Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4920 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 10 giugno 2025 e vertente tra
TRA
liquidazione IT VA , rappresentata e difesa per procura in Parte_1 P.IVA_1 atti dall' Avv. Raffaele Troiano
APPELLANTE
E
1) (codice fiscale n.q. di Controparte_1 P.IVA_2 mandataria e Gestore, in raggruppamento Temporaneo d'Imprese, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge 662/1996, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluigi Iannetti per procura in atti;
2) Reg. imprese n. 00799960158 rappresentata e difesa, giusto Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Grillo
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, la nonché Controparte_1 la chiedendo di “accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. P_
004.00109474 stipulato fra l'attrice e la il 21/07/09 e, conseguentemente, la nullità delle P_ prestate fideiussioni dei NO , e della convenuta Persona_1 Persona_2 CP_4 condannando la alla restituzione di tutte le somme ricevute dall'attrice oltre interessi P_ legali da ogni singolo versamento al soddisfo”; in via subordinata chiedeva di “accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare/avere fra le parti in considerazione delle eccepite nullità contrattuali di anatocismo ed usura”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nessuna domanda veniva svolta nei propri confronti.
Si costituiva in giudizio la che, in Controparte_5 qualità di società incorporante la è subentrata nei rapporti giuridici, attivi e Controparte_6 passivi, già di titolarità della Banca incorporata ( : sulla domanda proposta, Controparte_6 resisteva nel merito chiedendone il rigetto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di;
ha rigettato la domanda Controparte_1 proposta da;
ha condannato alla Parte_1 Parte_1 rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1
e da che liquida in
[...] Controparte_5
€ 5.000,00 ciascuno per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in quanto, sebbene parte attrice abbia in Controparte_1 atto di citazione genericamente dedotto la non diligenza da parte della nell'effettuare il CP_4 pagamento dovuto, in effetti nei confronti della stessa non è stata svolta alcuna domanda.
3. Nel merito, la domanda va comunque rigettata.
La società già ha beneficiato, giusta delibera del Parte_1 Controparte_7
Comitato per il Fondo di garanzia per le piccole e medie im-prese ex L. 662/96 del 9luglio 2009, dell'erogazione di un finanziamento di Euro 400.000,00 con garanzia diretta del Fondo di Garanzia
PMI, sino all'80% dell'insolvenza del capitale garantito (Euro 320.000,00). in virtù della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico svolge l'attività CP_4 di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) della Legge 662/96 per garantire i crediti concessi dagli Istituti di Credito a favore delle Piccole e Medie Imprese.
Nell'ambito della summenzionata attività il Comitato di Gestione del Fondo ha ammesso l'Impresa all'intervento agevolativo l'operazione in oggetto con Delibera del 9 luglio 2009. In seguito alla: 1) presentazione della domanda dell'attrice di ammissione al Fon-do di Garanzia
L.662/96; 2) all'attività istruttoria e alla Delibera del Comitato de Gestione del Fondo di ammissione dell'intervento agevolativo e 3) alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, la CP_6 ha concesso alla , detto finanziamento di euro 400.000,00, che era stato subordinato Pt_1 all'ottenimento da parte dell'impresa beneficiaria della garanzia del Fondo ex L. 662/96.
Essendosi resa l'impresa inadempiente agli obblighi derivanti dal suddetto finanziamento, la
[...]
, dopo aver proceduto al pagamento nei confronti della banca finanziatrice e con Pt_2 comunicazione del 4/5/16, ha richiesto all'attrice ed ai suoi fideiussori, e Persona_1 Per_2
, il pagamento della complessiva somma di euro 152.104,88 a titolo di restituzione del contributo
[...] pagato alla a seguito dell'escussa garanzia. P_
Ciò premesso, deduce parte attrice di non aver avuto mai la disponibilità della somma erogatale col mutuo e che, durante il rapporto la avrebbe capitalizzato gli interessi sommando alle rate P_ scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, gli interessi di mora ed applicato interessi usurari.
A sostegno di tali deduzioni tuttavia la stessa parte attrice non produce alcuna prova: anzi, la stessa parte è “scomparsa” dal giudizio, non depositando le memorie ex art. 183 c.p.c. e non comparendo alle successive udienze, dimostrando di non avere più interesse alla coltivazione della domanda che, pertanto, va rigettata.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo Parte_3 grado sotto vari profili e chiedendo “Principalmente:
1)Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 004.00109474 stipulato fra l'attrice e la
il 21/07/09 e, conseguentemente, la nullità delle prestate fideiussioni dei NO P_ [...]
, e della convenuta condannando la alla restituzione Per_1 Persona_2 CP_4 P_ di tutte le somme ricevute dall'attrice oltre interessi legali da ogni singolo versa-mento al soddisfo.
Subordinatamente:
2)Accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare/avere fra le parti in consi-derazione delle eccepite nullità contrattuali di anatocismo ed usura.
In ogni caso:
3)Condannare le convenute in solido fra loro al pagamento delle spese, ono-rario ed accessori tutti di legge del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
In via istruttoria
Ammettere una ctu contabile per l'accertamento delle somme da restituire all'attrice ed in ogni caso dell'esatto rapporto dare avere fra le parti escludendo gli interessi anatocistici e gli interessi usurari applicati dalla banca convenuta”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello; Controparte_1 si è costituita resistendo al gravame. Controparte_8
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società appellante denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
102 Cpc ed insufficienza della motivazione” deducendo che ai sensi dell'art. 102 C.P.C la
[...]
era stata erroneamente ritenuta priva di legittimazione passiva, nonostante fosse CP_1 litisconsorte necessario.
§ 3.2 — Col secondo motivo la parte appellante si duole di “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 Cc, 191 Cpc ed insufficienza della motivazione “ allegando che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione allegata dall'attrice, idonea a far ammettere una CTU con riguardo ad anatocismo ed usura perché non contestate e comunque nullità rilevabili d'ufficio. Aggiunge
l'appellante che era onere della banca provare l'avvenuta erogazione del finanziamento e che non vi era stata alcuna rinuncia alla domanda da parte attrice, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante lamenta la “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cc ed insufficienza della motivazione” deducendo che non vi era alcun giudicato con riguardo al decreto ingiuntivo n. 136/15 perché mai notificato per irreperibilità della società destinataria.
§3.4 – Con le note finali parte appellante ha altresì contestato il carattere definitivo della sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 2003/21 perché sarebbe stata oggetto di tempestiva impugnazione, sentenza che la aveva allegato e contenente il rigetto dell'opposizione a Controparte_1 cartella esattoriale dalla stessa posta in esecuzione per l'oggetto del contendere.
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità, in quanto non fornisce adeguate e specifiche
contro
- argomentazioni ai ragionamenti logico-giuridici che il Tribunale ha formulato nella sentenza, ripetendo sostanzialmente quanto già dedotto in primo grado e formulando tesi palesemente infondate.
La natura della controversia è stata sopra riportata.
Quanto alla posizione della – il cui ruolo istituzionale è stato sopra Controparte_1 emarginato – è evidente che il Tribunale ha ritenuto di dichiararne l'assenza di legittimazione passiva
(e quindi sotto un profilo processuale ma pure sostanziale) in ragione dell'assenza di una domanda nei suoi confronti;
oggi l'appellante non tocca affatto questo profilo con la sua doglianza, bensì propone una lettura nel senso che aveva interesse a che gli effetti della pronuncia si estendessero anche a tale ente, senza spiegare però quale fosse l'interesse.
E tanto più è condivisibile l'argomento usato dal Tribunale alla luce della pronuncia – a prescindere dal suo carattere definitivo atteso che si possono dalla stessa espungere elementi di convincimento ex art. 116 CPC unitamente ad altri elementi gravi, precisi e concordanti – emessa dal Tribunale di Bari
n. 2003/21 con riguardo alla opposizione (respinta) alla cartella esattoriale azionata dalla
[...]
per la medesima vicenda. Pertanto, il carattere non definitivo – eccepito dall'appellante CP_1
– non ha in realtà un rilievo conferente, tenuto anche conto della conferma di tale sentenza da parte della Corte di Appello di Bari con la sentenza n.1426/2024 (che dalle note finali risulta comunque impugnata dall'odierna appellante in sede di legittimità). Venendo, poi, ad esaminare il merito, altrettanto gli argomenti non sono adeguati rispetto alla motivazione espressa dal Tribunale come sopra riportata.
In primo luogo, la reiezione della domanda non è affatto avvenuta in ragione di una “rinuncia” dell'originaria attrice: in realtà, il primo giudice – come è del tutto condivisibile – ha utilizzato
(sempre ex art. 116 CPC) la condotta processuale dell'attrice per sostenere – unitamente agli altri elementi acquisiti ed univoci – il proprio convincimento circa un disinteresse della stessa parte a sostenere tesi del tutto prive di fondamento.
La prima delle quali è proprio la mancata erogazione del finanziamento stesso, sicchè – in sostanza – la garanzia prestata e per la quale viene chiesta la restituzione in regresso della somma sarebbe priva di causa;
la tesi, appunto, è stata qualificata come contraddittoria, atteso che l'attrice parte, nella sua stessa esposizione, dal finanziamento stesso denunciando nullità come anatocismo e usura, questioni che non avrebbero alcun senso se non a fronte di una esecuzione del contratto.
A proposito poi di tali nullità – sicuramente rilevabili d'ufficio – va evidenziato che è onere della parte che formula tale denuncia indicare specificamente con allegazioni come tali voci siano prive di causa e quindi illecite/illegittime. E invece non è dato comprendere alcunchè, neppure dal punto di vista matematico o temporale, come si siano verificate nell'ambito del rapporto, con la conseguenza che non è possibile accedere ad una CTU in assenza di una seppur minima pista probatoria.
A tutto ciò si aggiunge che sull'”an” opera in modo tranciante l'intervenuta emissione – a carico della società oggi appellante – del decreto ingiuntivo ormai definitivamente esecutivo perché mai opposto, neppure in modo tardivo: l'allegazione circa la mancata notifica dello stesso è priva di fondamento alla luce della notifica, invece, avvenuta ex art. 143 CPC, con la conseguenza che qualora la società avesse voluto far valere la invalidità di una tale notifica, avrebbe – appunto – dovuto procedere con opposizione pure tardiva. Ciò non è avvenuto, con la conseguenza che a sostegno della odierna azione di detto provvedimento giudiziario rappresenta un fondamento logico- Controparte_8 giuridico.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano in base alle tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 8556/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del grado che si liquidano – per ciascuna parte appellata – in Euro 12.156,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore