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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2038/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. IOPPOLO DOMENICO Parte_1
ricorrente
CONTRO in persona del legale protempore rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA CP_1
GRANDIZIO resistente
NONCHE'
Controparte_2
Resistente- contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
Con ricorso depositato in data 12 novembre 2019, parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27 febbraio 2018 da (ora ), CP_3 Controparte_4
relativo a crediti contributivi per un importo complessivo di euro 102.260,36 CP_1
comprensivo di tributi e interessi di mora calcolati al 7 febbraio 2018.
1 La ricorrente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle esattoriali relative ai presunti debiti contributivi e l'intervenuta prescrizione degli stessi.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 inosservanza dei termini previsti dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, e sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti impugnati.
L è rimasta contumace. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in esame è stato introdotto a seguito del provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia – sezione esecuzioni immobiliari – in data 21 settembre 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n.
46/1999, è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva promossa da mediante atto di pignoramento presso terzi Controparte_4 notificato il 27 febbraio 2018, e assegnato termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente, individuato nel giudice del lavoro in ragione della natura contributiva dei crediti azionati.
2. Tale previsione normativa attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione nei casi in cui sia proposta opposizione fondata su questioni relative alla debenza del credito contributivo, rimettendo la definizione della controversia al giudice del lavoro mediante riassunzione nel termine perentorio assegnato.
3. Il ricorso in oggetto è stato tempestivamente depositato, e va dunque considerato ammissibile sotto il profilo formale e processuale, in quanto correttamente qualificabile come ricorso in riassunzione ai sensi del citato art. 24, comma 5, D.lgs. n.
46/1999.
4. Nel merito, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del pignoramento per mancata notifica delle cartelle di pagamento relative a crediti per gli anni 2009, 2011 e CP_1
2012 e, conseguentemente, l'intervenuta prescrizione delle relative pretese contributive.
5. Tuttavia, dagli atti depositati dall , risulta che: CP_1
2 • la cartella n. 139/2011, riferita all'anno 2009, è stata stralciata in data 20 marzo 2020,
e dunque non più azionata;
• gli avvisi di addebito n. 439/2013 (anno 2011) e n. 439/2014 (anno 2012) risultano notificati rispettivamente in data 15 aprile 2013 e 21 maggio 2014;
• in data 3 agosto 2018, parte ricorrente ha effettuato pagamenti parziali (di euro 230,19 ciascuno) in favore dell' con riferimento ai Controparte_4
medesimi crediti.
6. Tali versamenti hanno effetto interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.), e risultano intervenuti prima della notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta il 27 febbraio
2018. Ne consegue che nessuna prescrizione può dirsi maturata con riguardo ai crediti azionati.
7. Quanto alla dedotta mancata notifica delle cartelle, va osservato che l'onere probatorio su tale aspetto grava sull'agente della riscossione. Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non ha impugnato le cartelle o gli avvisi di addebito nei termini ordinari di legge, e le doglianze circa la loro eventuale omessa notifica sono state sollevate solo in sede esecutiva, con il ricorso ex art. 617 c.p.c.
8. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il contribuente che venga a conoscenza dell'esistenza della pretesa erariale solo a seguito di un atto esecutivo – quale, appunto, il pignoramento – ha l'onere di proporre opposizione nei termini di decadenza previsti dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, ovvero entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto esecutivo, e solo in tale sede può far valere vizi del titolo o eccepire la prescrizione eventualmente maturata prima dell'atto impugnato (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 18615/2017; Cass. civ., sez. lav., n. 14745/2018; Cass. civ., sez. lav.,
n. 10313/2020; Cass. civ., sez. lav., n. 23563/2021).
9. Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un atto di pignoramento fondato su un credito contributivo, la contestazione della debenza del credito deve avvenire con l'opposizione all'esecuzione nel rispetto del termine decadenziale suddetto, e che l'opposizione può considerarsi ammissibile solo se fondata su motivi non già deducibili nei precedenti gradi del procedimento o non conosciuti in precedenza per fatto non imputabile al ricorrente.
3 10. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato l'effettiva mancata conoscenza degli atti impositivi, né l'assoluta impossibilità di proporre tempestiva opposizione nei termini di legge, avendo tra l'altro effettuato versamenti nel 2018 riferiti ai crediti oggetto di contestazione.
11. Pertanto, la domanda proposta, ancorché formalmente ammissibile quale riassunzione ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999, risulta infondata nel merito e va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato da Parte_1
in data 27 febbraio 2018, così provvede: Controparte_4
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente le spese di lite, in considerazione della natura previdenziale della controversia e della particolarità della vicenda processuale.
Così deciso, 21/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2038/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. IOPPOLO DOMENICO Parte_1
ricorrente
CONTRO in persona del legale protempore rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA CP_1
GRANDIZIO resistente
NONCHE'
Controparte_2
Resistente- contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
Con ricorso depositato in data 12 novembre 2019, parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27 febbraio 2018 da (ora ), CP_3 Controparte_4
relativo a crediti contributivi per un importo complessivo di euro 102.260,36 CP_1
comprensivo di tributi e interessi di mora calcolati al 7 febbraio 2018.
1 La ricorrente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle esattoriali relative ai presunti debiti contributivi e l'intervenuta prescrizione degli stessi.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 inosservanza dei termini previsti dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, e sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti impugnati.
L è rimasta contumace. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in esame è stato introdotto a seguito del provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia – sezione esecuzioni immobiliari – in data 21 settembre 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n.
46/1999, è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva promossa da mediante atto di pignoramento presso terzi Controparte_4 notificato il 27 febbraio 2018, e assegnato termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente, individuato nel giudice del lavoro in ragione della natura contributiva dei crediti azionati.
2. Tale previsione normativa attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione nei casi in cui sia proposta opposizione fondata su questioni relative alla debenza del credito contributivo, rimettendo la definizione della controversia al giudice del lavoro mediante riassunzione nel termine perentorio assegnato.
3. Il ricorso in oggetto è stato tempestivamente depositato, e va dunque considerato ammissibile sotto il profilo formale e processuale, in quanto correttamente qualificabile come ricorso in riassunzione ai sensi del citato art. 24, comma 5, D.lgs. n.
46/1999.
4. Nel merito, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del pignoramento per mancata notifica delle cartelle di pagamento relative a crediti per gli anni 2009, 2011 e CP_1
2012 e, conseguentemente, l'intervenuta prescrizione delle relative pretese contributive.
5. Tuttavia, dagli atti depositati dall , risulta che: CP_1
2 • la cartella n. 139/2011, riferita all'anno 2009, è stata stralciata in data 20 marzo 2020,
e dunque non più azionata;
• gli avvisi di addebito n. 439/2013 (anno 2011) e n. 439/2014 (anno 2012) risultano notificati rispettivamente in data 15 aprile 2013 e 21 maggio 2014;
• in data 3 agosto 2018, parte ricorrente ha effettuato pagamenti parziali (di euro 230,19 ciascuno) in favore dell' con riferimento ai Controparte_4
medesimi crediti.
6. Tali versamenti hanno effetto interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.), e risultano intervenuti prima della notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta il 27 febbraio
2018. Ne consegue che nessuna prescrizione può dirsi maturata con riguardo ai crediti azionati.
7. Quanto alla dedotta mancata notifica delle cartelle, va osservato che l'onere probatorio su tale aspetto grava sull'agente della riscossione. Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non ha impugnato le cartelle o gli avvisi di addebito nei termini ordinari di legge, e le doglianze circa la loro eventuale omessa notifica sono state sollevate solo in sede esecutiva, con il ricorso ex art. 617 c.p.c.
8. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il contribuente che venga a conoscenza dell'esistenza della pretesa erariale solo a seguito di un atto esecutivo – quale, appunto, il pignoramento – ha l'onere di proporre opposizione nei termini di decadenza previsti dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, ovvero entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto esecutivo, e solo in tale sede può far valere vizi del titolo o eccepire la prescrizione eventualmente maturata prima dell'atto impugnato (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 18615/2017; Cass. civ., sez. lav., n. 14745/2018; Cass. civ., sez. lav.,
n. 10313/2020; Cass. civ., sez. lav., n. 23563/2021).
9. Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un atto di pignoramento fondato su un credito contributivo, la contestazione della debenza del credito deve avvenire con l'opposizione all'esecuzione nel rispetto del termine decadenziale suddetto, e che l'opposizione può considerarsi ammissibile solo se fondata su motivi non già deducibili nei precedenti gradi del procedimento o non conosciuti in precedenza per fatto non imputabile al ricorrente.
3 10. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato l'effettiva mancata conoscenza degli atti impositivi, né l'assoluta impossibilità di proporre tempestiva opposizione nei termini di legge, avendo tra l'altro effettuato versamenti nel 2018 riferiti ai crediti oggetto di contestazione.
11. Pertanto, la domanda proposta, ancorché formalmente ammissibile quale riassunzione ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999, risulta infondata nel merito e va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato da Parte_1
in data 27 febbraio 2018, così provvede: Controparte_4
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente le spese di lite, in considerazione della natura previdenziale della controversia e della particolarità della vicenda processuale.
Così deciso, 21/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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