depositata all'esito del disposto mutamento del rito,
[...] ha contestato il credito in ragione del principio di onnicomprensività del Pt_2 trattamento stipendiale dei Dirigenti.
In particolare, richiamando il disposto dell'art. 24 del d.lgs. 165/2001 - che prevede: “1.
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi delle aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. […] 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sonò corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.” – ha osservato che in base a tale principio, alla stregua del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in ragion dell'ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, vige il divieto di percepire compensi in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all'ufficio ricoperto corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio.
In ragione di ciò, secondo l'opponente, nessuna retribuzione supplementare può essere riconosciuta alla opposta per il lavoro prestato in qualità di membro delle Commissioni per la valutazione delle invalidità civili.
Ha aggiunto, altresì, che con nota prot. n. 7488 del 10-1-2024, il Organizzazione_1 aveva trasmesso alla difesa dall'opponente le determine di liquidazione delle competenze reclamate dalla dott.ssa ma che poi non era seguito il pagamento in quanto – CP_1 come da nota prot. n. 8557 del 10-1-2024 a firma del - “il motivo del Parte_3 mancato pagamento, in seguito alle determinazioni di cui alla nota prot. 79161 del
08/08/2022 dell'allora Direttore Generale, è indicato nelle note prot. 34544 del 17/07/2023
e nota prot. n° 67189 del 31/03/2023 in cui veniva motivata la sospensione del pagamento per alcune determine a causa di attività ispettive in corso dalla Procura della Repubblica e dalla Corte dei Conti su attività svolte da parte di dipendenti in relazioni alle quali si è ipotizzata il configurarsi di danno erariale. Indicazione poi confermata con nota protocollo n. 158065 del 09/08/2023 a firma del Direttore Generale”.
Orbene, la descritta eccezione, relativa alla sussistenza del fatto impeditivo alla richiesta di pagamento per l'attività svolta quale membro delle Commissioni di valutazione degli invalidi civili perché ricompresa nella retribuzione già percepita a titolo di dirigente, è inammissibile.
Trattasi, invero, di fatto impeditivo eccepito dopo la maturazione delle preclusioni assertive, non formulato in citazione né entro i termini previsti prima del disposto mutamento del rito che, come prima sottolineato, non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario.
4.3. In ragione di quanto illustrato deve, quindi, ritenersi provato il credito dell'opposta,
i cui fatti costitutivi non sono stati contestati dalla debitrice, che non ha tempestivamente eccepito fatti impeditivi o estintivi idonei a paralizzare la pretesa creditoria, limitandosi a contestare la competenza funzionale del giudice adito.
5. Per tali ragioni, avendo dimostrato l'opposta il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, ovvero i fatti costitutivi del diritto vantato, e risultando infondati i motivi di opposizione, la stessa deve essere respinta.
Tuttavia, poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso per una somma maggiore di quella richiesta (essendo state riconosciute due volte le spese legali, comprendendo la somma complessiva ingiunta le spese legali richieste ed essendo poi state liquidate in aggiunta altre somme a tale titolo), in ragione del controllo di legalità, deve essere revocato il monitorio e sostituito con la condanna dell'opposta al pagamento della sorta capitale richiesta, oltre interessi legali.
6. Le spese processuali della fase monitoria devono essere confermate, in ragione della fondatezza della richiesta.
Infatti, va ricordato che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che inizia con l'opposizione, fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Conseguentemente, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14818 del 18-2-2002); il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. civ., n. 2217/2007; Cass. civ., n. 75/2010); “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass. civ., sentenza n. 24482 del 9-8-2022).
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per condannare l'opponente al ristoro delle spese della fase monitoria, sia perché l'opponente va condannato nel merito, sia perché la revoca del decreto ingiuntivo va disposta per l'erronea duplicazione delle somme liquidate a titolo di spese e non per insussistenza del credito.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_4
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 528/2022 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 24-4-2022 e notificato il 27-5-2022);
C) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Parte_4 somma di euro 11.288,00, oltre interessi legali dal 1°-1-2021, in favore di CP_1
[...]
D) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_4 spese processuali (euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso professionale oltre accessori) così come disposte nel decreto ingiuntivo n. 528/2022 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 24-4-2022 e notificato il 27-5-2022, in favore di
; Controparte_1
E) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_4 spese processuali del giudizio di opposizione in favore di che liquida in Controparte_1 euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Torre Annunziata, 14 marzo 2024.
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola