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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4746/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4746/2017 r.g. promossa da:
(Cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Cassì e dall'avv. Guglielmo Barone, giusta procura in atti.
ATTORE contro
(Cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Alicata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1168 c.c. ha convenuto in giudizio al Parte_1 CP_1
fine di ottenere la reintegrazione nella detenzione del fondo rustico sito a Ragusa, C. da Maurino, in catasto al foglio 368, particelle 8, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 e 9/1, 9/2, 9/3.
L'attore ha in particolare dedotto: di avere avuto in godimento il predetto fondo e gli annessi fabbricati rurali per oltre un ventennio;
che tale qualificata detenzione era stata consentita dal comproprietario del fondo , padre della resistente, in forza di un contratto di affitto stipulato verbalmente;
Persona_1 che con lettera del 15.6.2017 (erede di ) diffidava l'attore al rilascio CP_1 Persona_1 degli immobili ritenendo indebita la detenzione degli stessi;
che in data 24.6.2017 l'attore appurava che l'accesso ai fabbricati dove era allocato il bestiame di sua proprietà era stato indebitamente chiuso dalla resistente con una catena con lucchetto;
che in data 26.6.2017 l'attore riscontrava sui terreni da lui pagina 1 di 5 coltivati una mietitrebbia che, su incarico della convenuta, stava procedendo al raccolto del frumento di sua proprietà e frutto della propria attività agricola.
L'attore ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- previi gli incombenti di rito, volere disporre, in favore dell'istante, la reintegrazione nella detenzione del fondo di cui in premessa, con gli annessi fabbricati rurali (ad eccezione della casa padronale di abitazione), aree esterne pertinenziali, pozzo e cisterna meglio sopra indicati, ordinando alla resistente
di ripristinare la preesistente situazione di fatto, restituendo i predetti beni al CP_1
ricorrente, anche mediante la consegna di tutte le chiavi di accesso al cortile, ai fabbricati ed ai terreni ed il compimento di quanto occorra per permettere al ricorrente di riacquisire la disponibilità del fondo;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio;
- con espressa riserva di agire nei confronti di ulteriori eventuali corresponsabili, e per il risarcimento dei danni subiti.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso, in quanto volto a sovvertire le statuizioni dell'ordinanza possessoria resa tra le parti dal
Tribunale di Ragusa in data 9.10.2017 nel giudizio n. 3087/2017, non reclamata nei termini di legge né oggetto di richiesta di merito possessorio ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, rilevandone l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione, la resistente insisteva nelle proprie eccezioni e difese, mentre il ricorrente chiedeva un termine per contro dedurre alle difese avversarie.
Con ordinanza del 7.5.2018 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto: le doglianze del ricorrente avrebbero dovuto formare oggetto della fase di merito del procedimento possessorio n.
3087/2017; la mancata instaurazione della fase di merito ex art. 703, comma 4, c.p.c. determinava una preclusione pro iudicato sulla materia controversa.
Proposto tempestivo reclamo, con ordinanza del 10.9.2018 il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, ha dichiarato il reclamo inammissibile e per l'effetto ha confermato l'ordinanza impugnata dall'attore.
Con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c. ha chiesto il proseguo del giudizio di merito. Parte_1
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 30.10.2024, sulle conclusioni formulate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 2 di 5 Anzitutto, deve rilevarsi che nel giudizio possessorio n. 3087/2017 (odierna CP_1
convenuta) aveva chiesto al Tribunale di Ragusa di ordinare a (odierno attore) di Parte_1
cessare ogni condotta volta a turbare il godimento della ricorrente al pieno ed esclusivo possesso del fondo rustico di sua proprietà sito a Ragusa, C. da Maurino, in catasto al foglio 368, particelle 8, 23, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44. La deduceva che nel mese di giugno 2017 aveva CP_1 constatato l'indebita presenza del bestiame del nei caseggiati rurali di sua proprietà, nonché i Pt_1
numerosi danni che gli animali avevano provocato sui terreni durante la transumanza. Pertanto, andati vani i tentativi di risolvere la vicenda bonariamente, aveva diffidato, senza risultati, il alla Pt_1
liberazione del fondo (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione).
Nonostante la regolare notifica del ricorso, era rimasto contumace e il predetto Parte_1 giudizio si era concluso con l'ordinanza del 12.10.2017 con cui il Tribunale di Ragusa aveva ordinato al resistente di rilasciare immediatamente il terreno sito a Ragusa, C. da Maurino, in catasto al foglio
368, particelle 8, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44.
Tale ordinanza possessoria, notificata al il 16.10.2017, non veniva reclamata nei termini di Pt_1 legge, né veniva formulata istanza di prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 703, comma
4, c.p.c. (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione).
Circa le conseguenze di tale inattività della parte interessata, deve rilevarsi che la attuale versione dell'art. 703 c.p.c. ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio una struttura solo eventualmente bifasica. Infatti, l'art. 703 c.p.c., comma 4, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione.
In caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua prosecuzione ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4 determina una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria,
pagina 3 di 5 munendola di una stabilità (non meramente endo processuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. n. 1501/2018; Cass. n. 3629/2014 richiamate da Cass.
28272/2019 e più recentemente da Cass. n. 63/2025).
Dunque, in base alla sopra citata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, l'ordinanza possessoria del 12.10.2017 emessa nella causa n. 3087/2017, è divenuta definitiva e fa stato tra le parti del presente giudizio essendo parificabile ad una sentenza passata in giudicato.
Conseguentemente, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da quanto alla Parte_1
domanda di reintegrazione del possesso del fondo rustico sito a Ragusa, C. da Maurino, in catasto al foglio 368, particelle 8, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 atteso che i fatti controversi nel presente giudizio e in quello iscritto al n. 3087/2017 risalgono allo stesso periodo (giugno 2017) e attengono alla medesima situazione di fondo, ossia per l'odierna resistente la presenza del bestiame e per l'odierno ricorrente l'apposizione di catene e lucchetto.
Quanto alla domanda di reintegrazione nel possesso relativa alla parte del fondo rustico identificata al catasto al foglio 368 p.lle 9/1, 9/2, 9/3, la stessa è infondata nel merito in quanto posta in maniera del tutto generica, oltre che carente di prova. Infatti, l'attore nulla ha allegato per dimostrare di avere l'effettivo possesso di quelle specifiche particelle. Anzi ha sempre dedotto di possedere indiscriminatamente l'intero fondo rustico di proprietà resistente senza dettagliare alcunché su tale porzione rispetto alle altre per cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, la domanda va rigettata.
Ogni altra domanda si intende, di conseguenza, assorbita e/o rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4746/2017 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 31.3.2025
Il GIUDICE
pagina 4 di 5 dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4746/2017 r.g. promossa da:
(Cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Cassì e dall'avv. Guglielmo Barone, giusta procura in atti.
ATTORE contro
(Cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Alicata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1168 c.c. ha convenuto in giudizio al Parte_1 CP_1
fine di ottenere la reintegrazione nella detenzione del fondo rustico sito a Ragusa, C. da Maurino, in catasto al foglio 368, particelle 8, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 e 9/1, 9/2, 9/3.
L'attore ha in particolare dedotto: di avere avuto in godimento il predetto fondo e gli annessi fabbricati rurali per oltre un ventennio;
che tale qualificata detenzione era stata consentita dal comproprietario del fondo , padre della resistente, in forza di un contratto di affitto stipulato verbalmente;
Persona_1 che con lettera del 15.6.2017 (erede di ) diffidava l'attore al rilascio CP_1 Persona_1 degli immobili ritenendo indebita la detenzione degli stessi;
che in data 24.6.2017 l'attore appurava che l'accesso ai fabbricati dove era allocato il bestiame di sua proprietà era stato indebitamente chiuso dalla resistente con una catena con lucchetto;
che in data 26.6.2017 l'attore riscontrava sui terreni da lui pagina 1 di 5 coltivati una mietitrebbia che, su incarico della convenuta, stava procedendo al raccolto del frumento di sua proprietà e frutto della propria attività agricola.
L'attore ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- previi gli incombenti di rito, volere disporre, in favore dell'istante, la reintegrazione nella detenzione del fondo di cui in premessa, con gli annessi fabbricati rurali (ad eccezione della casa padronale di abitazione), aree esterne pertinenziali, pozzo e cisterna meglio sopra indicati, ordinando alla resistente
di ripristinare la preesistente situazione di fatto, restituendo i predetti beni al CP_1
ricorrente, anche mediante la consegna di tutte le chiavi di accesso al cortile, ai fabbricati ed ai terreni ed il compimento di quanto occorra per permettere al ricorrente di riacquisire la disponibilità del fondo;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio;
- con espressa riserva di agire nei confronti di ulteriori eventuali corresponsabili, e per il risarcimento dei danni subiti.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso, in quanto volto a sovvertire le statuizioni dell'ordinanza possessoria resa tra le parti dal
Tribunale di Ragusa in data 9.10.2017 nel giudizio n. 3087/2017, non reclamata nei termini di legge né oggetto di richiesta di merito possessorio ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, rilevandone l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione, la resistente insisteva nelle proprie eccezioni e difese, mentre il ricorrente chiedeva un termine per contro dedurre alle difese avversarie.
Con ordinanza del 7.5.2018 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto: le doglianze del ricorrente avrebbero dovuto formare oggetto della fase di merito del procedimento possessorio n.
3087/2017; la mancata instaurazione della fase di merito ex art. 703, comma 4, c.p.c. determinava una preclusione pro iudicato sulla materia controversa.
Proposto tempestivo reclamo, con ordinanza del 10.9.2018 il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, ha dichiarato il reclamo inammissibile e per l'effetto ha confermato l'ordinanza impugnata dall'attore.
Con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c. ha chiesto il proseguo del giudizio di merito. Parte_1
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 30.10.2024, sulle conclusioni formulate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 2 di 5 Anzitutto, deve rilevarsi che nel giudizio possessorio n. 3087/2017 (odierna CP_1
convenuta) aveva chiesto al Tribunale di Ragusa di ordinare a (odierno attore) di Parte_1
cessare ogni condotta volta a turbare il godimento della ricorrente al pieno ed esclusivo possesso del fondo rustico di sua proprietà sito a Ragusa, C. da Maurino, in catasto al foglio 368, particelle 8, 23, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44. La deduceva che nel mese di giugno 2017 aveva CP_1 constatato l'indebita presenza del bestiame del nei caseggiati rurali di sua proprietà, nonché i Pt_1
numerosi danni che gli animali avevano provocato sui terreni durante la transumanza. Pertanto, andati vani i tentativi di risolvere la vicenda bonariamente, aveva diffidato, senza risultati, il alla Pt_1
liberazione del fondo (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione).
Nonostante la regolare notifica del ricorso, era rimasto contumace e il predetto Parte_1 giudizio si era concluso con l'ordinanza del 12.10.2017 con cui il Tribunale di Ragusa aveva ordinato al resistente di rilasciare immediatamente il terreno sito a Ragusa, C. da Maurino, in catasto al foglio
368, particelle 8, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44.
Tale ordinanza possessoria, notificata al il 16.10.2017, non veniva reclamata nei termini di Pt_1 legge, né veniva formulata istanza di prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 703, comma
4, c.p.c. (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione).
Circa le conseguenze di tale inattività della parte interessata, deve rilevarsi che la attuale versione dell'art. 703 c.p.c. ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio una struttura solo eventualmente bifasica. Infatti, l'art. 703 c.p.c., comma 4, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione.
In caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua prosecuzione ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4 determina una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria,
pagina 3 di 5 munendola di una stabilità (non meramente endo processuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. n. 1501/2018; Cass. n. 3629/2014 richiamate da Cass.
28272/2019 e più recentemente da Cass. n. 63/2025).
Dunque, in base alla sopra citata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, l'ordinanza possessoria del 12.10.2017 emessa nella causa n. 3087/2017, è divenuta definitiva e fa stato tra le parti del presente giudizio essendo parificabile ad una sentenza passata in giudicato.
Conseguentemente, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da quanto alla Parte_1
domanda di reintegrazione del possesso del fondo rustico sito a Ragusa, C. da Maurino, in catasto al foglio 368, particelle 8, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 atteso che i fatti controversi nel presente giudizio e in quello iscritto al n. 3087/2017 risalgono allo stesso periodo (giugno 2017) e attengono alla medesima situazione di fondo, ossia per l'odierna resistente la presenza del bestiame e per l'odierno ricorrente l'apposizione di catene e lucchetto.
Quanto alla domanda di reintegrazione nel possesso relativa alla parte del fondo rustico identificata al catasto al foglio 368 p.lle 9/1, 9/2, 9/3, la stessa è infondata nel merito in quanto posta in maniera del tutto generica, oltre che carente di prova. Infatti, l'attore nulla ha allegato per dimostrare di avere l'effettivo possesso di quelle specifiche particelle. Anzi ha sempre dedotto di possedere indiscriminatamente l'intero fondo rustico di proprietà resistente senza dettagliare alcunché su tale porzione rispetto alle altre per cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, la domanda va rigettata.
Ogni altra domanda si intende, di conseguenza, assorbita e/o rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4746/2017 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 31.3.2025
Il GIUDICE
pagina 4 di 5 dott.ssa Emanuela A. Favara
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