Art. 3. (Disposizioni per le universita' non statali) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle universita' non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 , per l'attribuzione alle universita' non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.
Nota all' articolo 3:
- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute) e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183.
Nota all' articolo 3:
- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute) e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183.