Sentenza 12 luglio 1974
Massime • 2
In caso di traino occasionale di un veicolo da parte di un altro gli eventi di danno prodotti sia dal veicolo trainato che da quello trainante sono compresi nella garanzia assicurativa normale, indipendentemente dal tipo di patente posseduta dal conducente, salvo espressa esclusione nella polizza.*
L'assicuratore, una volta che sia divenuto liquido ed esigibile il credito dell'assicurato nei suoi confronti, e tenuto verso quest'ultimo al pagamento degli interessi corrispettivi, anche se i medesimi, aggiunti all'indennita, superino il massimale assicurato. ( Conf 2817'63).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1974, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1974 |
Testo completo
In caso di traino occasionale di un veicolo da parte di un altro gli eventi di danno prodotti sia dal veicolo trainato che da quello trainante sono compresi nella garanzia assicurativa normale, indipendentemente dal tipo di patente posseduta dal conducente, salvo espressa esclusione nella polizza.*