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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26297/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Palma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 244;
-ATTRICE-
CONTRO
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Pontillo presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Giacomo dei Capri, 129/C;
(C.F. e Parte_2
P.IVA ), quale mandataria e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_2 favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Limatola, con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 15;
-CONVENUTE-
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA contumace-
(C.F. ), mandataria di Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. e P.IVA ), difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4 Marco Verdi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano in Via Fontana n.14;
-TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: opposizione alla cartella n. 071/2023/0089436710002
Conclusioni: all'udienza del 7 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo rimettersi la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto con Parte_1 citazione ritualmente notificata all' ed all' Controparte_5 Controparte_6
(in avanti, , chiedendo Controparte_7 CP_8
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva, inaudita altera parte, delle pretese esattoriali sottese alla cartella n. n.071/2023/0089436710002; in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto, nella parte in cui esso riproduce pedissequamente le clausole riproduttive dello schema di fideiussione A.B.I. già dichiarate invalide dal provvedimento della BA d'Italia n.55 del 02.05.2005; Accertare e dichiarare la natura privatistica del credito e la mancanza di titolo esecutivo valido per l'iscrizione a ruolo delle somme presso l' ; Conseguentemente CP_9
a ciò, accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme con contestuale annullamento della cartella e del ruolo esattoriale illegittimamente formati;
Ancora, accertare l'inesistenza giuridica della cartella solidale n.071/2023/0089436710002 nei confronti della ricorrente per omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti;
Dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo eventualmente anche per il decorso del termine di prescrizione della sorta, ovvero degli interessi e delle eventuali sanzioni, ordinando lo sgravio delle stesse;
Condannare essa al pagamento delle spese, diritti ed onorari con Controparte_1 attribuzione al procuratore costituito antistatario”.
Giova premettere che la cartella opposta rinviene fonte nel recupero delle agevolazioni ex Legge n. 662/96 a fronte della surroga di nella posizione di CP_8
BA Monte dei Paschi di Siena (Istituto finanziatore) a seguito di escussione della garanzia. L'attrice, segnatamente, risulta coobbligata in virtù della fideiussione personale prestata per il finanziamento concesso alla “
[...]
alle obbligazioni assunte con contratto di Parte_3 finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale, assistito anche da garanzie personali prestate dai suoi soci, tra cui l'opponente.
A fondamento dello strumento di reazione spiegato la parte - in sintesi - ha addotto: 1) la nullità del contratto di garanzia, accessorio del rapporto di finanziamento principale;
2) l'invalidità della riscossione mediante ruolo esattoriale, tenuto conto
- 2 - della natura privatistica del rapporto sottostante;
3) l'inesistenza della cartella per l'omessa notifica degli atti alla stessa presupposti;
4) il difetto di motivazione, anche in punto di interessi moratori applicati.
Si è costituito l deducendo il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione processuale in relazione ai motivi di opposizione afferenti al rapporto sottostante, l'inammissibilità della domanda, la correttezza del suo operato, la conformità dell'atto impugnato al modello legale.
Del pari, si è costituita chiedendo all'adita Giustizia: “In via preliminare 1) Per CP_8 tutto quanto innanzi esposto, autorizzare ai sensi dell'art.269 cpc la chiamata in causa di in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_10
(C.F.: ) con sede legale in alla Piazza Salimbeni n.3 e domicilio digitale P.IVA_5 CP_2 all'indirizzo PEC: t, disponendo il differimento della prima Email_1 udienza per consentire al terzo convenuto di costituirsi nel presente giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis cpc. In via cautelare 2) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale perché sfornita di qualsivoglia allegazione sia in relazione al fumus boni iuris che con riguardo al periculum. Nel merito- in via principale 3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per quanto eccepito ai punti A precedono. 4) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_11 rispetto alle doglianze in ordine all'inesistenza della notifica della cartella esattoriale e, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, condannare l' CP_1 alla refusione delle spese in favore di Nel merito- in via CP_1 CP_11 subordinata 5) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_11 rispetto alle doglianze relative alla validità della fideiussione per le ragioni innanzi esposte e per converso, in relazione a quest'ultima, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del fideiussore-opponente. 6) In ogni caso, rigettare l'opposizione proposta dalla Sig.ra
avverso la cartella di pagamento n.07120230089436710000 di € Parte_1
32.668,47 nonché ogni e qualsiasi domanda dalla stessa proposta nei confronti di CP_11 siccome inammissibile ed infondata, sia in fatto e in diritto, per tutti i motivi innanzi
[...] esposti e per l'effetto, confermare la legittimità della cartella esattoriale impugnata ed il ruolo in essa contenuto. In via riconvenzionale 7) Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle avverse doglianze ascrivibili all'operato di con conseguente CP_12 annullamento della cartella esattoriale impugnata, si chiede a codesto Ill.mo Tribunale - accertata la nullità o ogni altro vizio della garanzia prestata dall'opponente con la sua conseguente liberazione- di condannare detto Istituto di credito a tenere indenne e manlevare di tutte le somme che fosse costretta a Parte_2 corrispondere a seguito dell'accoglimento delle avverse pretese e/o quelle che fossero accertate come non dovute dall'opponente oltre interessi, svalutazione, ulteriori maggiorazioni e spese previste dalla normativa di riferimento nonché a rimborsare ogni altro onere connesso e/o conseguente ovvero imputabile alla condotta di e comunque, delle spese e CP_12 competenze legali del presente giudizio nonché quelle per indagine peritale, CTU, perizia
- 3 - calligrafa e/o le somme risarcitorie che dovessero essere accertate come dovute a seguito dell'accoglimento delle avverse pretese ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di Giustizia e, per l'effetto, 8) condannare , in persona del CP_12 suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di delle suddette CP_11 somme che, a qualsiasi titolo, quest'ultima ha dovuto sostenere in caso di soccombenza nel presente giudizio. 9) Con vittoria di spese, competenze di causa”.
Ad avviso dell'Ente impositore, la natura pubblicistica del credito garantito giustificherebbe il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità. Alla luce delle contestazioni formulate dall'attore avverso il rapporto di garanzia, accessorio al finanziamento sottostante, intercorso con Controparte_2
ha chiesto di poter chiamare in giudizio quest'ultimo Istituto
[...] finanziatore.
Differita la prima udienza per gli incombenti ex art. 269 c.p.c. (cfr. decreto del 6 marzo 2024), si è costituita con ricorso per intervento volontario Controparte_3
nella qualità di mandataria di
[...] Controparte_4 premettendo di essersi resa cessionaria da , in forza di Controparte_2 trasferimento in blocco, del rapporto sottostante la cartella impugnata e concludendo
“per il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di garanzia sollevata dalla parte opponente a sostegno della propria opposizione e per il rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata da nei confronti di BA Monte dei Paschi di Siena, con Parte_2 vittoria di spese del giudizio a carico di chi di ragione”.
L'interventrice, quale effettiva titolare del credito derivante da rapporto sottostante, ha rappresentato l'interesse alla partecipazione al giudizio alla luce della contestazione formulata dall'attrice al rapporto di garanzia, oltre che in ragione della domanda riconvenzionale trasversale subordinata spiegata da CP_8
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia della cartella, ritenuti insussistenti i presupposti per la riunione del procedimento iscritto al n. 3976/2024 R.G. e rilevata la natura documentale della controversia (cfr. ordinanza del 19 settembre 2024), la stessa è stata rimessa in decisione all'udienza 7 maggio 2025 a seguito dell'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE
La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di BA Monte dei Paschi di Siena la quale, benché ritualmente chiamata in causa, non si è costituita.
- 4 - Al contempo, va dato atto della sussistenza dell'interesse in capo alla cessionaria di intervenire in giudizio, attesa la titolarità del credito per effetto della CP_4 cessione in blocco dalla cedente . Controparte_2
Sempre in via preliminare, va reiterata in questa sede l'insussistenza dei presupposti per disporre la riunione al presente giudizio di quello successivamente iscritto al n. 3976/24 R.G. di questo Ufficio, a dire delle parti promosso da altri coobbligati per motivi sovrapponibili a quelli proposti in questa sede.
In disparte ogni considerazione circa la mancata allegazione dell'atto introduttivo dell'altro giudizio al fine di consentire le valutazioni imposte dalla richiesta di riunione, in corso di causa il diniego della istanza è stato fondato sulla diversa fase in cui versavano i due giudizi, atteso che il giudizio successivo, sempre a dire delle parti, risultava fissato per la prima udienza di comparizione e trattazione all'11.03.2025, ovvero in prossimità dell'udienza del 7.05.2025 fissata per la rimessione della presente causa in decisione.
Ciò posto, il credito a fondamento della cartella di pagamento opposta rinviene titolo nel recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 e nella escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia per le p.m.i. da , Controparte_2 con conseguente surroga del garante Parte_2
[...]
L'attrice/opponente riveste la posizione di coobbligata con la società finanziata
“ per aver Parte_3 prestato garanzia fideiussoria a fronte del finanziamento ricevuto.
Lo strumento di reazione qui in rilievo è rivolto sia per contestare la regolarità formale dell'atto opposto, sia per porre in discussione l'ammissibilità della procedura esattoriale esperita, sia – infine – per eccepire l'invalidità della fideiussione accessoria al finanziamento garantito da CP_8
Partendo proprio da quest'ultimo motivo, la parte ha eccepito la nullità del contratto di fideiussione per effetto della invalidità delle singole clausole riproduttive dello schema della fideiussione ABI, dichiarate già invalide con provvedimento della
BA d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
Con detto provvedimento la BA d'Italia concludeva l'istruttoria affermando che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990. Più precisamente, il provvedimento della BA d'Italia evidenziava che la fideiussione omnibus presenta
- 5 - una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la BA d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI previste tra la fine del 2002 e l'estate del 2003 (riguardanti la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Ebbene, la prospettazione difensiva risulta non condivisibile in primis perché nella specie viene in rilievo una fideiussione specifica, come evidente dal contenuto sostanziale della prestazione di garanzia per l'unica e singola pratica di finanziamento.
Sotto altro profilo di indagine, in atti non risulta neppure prodotto lo schema ABI al fine di consentire il vaglio della corrispondenza delle clausole invalide con quelle effettivamente pattuite dalle parti.
In proposito, la Suprema Corte ha recentemente sostenuto che “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della BA d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia” (Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401; Cassazione civile sez. I, 25/11/2024,
n.30383).
Infine, non appare adeguatamente provata neppure la stretta connessione tra le clausole asseritamente invalide ed il complessivo contenuto del contratto di garanzia, laddove si consideri che “La nullità delle clausole del contratto di fideiussione riproduttive delle clausole dello schema Abi del 2002 censurate da BA d'Italia con provvedimento n. 55/05 perché contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TfUe si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza” (Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685).
Pertanto, il motivo risulta infondato.
Con la successiva censura, l'attrice si duole della natura privatistica del credito e dell'incompatibilità della pretesa con la riscossione esattoriale.
- 6 - Questioni di chiarezza espositiva inducono a premettere cenni sulla disciplina applicabile.
Come noto, la L. n. 662 cit. ha istituito il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso , con la finalità di favorire Controparte_13
l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La predetta finalità è raggiunta dalla accessibilità al Fondo da parte della BA finanziatrice per l'ipotesi di insolvenza dell'impresa finanziata: per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua CP_8 qualità di gestore acquisisce artt. 1203 e 1204 c.c. e 2, comma 4, del D.M. del 20/06/05 il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
L'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e la banca.
Secondo la prospettazione dell'opponente, in estrema sintesi, le entrate gestite da er la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del CP_8
Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 hanno natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica che, come tali, escluderebbero il ricorso al recupero mediante ruolo in assenza di un titolo esecutivo.
La tesi non può trovare accoglimento.
Recentemente, infatti, questo Giudice, oltre che l'intestato Tribunale adito in composizione collegiale in sede di reclamo (ordinanza del 21.06.2024 nel procedimento n. R.G. 8774/2024) e la locale Corte d'Appello (sentenze nn. 2024/2023 del 5.05.2023 e 4588/2022 del 3.11.2022), hanno mutato indirizzo per aderire alla giurisprudenza ormai consolidata formatasi in subiecta materia.
La giurisprudenza è divenuta infatti costante nel sostenere come l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di determini Parte_2 la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999.
- 7 - Del pari, è ormai ricorrente in giurisprudenza il principio secondo il quale la natura pubblicistica del credito di cui si discute discenderebbe dalla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, come per gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98.
Ancora, la natura pubblicistica del credito viene soventemente argomentata in base al privilegio che lo connota ex art.
8-bis della L. n. 33 del 2015, di conversione del D.L. n. 3 del 2015, con la diffusa precisazione che la disposizione si limiti a confermare il regime già vigente ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, applicabile anche nell'ipotesi di specie di recupero delle somme per effetto della liquidazione della perdita e della conseguente surroga nella posizione dell'Istituto di credito che ha finanziato l'operazione, non già solamente nella diversa fattispecie del recupero per effetto della revoca del finanziamento.
Secondo l'orientamento diffuso, la disposizione è volta a procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, così connotando dell'impronta pubblicistica il credito da recuperare anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'opponente, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della L. n. 662/1996.
Questi canoni ermeneutici risultano talmente radicati nella giurisprudenza di legittimità, che da ultimo sono stati qualificati come “indirizzi ormai consolidati” (così Cassazione civile, sez. III, 03/06/2024, n.15485, che in motivazione richiama – tra le altre - Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3025 del 09/02/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023).
Risulta emblematico, in proposito, un recente arresto in cui la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9657).
- 8 - In sostanza, il credito per cui agisce in surroga non mira all'esercizio del CP_8 diritto spettante alla BA (che ha natura privatistica), quanto piuttosto a riacquisire le risorse pubbliche statali, erogate a seguito della positiva conclusione del procedimento di erogazione del contributo da parte del Fondo, attivato mediante richiesta di escussione dal Finanziatore a fronte dell'inadempimento del debitore.
In definitiva, la natura pubblicistica del credito deriva dalla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, con la conseguenza che deve ritenersi legittima l'escussione del credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale, senza precedente emissione di un titolo esecutivo ad hoc.
Il procedimento di riscossione esattoriale è contestato dalla anche in ragione Pt_1 della omessa/irregolare notifica degli atti prodromici alla cartella.
Nondimeno, l'iter che ha condotto all'iscrizione al ruolo della pretesa risulta Contro conforme alla normativa applicabile. Al riguardo, la convenuta ha allegato e depositato, per quello che più rileva: la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, la richiesta attivazione del Fondo, la comunicazione dell'Istituto finanziatore, l'attestazione credito, la comunicazione della delibera della liquidazione perdita, la comunicazione di surroga ed invito al pagamento del 29.11.2022, recapitata all'opponente in data 13.12.2022 (richiamata nella cartella opposta).
Da ultimo, la cartella è impugnata perché – a dire della parte – priva di adeguata motivazione, anche in relazione al computo analitico degli interessi richiesti.
Tuttavia, l'atto risulta conforme al modello legale.
Segnatamente, la cartella reca l'esatta descrizione della pretesa, del suo ammontare, dei coobbligati, dell'Ente impositore, dell'atto presupposto, così assolvendo all'onere motivazionale imposto per legge.
Stessa cosa dicasi per gli interessi: la cartella di pagamento è un atto a carattere normativo vincolato e gli interessi richiamati sono ex lege iscritti a ruolo;
ciò significa che le modalità di calcolo e la congruità degli interessi iscritti a ruolo sono normativamente previste e, conseguentemente, conoscibili dal debitore.
Sulla scorta delle ragioni che precedono, la domanda va rigettata.
Nonostante la soccombenza della parte attrice, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in relazione al motivo principale delibato, di cui si è dato atto, e del recente mutamento di indirizzo di questo Giudice e della giurisprudenza di questo Ufficio.
- 9 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, nonché nei riguardi di Parte_2 Controparte_2
e con la partecipazione di nella qualità di
[...] Controparte_3 mandataria di iscritta al n. 26297/2023 Controparte_4
R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta la domanda;
3. compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 10 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26297/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Palma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 244;
-ATTRICE-
CONTRO
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Pontillo presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Giacomo dei Capri, 129/C;
(C.F. e Parte_2
P.IVA ), quale mandataria e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_2 favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Limatola, con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 15;
-CONVENUTE-
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA contumace-
(C.F. ), mandataria di Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. e P.IVA ), difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4 Marco Verdi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano in Via Fontana n.14;
-TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: opposizione alla cartella n. 071/2023/0089436710002
Conclusioni: all'udienza del 7 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo rimettersi la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto con Parte_1 citazione ritualmente notificata all' ed all' Controparte_5 Controparte_6
(in avanti, , chiedendo Controparte_7 CP_8
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva, inaudita altera parte, delle pretese esattoriali sottese alla cartella n. n.071/2023/0089436710002; in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto, nella parte in cui esso riproduce pedissequamente le clausole riproduttive dello schema di fideiussione A.B.I. già dichiarate invalide dal provvedimento della BA d'Italia n.55 del 02.05.2005; Accertare e dichiarare la natura privatistica del credito e la mancanza di titolo esecutivo valido per l'iscrizione a ruolo delle somme presso l' ; Conseguentemente CP_9
a ciò, accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme con contestuale annullamento della cartella e del ruolo esattoriale illegittimamente formati;
Ancora, accertare l'inesistenza giuridica della cartella solidale n.071/2023/0089436710002 nei confronti della ricorrente per omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti;
Dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo eventualmente anche per il decorso del termine di prescrizione della sorta, ovvero degli interessi e delle eventuali sanzioni, ordinando lo sgravio delle stesse;
Condannare essa al pagamento delle spese, diritti ed onorari con Controparte_1 attribuzione al procuratore costituito antistatario”.
Giova premettere che la cartella opposta rinviene fonte nel recupero delle agevolazioni ex Legge n. 662/96 a fronte della surroga di nella posizione di CP_8
BA Monte dei Paschi di Siena (Istituto finanziatore) a seguito di escussione della garanzia. L'attrice, segnatamente, risulta coobbligata in virtù della fideiussione personale prestata per il finanziamento concesso alla “
[...]
alle obbligazioni assunte con contratto di Parte_3 finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale, assistito anche da garanzie personali prestate dai suoi soci, tra cui l'opponente.
A fondamento dello strumento di reazione spiegato la parte - in sintesi - ha addotto: 1) la nullità del contratto di garanzia, accessorio del rapporto di finanziamento principale;
2) l'invalidità della riscossione mediante ruolo esattoriale, tenuto conto
- 2 - della natura privatistica del rapporto sottostante;
3) l'inesistenza della cartella per l'omessa notifica degli atti alla stessa presupposti;
4) il difetto di motivazione, anche in punto di interessi moratori applicati.
Si è costituito l deducendo il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione processuale in relazione ai motivi di opposizione afferenti al rapporto sottostante, l'inammissibilità della domanda, la correttezza del suo operato, la conformità dell'atto impugnato al modello legale.
Del pari, si è costituita chiedendo all'adita Giustizia: “In via preliminare 1) Per CP_8 tutto quanto innanzi esposto, autorizzare ai sensi dell'art.269 cpc la chiamata in causa di in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_10
(C.F.: ) con sede legale in alla Piazza Salimbeni n.3 e domicilio digitale P.IVA_5 CP_2 all'indirizzo PEC: t, disponendo il differimento della prima Email_1 udienza per consentire al terzo convenuto di costituirsi nel presente giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis cpc. In via cautelare 2) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale perché sfornita di qualsivoglia allegazione sia in relazione al fumus boni iuris che con riguardo al periculum. Nel merito- in via principale 3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per quanto eccepito ai punti A precedono. 4) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_11 rispetto alle doglianze in ordine all'inesistenza della notifica della cartella esattoriale e, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, condannare l' CP_1 alla refusione delle spese in favore di Nel merito- in via CP_1 CP_11 subordinata 5) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_11 rispetto alle doglianze relative alla validità della fideiussione per le ragioni innanzi esposte e per converso, in relazione a quest'ultima, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del fideiussore-opponente. 6) In ogni caso, rigettare l'opposizione proposta dalla Sig.ra
avverso la cartella di pagamento n.07120230089436710000 di € Parte_1
32.668,47 nonché ogni e qualsiasi domanda dalla stessa proposta nei confronti di CP_11 siccome inammissibile ed infondata, sia in fatto e in diritto, per tutti i motivi innanzi
[...] esposti e per l'effetto, confermare la legittimità della cartella esattoriale impugnata ed il ruolo in essa contenuto. In via riconvenzionale 7) Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle avverse doglianze ascrivibili all'operato di con conseguente CP_12 annullamento della cartella esattoriale impugnata, si chiede a codesto Ill.mo Tribunale - accertata la nullità o ogni altro vizio della garanzia prestata dall'opponente con la sua conseguente liberazione- di condannare detto Istituto di credito a tenere indenne e manlevare di tutte le somme che fosse costretta a Parte_2 corrispondere a seguito dell'accoglimento delle avverse pretese e/o quelle che fossero accertate come non dovute dall'opponente oltre interessi, svalutazione, ulteriori maggiorazioni e spese previste dalla normativa di riferimento nonché a rimborsare ogni altro onere connesso e/o conseguente ovvero imputabile alla condotta di e comunque, delle spese e CP_12 competenze legali del presente giudizio nonché quelle per indagine peritale, CTU, perizia
- 3 - calligrafa e/o le somme risarcitorie che dovessero essere accertate come dovute a seguito dell'accoglimento delle avverse pretese ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di Giustizia e, per l'effetto, 8) condannare , in persona del CP_12 suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di delle suddette CP_11 somme che, a qualsiasi titolo, quest'ultima ha dovuto sostenere in caso di soccombenza nel presente giudizio. 9) Con vittoria di spese, competenze di causa”.
Ad avviso dell'Ente impositore, la natura pubblicistica del credito garantito giustificherebbe il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità. Alla luce delle contestazioni formulate dall'attore avverso il rapporto di garanzia, accessorio al finanziamento sottostante, intercorso con Controparte_2
ha chiesto di poter chiamare in giudizio quest'ultimo Istituto
[...] finanziatore.
Differita la prima udienza per gli incombenti ex art. 269 c.p.c. (cfr. decreto del 6 marzo 2024), si è costituita con ricorso per intervento volontario Controparte_3
nella qualità di mandataria di
[...] Controparte_4 premettendo di essersi resa cessionaria da , in forza di Controparte_2 trasferimento in blocco, del rapporto sottostante la cartella impugnata e concludendo
“per il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di garanzia sollevata dalla parte opponente a sostegno della propria opposizione e per il rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata da nei confronti di BA Monte dei Paschi di Siena, con Parte_2 vittoria di spese del giudizio a carico di chi di ragione”.
L'interventrice, quale effettiva titolare del credito derivante da rapporto sottostante, ha rappresentato l'interesse alla partecipazione al giudizio alla luce della contestazione formulata dall'attrice al rapporto di garanzia, oltre che in ragione della domanda riconvenzionale trasversale subordinata spiegata da CP_8
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia della cartella, ritenuti insussistenti i presupposti per la riunione del procedimento iscritto al n. 3976/2024 R.G. e rilevata la natura documentale della controversia (cfr. ordinanza del 19 settembre 2024), la stessa è stata rimessa in decisione all'udienza 7 maggio 2025 a seguito dell'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE
La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di BA Monte dei Paschi di Siena la quale, benché ritualmente chiamata in causa, non si è costituita.
- 4 - Al contempo, va dato atto della sussistenza dell'interesse in capo alla cessionaria di intervenire in giudizio, attesa la titolarità del credito per effetto della CP_4 cessione in blocco dalla cedente . Controparte_2
Sempre in via preliminare, va reiterata in questa sede l'insussistenza dei presupposti per disporre la riunione al presente giudizio di quello successivamente iscritto al n. 3976/24 R.G. di questo Ufficio, a dire delle parti promosso da altri coobbligati per motivi sovrapponibili a quelli proposti in questa sede.
In disparte ogni considerazione circa la mancata allegazione dell'atto introduttivo dell'altro giudizio al fine di consentire le valutazioni imposte dalla richiesta di riunione, in corso di causa il diniego della istanza è stato fondato sulla diversa fase in cui versavano i due giudizi, atteso che il giudizio successivo, sempre a dire delle parti, risultava fissato per la prima udienza di comparizione e trattazione all'11.03.2025, ovvero in prossimità dell'udienza del 7.05.2025 fissata per la rimessione della presente causa in decisione.
Ciò posto, il credito a fondamento della cartella di pagamento opposta rinviene titolo nel recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 e nella escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia per le p.m.i. da , Controparte_2 con conseguente surroga del garante Parte_2
[...]
L'attrice/opponente riveste la posizione di coobbligata con la società finanziata
“ per aver Parte_3 prestato garanzia fideiussoria a fronte del finanziamento ricevuto.
Lo strumento di reazione qui in rilievo è rivolto sia per contestare la regolarità formale dell'atto opposto, sia per porre in discussione l'ammissibilità della procedura esattoriale esperita, sia – infine – per eccepire l'invalidità della fideiussione accessoria al finanziamento garantito da CP_8
Partendo proprio da quest'ultimo motivo, la parte ha eccepito la nullità del contratto di fideiussione per effetto della invalidità delle singole clausole riproduttive dello schema della fideiussione ABI, dichiarate già invalide con provvedimento della
BA d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
Con detto provvedimento la BA d'Italia concludeva l'istruttoria affermando che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990. Più precisamente, il provvedimento della BA d'Italia evidenziava che la fideiussione omnibus presenta
- 5 - una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la BA d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI previste tra la fine del 2002 e l'estate del 2003 (riguardanti la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Ebbene, la prospettazione difensiva risulta non condivisibile in primis perché nella specie viene in rilievo una fideiussione specifica, come evidente dal contenuto sostanziale della prestazione di garanzia per l'unica e singola pratica di finanziamento.
Sotto altro profilo di indagine, in atti non risulta neppure prodotto lo schema ABI al fine di consentire il vaglio della corrispondenza delle clausole invalide con quelle effettivamente pattuite dalle parti.
In proposito, la Suprema Corte ha recentemente sostenuto che “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della BA d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia” (Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401; Cassazione civile sez. I, 25/11/2024,
n.30383).
Infine, non appare adeguatamente provata neppure la stretta connessione tra le clausole asseritamente invalide ed il complessivo contenuto del contratto di garanzia, laddove si consideri che “La nullità delle clausole del contratto di fideiussione riproduttive delle clausole dello schema Abi del 2002 censurate da BA d'Italia con provvedimento n. 55/05 perché contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TfUe si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza” (Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685).
Pertanto, il motivo risulta infondato.
Con la successiva censura, l'attrice si duole della natura privatistica del credito e dell'incompatibilità della pretesa con la riscossione esattoriale.
- 6 - Questioni di chiarezza espositiva inducono a premettere cenni sulla disciplina applicabile.
Come noto, la L. n. 662 cit. ha istituito il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso , con la finalità di favorire Controparte_13
l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La predetta finalità è raggiunta dalla accessibilità al Fondo da parte della BA finanziatrice per l'ipotesi di insolvenza dell'impresa finanziata: per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua CP_8 qualità di gestore acquisisce artt. 1203 e 1204 c.c. e 2, comma 4, del D.M. del 20/06/05 il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
L'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e la banca.
Secondo la prospettazione dell'opponente, in estrema sintesi, le entrate gestite da er la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del CP_8
Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 hanno natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica che, come tali, escluderebbero il ricorso al recupero mediante ruolo in assenza di un titolo esecutivo.
La tesi non può trovare accoglimento.
Recentemente, infatti, questo Giudice, oltre che l'intestato Tribunale adito in composizione collegiale in sede di reclamo (ordinanza del 21.06.2024 nel procedimento n. R.G. 8774/2024) e la locale Corte d'Appello (sentenze nn. 2024/2023 del 5.05.2023 e 4588/2022 del 3.11.2022), hanno mutato indirizzo per aderire alla giurisprudenza ormai consolidata formatasi in subiecta materia.
La giurisprudenza è divenuta infatti costante nel sostenere come l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di determini Parte_2 la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999.
- 7 - Del pari, è ormai ricorrente in giurisprudenza il principio secondo il quale la natura pubblicistica del credito di cui si discute discenderebbe dalla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, come per gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98.
Ancora, la natura pubblicistica del credito viene soventemente argomentata in base al privilegio che lo connota ex art.
8-bis della L. n. 33 del 2015, di conversione del D.L. n. 3 del 2015, con la diffusa precisazione che la disposizione si limiti a confermare il regime già vigente ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, applicabile anche nell'ipotesi di specie di recupero delle somme per effetto della liquidazione della perdita e della conseguente surroga nella posizione dell'Istituto di credito che ha finanziato l'operazione, non già solamente nella diversa fattispecie del recupero per effetto della revoca del finanziamento.
Secondo l'orientamento diffuso, la disposizione è volta a procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, così connotando dell'impronta pubblicistica il credito da recuperare anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'opponente, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della L. n. 662/1996.
Questi canoni ermeneutici risultano talmente radicati nella giurisprudenza di legittimità, che da ultimo sono stati qualificati come “indirizzi ormai consolidati” (così Cassazione civile, sez. III, 03/06/2024, n.15485, che in motivazione richiama – tra le altre - Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3025 del 09/02/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023).
Risulta emblematico, in proposito, un recente arresto in cui la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9657).
- 8 - In sostanza, il credito per cui agisce in surroga non mira all'esercizio del CP_8 diritto spettante alla BA (che ha natura privatistica), quanto piuttosto a riacquisire le risorse pubbliche statali, erogate a seguito della positiva conclusione del procedimento di erogazione del contributo da parte del Fondo, attivato mediante richiesta di escussione dal Finanziatore a fronte dell'inadempimento del debitore.
In definitiva, la natura pubblicistica del credito deriva dalla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, con la conseguenza che deve ritenersi legittima l'escussione del credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale, senza precedente emissione di un titolo esecutivo ad hoc.
Il procedimento di riscossione esattoriale è contestato dalla anche in ragione Pt_1 della omessa/irregolare notifica degli atti prodromici alla cartella.
Nondimeno, l'iter che ha condotto all'iscrizione al ruolo della pretesa risulta Contro conforme alla normativa applicabile. Al riguardo, la convenuta ha allegato e depositato, per quello che più rileva: la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, la richiesta attivazione del Fondo, la comunicazione dell'Istituto finanziatore, l'attestazione credito, la comunicazione della delibera della liquidazione perdita, la comunicazione di surroga ed invito al pagamento del 29.11.2022, recapitata all'opponente in data 13.12.2022 (richiamata nella cartella opposta).
Da ultimo, la cartella è impugnata perché – a dire della parte – priva di adeguata motivazione, anche in relazione al computo analitico degli interessi richiesti.
Tuttavia, l'atto risulta conforme al modello legale.
Segnatamente, la cartella reca l'esatta descrizione della pretesa, del suo ammontare, dei coobbligati, dell'Ente impositore, dell'atto presupposto, così assolvendo all'onere motivazionale imposto per legge.
Stessa cosa dicasi per gli interessi: la cartella di pagamento è un atto a carattere normativo vincolato e gli interessi richiamati sono ex lege iscritti a ruolo;
ciò significa che le modalità di calcolo e la congruità degli interessi iscritti a ruolo sono normativamente previste e, conseguentemente, conoscibili dal debitore.
Sulla scorta delle ragioni che precedono, la domanda va rigettata.
Nonostante la soccombenza della parte attrice, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in relazione al motivo principale delibato, di cui si è dato atto, e del recente mutamento di indirizzo di questo Giudice e della giurisprudenza di questo Ufficio.
- 9 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, nonché nei riguardi di Parte_2 Controparte_2
e con la partecipazione di nella qualità di
[...] Controparte_3 mandataria di iscritta al n. 26297/2023 Controparte_4
R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta la domanda;
3. compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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