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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3453/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Velino - Piazza Xxiii Luglio N. 6 84040 Casal Velino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 781085 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha eccepito molteplici motivi di illegitimità. Costituitasi parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, fra l'altro, per la definitività dell'atto prodromico. La ricorrente ha prodotto memoria difensiva ed all'udienza del 5 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e conseguentemente annullato l'atto impugnato. Va innanzi tutto rilevato che la sentenza cui fa riferimento la parte resistente non ha ancora efficacia di giudicato ed in ogni caso è intervenuta a conclusione di una impugnazione dichiarata inammissibile per questioni meramente procedurali (mancata allegazione del ricorso notificato) senza pronunzia alcuna nel merito, come espressamente specificato. Con riferimento ai motivi di ricorso:carenza di legittimazione passiva della ricorrente - mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità, nullità/inesistenza del preavviso di fermo per omessa notifica degli atti prodromici – decadenza dall'esercizio del potere ex art. 1, comma 163 legge n. 296/2006, prescrizione della pretesa tributaria (principale e accessoria) - artt. 2938 e 2946 cc.., nullità del preavviso di fermo. sull'utilizzo strumentale del veicolo e natura parziaria dell'obbligazione, pur apparendo fondati, assume carattere assorbente su ogni altra censura il dedotto difetto di legittimazione passiva della ricorrente per mancanza di prova della intervenuta accettazione dell'eredità della dante causa Nominativo_1. Ed invero il relativo onere grava su chi ritiene di attribuire lo status di erede (nella specifico l'ente impositore nei confronti della ricorrente) e non invece al chiamato all'eredità che dovrebbe fornire una prova negativa. Cfr. ex plurimis
(Cass. n. 24341/2022 e 2322/25). Avuto riguardo alla particolarità della questione ed alle vicende processuali, le spese di lite vanno integramente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De simone -firma digitale-
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3453/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Velino - Piazza Xxiii Luglio N. 6 84040 Casal Velino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 781085 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha eccepito molteplici motivi di illegitimità. Costituitasi parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, fra l'altro, per la definitività dell'atto prodromico. La ricorrente ha prodotto memoria difensiva ed all'udienza del 5 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e conseguentemente annullato l'atto impugnato. Va innanzi tutto rilevato che la sentenza cui fa riferimento la parte resistente non ha ancora efficacia di giudicato ed in ogni caso è intervenuta a conclusione di una impugnazione dichiarata inammissibile per questioni meramente procedurali (mancata allegazione del ricorso notificato) senza pronunzia alcuna nel merito, come espressamente specificato. Con riferimento ai motivi di ricorso:carenza di legittimazione passiva della ricorrente - mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità, nullità/inesistenza del preavviso di fermo per omessa notifica degli atti prodromici – decadenza dall'esercizio del potere ex art. 1, comma 163 legge n. 296/2006, prescrizione della pretesa tributaria (principale e accessoria) - artt. 2938 e 2946 cc.., nullità del preavviso di fermo. sull'utilizzo strumentale del veicolo e natura parziaria dell'obbligazione, pur apparendo fondati, assume carattere assorbente su ogni altra censura il dedotto difetto di legittimazione passiva della ricorrente per mancanza di prova della intervenuta accettazione dell'eredità della dante causa Nominativo_1. Ed invero il relativo onere grava su chi ritiene di attribuire lo status di erede (nella specifico l'ente impositore nei confronti della ricorrente) e non invece al chiamato all'eredità che dovrebbe fornire una prova negativa. Cfr. ex plurimis
(Cass. n. 24341/2022 e 2322/25). Avuto riguardo alla particolarità della questione ed alle vicende processuali, le spese di lite vanno integramente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De simone -firma digitale-