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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 10729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10729/2024 promossa da:
, ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...]in Belvedere (BO) località Gabba Centro n. 11/A,
e
, nata a [...] il [...], residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Gaggio ON (BO), via Giacomo Matteotti n. 128, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Vignali ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alto Reno Terme (BO) in Via Mazzini - Porretta n. 177 con l'intervento del P.M.;
pagina 1 di 3 Il Tribunale
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
13/09/2024;
considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Bentivoglio (Bo) il 13/07/2002, Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
10/04/2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 14/05/2013;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
il P.M è così intervenuto: “visto, nulla si oppone”;
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...] Parte_2 celebrato a GG NT (BO) il 28/08/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GG NT (BO) al n. 5 parte II serie A anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) dispone che i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, come già di fatto vivono, restando il marito nella ex casa coniugale sita in Lizzano in Belvedere località Gabba Centro n. 11/A e la moglie in Gaggio ON (BO) Via Giacomo Matteotti n. 128, insieme al figlio Parte_2 Per_1 oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
b) dispone che sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica di ciascun Per_1 genitore provvederà direttamente al mantenimento del medesimo, sopportando altresì nella misura del
50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie, così come identificate nel Protocollo sulle spese straordinarie elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 09/08/2017;
c) prende atto che i coniugi dichiarano di non vantare altre pretese di carattere economico, di avere già definito e regolato ogni altra questione patrimoniale, di essere fra loro economicamente indipendenti e che nulla reciprocamente si corrisponderanno a titolo di contributo per mantenimento o altro;
pagina 2 di 3 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GG NT (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 12.11.2024 _
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10729/2024 promossa da:
, ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...]in Belvedere (BO) località Gabba Centro n. 11/A,
e
, nata a [...] il [...], residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Gaggio ON (BO), via Giacomo Matteotti n. 128, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Vignali ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alto Reno Terme (BO) in Via Mazzini - Porretta n. 177 con l'intervento del P.M.;
pagina 1 di 3 Il Tribunale
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
13/09/2024;
considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Bentivoglio (Bo) il 13/07/2002, Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
10/04/2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 14/05/2013;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
il P.M è così intervenuto: “visto, nulla si oppone”;
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...] Parte_2 celebrato a GG NT (BO) il 28/08/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GG NT (BO) al n. 5 parte II serie A anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) dispone che i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, come già di fatto vivono, restando il marito nella ex casa coniugale sita in Lizzano in Belvedere località Gabba Centro n. 11/A e la moglie in Gaggio ON (BO) Via Giacomo Matteotti n. 128, insieme al figlio Parte_2 Per_1 oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
b) dispone che sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica di ciascun Per_1 genitore provvederà direttamente al mantenimento del medesimo, sopportando altresì nella misura del
50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie, così come identificate nel Protocollo sulle spese straordinarie elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna il 09/08/2017;
c) prende atto che i coniugi dichiarano di non vantare altre pretese di carattere economico, di avere già definito e regolato ogni altra questione patrimoniale, di essere fra loro economicamente indipendenti e che nulla reciprocamente si corrisponderanno a titolo di contributo per mantenimento o altro;
pagina 2 di 3 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GG NT (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 12.11.2024 _
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Stefano Giusberti
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