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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 9.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10647/2024 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Brandi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.to Luigi Lorusso)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato negli anni 2022 (dal 19.7.2022 al 10.10.2022) per 52 giornate e 2023 (dal 4.7.2023 al 24.7.2023) per 21 giornate, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta
SH RI” e di aver svolto attività di lavorazione dei carciofi, dei carducci e dei ceppetti, ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente insussistenti i suddetti CP_2 rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione totale di tali giornate dagli elenchi OTD
2022 e 2023.
Il ricorrente ha dedotto che in data 10.9.2024 ha proposto il ricorso amministrativo dinanzi alla
Commissione CISOA avverso le suddette cancellazioni, rigettato con decreto n. 218 del
26.9.2024.
1 Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione di gg. 52 e gg. 21 che l'istante negli anni 2022 e 2023 ha lavorato come operaio agricolo a tempo determinato;
b) Per tale effetto condannare l' a regolarizzare la CP_2 posizione assicurativa e previdenziale dell'istante ai gg. 52 e 21 di lavori effettivamente prestati negli anni 2022 e 2023; c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché anticipatario”.
Si è tempestivamente costituito in giudizio l' , il quale ha preliminarmente eccepito il CP_2 difetto di giurisdizione del giudice adito e l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22
D.L.7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970; nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ha chiesto rigettare il ricorso e le domande di parte ricorrente in quanto generiche, non provate e infondate in fatto e in diritto, con condanna di parte ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'udienza del 9.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente, reputandosi inammissibile la prova orale articolata dalla parte ricorrente, siccome vertente su circostanze generiche o irrilevanti ai fini del decidere, come si avrà modo di illustrare.
2. - Preliminarmente, si osserva che il ricorso giudiziario è stato depositato nel rispetto del termine ex art. 22 D.L. n. 7/1970, conv. con mod. nella L. 83/1970, risultando infondata l'eccezione spiegata dall' . CP_2
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente, spettando al giudice ordinario del lavoro l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione e al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali.
3. - Nel merito, si osserva - anzitutto - che sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed
2 eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un.
26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa
(Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_2 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Inoltre, com'è noto, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre la fede privilegiata non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante”
(Cass. 9919/2006); e inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti
3 segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, sulla base della diretta consultazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una cooperativa, del CUD rilasciato ai soci, nonché in considerazione del fatto che
i soci lavoratori erano privi di partita IVA, gli ispettori avevano escluso che tali soci avessero attività in proprio che ne consentisse la qualificazione di artigiani, e la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, condividendo le valutazioni degli ispettori)” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi ritenere che l'onere probatorio sia stato solo parzialmente assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato.
Ed invero, si osserva – anzitutto - che l' ha depositato il verbale ispettivo n. CP_2
2024001511/DDL del 28/05/2024 relativo alla ditta SH RI” e riferito al periodo dal 30.03.2020 al 31.12.2023 (quindi anche alle annualità dedotte nel presente giudizio), dal quale emerge quanto segue.
In data 11/03/2024 gli Ispettori di Vigilanza hanno dato inizio all'ispezione, recandosi in Via
Giovanni Paolo I, 30 - 71045 Orta OV (FG), sede dell'omonima ditta individuale nonché luogo di residenza di HI AS.
Quindi, gli ispettori hanno provveduto a redigere e a consegnare il Verbale di Primo Accesso
Ispettivo nelle mani dello stesso HI AS, nato a [...] il [...], identificato con Carta D'Identità n. del Comune di Orta OV con scadenza Numero_1
7/06/2033, in qualità di titolare della omonima ditta individuale.
Con il suddetto Verbale di Primo Accesso Ispettivo è stato richiesto di esibire la documentazione relativa al periodo oggetto di verifica, ovvero dal 30/03/2020 al 31/12/2023.
Al fine di verificare la regolarità del personale assunto, i funzionari di vigilanza hanno CP_2 richiesto la documentazione dettagliatamente elencata a pag. 4 del verbale allegato.
Contestualmente al rilascio del Verbale di Primo Accesso Ispettivo, avvenuto in data
11/03/2024, il titolare dell'azienda HI AS ha rilasciato una dichiarazione, del seguente tenore: “... La mia attività di azienda agricola è iniziata nell'anno 2019 ma ufficialmente con dipendenti agricoli dal mese di marzo 2020. Nell'anno 2020 e fino all'anno 2022 ho coltivato solo carciofi mentre i pomodori la coltivazione è iniziata nell'anno 2023 insieme ai carciofi. I fondi sui quali sono situati la coltivazione dei carciofi e pomodori sono tutti situati nel comune di Orta OV via verso Carapelle composto da 3 ettari;
a Foggia dove si trova l'Hotel Atleti di
4 circa 2 ettari;
altri 2 ettari a Carapelle che si trovano dietro il benzinaio. La mia azienda non si è mai occupato nessuno alla coltivazione di uva ed olio e mai nessuno vi ha lavorato per queste colture. I terreni sono tutti in fitto e nessuno di mia proprietà. Quasi tutti i lavoratori della mia azienda agricola raggiungono i campi con i propri mezzi anzi voglio precisare che nessun lavoratore ho accompagno personalmente sui campi. Il ciclo lavorativo della lavorazione dei carciofi (che principalmente tratto) inizia nel mese di marzo per circa 10-15 giorni per piantare le piantine di carciofi prelevare da terreni dove precedentemente erano stati raccolti i carciofi i bulbi per generare nuove piante;
nello stesso momento questi bulbi vengono nuovamente piantati in nuovi campi da coltivare e sempre nei 10-15 giorni di marzo.
In questo periodo l'azienda si avvale di circa 30 operai. Nel periodo di marzo luglio si generano
i bulbi successivamente nei periodi da luglio in poi queste piantine hanno generato bulbi (circa
20 per piante). Vengono raccolti questi bulbi per essere piantati presso nuovi terreni di nuove aziende oppure vengono vendute direttamente a nuove aziende per piantarle direttamente loro.
Solo su richiesta di queste aziende provvedo a piantarle sui loro terreni con i miei lavoratori.
Per il trasporto di questi bulbi mi avvalgo di mezzi di noleggio che in genere affitto senza fattura o vengono direttamente sul posto a prelevarli. Questa attività viene effettuata da luglio ad ottobre e per questa fase mi avvalgo di circa 10 operai (seconda fase). Preciso che da aprile al mese di giugno non mi avvalgo di manodopera di lavoratori perché il prodotto ( Pt_2 non lo richiede. Di personale femminile mi sono avvalso massimo di 2/3 persone dal 2020 a tutt'oggi. Preciso che nel solo mese di ottobre 2023 e pochi giorni del mese di novembre 2023 ho provveduto a comprare a blocco delle olive regolarmente fatturate per poterle raccogliere con mio personale circa 5 dipendenti ed ho provveduto a raccoglierle con il compressore. Tale raccolta e avvenuta nei terreni situati a Castelluccio dei Sauri...”.
Successivamente, gli ispettori hanno provveduto a visionare i fondi condotti dall'azienda
HI AS siti in agro di Orta OV (FG) e sulla strada provinciale Orta OV - Carapelle
(FG).
Tali fondi risultavano coltivati a piantine di carciofi e pomodori, così come emerso anche dalle risultanze dei fascicoli , a cui nel Verbale è dedicato apposito paragrafo ove sono CP_3 riportati i prospetti annuali, con l'indicazione dettagliata delle coltivazioni denunciate.
In data 26/03/2024, gli ispettori hanno rilasciato Verbale Interlocutorio con il quale, ad integrazione del Verbale di Primo accesso Ispettivo dell''11/03/2024, hanno richiesto la documentazione riferita al periodo dal 30/03/2020 al 31/12/2023, già prescritta con Verbale di
Primo Accesso Ispettivo dell'11/03/2024 non ancora esibita, oltre a quella relativa al periodo dall'1/01/2024 al 31/03/2024.
5 In data 26/03/2024, è stata esibita su PEN drive Kingston 64 GB la documentazione indicata a pagg. 5 e 6 del verbale.
In data 10/04/2024 HI AS ha rilasciato un'ulteriore dichiarazione ad integrazione della precedente, di seguito riportata: “... Facendo seguito alla mia dichiarazione resa in data
11/03/2024 faccio presente che a seguito di un controllo delle denunce DMAG che risultano trasmesse all nel periodo dal 2020 al 2023, ho notato che per diversi soggetti sono state CP_2 denunciate giornate agricole di lavoro in qualità di braccianti ma gli stessi non hanno mai lavorato. Molti nominativi non li conosco mentre altri pur avendo disposto la loro assunzione non si sono mai presentati a lavorare. Pertanto dichiaro sotto la mia responsabilità che i nominativi di seguito indicati e distinti per anno non hanno mai lavorato per la mia ditta individuale e pertanto disconosco i rapporti di lavoro che risultano denunciati come braccianti agricoli assunti dalla mia azienda individuale nel periodo dal 2020 al 2023… Con la presente dichiarazione ribadisco che tutti i nominativi suindicati anche se risultano denunciati per poche giornate mensili di lavoro, non hanno mai lavorato per la mia azienda agricola. Posso precisare che in media ogni anno ho potuto impiegare nella mia azienda un massimo di 5/10 lavoratori e non di più ma non riesco a fare i nominativi di chi fossero.”
Detti nominativi sono riportati nelle tabelle poste a pagg. da 6 a 8 del verbale.
In data 21/05/2024 HI AS ha rilasciato un'ulteriore dichiarazione: “... Ad integrazione delle dichiarazioni rese in data 11/03/2024 ed in data 10/04/2024 dichiaro sotto la mia responsabilità che l'attività agricola dall'anno 2020 a tutt'oggi è stata effettivamente svolta principalmente solo dal sottoscritto aiutato sporadicamente da mio figlio nato il Persona_1
20/08/1991 e con me residente in [...]. Preciso che solo ogni tanto ho fatto lavorare con la mia azienda agricola qualche lavoratore extracomunitario ma solo e sempre per qualche giorno (massimo 2/3) ma che non sono in grado di fare i loro nomi in quanto tutti extracomunitari e mai pagati con Bonifico bancario, ed inoltre non sono in grado di fornire alcuna altra documentazione previdenziale a comprova delle assunzioni effettuate oltre alla copia del Libro unico elaborata dal Cdl che ho già fornito.
Voglio inoltre precisare che, come lavoratore italiano, ha lavorato con me solo un certo
da Giugno a Dicembre dell'anno 2023, dal quale ho preso in affitto un Persona_2 suo terreno sito in Orta OV zona Triunfo con scadenza Maggio 2024, e che ricordo solo lui ha lavorato su quel terreno per la coltivazione e raccolta dei carciofi. Inoltre, il contratto di fitto con il Sig. , relativo a 2 appezzamenti in agro Cerignola con scadenza Parte_3 originaria al 31/12/2023 fu risolto nel mese di Giugno 2021 mentre quello con il Sig. Parte_4
fu risolto anticipatamente nel mese di Agosto 2023.”
[...]
6 Nel prosieguo della verifica, i sottoscritti verbalizzanti, hanno acquisito altresì le dichiarazioni di seguito indicate:
-in data 15/05/2024, si è provveduto ad acquisire da parte di , proprietario del Parte_3 fondo in Orta OV foglio 37 particella 91-92-93-94-95 96 e 97 e foglio 49 particelle 122, 1.306,
1.308, 1309, 1310 e 1745, la seguente dichiarazione (agli atti del fascicolo Ispettivo): “Dichiaro di aver dato in affitto al signor HI AS che conosco come TO i miei terreni siti in Agro di Orta OV al foglio 37 particella 91-92-93-94-95 96 e 97 e foglio 49 particelle 122, 1.306,
1.308, 1309, 1310 e 1745 come da contratto regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate
è firmato presso lo studio Pastore di Ordona. Il contratto inizialmente decorrenza da luglio
2019 a dicembre 2023. Il contratto di fatto è terminato effettivamente a giugno / luglio 2021, comunque periodo estivo per motivi personali. Sul campo erano state piantate piante di carciofi. Dopo che ho tolto il terreno a TO ho affittato il terreno del Foglio 37, sono state affittato a che ha messo;
Persona_3 Pt_5
-in data 21/05/2024, , proprietario del fondo in Orta OV foglio 21 particelle Parte_4
81, 82, 83, 84, 122, 123, 224, 225, 226 e 250 e particelle 21, 152 e 153, ha rilasciato la dichiarazione (agli atti del fascicolo Ispettivo) di seguito riportata: "Delego l'ispettore a scrivere per mio conto. Sono il proprietario del fondo sito in Agro di Orta OV al foglio 21 Particella
81, 82, 83, 84, 122, 223, 224, 225, 226 e 250 per un'estensione di circa 3 ettari. Dal 2010 sono diventato proprietario anche delle particelle 21, 152 e 153 che non ho mai dato in affitto e né contrattualizzato. I terreni di cui al foglio 21 particelle 81, 82, 83, 84, 122, 123, 224, 225, 226
e 250 per circa 3 ettari sono stati dati in affitto al signor HI AS di Orta OV inizialmente dal 30/05/2023 al 30/04/2024 ma disdetta anticipatamente alla data del
31/08/2023 per mancato pagamento del canone di affitto e denuncia ai Carabinieri. Su questo terreno mi sembra che ci fossero dei pomodori, ma non ho mai visto il signor HI AS.
In precedenza, lo stesso terreno è stato dato in affitto per i periodi dal 30/06/2021 al 30/04/2022 dal 30/05/2022 al 30/04/2023 dal 30/05/2023 al 31/08/2023 (quest'ultimo è con disdetta). Su questi terreni mi risulta che vi erano coltivati i carciofi” ;
-infine, in data 21/05/2024, , comproprietario del fondo in Orta OV foglio Persona_2
6 particelle 36, 158, 214, 24, 25, 27, 32, 83, 154, 155, 156, 160, 162, 164, 192, 193, 194 e 220, ha rilasciato la seguente dichiarazione (agli atti del fascicolo Ispettivo): “Ho stipulato un contratto di fitto con il Sig. KS RI per un terreno sito in zona Trionfo ad Orta OV identificato con foglio mappa n° 6 particelle 36, 158, 214, 24, 25, 27, 32, 83, 154, 155, 156,
160, 162, 164, 192, 193, 194, 220, per un'estensione di circa 3 ettari che è stato utilizzato per la sola coltivazione dei carciofi. In questo terreno ho lavorato solo io e senza mai alcun altro
7 operaio del Sig. HI AS. Ho lavorato nei mesi da Giugno 2023 al mese di Dicembre
2023 per la coltivazione di carciofi. Per l'utilizzo di questo fondo ricordo che stipulai un contratto scritto con il Sig. HI AS per un canone annuo di € 700,00 che ricevetti in contanti. Ribadisco di aver lavorato da solo sul mio fondo per il Sig. HI AS e solo nel periodo del contratto di fitto. Non ho mai lavorato il Sabato e la Domenica e mai quando pioveva. Ricordo di aver lavorato per circa 3 giorni a settimana e mai di più per un massimo di circa 10/15 giorni mensili. Ricordo che percepivo dal Sig. HI AS una retribuzione giornaliera di € 50,00 che ricevevo ogni fine settimana in contanti. Ricordo che per la coltivazione dei carciofi utilizzavo il trattore del Sig. HI AS di colore rosso FIAT. Mi sono occupato sia di piantare le piantine di carciofi a Giugno, sia dell'irrigazione con impianto gocciolatoio, e poi del raccolto fino a Dicembre 2023. Il mio orario di lavoro era dalle ore
7,00 alle ore 14,00 ed a volte anche di pomeriggio. Ricordo di non aver lavorato nel mese di
Agosto 2023. Ribadisco che ho sempre e solo lavorato io su questi campi e mai nessun altro operaio. Ogni tanto veniva il Sig. HI AS che mi aiutava al raccolto dei carciofi. Preciso di aver visto solo un paio di volte qualche operaio extracomunitario ma solo per aiutarmi alla raccolta al giorno e per una sola volta a settimana. Ricordo anche di aver ricevuto il contratto di lavoro all'atto dell'assunzione e le buste paga”.
Ed ancora, in data 15/05/2024, a mezzo e-mail, gli ispettori hanno richiesto al Consulente del
Lavoro rag. di fornire chiarimenti in merito alle modalità con le quali venivano Persona_4 eseguiti gli adempimenti previdenziali e lavoristici per conto della ditta “HI AS” ma, alla data di definizione dell'accertamento Ispettivo (28/05/2024) non è pervenuto alcun riscontro da parte del professionista.
Gli ispettori hanno proceduto all'inizio dell'attività ispettiva nei confronti della “HI AS”
C.F. e Partita Iva con le modalità sopraindicate. C.F._1 P.IVA_1
Ed invero, la ditta “HI AS” ha richiesto l'apertura della posizione assicurativa in CP_2 qualità di Datore di Lavoro Agricolo e alla stessa veniva assegnato il numero CIDA 436979 con decorrenza dal 30/03/2020.
L'attività denunciata alla C.C.I.A.A. di Foggia è stata di “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) codice ATECO 01.13.1.
La presentazione della suddetta richiesta è avvenuta per il tramite del Consulente del Lavoro, dott. , nato a [...] il [...] (C.F. , il Persona_4 C.F._2 quale aveva curato anche la trasmissione telematica dei Flussi previdenziali DMAG dal 1 trimestre 2020 al 4 trimestre 2023.
8 Dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro è risultato che le comunicazioni
Unilav presente fino al mese di Marzo 2024 risultavano trasmesse con Codice fiscale ed indirizzo mail: C.F._3 Email_1
Nella Tabella 1 di cui alle pagg. da 10 a 20 del verbale sono riportati i dati di tutte le
Comunicazione Obbligatorie Unilav trasmesse dalla ditta “HI AS” per il tramite dello CP_ stesso HI AS e dei lavoratori denunciati all' sulla posizione CIDA 436979.
Sulla base dei dati acquisiti presso l'archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. è emerso che, la ditta
“HI AS”, C.F. e P. IVA , avente forma di impresa C.F._1 P.IVA_1 individuale, si è iscritta in data 17/07/2019 alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Foggia con il numero REA FG-313783.
La suddetta ditta è iscritta nel registro imprese quale Impresa Agricola, con data inizio attività
13/06/2019 per la “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)” codice ATECO 01.13.1.
La Sede dichiarata alla C.C.I.A.A. di Foggia è risultata essere in Orta OV (FG), via Giovanni
Paolo I n. 30 CAP 71045, coincidente con l'indirizzo di residenza di HI AS.
Alla data di stesura del verbale, la ditta “HI AS” è risultata Attiva.
Dal certificato camerale gli ispettori hanno, inoltre, rilevato che l'indirizzo P.E.C.:
risultava cancellato con determinazione del Conservatore, Email_2
n. 253 del 15/07/2021 per revoca ai sensi dell'ex art. 37 del D.L. 76/2020.
Dalla consultazione degli archivi telematici dell'Agenzia delle Entrate è risultato, altresì, che la ditta “HI AS” ha presentato, dal 2019 al 2023, per la parte fiscale, Modelli così come dai prospetti di cui alle pagg. 21 e 22 del verbale.
Come da prospetti suindicati, i funzionari di vigilanza hanno potuto rilevare che negli anni dal
2019 al 2023 per la ditta “HI AS”, risultavano presentate dichiarazioni reddituali
(modello Unico) esclusivamente per gli anni 2019, 2021 e 2022 e dichiarazioni IVA per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 come da prospetto indicato a pag. 22 del verbale.
Dalla consultazione dell'archivio presso l'Ufficio del Registro sono risultati registrati contratti di fitto di terreni agricoli come indicati nella tabella posta a pag. 23 del verbale.
A conferma dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola societaria per gli anni dal 2020 all'anno 2023, la ditta individuale ispezionata non ha esibito alcuna documentazione fiscale, amministrativa, contabile, ecc., limitandosi a presentare esclusivamente copia dei Registri
Acquisti e Vendite dai quali non è stato possibile per gli ispettori risalire a nessuna informazione in merito alle specificità degli acquisti effettuati e delle fatture vendite emesse.
9 Dalla consultazione degli Archivi informatici si è evinto che la Ditta “HI AS” ha CP_2 trasmesso le Denunce Aziendali (D.A.) come da tabella posta a pag. 23 del verbale.
Nella Denuncia Aziendale (D.A.) presentata in data 15/04/2024, l'azienda agricola ha dichiarato di svolgere la propria attività su fondi estesi elencati nella tabella di pagg. 23 e 24 del verbale avvalendosi di macchine agricole quali aratri speciali e Trattrici fino a 40 Kw = Fino a 53,64 hp.
Ed ancora, l' della Sede Controparte_4 di Foggia, con PEC del 27/03/2024 inviata alla ditta “HI AS” (C.F. CP_2
) aveva richiesto l'aggiornamento della suddetta D.A. per la presenza di C.F._4
Contratti Terreni Scaduti al 31/12/2023.
Con PEC, inviata in data 15/04/2024, alla ditta “HI AS” l'ufficio
[...]
della Sede di Foggia ha disposto la Controparte_4 CP_2 sospensione della CIDA 436979, a partire dal 31/12/2023, per mancato invio della documentazione richiesta, impedendo in tal modo all'azienda di inviare DMAG relativi al personale bracciantile eventualmente assunto.
Nella Denuncia Aziendale (D.A.) presentata in data 28/04/2020, l'azienda agricola, ha dichiarato di svolgere la propria attività su fondi elencati nella tabella di pag. 24 del verbale, avvalendosi di macchine agricole quali aratri speciali e Trattrici fino a 40 Kw = Fino a 53,64 hp.
Inoltre, gli ispettori hanno evidenziato che l'azienda precedentemente aveva fatto ricorso alla
Commissione Centrale per l'Accertamento e la Riscossione dei Contributi Agricoli Unificati per la retrodatazione della data di inizio attività che la stessa Commissione aveva respinto in data 17/03/2021 con delibera n. 210.
La ditta ispezionata aveva presentato Denuncia Aziendale il 28/04/2020 con Cida = 436979, approvata in data 2/05/2020, con data inizio attività 30/03/2020, e fabbisogno giornate n. 152 in cui lo stesso HI aveva dichiarato di essere Coltivatore Diretto. I terreni denunciati, dove si svolgeva l'attività aziendale, si trovavano tutti nel territorio di Orta OV (FG) per un'estensione complessiva di circa (HA, ARE, CA) 2,27,84, con produzione di carciofo, finocchio e sedano.
Nella D.A menzionata sono stati indicati i terreni coltivati riportati nella tabella di pag. 26 del verbale.
Dall'analisi delle copie conservate agli atti dei fascicoli AGEA trasmessi negli anni 2023 e
2024, nonché dai riscontri effettuati dagli ispettori, è emerso che l'impresa agricola “HI
10 AS” aveva dichiarato per gli anni 2023 e 2024 di condurre superfici agricole con indicazione delle colture praticate come da prospetti di cui alle pagg. 27-32 del verbale.
I funzionari di vigilanza hanno evidenziato altresì la mancata denuncia all' dei CP_2 CP_3 terreni agricoli condotti dall'anno 2020 fino al mese di Maggio 2023.
Dall'esame della documentazione analizzata nonché della consultazione degli Archivi e CP_3 dell'Ufficio del Registro presso l'Agenzia delle Entrate, si è evinto che l'impresa agricola in oggetto avrebbe operato su piccoli appezzamenti di terreni ubicati in agro di Orta OV (FG) come riportati nel prospetto di cui a pag. 32 del verbale.
Inoltre, nel corpo del verbale gli ispettori dell' hanno analiticamente descritto le fasi di CP_2 lavorazione per la produzione di carciofi (v. pagg. 32-34).
Premesso che, prima di poter assumere manodopera bracciantile agricola ogni impresa ha l'obbligo di presentare all' la Denuncia Aziendale (c.d. D.A.), nella quale vanno dichiarati CP_2
l'estensione dei terreni condotti, le coltivazioni prodotte, i contratti di acquisto su pianta etc., così da consentire agli Uffici Preposti di quantificare il fabbisogno aziendale delle giornate agricole occorrenti annualmente per l'assunzione di operari agricoli, nella Denuncia aziendale presentata dalla ditta “HI AS” in data 28/04/2020, l'unica valida fino al 31/12/2023,
l' della Sede di Controparte_4 CP_2
Foggia ha autorizzato un fabbisogno di giornate agricole annue pari a 152, comprensive delle giornate di lavoro effettuate dal HI AS, che in sede di denuncia aveva dichiarato di partecipare all'attività agricola personalmente.
Inoltre, la su indicata denuncia aziendale aveva, di fatto, valore fino al mese di Luglio 2021, in quanto la conduzione dei terreni dichiarati era cessata a tale data, come dichiarato dal locatario
, nonché dallo stesso Bekshiîu AS. Parte_3
Per il periodo oggetto dell'accertamento, facendo riferimento ai terreni concessi in locazione al
HI, presenti negli archivi dell'Ufficio del Registro presso l'Agenzia delle Entrate e nei fascicoli , tenuto conto della estensione di detti terreni, delle caratteristiche delle attività CP_3 dichiarate, dell'ubicazione dei fondi, delle tecniche di coltivazioni praticate, della presenza di impianti di irrigazione ed del grado di automazione aziendale, i funzionari di vigilanza CP_2 hanno rilevato che il fabbisogno aziendale secondo le tabelle ettaro-colturali in vigore nella
Regione Puglia necessitava di giornate lavorative annue come da prospetto di cui a pag. 34 del verbale.
Dalla lettura di tale prospetto risulta del tutto evidente che la ditta “HI AS” ha denunciato negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 una forza bracciantile agricola di gran lunga superiore al reale fabbisogno aziendale, tenuto conto anche delle giornate di lavoro effettuate
11 dallo stesso titolare e dal di lui figlio (Vedasi dichiarazione in Denuncia Aziendale del
28/04/2020 e dichiarazione del 21 maggio 2024).
Dalla consultazione degli archivi informatici e del Ministero del Lavoro è emerso che CP_2
l'impresa “HI AS” ha denunciato manodopera bracciantile (O.T.D.) come da prospetto indicato a pag. 35 del verbale.
Altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate dichiarate nonché dei presunti lavoratori denunciati rispetto al reale fabbisogno aziendale, si è ottenuto dall'analisi del fatturato aziendale rilevabile dalle denunce presenti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate, oltreché dei costi effettivamente sostenuti dalla ditta “HI AS” per compiere la propria attività d'impresa, delle spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, per la retribuzione della mano d'opera utilizzata, oltre agli annessi oneri fiscali e contributivi.
Ove i soggetti denunciati fossero stati realmente tali, si sarebbe registrato uno squilibrio economico rilevante ed ingiustificato.
L'esborso di risorse finanziarie da sostenere sarebbe stato enorme e avrebbe portato a desistere dal proseguire un'attività totalmente fallimentare.
A tali ingenti perdite, andrebbero poi sommati i costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni, il pagamento delle tasse, delle imposte etc.
Come rilevato dagli ispettori, in tutti gli anni si è registrato uno squilibrio economico rilevante e costante, che ha portato ad un'antieconomicità nella gestione dell'impresa, protrattasi nel tempo.
Tali siffatte considerazioni non esisterebbero laddove i rapporti di lavoro accertati non fossero stati reali, non dovendo l'impresa sostenere costi di manodopera per l'erogazione delle retribuzioni fittiziamente denunciate e dei conseguenziali oneri contributivi.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, gli ispettori hanno segnalato che l'azienda “HI
AS” non ha in alcun modo documentato né le retribuzioni che sarebbero state erogate ai presunti soggetti denunciati dall'azienda in qualità di braccianti agricoli, né il pagamento della contribuzione obbligatoria dovuta all'Assicurazione Generale Obbligatoria sulle retribuzioni denunciate all' per i lavoratori assunti (omissione contributiva del 95% circa). CP_2
Al fine di constatare la veridicità dei rapporti di lavoro instaurati tra la ditta “HI AS” ed i soggetti di cui alla Tabella 1 (v. pagg. 10-20 del verbale), gli ispettori hanno effettuato vari sopralluoghi sui terreni dichiarati siti in agro di Orta OV.
12 Dai sopralluoghi effettuati, dalla consultazione delle Banche Dati a disposizione dell' e CP_2 dalle informazioni raccolte è emerso che:
-il titolare della ditta individuale “HI AS”, ha rilasciato tre dichiarazioni come precedentemente riportato (v. dichiarazioni agli atti del fascicolo Ispettivo);
-non è stato possibile verificare l'esistenza di tutti i luoghi di lavoro, in quanto detti luoghi sono stati indicati genericamente dai soggetti assunti dalla ditta “HI AS” che si sono presentati dinanzi agli ispettori, per mancanza di elementi precisi e/o documentazione idonea ad individuarli;
-i terreni ricevuti in affitto dal sono risultati condotti dal 30/03/2020 al mese Parte_3 di Giugno/Luglio 2021 e non fino al 31/12/2023, come invece indicato nella D.A. del
28/04/2020, mai rettificata;
-per i terreni ricevuti in affitto da nel periodo dal 30/06/2021 al 31/08/2023 e Parte_4 per i terreni ricevuti in affitto dal e altri nel periodo dall'1/06/2023 al Persona_2
31/05/2024 la ditta “HI AS” non ha mai presentato all' Denuncia Aziendale per CP_2
l'impiego di manodopera bracciantile;
-non risultano mai presentati fascicoli per i terreni ricevuti in affitto da CP_3 Parte_3
per il periodo dal 30/03/2020 al mese di giugno/luglio 2021 e per i terreni ricevuti in
[...] affitto da per il periodo dal 30/06/2021 al 30/04/2023; Parte_4
-la ditta “HI AS” non ha fornito alcuna documentazione a supporto, indicando per tutti i presunti lavoratori assunti come luogo di lavoro l'indirizzo della propria sede coincidente con il luogo di abitazione del titolare.
La ditta ispezionata, assegnataria di P. IVA e CIDA INPS n. 436979 ha P.IVA_1 presentato, per il periodo dal 30/03/2020 al 31/12/2023, una situazione debitoria contributiva mensile nei confronti dell' così come da tabella riportata a pag. 36 del verbale. CP_2
A questo punto gli ispettori hanno ritenuto necessario convocare, anche a mezzo lettera raccomandata A.R., i presunti lavoratori denunciati dall'azienda, fornendo a detti presunti lavoratori i loro indirizzi di posta elettronica, anche al fine di consentire loro la fissazione di appuntamenti personalizzati.
Allo scopo di ottenere informazioni dettagliate circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale da parte dei soggetti assunti come lavoratori dipendenti, i funzionari hanno provveduto ad organizzare le audizioni dei lavoratori presso gli Uffici della Sede di CP_2
Foggia.
L'elenco delle raccomandate inviate è riportato alle pagg. 37-43.
13 Per le persone risultate sconosciute, irreperibili, aventi indirizzo insufficiente e/o trasferite le convocazioni sono state inviate agli indirizzi risultanti sull'archivio ConsANPR-Anagrafe
Nazionale Popolazione Residente.
A seguito delle convocazioni e degli inviti effettuati dagli ispettori, si sono presentati solo 40 soggetti.
Inoltre, 9 soggetti hanno contattato gli ispettori a mezzo e-mail e di questi solo 3 hanno reso libere dichiarazioni in merito al presunto rapporto di lavoro istaurato con la ditta “HI
AS”, agli atti del fascicolo Ispettivo.
Per i restanti presunti lavoratori, nonostante le convocazioni inviate, non è stato possibile acquisire alcuna dichiarazione.
Nella Tabella 2 di pag. 43 vi è elenco dei soggetti ai quali è stata inviata e-mail.
Tre soggetti di cui alla Tab. 2 (v. pag. 43 del verbale), sono riportati coloro che hanno provveduto a trasmettere a mezzo e-mail una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, al fine di fornire informazioni sul rapporto di lavoro intrattenuto con la ditta “HI AS”.
Nella stessa e-mail tali soggetti hanno disconosciuto il rapporto di lavoro, ovvero non riconosciuto la ditta “HI AS” e, pertanto, per tali soggetti il rapporto di lavoro subordinato è risultato assolutamente “fittizio” ed è stato ritenuto dagli ispettori nullo e privo di qualsiasi effetto previdenziale in quanto finalizzato esclusivamente alla costituzione di false posizioni assicurative previdenziali e/o all'indebita percezione di prestazioni previdenziali.
Tra tutti coloro che si sono presentati e che hanno rilasciato libera e spontanea dichiarazione in merito ai presunti rapporti di lavoro, 25 soggetti, indicati nella tabella n. 3 di pag. 44, hanno dichiarato di non aver mai lavorato per una ditta di nome “HI AS” o comunque di non conoscere o di non ricordare nulla dell'eventuale rapporto di lavoro e della ditta in questione.
Per detti soggetti, il rapporto di lavoro subordinato è risultato assolutamente “fittizio” e ritenuto nullo e privo di qualsiasi effetto previdenziale.
Quattro soggetti, indicati nella tabella n. 4 (v. pag. 45 del verbale), hanno dichiarato di non conoscere per chi hanno lavorato o di aver lavorato per altro soggetto diverso dalla ditta
“HI AS”.
Detti soggetti, di fatto, hanno dichiarato di non conoscere la persona per cui hanno lavorato, ovvero di aver lavorato per altri soggetti genericamente indicati, ma diversi dalla ditta “HI
AS” o comunque le notizie fornite in merito al lavoro svolto non hanno ricondotto in alcun modo alla ditta ispezionata, come dichiarato anche dallo stesso HI.
Per tale ragione, tali rapporti di lavoro subordinato sono risultati assolutamente “fittizi” e ritenuti nulli e privi di qualsiasi effetto previdenziale.
14 Tre soggetti di quelli elencati nella tabella n. 5 hanno dato seguito all'invito degli ispettori ed hanno dichiarato di aver lavorato per la ditta “HI AS”, mentre il titolare, nella sua dichiarazione resa in data 10/04/2024, ha specificatamente disconosciuto il rapporto di lavoro denunciato dalla sua ditta per detti soggetti.
In ogni caso, le notizie fornite in merito al lavoro asseritamente svolto non hanno permesso di provare che si tratti di rapporti di lavoro effettivi.
Dunque, anche questi rapporti di lavoro subordinato sono risultati assolutamente “fittizi” e ritenuti nulli e privi di qualsiasi effetto previdenziale.
I restanti soggetti, elencati nella Tabella 6 di pag. 46, hanno rilasciato dichiarazioni incongruenti in merito ai rapporti denunciati, sia per quanto concerne gli ambiti temporali che le modalità esecutive delle mansioni asseritamente svolte al punto da farne emergere la loro non genuinità.
Comunque, i soggetti intervistati non hanno fornito prova di aver prestato la propria opera in azienda, disconoscendo la costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda stessa o fornendo informazioni confuse, inesatte e contraddittorie.
Tra i soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni reputate inesatte/contraddittorie dagli ispettori vi è anche l'odierno ricorrente.
Si riporta di seguito la dichiarazione in questione unitamente alle osservazioni svolte dagli ispettori (v. pag. 48 del verbale).
nato in [...] il [...], risulta assunto (come da comunicazioni Parte_1 obbligatorie telematiche di assunzione UNILAV effettuate al Ministero del Lavoro) con data inizio 19/07/2022 e data fine 06/10/2022 e una seconda volta in data 04/07/2023 e data fine
23/07/2023 con la mansione di Agricoltura - Op. florovivaisti.
Tale soggetto ha dichiarato in sede ispettiva: “Delego l'ispettore a scrivere per mio conto.
Attualmente lavoro ad Ordona Società Oro Verde come operaio agricolo. Nel 2022 e 2023 ho lavorato per “HI AS” solo le piantine di carciofi. Nel 2022 ho lavorato da giugno 2022
a settembre 2022 tutti i giorni escluso il sabato e la domenica. Il signor “HI AS” ci portava a raccogliere le piantine sui terreni che lui conosceva tipo Castelluccio dei Sauri. I signor "HI AS” portava gli operai sui terreni che io non li conoscevo. Nel 2023 ho lavorato per “HI AS” solo un mese quello di 06/2023 sempre e solo le piantine di carciofi non conoscevo altri operai. Venivo pagato in contanti. Non ricordo il numero dei giorni lavorati” .
OSSERVAZIONI: non ricorda i nomi di altri operai o colleghi di lavoro;
non ricorda i terreni su cui lavorava;
raccoglieva le piantine su terreni che conosceva HI AS, come
15 Castelluccio dei Sauri, località che non risulta da alcuna documentazione aziendale;
non ricorda il totale dei giorni lavorati;
ricorda di essere stato pagato in contanti.
Non è stata prodotta alcuna documentazione lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro
(Contratti di lavoro sottoscritti, Libro Unico del Lavoro sottoscritto, bonifici o ricevute delle retribuzioni erogate etc.).
Per quanto sopra evidenziato, il rapporto di lavoro subordinato è risultato assolutamente
“fittizio” e, pertanto, da ritenersi nullo e privo di qualsiasi effetto previdenziale in quanto finalizzato esclusivamente alla costituzione di false posizioni assicurative previdenziali e/o all'indebita percezione di prestazioni previdenziali.
Nella tabella 7 (v. pagg. 51-59 del verbale) sono indicati i nominativi di coloro che, avvertiti che “la mancata ottemperanza alla richiesta avrebbe comportato la definizione della loro posizione contributiva previdenziale personale solo sulla scorta degli elementi agli atti dell ”, non si sono presentati agli inviti degli ispettori, per i quali con il Verbale di CP_1
Accertamento e Notificazione in esame si è provveduto al totale disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato dalla ditta esaminata nel periodo dal 30/03/2020 al 31/12/2023.
La posizione di detti soggetti è stata esaminata sulla base di incroci con la posizione di altro personale, sulla base delle informazioni ricavate e dei riscontri effettuati presso la ditta
“HI AS”, nonché delle dichiarazioni rese dal HI in data 11/03/2024, 10/04/2024
e 21/05/2024, con le quali:
- afferma che per diversi soggetti erano state denunciate giornate agricole di lavoro in qualità di braccianti, pur non avendo gli stessi mai lavorato per la ditta individuale omonima;
- afferma di non conoscere molti nominativi per i quali non aveva disposto l'assunzione e che comunque non si erano mai presentati a lavorare;
- disconosce la quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati dalla sua ditta individuale, avendo Per_ svolto l'attività agricola personalmente con l'aiuto del figlio nonché, seppure occasionalmente, mediante braccianti extracomunitari dei quali non è in grado di fare nomi e di (nel periodo da giugno a dicembre 2023); Persona_2
- di non aver mai effettuato bonifici per le retribuzioni indicate sul Libro Unico del Lavoro ed CP_ all' con le denunce DMAG;
- afferma di non essere in possesso di alcuna documentazione previdenziale, lavoristica, dei rapporti di lavoro denunciati dalla sua ditta nel periodo da Marzo 2020 a Dicembre 2023, oltre alla copia del Libro Unico elaborata dal Consulente del Lavoro;
16 - afferma di non essere in grado di produrre alcuna documentazione amministrativa, contabile, fiscale a comprova dell'attività agricola svolta negli anni dal 2020 ai 2023 ad eccezione della
Copia del Registro Acquisti/Vendite elaborate dal suo consulente.
Inoltre, anche in considerazione del fatto che la ditta “HI AS” non ha fornito alcuna prova documentale circa l'effettivo impiego di lavoratori subordinati e che nel corso della verifica non sono state fornite e né sono emerse prove esaustive circa la genuinità delle presunte prestazioni lavorative rese in favore di tale azienda agricola, così come denunciate al Ministero CP_ del Lavoro tramite le Comunicazioni Unilav e all' tramite i flussi DMAG, con il Verbale di
Accertamento e Notificazione gli ispettori hanno proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta “HI AS” nel periodo dal 30/03/2020 al 31/12/2023.
Tra i nominativi indicati nella Tabella 7 è emerso che per 43 soggetti (vedi Tabella 7bis di pagg.
60-61) la ditta HI AS ha provveduto alla trasmissione al Ministero del Lavoro delle relative comunicazioni UNILAV senza mai provvedere per gli stessi all'invio all' dei CP_2 conseguenziali Flussi DMAG.
Sulla base di quanto accertato anche per i suddetti nominativi si è proceduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta “HI AS” nel periodo dal 30/03/2020 al
31/12/2023 ed al relativo annullamento delle denunce DMAG trasmesse per detto arco temporale.
Nella Tabella 8 di pag. 62 del verbale, inoltre, sono riportati i rapporti di lavoro annullati dei lavoratori con presenza dei soli flussi DMAG senza Comunicazioni UNILAV.
A seguito di questa complessa ed articolata attività di controllo e verifica, i funzionari CP_2 hanno ritenuto che la ditta “HI AS” abbia denunciato all' dal 30/03/2020 fino al CP_2
31/12/2023 un elevato numero di rapporti di lavoro agricolo subordinati al solo fine di permettere ai presunti lavoratori di creare false posizioni assicurative previdenziali e quindi di accedere alle specifiche tutele previdenziali (DS AGR- Maternità/Malattia Assegni familiari etc.).
Per tutto quanto dettagliatamente rilevato ed esposto tutti i rapporti di lavoro instaurati dalla
Ditta “HI AS” nel periodo dal 30/03/2020 al 31/12/2023 per la CIDA 436979, ad eccezione di quello relativo a , sono stati considerati fittizi e quindi nulli. Persona_2
Per tali motivi con il Verbale di Accertamento e Notificazione in esame si è proceduto a disporre l'annullamento dei flussi DMAG (dal mese di 03/2020 al mese di 12/2023) trasmessi all' CP_2 per i nominativi indicati nell' “ELENCO SOGGETTI PER CUI È STATO DISPOSTO IL
DISCONOSCIMENTO (TOTALE/PARZIALE) DELLE GIORNATE DENUNCIATE”, ad
17 eccezione di quelli relativi a nel periodo da Giugno a Dicembre 2023 per i Persona_2 quali si è disposto la rettifica delle giornate denunciate con quelle accertate.
A fronte di tali indagini ispettive, le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente appaiono sufficientemente idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato in agricoltura, sia pure solo per una delle annualità azionate (2022) e limitatamente ad un numero di giornate inferiore rispetto a quelle azionate (da luglio a settembre).
In particolare, sul piano assertivo, le deduzioni svolte dal ricorrente – considerate nel loro complesso – appaiono solo parzialmente compatibili con gli esiti dell'accertamento ispettivo svolto a carico dell'azienda agricola “HI AS”, del quale si è in precedenza dato conto.
Inoltre, si ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio non esprima allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, alla retribuzione percepita ed alle mansioni concretamente svolte.
Ed invero, sotto un primo profilo, il ricorrente si è limitato a riportare il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in ciascun mese dell'intero periodo azionato, indicando mansioni di varia natura ed omettendo di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate.
Parimenti generiche appaiono le allegazioni attoree relative alla sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del datore di lavoro, il quale avrebbe definito quotidianamente le direttive di lavoro ed avrebbe effettuato il controllo sull'esattezza della prestazione lavorativa sul luogo di lavoro.
Appare, dunque, possibile concludere nel senso che le allegazioni contenute in ricorso sono solo apparentemente circostanziate, ma in realtà, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporti di lavoro che non consente, neppure in astratto, di imputare in maniera specifica al lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Le riscontrate carenze assertive vanno valutate tenendo conto dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori, delle incongruenze che caratterizzano la dichiarazione dal ricorrente resa in sede ispettiva e della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
18 Si registrano, poi, significative divergenze tra le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal BEU e le risultanze ispettive. Parte In particolare, con riferimento al primo dei riferiti aspetti, in sede ispettiva il ha dichiarato di aver lavorato fino al mese di settembre 2022 e nel mese di giugno 2023, mentre nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio egli ha dedotto di aver lavorato fino al mese di ottobre 2022
e nel mese di luglio 2023.
Inoltre, mentre in sede ispettiva il ricorrente ha riferito di aver lavorato sui terreni che il datore di lavoro gli avrebbe indicato, “tipo” quelli siti in agro di Castelluccio dei Sauri, nel ricorso introduttivo del giudizio egli ha dedotto di aver lavorato solo su fondi siti in agro di Orta OV alla contrada Pezza della Meta.
Ulteriore contraddizione riguarda le modalità di pagamento della retribuzione: in bonifico o contanti secondo quanto dedotto in ricorso dal BEU, in contanti in base alla dichiarazione resa in sede ispettiva dallo stesso ricorrente.
Quanto al secondo dei riferiti aspetti, è del tutto inverosimile che il ricorrente abbia svolto la lavorazione dei carducci nel mese di luglio del 2023, poiché in base alla ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, detta particolare attività viene svolta esclusivamente in primavera (tra marzo e aprile) o in autunno (tra settembre e ottobre).
Cionondimeno, sul piano strettamente probatorio, le disposizioni dei bonifici bancari in questa sede prodotte dal ricorrente attestano il pagamento della retribuzione relativa all'attività lavorativa subordinata della quale si chiede l'accertamento per l'anno 2022, ovvero dimostrano l'effettivo espletamento di tale attività lavorativa da parte del ricorrente nell'anno in questione, sia pure limitatamente ai mesi di luglio, agosto e settembre.
Del resto, si è detto che in sede ispettiva il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sino a settembre 2022 e non fino ad ottobre 2022 come, poi, sostenuto in giudizio.
Trattasi di pagamenti, sui quali l' non ha inteso prendere posizione, che non trovano altra CP_2 spiegazione se non nell'effettivo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato da parte dell'odierno ricorrente, il quale, peraltro, non rientra nell'elenco dei soggetti che lo stesso datore di lavoro non ha riconosciuto come lavoratori autentici.
Non a caso, poi, uno dei motivi – desumibile dal verbale ispettivo - per il quale gli ispettori hanno ritenuto fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa è la mancanza di documenti attestanti il pagamento della retribuzione in favore del ricorrente, documenti che quest'ultimo ha - in questa sede - fornito e sui quali l' non ha assunto una specifica posizione. CP_2
19 Precisamente, risulta versata a titolo retributivo la somma complessiva di euro 3.077,00 per l'anno 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre), importo sostanzialmente corrispondente a quello riportato nelle buste paga versate in atti dal ricorrente.
Non avendo quest'ultimo dedotto l'esistenza di crediti retributivi e non avendo lo stesso chiesto di provare per testi il pagamento della retribuzione con riferimento al mese di ottobre 2022, può concludersi nel senso dell'esistenza della prova documentale dello svolgimento del rapporto di lavoro limitatamente a 47 giornate nel periodo da luglio a settembre 2022.
Con riferimento, invece, all'annualità per la quale non vi è prova del pagamento della retribuzione con mezzi tracciabili (2023), la prova orale articolata dal ricorrente deve ritenersi generica al pari delle allegazioni e, quindi, inammissibile.
In particolare, in tali capitoli di prova viene indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate nel mese di luglio 2023 e per l'intero periodo sono indicate mansioni di varia natura, delle quali l'unica descritta in maniera sufficientemente specifica è la “lavorazione dei carducci”, che rimanda alla rimozione dei carducci (o “scarducciatura”) e che, tuttavia, non viene espletata nel mese di luglio (mese, peraltro, in cui in sede ispettiva il ricorrente non ha dichiarato di aver lavorato).
Neppure il capitolo di prova relativo alla eterodirezione offre indicazioni significative e specifiche, apparendo, piuttosto, le circostanze ivi contenute riconducibili ad un modello di rapporto di lavoro indistinto ed indifferenziato: "Vero che, il ricorrente ha lavorato eseguendo le direttive e le istruzioni del datore di lavoro KS RI sui terreni della ditta HI cosi come anche il controllo e la verifica datoriale sull'esattezza della prestazione lavorativa veniva effettuata sul luogo di lavoro".
Lo stesso dicasi per il capitolo di prova relativo alla retribuzione, avendo il ricorrente indicato quale forma di pagamento della retribuzione per il 2023 il bonifico bancario alternativamente al pagamento in contanti, senza precisare quanta parte di retribuzione avrebbe percepito in contanti e quanta parte in bonifico.
Né la prova dello svolgimento di attività lavorativa per giornate aggiuntive rispetto a quelle evincibili dalle ricevute dei bonifici bancari può desumersi dagli ulteriori documenti prodotti dal ricorrente (modelli UniLav, comunicazioni di assunzione e cessazione, buste-paga e modelli
D-Mag), idonei, tutt'al più, a confermare lo svolgimento di attività lavorativa agricola nei periodi in cui è provato il pagamento della retribuzione (da luglio a settembre del 2022) .
Ed invero, come affermato anche dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del
20 tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019,
71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che si sono svolte la domanda può essere accolta limitatamente all'anno 2022, per il quale risulta adeguatamente documentato lo svolgimento di
47 giornate retribuite.
4. – L'accoglimento parziale della domanda giustifica, a giudizio di chi scrive, la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà, anche in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, dovendo la restante quota gravare sull' , CP_2 prevalentemente soccombente con riferimento alla parte di domanda relativa ad una delle due annualità azionate.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia
(di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025) e delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024;
Cass. 8561/2923; 28627/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
21 1. - accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
ad essere iscritto negli elenchi OTD del Comune di residenza dell'anno 2022 per Pt_1
47 giornate, in aggiunta a quelle non oggetto di cancellazione, già iscritte negli elenchi OTD;
2. - rigetta nel resto il ricorso;
3. -liquida le spese di lite in complessivi €. 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, dichiarandole compensate tra le parti in ragione della metà e condannando l' al pagamento della restante quota in favore dell'avv. Giuseppe Brandi, CP_2 difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Foggia, 9.7.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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