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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 47/2025 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott. Claudio Maggioni Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di interdizione, promossa
DA
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.01.1969, e , nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
, entrambi residenti in Ispica, in C.da Scorsone, C.F._2 rappresentati e difesi, per mandato allegato in foglio separato al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Rustico, presso il cui studio, in Ispica (RG), in via M.
D'Azeglio n. 30, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]in C.da Scorsone C.F._3
INTERDICENDO
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale collegiale dichiararsi l'interdizione del figlio , CP_1
il quale, sin dalla tenera età, era risultato affetto da una grave malattia genetica rara neurodegenerativa;
riferivano in particolare i ricorrenti che il figlio soffriva di un grave ritardo psico-motorio, diagnosticato CP_1 dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma come “ceroido-lipofuscinosi neuronale tipo 7” (cfr. certificato del 26.03.2014), con epilessia grave seguìta da declino motorio e cognitivo e perdita della vista;
in data 25.07.2017, poi, la
Commissione Medica dell'INPS, avendo accertato che il era un Pt_1 soggetto “Invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, gli riconosceva l'indennità di accompagnamento (cfr. verbale del 25.07.2017). L'interdicendo si trovava quotidianamente allettato, in condizioni di abituale infermità di mente che lo rendevano incapace di provvedere ai propri interessi, cosicché
l'interdizione appariva come misura necessaria per assicurare la sua adeguata protezione. In particolare, la persona interdicenda presentava una situazione clinica/sanitaria, come documentata nei certificati allegati, tale da renderlo non autosufficiente, per cui i genitori lo assistevano quotidianamente, a causa delle sue frequenti crisi respiratorie e convulsioni. 4
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18171 del 26.07.2013, C.E.D.Cass.n. 627498).
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della maggiore idoneità dell'interdizione, piuttosto che di altre misure a tutela dell'incapace, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22332 del 26.10.2011, C.E.D.Cass.n. 619848).
Nella specie l'interdicendo, , è risultato affetto, sin CP_1
dall'età di tre anni e mezzo, da una grave malattia genetica rara neurodegenerativa, che gli ha cagionato nel corso degli anni un declino psico
– motorio, rendendolo incapace di deambulare e di parlare, e privandolo della vista, unitamente a frequenti crisi epilettiche gravi che gli hanno cagionato gravi danni fisici e mentali, con permanenti alterazioni delle proprie facoltà psichiche e volitive. 5
In sede di suo esame, svolto presso il suo domicilio, stante l'assoluta impossibilità di essere trasportato in tribunale, lo stesso è apparso seduto su una sedia a rotelle ortopedica, dotata di apposito presidio per sorreggergli il capo, stante la sua assoluta impossibilità di compiere alcun movimento del corpo, oltre ad essere del tutto assente e incapace di reagire a qualunque stimolo, sia sonoro che visivo, non rendendosi neppure conto della presenza di persone nella sua stanza;
è risultato del tutto privo di ogni capacità funzionale autonoma, riuscendo a respirare e ad alimentarsi soltanto con l'ausilio di appositi macchinari a lui collegati.
La madre dell'interdicendo, sentita in sede di verbale di udienza del
03.03.2025, ha riferito che il figlio ha manifestato questa grave forma di invalidità sin dall'età di tre anni e mezzo, e nel corso degli anni ha perso diverse funzionalità come la deambulazione e l'uso della parola, non riuscendo né a muoversi né a parlare, e neppure a vedere, essendo capace soltanto di sentire. Anche il suo sistema cerebrale è stato irrimediabilmente compromesso.
La ricorrente ha precisato che lo stesso “è continuamente monitorato sia nel battito cardiaco che per la saturazione, riesce a compiere soltanto degli atti riflessi, ultimamente i problemi più gravi sono l'insufficienza respiratoria e problemi gastro-intestinali. Riesce ad alimentarsi tramite un macchinario, non sapendo deglutire. Cerchiamo di non farlo stare a letto tutto il tempo;
ha una sedia a rotelle ortopedica, e c'è anche un fisioterapista che viene a casa tre volte a settimana, mentre una volta a settimana fa anche logopedia”.
In merito ad eventuali beni da lui posseduti, o ai redditi percepiti, la madre ha dichiarato che “percepisce la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento per circa 1.500,00 euro mensili, mentre non ha altri beni mobili o immobili a sè intestati”. 6
“Soffre di crisi epilettiche e deve seguire una cura molto pesante quotidianamente;
prende per tre volte al giorno i farmaci essenziali, e nel corso della giornata degli integratori;
assume dei farmaci quasi ogni due ore, ad orari ben prestabiliti. Riusciamo a comprendere quello di cui ha bisogno solo quando i valori monitorati si alterano”.
In sede di verbale della Commissione medica del Distretto di Ragusa per l'accertamento delle invalidità civili è stato appurato il grave stato di infermità del , risultato affetto da handicap grave e incapace di Pt_1 compiere ogni atto della vita quotidiana, con conseguente necessità di un'assistenza continua, in quanto costretto a stare immobile a letto o sulla sedia ortopedica, paralizzato e cieco totale, nonchè affetto da un gravissimo deficit neurologico, non essendo in grado di dire alcunchè, né di comprendere quello che avviene attorno a lui, e assolutamente dipendente da macchinari, che gli assicurano lo svolgimento persino delle funzioni vitali, come la respirazione e la nutrizione, oltre a soffrire di frequenti crisi epilettiche e respiratorie e di gravi problemi gastrointestinali, con riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal luglio del 2017.
Alla luce delle considerazioni suespresse, la gravità dell'infermità psichica, di natura irreversibile, da cui è affetto l'interdicendo, sin dalla tenera età, che lo rende assolutamente incapace di gestire in modo autonomo e consapevole i suoi interessi, personali e patrimoniali, fà apparire del tutto inutile l'applicazione della misura alternativa dell'amministrazione di sostegno, la cui ratio è quella di assicurare un strumento maggiormente flessibile, che consenta di comprimere nella minor misura possibile la sfera personale di autodeterminazione del soggetto.
Il è risultato altresì bisognevole di cure farmacologiche Pt_1 continue e pesanti, anche a causa delle crisi epilettiche sofferte, essendo 7
costretto ad assumere vari farmaci, con frequenza prestabilita, più volte nell'arco della giornata.
Misura più confacente e adeguata alla cura e alla protezione degli interessi sia personali che patrimoniali del , affetto da una grave Pt_1
infermità irreversibile e da un'invalidità totale, e quindi bisognevole di cure farmacologiche continue, si reputa, ad avviso di questo Collegio, quella dell'interdizione, come richiesto dalla parte ricorrente, stante la particolare complessità dell'incarico da svolgere, rendendosi necessaria una figura che assista e rappresenti il soggetto da tutelare nella gestione di ogni suo interesse, di natura sia personale che patrimoniale, e che assuma ogni decisione, anche di una certa rilevanza, in luogo del medesimo.
Va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto.
Nulla va statuito sulle spese di lite, stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa,
data comunicazione degli atti al P.M. in sede
Dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...] CP_1
(C.F.: ); C.F._3
dispone trasmettersi gli atti al Giudice Tutelare per la nomina del tutore del predetto. 8
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 31 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti