Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 3776/2024 R.G., vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Paganessi
-ATTORE-
E
CP_1
residente in [...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
NONCHÉ
CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Internullo
-CONVENUTA-
Oggetto: azione revocatoria.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto di dichiarare l'inefficacia della “donazione indiretta di quota immobiliare Parte_1
effettuata tramite l'atto in data 31 ottobre 2023 a rogito Notaio di Bergamo, n. Persona_1
173435 di Repertorio e Raccolta n. 81161, trascritto con nota di trascrizione presentazione n. 197 in data 17 novembre 2023, Registro Generale n. 63506, Registro Particolare n. 43563, e segnatamente
1
una provvista pari a euro 359.180,00 rappresentante parte del corrispettivo della Per_2
compravendita dovuta dalla donataria terza nominata, strumenti di pagamento costituenti donazione indiretta pari alla percentuale di proprietà del bene acquistato con dette somme, (…) pari a quota del
50,65% del compendio immobiliare o a diversa misura /quota giudizialmente accertata degli immobili”.
In subordine, l'attore ha chiesto di revocare la dazione di euro 359.180,00 citata con conseguente condanna della donataria alla restituzione di un tale importo.
è rimasto contumace, mentre si è costituita in giudizio concludendo per CP_1 CP_2
il rigetto delle domande o in subordine per l'accoglimento delle stesse nei limiti della “minore somma pari a euro 247.380,00 quale parte del corrispettivo della compravendita, pari ad una percentuale di proprietà del bene acquistato del 34,90%”.
La domanda proposta in via principale dall'attore è fondata.
In data 2 aprile 2024, questo Tribunale ha ingiunto a l'immediato pagamento ad CP_1
della somma di euro 141.248,00 (oltre interessi e spese), con decreto ingiuntivo Parte_1
dichiarato definitivamente esecutivo in data 12 luglio 2024 (doc. 12 attore).
In data 20 novembre 2023, aveva dichiarato di avere ricevuto da – CP_1 Parte_1
mediante bonifici effettuati tra il 13 aprile 2022 e il 4 settembre 2023 - la somma di euro 141.248,00,
impegnandosi a restituirla a richiesta di quest'ultimo (doc. 4 attore). Tale scrittura è tacitamente riconosciuta per effetto della contumacia del suo autore (art. 215 comma primo n. 1 c.p.c.).
Il credito dell'attore è stato quindi definitivamente accertato in sede giurisdizionale e la citata scrittura comprova che è sorto in data 4 settembre 2023.
Con rogito stipulato in data 31 ottobre 2023 tra gli odierni convenuti e la
[...]
(doc. 10 attore) - richiamato il contratto preliminare in data 11 giugno 2021 tra la Controparte_3
citata società quale promittente venditrice e quale promissario acquirente per sé o CP_1
persona da nominare entro la data del contratto definitivo, dando atto che quest'ultimo aveva indicato
2 quale contraente - la ha venduto a CP_2 Controparte_3 CP_2
un appartamento con due autorimesse e cantine in Bergamo.
All'articolo 3 del contratto definitivo si legge che:
il corrispettivo della compravendita è stato fissato dalle parti in complessivi euro 680.000,00 oltre i.v.a.;
“l'importo complessivamente dovuto è assolto – con provvista fornita fino alla concorrenza di euro
359.180,00 dal coniuge della parte acquirente, signor a titolo di liberalità indiretta”. CP_1
Tale dazione di denaro da parte di a favore della coniuge (effettuata CP_1 CP_2
espressamente “a titolo di liberalità indiretta”) rappresenta una donazione indiretta di quota dell'immobile acquistato da quest'ultima.
Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante (Cass. 17 aprile 2019, n. 10759).
Poiché il prezzo del bene venduto ammonta a complessivi euro 709.180,00, la donazione indiretta operata da a favore della coniuge (mettendo a disposizione la citata CP_1 CP_2
somma di euro 359.180,00, pari al 50,65% del prezzo) ha quale oggetto la quota del 50,65%
dell'immobile.
L'azione revocatoria ordinaria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale
(rappresentata da tutti i beni presenti e futuri del debitore: art. 2740 c.c.), diretto a ricostituire detta garanzia, qualora la stessa venga pregiudicata da un atto di disposizione compiuto dal debitore,
accertandone l'inefficacia nei confronti del creditore.
Presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, previsti dall'art. 2901 c.c., sono l'esistenza di una ragione di credito, anche eventuale e non accertata giudizialmente (quale il credito
3 condizionato, espressamente menzionato dalla norma citata), la diminuzione (quanto meno potenziale) della garanzia patrimoniale a seguito del compimento di un atto che comporti una riduzione quantitativa o una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (conseguente alla conversione di un cespite in beni facilmente occultabili, come il denaro) tale da rendere incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva delle ragioni creditorie e la consapevolezza da parte del debitore nonché (nel caso di atto oneroso) del terzo del pregiudizio che l'atto arreca al creditore o (nel caso di atto anteriore al sorgere del credito) la dolosa preordinazione (da parte del debitore e del terzo acquirente a titolo oneroso) al fine di pregiudicare le ragioni del creditore.
Tali presupposti risultano pienamente provati.
Premesso che l'esistenza del credito dell'attore è ampiamente comprovata per tabulas e non è stata contestata dalla convenuta costituita, è evidente che la donazione indiretta (effettuata in data 31
ottobre 2023, data della stipulazione del citato contratto definitivo) ha ridotto la consistenza del patrimonio del debitore e che quest'ultimo – il quale ha riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'attore come sorto tra il 13 aprile 2022 e il 4 settembre 2023 - conosceva il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attore (consilium fraudis). Trattandosi di atto a titolo gratuito non ha alcuna rilevanza la consapevolezza di detto pregiudizio da parte della donataria.
Le argomentazioni svolte dalla convenuta non possono essere condivise.
In primo luogo, poiché l'atto revocabile è costituito dalla citata donazione indiretta eseguita in data
31 ottobre 2023, e la liberalità indiretta ha quale oggetto l'immobile acquistato dalla donataria, non rileva la data dei versamenti eseguiti dal donante alla donataria per costituire la provvista utilizzata per il parziale pagamento del prezzo.
In secondo luogo, la sussistenza dell'eventus damni è palese, essendo comprovata la consistente diminuzione del patrimonio del debitore conseguente alla dazione da parte di quest'ultimo della somma di euro 359.180,00: il rilievo secondo il quale è proprietario di un immobile, CP_1
a prescindere dal fatto che detto bene è gravato da ipoteca per la somma di euro 325.000,00 (doc. 15
4 attore), non esclude che la donazione abbia ridotto la consistenza del suo patrimonio e dunque la garanzia patrimoniale.
La donazione per cui è causa deve quindi essere dichiarata inefficace nei confronti dell'attore ed essere revocata ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (secondo i valori tariffari medi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, in riferimento allo scaglione compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00), seguono la soccombenza dei convenuti. La comunanza di interessi nella lite giustifica la condanna solidale dei soccombenti ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
Non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c., poiché non ha resistito in CP_2
giudizio con mala fede o colpa grave, la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 comma terzo c.p.c. non può essere accolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara inefficace nei confronti di la donazione indiretta di quota immobiliare Parte_1
(effettuata con i pagamenti per mezzo dei quali ha fornito a una CP_1 CP_2
provvista pari a euro 359.180,00 rappresentante parte del corrispettivo della compravendita) eseguita tramite l'atto in data 31 ottobre 2023 a rogito Notaio di Bergamo, n. 173435 di Persona_1
Repertorio e Raccolta n. 81161, trascritto con nota di trascrizione, Registro Generale n. 63506,
Registro Particolare n. 43563 (presentazione in data 17 novembre 2023), pari alla quota del 50,65%
dei beni descritti in citazione;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, con esonero da ogni responsabilità, alla annotazione della presente sentenza allorquando sarà passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro 12.046,00 per compenso professionale ed euro 1.550,40 per anticipazioni, oltre rimborso
5 spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
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