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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Carrelli Palombi PRESIDENTE
Dott.ssa Consiglia Invitto CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
Dott.ssa Miriam Rizzo COMP.PRIV.
Dott. Alessandro Giurgola COMP.PRIV.
ha pronunciato, nel procedimento n. 493/2024 R.G.V.G., la seguente:
ORDINANZA sul reclamo proposto da
(alias nato in [...] il [...], Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Paladini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brindisi (BR), alla via Dalmazia, 21/A.
Reclamante
CONTRO
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce
Reclamato
AVVERSO
il decreto emesso nel proc. n. 738/2024 R.G. Min., in data 11 dicembre 2024, con cui il
Tribunale per i Minorenni di Lecce ha rigettato l'istanza ex art. 13 l. 47/2017 formulata il
16 agosto 2024 nell'interesse di CP_1
Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 maggio 2025;
Rilevato che: il sedicente minore giunto a Lampedusa l'8 maggio 2023, su richiesta del Per_2
di Protezione per i richiedenti Asilo, Controparte_2 il 9 giugno 2023 veniva collocato presso la comunità educativa “Casa Mea” di Ceglie
Messapica ex art. 19 D.L. 142/2015; dagli accertamenti successivamente compiuti attraverso l'acquisizione del certificato di nascita del minore risultava che il suo nome corretto era Parte_1 con provvedimento del 5 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, il Tribunale per i minorenni di Lecce ratificava il collocamento del minore presso la suddetta comunità, sotto il controllo del Servizio Sociale territorialmente competente;
con istanza depositata il 16 agosto 2024, il tutore, Avv. Sandra Di Monte, chiedeva al Tribunale per i minorenni di disporre in favore del minore straniero il cd. prosieguo amministrativo dell'affidamento ex art. 13 l. 47/2017, evidenziando che il minore, pur
1 avendo proficuamente intrapreso un percorso di inserimento e integrazione sociale, necessitava di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso finalizzato alla realizzazione di un progetto di vita indipendente;
con provvedimento del 6 settembre 2024, il Giudice Delegato fissava l'ascolto del minore e del tutore e disponeva inchiesta sociale finalizzata ad accertare le condizioni esistenziali del reclamante, nonché a verificare il progetto sociale elaborato a sua tutela e l'adesione del ragazzo al progetto;
disponeva, in via provvisoria, la prosecuzione del progetto in atto a tutela del minore anche oltre il compimento della maggiore età, riservando la ratifica in sede collegiale all'esito dello svolgimento dell'istruttoria;
all'esito dell'istruttoria, con decreto dell'11 dicembre 2024, il Tribunale per i minorenni di Lecce rigettava l'istanza, evidenziando che, pur essendo emersa conferma dell'impegno del minore nel proseguire il percorso formativo, tale percorso si era concluso nel novembre del 2024 e non risultava dall'istruttoria orale e documentale che il minore stesse seguendo altri corsi o percorsi formativi la cui prosecuzione potesse essere pregiudicata dal mancato accoglimento del ricorso;
con atto depositato il 30 dicembre 2024, il difensore di ha proposto Parte_1 reclamo avverso il decreto del Tribunale, deducendo la contraddittorietà del provvedimento impugnato, nella parte in cui, pur riconoscendo l'impegno profuso dal minore nel percorso di integrazione, aveva concluso per il rigetto dell'istanza di prosieguo amministrativo, in ragione della conclusione del solo tirocinio formativo;
ha aggiunto che il percorso di integrazione intrapreso non era, invece, concluso, necessitando il ragazzo di un ulteriore periodo di supporto finalizzato a consentire il consolidamento dei progressi raggiunti;
il Procuratore Generale, con parere emesso l'11 febbraio 2025, ha concluso per la conferma del provvedimento reclamato;
all'udienza del 13 maggio 2025, sulle conclusioni del difensore, come da verbale, la
Corte ha riservato la decisione;
OSSERVA
Il reclamo è fondato.
L'art. 13.2 l. 47/2017 dispone che “quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei Servizi Sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai Servizi Sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”. Tale norma prevede, dunque, che i minori stranieri non accompagnati hanno diritto a continuare il percorso di inclusione sociale anche dopo aver compiuto la maggiore età, qualora il progetto di integrazione non si sia ancora concluso. La ratio di tale previsione è intrinsecamente legata al principio di inclusione sociale e alla protezione dei diritti fondamentali del minore, che non devono cessare al compimento della maggiore età, soprattutto nel caso di minori stranieri non accompagnati che hanno intrapreso un percorso di integrazione.
Nella specie, risulta dagli atti che al momento del suo ingresso nella Parte_1 comunità educativa “Casa Mea”, manifestava la volontà di intraprendere un percorso di integrazione all'interno della struttura, ottenendo, per tale motivo, un permesso di soggiorno per minore età, valido sino al 10 luglio 2024.
2 Come evidenziato dall'Equipe nella relazione multidisciplinare del 24 giugno 2024,
“sin dal suo ingresso in struttura, il ragazzo è apparso educato ed ha subito appreso le regole di civile convivenza, rispetta gli altri beneficiari e gli operatori di riferimento, al quale si affida per ogni dubbio e chiarimento. E' bene inserito nel gruppo dei pari e ha una rete amicale anche al di fuori della struttura, ove ha raggiunto un adeguato senso dell'orientamento.” Dalla documentazione prodotta si evince che il minore:
- da settembre 2023, ha intrapreso un percorso di scolarizzazione e di alfabetizzazione linguistica presso il C.P.I.A. di Francavilla Fontana, conseguendo in breve tempo il certificato A1 (3 gennaio 2024) e A2 (1° febbraio 2024);
- il 21 febbraio 2024, si è iscritto al percorso di primo livello presso lo stesso CPIA di
Francavilla Fontana, che attualmente frequenta;
- nel mese di febbraio 2024, è stato iscritto al Progetto Rete, un'iniziativa rivolta ai ragazzi accolti nei Progetti SPRAR/SIPROIMI (Sistema di Protezione per i richiedenti
Asilo e Rifugiati) presenti in tutto il territorio nazionale, per promuovere e favorire l'interazione tra i pari e i processi di inclusione sociale ed interculturale tramite il calcio;
- ha partecipato al Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020;
- dal 20 maggio 2024 ha iniziato un tirocinio formativo presso un ristorante della zona, conclusosi il 24 novembre 2024, non rinnovato per mancanza di disponibilità economica dell'azienda datrice di lavoro, che, come evidenziato dall' della struttura “Casa CP_3 Mea” nella relazione del 23 dicembre 2024 (prodotta dal difensore nel presente giudizio), ha consentito al ragazzo di “crescere sia dal punto di vista personale che professionale, favorendo maggiore autonomia e integrazione”. Come evidenziato nella relazione da ultimo citata, il minore, pur avendo l'aspirazione di esercitare il futuro la professione di barbiere, avendo conseguito in patria un diploma professionale di barbiere, si è dimostrato disponibile a svolgere altri impieghi, e, sin dal dicembre del 2024, si è impegnato nella ricerca di un'altra occupazione, assumendo, a partire da gennaio 2025, un impegno lavorativo con un'azienda che produce cioccolato, sita in Ceglie Messapica (BR).
Ciò premesso quanto al percorso sin qui seguito, va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risulta, a tutt'oggi, coinvolto in percorsi formativi, in Parte_1 quanto, come detto, è impegnato nella frequenza del percorso di I livello presso il CPIA di Francavilla Fontana ed è iscritto ad un progetto finalizzato a favorire il processo di inclusione sociale ed interculturale tramite il calcio (Progetto Rete).
Va aggiunto che, nella relazione del 24 giugno 2024, l'Equipe della Struttura ha evidenziato che il ragazzo, anche a causa dei propri trascorsi familiari (egli avrebbe assistito a gravi violenze perpetrate dal padre ai danni della madre), “pur essendo determinato nel raggiungimento dei propri obiettivi, risulta ancora molto fragile per alcuni aspetti” e, in particolare, “in alcune occasioni è stato preso dallo sconforto perché influenzato da alcuni ragazzi di nazioni limitrofe che volevano dissuaderlo dall'impegnarsi a seguire il progetto preferendo vie alternative più semplici che non gli avrebbero tuttavia consentito di proseguire legalmente il percorso di integrazione”. L ha, quindi, osservato che “il minore ha ancora bisogno di un supporto e di CP_3 acquisire maggiore fiducia in se stesso e nelle proprie capacità”, sicché “il prolungamento del percorso all'interno della struttura sarebbe finalizzato sia al raggiungimento di tale obiettivo sia ad accompagnarlo verso l'autonomia sul piano economico che, unitamente alla possibilità di richiedere il passaporto come maggiorenne, lo condurrebbero al completamento del proprio percorso di integrazione”. In definitiva, valutati, da un lato, la continuità del percorso già intrapreso, i risultati già raggiunti, i percorsi formativi in corso di svolgimento e, dall'altro, la persistente condizione di fragilità di determinata dall'ancora giovanissima età e dalle vicende Parte_1
3 traumatiche vissute nel paese di origine, reputa il collegio che il ragazzo necessiti di un supporto prolungato finalizzato a garantire il consolidamento del percorso di inserimento, onde scongiurare il rischio che il venir meno del monitoraggio e del sostegno dei Servizi
Sociali possa neutralizzare i risultati di integrazione sociale fino a questo momento raggiunti.
Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 13 l. 47/2017 per disporre l'affidamento di ai Servizi Sociali, quantomeno fino al compimento del ventesimo anno di Parte_1 età, cioè sino al 21 agosto 2026, reputandosi tale periodo congruo rispetto alle necessità evidenziate, tenuto conto del livello di autonomia già raggiunto dal ragazzo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, instaurato nei confronti di un ufficio del Pubblico Ministero (cfr. Cass., S.U., n. 5165 del 2004).
P.Q.M.
1) Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone, ai sensi dell'art. 13 L. n. 47/2017,
l'affidamento di (alias ai Servizi Sociali di Ceglie Parte_1 Persona_1
Messapica fino al 21 agosto 2026; 2) Onera i Servizi Sociali di Ceglie Messapica di inviare relazioni semestrali al Tribunale per i Minorenni di Lecce e di segnalare immediatamente l'eventuale interruzione del percorso;
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Lecce il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Roberto Carrelli Palombi
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