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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2024, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 26.03.2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 412/2021 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Messina, via Giacomo Macrì, 10, presso lo studio dell'Avv. Natale Venuto che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Antonello Monoriti e Roberta Lezzi giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2021 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 18.01.2019 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno mensile di assistenza;
che visitata in data
18.07.2019 era stata ritenuta invalida civile nella misura del 55% e che pertanto aveva depositato in data 26.09.2019 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 2975/2019 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato un grado di invalidità in misura pari al 55%, a far data dall'01.06.2020. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento delle provvidenze invocate. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'assegno mensile di assistenza sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del CP_1
beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 10.05.2022 eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, e, nel merito,
l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo rinnovo di CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 che spetta “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949).
E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna CP_ dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'assegno mensile di assistenza formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie Parte_1
da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona invalida in misura pari al
75%, a decorrere dal mese di luglio 2023 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella misura pari al 75%, a Parte_1
decorrere dal mese di luglio 2023.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_3 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso ed alla parziale soccombenza, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Parte_1
CP_ data 06.02.2021 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida nella misura del 75%, a decorrere dal mese di Parte_1
luglio 2023;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 26.03.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)