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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 10959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10959/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Medicina (BO), via delle Fragole n. 16/B, c.f. di nazionalità italiana;
C.F._1
e
, nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_2
(BO), via Giuseppe Biagi n. 3, c.f. , di nazionalità italiana;
C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti dal prof. avv. Guido Corapi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Modena, via Canalino n. 5, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso:” visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 26/11/2024.
Pm: parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/09/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata a [...], il [...] la figlia Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 8 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17/10/2024 ; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(BR), il 28 novembre 1974 e , nata a [...], il 16 Parte_2
luglio 1973, uniti in matrimonio celebrato a Santa Croce di Magliano (CB) il 10/08/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Medicina (BO) al n. 11 parte 2 serie B anno
2013;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) affida in modo condiviso ad entrambi i genitori al fine di consentirle di mantenere un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa (come, a solo titolo esemplificativo, l'adozione di terapie mediche, la scelta dell'indirizzo degli studi e degli istituti scolastici, le vacanze studio, i corsi formativi), tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale la figlia si troverà di volta in volta;
3) colloca la figlia presso la madre, in considerazione delle sue abitudini di vita e dell'età, nell'immobile di proprietà esclusiva della SI.ra , posto in Medicina (BO), via Giuseppe Biagi Pt_2
n. 3, dove trasferirà la residenza ai fini anagrafici;
4) dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento della figlia in misura proporzionale alla propria capacità contributiva. A tal fine, a decorrere dal 23/09/2024, data di deposito del ricorso congiunto, obbliga il SI. a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia, un assegno mensile di complessivi Euro 300,00 (trecento/00), di cui
Euro 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario all'IBAN: [...]
pagina 2 di 8 intestato alla SI.ra , ed Euro 100,00 (cento/00) mediante buoni pasto di pari valore;
il tutto Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese. Nel caso in cui, il SI. per qualsiasi motivo, non possa Parte_1 fornire i buoni pasto per il predetto valore, l'importo complessivo dell'assegno mensile di mantenimento verrà corrisposto integralmente in danaro, con le modalità e nel termine dianzi indicati;
La somma predetta sarà aggiornata ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con riferimento al corrispondente mese dell'anno precedente. Eventuali modifiche dell'importo saranno comunicate per iscritto tra le parti.
5) prende atto che le Parti hanno convenuto che spetteranno, in via esclusiva, alla SI.ra i Pt_2
contributi pubblici e/o le agevolazioni economiche destinati alle famiglie, quale, a titolo esemplificativo, l'assegno unico universale per figli a carico. Per tanto, il SI. autorizza, Parte_1 sin d'ora, la SI.ra a presentare la formale domanda;
Pt_2
6) dispone che le spese straordinarie e, comunque, extra-assegno, da sostenersi nell'interesse della figlia minore riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione della stessa, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo ed in relazione al diritto di ottenere il rimborso dall'altro genitore, le Parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime, come segue:
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici, se prescritti e erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) medicinali prescritti dal medico di base curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici presso strutture private o in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) esami, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ed interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) assicurazione richiesta dalla scuola;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico da e per la scuola/università; f)
pagina 3 di 8 dotazione informatica (pc/tablet etc.) richiesta dalla scuola e connessa al programma di studio o ad eventuali bisogni educativi specifici (BES – DSA) della figlia, entro costi moderati;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
e) gite scolastiche con pernottamento;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso sportivo o artistico rientrante tra quelli più diffusi (come calcio, nuoto, basket, etc.) e relativo abbigliamento e attrezzatura, tutti entro costi moderati;
b) spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo
B; c) spese di assicurazione e bollo del mezzo di trasporto se acquistato in accordo fra i genitori per la figlia;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) spese per l'espletamento di una seconda attività sportiva;
b) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività; c) secondo corso di istruzione e/o seconda attività ludico-ricreative (quali, ad esempio, corsi lingua privati, corsi di musica o altre discipline, etc.); d) viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi viaggi studio all'estero; e) mezzo di trasporto in proprietà esclusiva della figlia. Le spese straordinarie o extra-assegno dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei 15 giorni successivi alla richiesta e relativa esibizione dei giustificativi, il genitore onerato sarà tenuto a rimborsare l'altro che ha anticipato la spesa. Resta salva la facoltà di ciascun genitore di rinunciare al rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute. Per le spese straordinarie o extra-assegno che richiedono il preventivo accordo, le Parti stabiliscono che l'accordo dovrà risultare in forma scritta, anche attraverso whatsapp, sms, email, etc., purché in via privata con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data di sostenimento della spesa. Le Parti stabiliscono, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
per tanto i genitori si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture e ricevute fiscali a nome della figlia minore. Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con la figlia;
7) dispone che il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni e le eSIenze della minore e, in ogni caso, previo congruo avviso alla SI.ra e Pt_2
secondo il seguente calendario:
- il padre terrà con sé la figlia, presso la propria residenza, due notti anche non consecutive alla settimana, indicativamente dall'orario di uscita da scuola sino all'orario di entrata a scuola del pagina 4 di 8 giorno successivo, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarla presso l'istituto frequentato.
La scelta delle notti che la figlia trascorrerà con il padre verrà concordata dai genitori, indicativamente, entro la domenica della settimana precedente e, comunque, con almeno due giorni di anticipo. In caso di disaccordo, il padre trascorrerà con la figlia le notti di martedì e giovedì indicativamente dall'orario di uscita da scuola sino all'orario di entrata a scuola del giorno successivo, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarla presso l'istituto frequentato;
- il padre, inoltre, terrà con sé la figlia a fine settimana alterni, dall'ultimo giorno della settimana scolastica (venerdì o sabato) al termine delle lezioni sino all'orario di entrata a scuola del lunedì successivo, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarla presso l'istituto frequentato;
- vacanze, festività e compleanni: le parti riconoscendo l'importanza, per la figlia, di trascorrere tali periodi/eventi con l'uno e l'altro genitore, in pari tempo, si obbligano, di volta in volta, a concordare, con adeguato preavviso, i tempi e le modalità di frequentazione della figlia, rispettandone la volontà e compatibilmente con gli interessi e le eSIenze scolastiche e/o personali della stessa. In difetto di specifico accordo tra i genitori, verranno le seguenti pattuizioni:
- vacanze natalizie: la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale (24/12) con un genitore e quello di Natale (25/12) con l'altro genitore. Parimenti, la figli trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Capodanno (31/12) con un genitore e quello di Capodanno (1/01) con l'altro genitore. Per l'anno 2024/2025, la scelta tra i predetti giorni da trascorrere con la figlia spetterà al padre. Per i restanti giorni del periodo natalizio, la figlia trascorrerà il periodo dal 26/12 al 30/12 (5 giorni) con un genitore ed il periodo dal 2/01 al 6/01 (5 giorni) con l'altro genitore. Per
l'anno 2024/2025, la scelta tra i predetti periodi da trascorrere con la figlia spetterà alla madre, per l'anno successivo spetterà al padre e così via secondo l'alternanza annuale.
Nell'eventualità in cui il genitore, al quale spetta la scelta dei periodi secondo l'alternanza annuale di cui sopra, decidesse di trascorrere le vacanze in luogo diverso da quello della propria residenza o domicilio, la figlia trascorrerà con quest'ultimo il periodo dal 24/12 al 30/12 (7 giorni), mentre l'altro genitore il periodo dal 31/12 al 6/01 (7 giorni). La decisione di trascorrere altrove le vacanze natalizie dovrà essere comunicata all'altro genitore entro il 31 ottobre di ogni anno;
- vacanze pasquali: la figlia trascorrerà l'intero periodo di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni. Detto periodo spetterà alla madre per il 2025, al padre per il 2026 e così via. Le Parti concordano che, qualora entrambe decidessero di rimanere a Medicina per le vacanze pasquali, i giorni Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dalla figlia alternativamente uno con un genitore ed uno con l'altro
- festività civili e religiose e relativi ponti: la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la pagina 5 di 8 madre i giorni di festa religiosa e nazionale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), nonché i relativi ponti;
-compleanno: il giorno del compleanno verrà trascorso dalla figlia con entrambi i genitori, o in alternativa un anno con il padre e uno con la madre. In quest'ultimo caso, il genitore che non avrà con sé la figlia nel giorno del suo compleanno avrà diritto di farle visita presso l'altro genitore.
-vacanze estive: la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane, delle quali solo due consecutive, durante le vacanze estive scolastiche.
Al fine di consentire ai genitori di organizzare i propri impegni di lavoro unitamente al periodo da dedicare alle proprie personali ferie ed a quelle da passare con la figlia, gli stessi convengono che l'esatta cadenza del suddetto periodo dovrà essere concordata entro il 30 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con la figlia, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il genitore a cui spetta la scelta, dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 30 maggio dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa. Prima della partenza, i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la figlia, nonché le generalità degli accompagnatori del genitore affidatario.
8) prende atto che i genitori concordano, inoltre, che:
a) i rispettivi periodi di vacanza con la figlia (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività etc.) prevarranno sul regime ordinario di frequentazione settimanale di cui sopra;
b) durante le vacanze, ciascun genitore potrà contattare telefonicamente la figlia ogni giorno;
c) ogni genitore dovrà preavvertire l'altro allorché nei tempi in cui ha con sé la figlia (vacanze, festività, week end) si allontani con la stessa dalle rispettive residenze, indicando il luogo ove si recherà ed il recapito telefonico;
d) entrambi i genitori potranno partecipare a feste, recite, partite, gare sportive della figlia, nonché a visite mediche ed incontri con gli insegnanti. Gli stessi genitori si impegnano a comunicarsi direttamente ogni informazione relativa allo stato di salute e gli studi della figlia, a concordare insieme i provvedimenti da assumere e le modalità di gestione della figlia stessa in caso di malattia, attenendosi alle indicazioni del medico curante e/o di eventuali specialisti, nonché a quelle degli insegnanti per quanto concerne la scuola;
e) in caso di malattia della figlia durante i giorni in cui questa si trova con uno dei due genitori,
l'altro potrà farle visita presso la casa materna o paterna ove si trova in quel momento, previo accordo tra i genitori;
pagina 6 di 8 9) prende atto che le parti si impegnano a non presentare alla figlia minore l'eventuale nuovo compagno/a con cui dovessero intrattenere una relazione sentimentale, sino a quando non sarà diventata stabile nel tempo ed equilibrata;
10) prende atto che le parti si obbligano a comunicare, con adeguato anticipo, la propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia nei tempi come sopra previsti e, nel caso in cui uno di essi non possa sostituire l'altro per impegni precedentemente presi e non prorogabili, si impegnano altresì a reperire una persona di fiducia di entrambi i coniugi dalla quale farsi sostituire nella cura e custodia dei bambini. La relativa spesa verrà ripartita tra i genitori medesimi, in parti uguali.
Ciascun genitore si impegna a prestare, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, la propria collaborazione attiva per consentire alla figlia di frequentare i corsi, preventivamente concordati, inerenti allo svolgimento di attività sportive, musicali e ricreative, e così, a titolo esemplificativo, accompagnandola e riportandola a casa;
10) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di essere in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, di conseguenza, rinunciano a richiedersi un assegno da attribuirsi a titolo di alimenti o concorso al loro personale mantenimento, godendo, allo stato attuale, di sostanze adeguate a far fronte alle proprie eSIenze;
11) prende atto che al fine regolare i rapporti di natura patrimoniale tra i coniugi, il SI. Parte_1
si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo alle spese del mutuo acceso per Pt_2
l'acquisto del proprio immobile, l'importo mensile di Euro 352,00 (trecentocinquantadue/00) sino a maggio 2039 e, comunque, sino all'integrale rimborso del predetto finanziamento. Il predetto importo verrà corrisposto, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario all'IBAN
[...] intestato alla SI.ra . Pt_2
Prende atto che le parti hanno concordato che il conto corrente cointestato deve intendersi in comproprietà al 50% tra i coniugi e, pertanto, al momento dell'estinzione, il rispettivo 50% di competenza andrà accreditato sul conto corrente di esclusiva titolarità di ciascun coniuge.
Prende atto che i ricorrenti hanno richiesto per i pagamenti e trasferimenti di danaro dianzi indicati,
l'esenzione da imposte di bolle e/o tasse, trattandosi di atti di attuazione del presente accordo finalizzato alla soluzione di crisi familiare.
12) prende atto che i coniugi, nel ribadire che la SI.ra , con il consenso del marito, si è Pt_2
trasferita, insieme alla figlia, in altro immobile di cui è piena proprietaria, a far data dal 15 settembre 2024, concordano che nella casa familiare, con gli arredi che vi si trovano, continuerà ad abitare il SI. che ne è anche l'esclusivo proprietario. Le Parti danno atto che resteranno Parte_1
a carico del SI. i costi inerenti al godimento ed alla manutenzione, ordinaria e Parte_1
pagina 7 di 8 straordinaria, del predetto immobile.
13) prende atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
14) prende atto che i coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Medicina (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConSIlio della Sezione Prima Civile in data 11.12.2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10959/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Medicina (BO), via delle Fragole n. 16/B, c.f. di nazionalità italiana;
C.F._1
e
, nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_2
(BO), via Giuseppe Biagi n. 3, c.f. , di nazionalità italiana;
C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti dal prof. avv. Guido Corapi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Modena, via Canalino n. 5, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso:” visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 26/11/2024.
Pm: parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/09/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata a [...], il [...] la figlia Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 8 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17/10/2024 ; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(BR), il 28 novembre 1974 e , nata a [...], il 16 Parte_2
luglio 1973, uniti in matrimonio celebrato a Santa Croce di Magliano (CB) il 10/08/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Medicina (BO) al n. 11 parte 2 serie B anno
2013;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) affida in modo condiviso ad entrambi i genitori al fine di consentirle di mantenere un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa (come, a solo titolo esemplificativo, l'adozione di terapie mediche, la scelta dell'indirizzo degli studi e degli istituti scolastici, le vacanze studio, i corsi formativi), tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale la figlia si troverà di volta in volta;
3) colloca la figlia presso la madre, in considerazione delle sue abitudini di vita e dell'età, nell'immobile di proprietà esclusiva della SI.ra , posto in Medicina (BO), via Giuseppe Biagi Pt_2
n. 3, dove trasferirà la residenza ai fini anagrafici;
4) dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento della figlia in misura proporzionale alla propria capacità contributiva. A tal fine, a decorrere dal 23/09/2024, data di deposito del ricorso congiunto, obbliga il SI. a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia, un assegno mensile di complessivi Euro 300,00 (trecento/00), di cui
Euro 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario all'IBAN: [...]
pagina 2 di 8 intestato alla SI.ra , ed Euro 100,00 (cento/00) mediante buoni pasto di pari valore;
il tutto Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese. Nel caso in cui, il SI. per qualsiasi motivo, non possa Parte_1 fornire i buoni pasto per il predetto valore, l'importo complessivo dell'assegno mensile di mantenimento verrà corrisposto integralmente in danaro, con le modalità e nel termine dianzi indicati;
La somma predetta sarà aggiornata ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con riferimento al corrispondente mese dell'anno precedente. Eventuali modifiche dell'importo saranno comunicate per iscritto tra le parti.
5) prende atto che le Parti hanno convenuto che spetteranno, in via esclusiva, alla SI.ra i Pt_2
contributi pubblici e/o le agevolazioni economiche destinati alle famiglie, quale, a titolo esemplificativo, l'assegno unico universale per figli a carico. Per tanto, il SI. autorizza, Parte_1 sin d'ora, la SI.ra a presentare la formale domanda;
Pt_2
6) dispone che le spese straordinarie e, comunque, extra-assegno, da sostenersi nell'interesse della figlia minore riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione della stessa, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo ed in relazione al diritto di ottenere il rimborso dall'altro genitore, le Parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime, come segue:
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici, se prescritti e erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) medicinali prescritti dal medico di base curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici presso strutture private o in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) esami, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ed interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) assicurazione richiesta dalla scuola;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico da e per la scuola/università; f)
pagina 3 di 8 dotazione informatica (pc/tablet etc.) richiesta dalla scuola e connessa al programma di studio o ad eventuali bisogni educativi specifici (BES – DSA) della figlia, entro costi moderati;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
e) gite scolastiche con pernottamento;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso sportivo o artistico rientrante tra quelli più diffusi (come calcio, nuoto, basket, etc.) e relativo abbigliamento e attrezzatura, tutti entro costi moderati;
b) spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo
B; c) spese di assicurazione e bollo del mezzo di trasporto se acquistato in accordo fra i genitori per la figlia;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) spese per l'espletamento di una seconda attività sportiva;
b) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività; c) secondo corso di istruzione e/o seconda attività ludico-ricreative (quali, ad esempio, corsi lingua privati, corsi di musica o altre discipline, etc.); d) viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi viaggi studio all'estero; e) mezzo di trasporto in proprietà esclusiva della figlia. Le spese straordinarie o extra-assegno dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei 15 giorni successivi alla richiesta e relativa esibizione dei giustificativi, il genitore onerato sarà tenuto a rimborsare l'altro che ha anticipato la spesa. Resta salva la facoltà di ciascun genitore di rinunciare al rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute. Per le spese straordinarie o extra-assegno che richiedono il preventivo accordo, le Parti stabiliscono che l'accordo dovrà risultare in forma scritta, anche attraverso whatsapp, sms, email, etc., purché in via privata con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data di sostenimento della spesa. Le Parti stabiliscono, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
per tanto i genitori si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture e ricevute fiscali a nome della figlia minore. Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con la figlia;
7) dispone che il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni e le eSIenze della minore e, in ogni caso, previo congruo avviso alla SI.ra e Pt_2
secondo il seguente calendario:
- il padre terrà con sé la figlia, presso la propria residenza, due notti anche non consecutive alla settimana, indicativamente dall'orario di uscita da scuola sino all'orario di entrata a scuola del pagina 4 di 8 giorno successivo, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarla presso l'istituto frequentato.
La scelta delle notti che la figlia trascorrerà con il padre verrà concordata dai genitori, indicativamente, entro la domenica della settimana precedente e, comunque, con almeno due giorni di anticipo. In caso di disaccordo, il padre trascorrerà con la figlia le notti di martedì e giovedì indicativamente dall'orario di uscita da scuola sino all'orario di entrata a scuola del giorno successivo, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarla presso l'istituto frequentato;
- il padre, inoltre, terrà con sé la figlia a fine settimana alterni, dall'ultimo giorno della settimana scolastica (venerdì o sabato) al termine delle lezioni sino all'orario di entrata a scuola del lunedì successivo, quando provvederà, egli stesso, ad accompagnarla presso l'istituto frequentato;
- vacanze, festività e compleanni: le parti riconoscendo l'importanza, per la figlia, di trascorrere tali periodi/eventi con l'uno e l'altro genitore, in pari tempo, si obbligano, di volta in volta, a concordare, con adeguato preavviso, i tempi e le modalità di frequentazione della figlia, rispettandone la volontà e compatibilmente con gli interessi e le eSIenze scolastiche e/o personali della stessa. In difetto di specifico accordo tra i genitori, verranno le seguenti pattuizioni:
- vacanze natalizie: la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale (24/12) con un genitore e quello di Natale (25/12) con l'altro genitore. Parimenti, la figli trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Capodanno (31/12) con un genitore e quello di Capodanno (1/01) con l'altro genitore. Per l'anno 2024/2025, la scelta tra i predetti giorni da trascorrere con la figlia spetterà al padre. Per i restanti giorni del periodo natalizio, la figlia trascorrerà il periodo dal 26/12 al 30/12 (5 giorni) con un genitore ed il periodo dal 2/01 al 6/01 (5 giorni) con l'altro genitore. Per
l'anno 2024/2025, la scelta tra i predetti periodi da trascorrere con la figlia spetterà alla madre, per l'anno successivo spetterà al padre e così via secondo l'alternanza annuale.
Nell'eventualità in cui il genitore, al quale spetta la scelta dei periodi secondo l'alternanza annuale di cui sopra, decidesse di trascorrere le vacanze in luogo diverso da quello della propria residenza o domicilio, la figlia trascorrerà con quest'ultimo il periodo dal 24/12 al 30/12 (7 giorni), mentre l'altro genitore il periodo dal 31/12 al 6/01 (7 giorni). La decisione di trascorrere altrove le vacanze natalizie dovrà essere comunicata all'altro genitore entro il 31 ottobre di ogni anno;
- vacanze pasquali: la figlia trascorrerà l'intero periodo di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni. Detto periodo spetterà alla madre per il 2025, al padre per il 2026 e così via. Le Parti concordano che, qualora entrambe decidessero di rimanere a Medicina per le vacanze pasquali, i giorni Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dalla figlia alternativamente uno con un genitore ed uno con l'altro
- festività civili e religiose e relativi ponti: la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la pagina 5 di 8 madre i giorni di festa religiosa e nazionale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), nonché i relativi ponti;
-compleanno: il giorno del compleanno verrà trascorso dalla figlia con entrambi i genitori, o in alternativa un anno con il padre e uno con la madre. In quest'ultimo caso, il genitore che non avrà con sé la figlia nel giorno del suo compleanno avrà diritto di farle visita presso l'altro genitore.
-vacanze estive: la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane, delle quali solo due consecutive, durante le vacanze estive scolastiche.
Al fine di consentire ai genitori di organizzare i propri impegni di lavoro unitamente al periodo da dedicare alle proprie personali ferie ed a quelle da passare con la figlia, gli stessi convengono che l'esatta cadenza del suddetto periodo dovrà essere concordata entro il 30 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con la figlia, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il genitore a cui spetta la scelta, dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 30 maggio dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa. Prima della partenza, i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la figlia, nonché le generalità degli accompagnatori del genitore affidatario.
8) prende atto che i genitori concordano, inoltre, che:
a) i rispettivi periodi di vacanza con la figlia (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività etc.) prevarranno sul regime ordinario di frequentazione settimanale di cui sopra;
b) durante le vacanze, ciascun genitore potrà contattare telefonicamente la figlia ogni giorno;
c) ogni genitore dovrà preavvertire l'altro allorché nei tempi in cui ha con sé la figlia (vacanze, festività, week end) si allontani con la stessa dalle rispettive residenze, indicando il luogo ove si recherà ed il recapito telefonico;
d) entrambi i genitori potranno partecipare a feste, recite, partite, gare sportive della figlia, nonché a visite mediche ed incontri con gli insegnanti. Gli stessi genitori si impegnano a comunicarsi direttamente ogni informazione relativa allo stato di salute e gli studi della figlia, a concordare insieme i provvedimenti da assumere e le modalità di gestione della figlia stessa in caso di malattia, attenendosi alle indicazioni del medico curante e/o di eventuali specialisti, nonché a quelle degli insegnanti per quanto concerne la scuola;
e) in caso di malattia della figlia durante i giorni in cui questa si trova con uno dei due genitori,
l'altro potrà farle visita presso la casa materna o paterna ove si trova in quel momento, previo accordo tra i genitori;
pagina 6 di 8 9) prende atto che le parti si impegnano a non presentare alla figlia minore l'eventuale nuovo compagno/a con cui dovessero intrattenere una relazione sentimentale, sino a quando non sarà diventata stabile nel tempo ed equilibrata;
10) prende atto che le parti si obbligano a comunicare, con adeguato anticipo, la propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia nei tempi come sopra previsti e, nel caso in cui uno di essi non possa sostituire l'altro per impegni precedentemente presi e non prorogabili, si impegnano altresì a reperire una persona di fiducia di entrambi i coniugi dalla quale farsi sostituire nella cura e custodia dei bambini. La relativa spesa verrà ripartita tra i genitori medesimi, in parti uguali.
Ciascun genitore si impegna a prestare, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, la propria collaborazione attiva per consentire alla figlia di frequentare i corsi, preventivamente concordati, inerenti allo svolgimento di attività sportive, musicali e ricreative, e così, a titolo esemplificativo, accompagnandola e riportandola a casa;
10) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di essere in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, di conseguenza, rinunciano a richiedersi un assegno da attribuirsi a titolo di alimenti o concorso al loro personale mantenimento, godendo, allo stato attuale, di sostanze adeguate a far fronte alle proprie eSIenze;
11) prende atto che al fine regolare i rapporti di natura patrimoniale tra i coniugi, il SI. Parte_1
si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo alle spese del mutuo acceso per Pt_2
l'acquisto del proprio immobile, l'importo mensile di Euro 352,00 (trecentocinquantadue/00) sino a maggio 2039 e, comunque, sino all'integrale rimborso del predetto finanziamento. Il predetto importo verrà corrisposto, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario all'IBAN
[...] intestato alla SI.ra . Pt_2
Prende atto che le parti hanno concordato che il conto corrente cointestato deve intendersi in comproprietà al 50% tra i coniugi e, pertanto, al momento dell'estinzione, il rispettivo 50% di competenza andrà accreditato sul conto corrente di esclusiva titolarità di ciascun coniuge.
Prende atto che i ricorrenti hanno richiesto per i pagamenti e trasferimenti di danaro dianzi indicati,
l'esenzione da imposte di bolle e/o tasse, trattandosi di atti di attuazione del presente accordo finalizzato alla soluzione di crisi familiare.
12) prende atto che i coniugi, nel ribadire che la SI.ra , con il consenso del marito, si è Pt_2
trasferita, insieme alla figlia, in altro immobile di cui è piena proprietaria, a far data dal 15 settembre 2024, concordano che nella casa familiare, con gli arredi che vi si trovano, continuerà ad abitare il SI. che ne è anche l'esclusivo proprietario. Le Parti danno atto che resteranno Parte_1
a carico del SI. i costi inerenti al godimento ed alla manutenzione, ordinaria e Parte_1
pagina 7 di 8 straordinaria, del predetto immobile.
13) prende atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
14) prende atto che i coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Medicina (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConSIlio della Sezione Prima Civile in data 11.12.2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Stefano Giusberti
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