Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARINO 30/B, presso lo studio dell'avvocato LUCA MAIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO MARIO ZANGARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1922/00 del Tribunale di LOCRI, depositata il 18/05/00 - R.G.N. 2940/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. DE LUCA Michele;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Locri confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 9 ottobre 1998 - che aveva rigettato la domanda proposta da RA TT contro l'INPS, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 1994, in difetto di prova della presentazione di domanda amministrativa della stessa indennità - sulla base della diversa motivazione che non risultava provato il possesso del requisito contributivo. Avverso la sentenza d'appello, RA TT propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'Istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 34, 346, 416, 420, 436 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -
RA TT censura la sentenza impugnata - per averle negato il diritto all'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 1994 - per asserito difetto di prova, circa il possesso del requisito contributivo - sebbene l'INPS, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, si fosse costituito in appello - deducendo il difetto di quel requisito e chiedendo il rigetto del gravame di controparte - senza tuttavia proporre appello incidentale. Il ricorso non è fondato.
2. Invero occorre distinguere - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza n. 1099/98 delle sezioni unite e la giurisprudenza conforme successiva) - il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il potere di allegazione compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre - per quel che qui particolarmente interessa - il potere di rilevazione compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) soltanto nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista, quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), oppure quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (quale, per la prescrizione, l'articolo 2938 c.c., cit.), dovendosi ritenere rilevabili d'ufficio, in ogni altro caso, i fatti modificativi, impeditivi o estintivi - ed, a maggior ragione, l'inesistenza dei fatti costitutivi - ove risultino dal materiale probatorio legittimamente acquisito. Coerentemente, il regime di preclusioni e decadenze (art. 416, 2^ comma, c.p.c.) come il divieto di proposizione in appello (art. 437 c.p.c.) - che sono comminati, nel rito del lavoro, in funzione della sollecita e puntuale determinazione (anche con riferimento al giudizio di gravame) dell'oggetto della controversia e delle esigenze istruttorie relative - all'evidenza riguardano quelle eccezioni che, per quanto si è detto, sono proponibili soltanto dalle parti e non già quelle rilevabili d'ufficio dal giudice ai fini della propria decisione.
Peraltro il difetto di specifica contestazione può avere rilievo, (anche) nel rito del lavoro, solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione generica della pretesa avversaria, ed - ove riguardi fatti costitutivi della domanda, non conoscibili d'ufficio - ne rende inutile la prova, trattandosi di fatti non controversi, e perciò dispensa dall'onere probatorio relativo la parte che ne è gravata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 761/2002 e giurisprudenza conforme successiva) - con la precisazione che il limite alla contestabilità dei fatti medesimi - originariamente incontestati - si identifica con quello che, nel rito del lavoro, è previsto (art. 420, primo comma, c.p.c.) per la modificazione di "domande, eccezioni e conclusioni già formulate" - dando luogo, tuttavia, a "preclusione argomentarle dal sistema" e non già a decadenza (ex art. 416 c.p.c.) che, per quanto si è detto riguarda soltanto le eccezioni non rilevabili d'ufficio (da proporre entro il limite temporale, assegnato per la memoria difensiva) - mentre non rileva, ai fini della tempestività della contestazione, la tardività della costituzione in giudizio, in quanto un problema di preclusione alla contestabilità può porsi soltanto nel presupposto - all'evidenza non configurabile nel solo fatto della contumacia - di un atteggiamento originario di non contestazione. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse dalla ricorrente.
3. Invero il requisito contributivo concorre ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto alla indennità di disoccupazione agricola - fatto valere nel presente giudizio - e, come tale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello - a prescindere da qualsiasi eccezione e dall'appello incidentale della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado - non potendosi ritenere non contestato - per quanto, parimenti, si è detto - in dipendenza della costituzione tardiva dell'INPS, soltanto nel giudizio d'appello. Tanto basta per rigettare il ricorso.
4. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato.
La ricorrente non può essere condannata, tuttavia, alla rifusione delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004