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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/10/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1912/2024 del Ruolo Generale promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 degli avv.ti Gian Maria Mosca ed Erika Catellani;
RICORRENTE contro
quale titolare dell'impresa individuale SB MA DI RT EM (P.I. CP_2
); P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per la parte ricorrente:
«Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta
CONCLUSIONI
NEL MERITO
In via principale
- Accertare e dichiarare la sussistenza della clausola di garanzia post-vendita del contratto di cui al doc. 3 e conseguentemente dichiarare l'inadempimento contrattuale di SB AC di AR MM e la risoluzione del contratto di cui al doc. 3, e conseguentemente dichiarare e condannare SB AC di AR MM al pagamento in favore di della somma di € 26.230,00 iva compresa pari alla CP_1 restituzione del prezzo versato, e a riprendere, a proprie spese, il bene oggetto di compravendita.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di SB AC di AR MM e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di della somma di € 10.378,58, così suddivisa: CP_1
• € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il ritardo di 7 mesi nella consegna del bene;
• € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno, anche di immagine;
• € 4.378,58 a titolo di rimborso della fattura RPM s.a.s. di Mirimm n. 132 del 30.06.2023 (doc. 11).
- Dichiarare tenuta e condannare SB MA di RT MM a pagare in favore di la CP_1 somma di € 10.000,00 indebitamente percepita ed oggetto di appropriazione indebita. pagina 1 di 5 - Dichiarare tenuta e condannare SB AC di AR MM a pagare in favore di la CP_1 somma di € 3.845,88 a titolo di rimborso spese di procedura di arbitrato e spese legali di assistenza stragiudiziale, di negoziazione assistita e di arbitrato, così suddivise:
• € 329,40 quali spese di avvio arbitrato presso ADR Center (doc. 21);
• € 3.516,48 quali spese di assistenza legale Avv. Mosca (doc. 22).
Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata
- In ogni caso, nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, visto il riconoscimento di debito sottoscritto dalla SB AC di AR MM in data 05.12.2023 di cui al doc. 20, dichiarare tenuta e condannare parte resistente al pagamento in favore della della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo CP_1 soddisfo.
LE SPESE
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese successive ed occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insta affinché vengano ammesse a capitoli di prova per interrogatorio e testi le circostanze suesposte nel “premesso in fatto che”, circostanze che qui si intendono integralmente trascritte e precedute dal rituale “vero che”.
- Si indica a teste: I. Sig. residente in [...]». Tes_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e seguenti c.p.c. la società ricorrente conveniva in giudizio la società SB MA di RT MM, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un macchinario utensile, del tipo rettificatrice tangenziale, per il prezzo di € 25.610,00 iva compresa, adducendo malfunzionamenti e difetti del macchinario, oltre alla restituzione di un maggior prezzo erroneamente corrisposto e mai restituito dalla venditrice.
La ricorrente produceva, a tale riguardo, documentazione attestante l'avvenuto pagamento per totali € 35.620,00, cioè per un importo di 10.000,00 € superiore a quanto convenuto a causa di un errore contabile, specificando che, nonostante le numerose richieste di restituzione di tale importo avanzate e l'impegno della resistente, sottoscritto in data 5.12.2023, tale cifra non veniva restituita alla
[...]
CP_1
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto, la resistente specificava che il macchinario veniva consegnato e collaudato in data 18.07.2022, con un ritardo sulla consegna di circa 7 mesi rispetto al termine concordato (21.12.2021), e che a decorrere dalla fine del mese di maggio 2023, lo stesso macchinario presentava malfunzionamenti che rendevano necessari interventi tecnici per la sistemazione. Il contratto prevedeva una garanzia di 12 mesi dalla messa in servizio, comprensiva di mano d'opera e sostituzione pezzi difettosi. specificava che, nonostante un primo intervento, la rettificatrice presentava ulteriori CP_1 malfunzionamenti che richiedevano nuovi interventi da parte della venditrice ma che, nonostante i vari solleciti e l'aggravamento del problema, quest'ultima non interveniva.
pagina 2 di 5 Di fronte all'inerzia della resistente, si vedeva costretta ad istaurare, preliminarmente, un CP_3 arbitrato, come previsto dalle clausole contrattuali nonchè, stante la mancata adesione di SB MA allo stesso, un tentativo di negoziazione assistita, risultato anch'esso vano.
Solo in data 5.12.2023 la Sig.ra MM AR, legale rappresentante di SB MA, si presentava presso la sede di ed eseguiva un intervento manutentivo che, tuttavia, non si rivelava risolutivo e, in CP_1 tale circostanza, sottoscriveva un riconoscimento di debito per la restituzione della somma di € 10.000,00 versata in eccedenza al momento dell'acquisto del macchinario, oltre ad € 2.000,00 a titolo di rimborso spese legali, proponendo un piano rateale che, tuttavia, non veniva rispettato. Per tale ragione la ricorrente istaurava il presente giudizio.
Con decreto del 26.05.2024 il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti assegnando i termini per la notifica alla resistente del medesimo decreto e del ricorso. Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 15.01.2025 la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, quindi, a seguito di discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed in data 05.02.2025 pronunciava sentenza non definitiva, con la quale rigettava la domanda di risarcimento danni formulata da accoglieva la domanda di restituzione di € 10.000,00 oltre interessi legali CP_1 dalla stessa avanzata e rimetteva la causa in istruttoria disponendo C.T.U. tecnica, al fine di verificare l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati da parte ricorrente in relazione al bene compravenduto.
Esaurite le operazioni peritali, la causa era infine introitata in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., celebrata l'08.10.2025.
*** *** ***
La domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto del macchinario, formulata da è fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
La C.T.U. svolta in corso di causa, le cui conclusioni si ritiene di dover condividere appieno, in quanto frutto di argomentazioni scevre di vizi logici nonché di indagini esaustive, documentate ed obiettive sul manufatto compravenduto, confermava integralmente l'esistenza dei vizi e dei malfunzionamenti denunciati da parte ricorrente, con la sola eccezione di quelli riferiti al c.d. «asse X», risolti prima dell'esame peritale.
Il perito appurava l'effettiva presenza delle perdite di olio dal mandrino e dalla parte inferiore del basamento le quali, pur non costituendo problematiche tali da bloccare la produzione, devono essere considerate «non ammissibili» per un'apparecchiatura nuova (si vedano le risposte ai punti nn. 1 e 2 del quesito, a pagina 5 dell'elaborato peritale, ed il relativo corredo fotografico alle pagine 23, 24 e 25).
Parimenti confermati risultavano i lamentati bloccaggi dell'asse Y «sia con la funzione manuale comandata dall'operatore, sia con la funzione in automatico», difformità, questa, che «limitando la qualità della lavorazione da eseguire e i tempi di esecuzione» era invece reputata di ostacolo per lo svolgimento dell'attività produttiva (si veda nuovamente la pagina 5 della perizia).
L'ing. stimava, poi, in un range compreso tra 9.950,00 euro e 14.470,00 euro i costi necessari Per_1 ad emendare i vizi riscontrati e, in egual misura, la perdita di valore subita dalla rettificatrice malfunzionante nell'eventualità in cui i vizi medesimi si fossero rivelati ineliminabili.
Oltre alle problematiche di natura squisitamente meccanica sin qui descritte, il C.T.U. assodava ulteriori difformità tra lo status del macchinario e la disciplina dettata dalla vigente normativa in materia di sicurezza, che possono sintetizzarsi come segue:
- incompletezza del manuale d'uso, privo degli schemi elettrici e lacunoso nel capitolo dedicato ai rischi di utilizzo del dispositivo;
pagina 3 di 5 - presenza, nel manuale medesimo, di plurime incongruenze, diffusamente indicate a pagina 10 dell'elaborato peritale, rivelatrici del fatto che esso è in realtà «un copia e incolla di altri manuali, non aggiornato nei contenuti rispetto a quanto previsto nella Direttiva 2006/42/CE» (cosiddetta Direttiva Macchine);
- irregolarità della targa apposta sul macchinario recante il prescritto contrassegno CE. Sulla stessa sono infatti riportati i dati del dispositivo, ma il costruttore dichiarato è tale di CP_4 CP_5
, anziché la resistente SB AC, ed il numero di matricola (06221038) non corrisponde a quello
[...] indicato nella dichiarazione CE (04221038) (pagina 11 dell'elaborato peritale);
- non conformità degli interblocchi di sicurezza (pagina 11 dell'elaborato peritale).
Alla luce delle motivazioni ora riepilogate, il C.T.U. concludeva che «il macchinario non è conforme alla Direttiva Macchine, di conseguenza non è commerciabile nel territorio europeo» (pagina 12 della perizia).
I dati oggettivi raccolti dal C.T.U., in primis l'assodata incommerciabilità del bene, indi l'entità dei vizi riscontrati, la cui incidenza sull'economia complessiva del rapporto contrattuale era stimata dal perito in un ordine di grandezza compreso tra la metà circa ed i 2/3 del corrispettivo a suo tempo pagato da a SB AC, valutati congiuntamente all'elemento soggettivo rappresentato dal contegno CP_1 dell'impresa convenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale (segnatamente, l'aver sistematicamente ed immotivatamente ignorato le richieste di intervento provenienti dall'acquirente del dispositivo difettoso), conducono in maniera univoca a ritenere sussistente il grave inadempimento contrattuale di SB AC, responsabile di avere compromesso irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio esistente tra le parti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 04.03.2022, n. 7187; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 09.07.2021, n. 19579).
Richiamata la parte motiva della sentenza non definitiva pronunciata in data 05.02.2025, il contratto di compravendita stipulato da con SB AC in data 15.11.2021, avente ad oggetto la CP_1 rettificatrice tangenziale per piani Stefor Mod. RTB 10/5 semiautomatica, deve pertanto essere risolto per fatto e colpa esclusivi dell'impresa resistente, la quale deve essere altresì condannata a restituire all'acquirente il corrispettivo ricevuto, pari a complessivi euro 26.230,00 compresa I.V.A.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali da dì della domanda al saldo.
Venendo ad esaminare l'ulteriore domanda formulata dalla società ricorrente, vale a dire quella di ristoro del costo di attivazione della procedura arbitrale e di quelle sostenute in relazione alla procedura di negoziazione assistita, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che le spese affrontate per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nell'esborso sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 15.04.2025, n. 9849; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 30.05.2023, n. 15265; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.05.2022, n. 15732; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 04.11.2020, n. 24481).
Nel caso di specie, alcuna prova risulta fornita da parte ricorrente in ordine all'avvenuto esborso di somme in favore del procuratore per la fase di negoziazione assistita, risultando prodotta unicamente la ricevuta comprovante il bonifico effettuato in data 17.07.2023 per il pagamento delle spese arbitrali, per euro 329,40 (si veda il documento n. 21 del fascicolo di parte).
A ciò consegue che solo tale ultimo importo debba essere riconosciuto in favore di non CP_1 essendo stata comunque fornita prova in ordine ad ulteriori esborsi effettuati in relazione alla procedura di negoziazione.
pagina 4 di 5 La ricorrente, difatti, offriva in comunicazione unicamente un prospetto di calcolo riepilogativo dei compensi ritenuti spettanti per tale fase, ma ometteva di corroborare con idonea documentazione di avere materialmente versato al proprio difensore l'importo corrispondente.
Parte resistente deve quindi essere condannata al pagamento della somma di euro 329,40 in favore di dovendo invece essere rigettata, per il resto, la domanda relativa al rimborso delle spese CP_1 sostenute per l'assistenza stragiudiziale, in quanto non provate nella loro attualità. Su tale somma, oggetto di obbligazione di natura risarcitoria, vanno riconosciuti ex officio rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino ad oggi, oltre agli interessi legali dal dì dell'esborso al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 15.11.2021 da con AR CP_1 MM, in qualità di titolare dell'impresa individuale SB AC di AR MM, per grave inadempimento di quest'ultima; condanna la resistente a restituire alla ricorrente il corrispettivo versato, pari a euro 26.230,00 inclusa I.V.A., oltre interessi legali da dì dell'esborso al saldo;
condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di arbitrato, pari a euro 329,40, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dal dì dell'esborso ad oggi e interessi legali su quanto liquidato ad oggi, fino al saldo;
condanna AR MM, in qualità di titolare dell'impresa individuale SB AC di AR MM, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi professionali, CP_1 oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni (c.u. e marche); pone definitivamente a carico di AR MM, in qualità di titolare dell'impresa individuale SB AC di AR MM, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1912/2024 del Ruolo Generale promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 degli avv.ti Gian Maria Mosca ed Erika Catellani;
RICORRENTE contro
quale titolare dell'impresa individuale SB MA DI RT EM (P.I. CP_2
); P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per la parte ricorrente:
«Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta
CONCLUSIONI
NEL MERITO
In via principale
- Accertare e dichiarare la sussistenza della clausola di garanzia post-vendita del contratto di cui al doc. 3 e conseguentemente dichiarare l'inadempimento contrattuale di SB AC di AR MM e la risoluzione del contratto di cui al doc. 3, e conseguentemente dichiarare e condannare SB AC di AR MM al pagamento in favore di della somma di € 26.230,00 iva compresa pari alla CP_1 restituzione del prezzo versato, e a riprendere, a proprie spese, il bene oggetto di compravendita.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di SB AC di AR MM e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di della somma di € 10.378,58, così suddivisa: CP_1
• € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il ritardo di 7 mesi nella consegna del bene;
• € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno, anche di immagine;
• € 4.378,58 a titolo di rimborso della fattura RPM s.a.s. di Mirimm n. 132 del 30.06.2023 (doc. 11).
- Dichiarare tenuta e condannare SB MA di RT MM a pagare in favore di la CP_1 somma di € 10.000,00 indebitamente percepita ed oggetto di appropriazione indebita. pagina 1 di 5 - Dichiarare tenuta e condannare SB AC di AR MM a pagare in favore di la CP_1 somma di € 3.845,88 a titolo di rimborso spese di procedura di arbitrato e spese legali di assistenza stragiudiziale, di negoziazione assistita e di arbitrato, così suddivise:
• € 329,40 quali spese di avvio arbitrato presso ADR Center (doc. 21);
• € 3.516,48 quali spese di assistenza legale Avv. Mosca (doc. 22).
Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata
- In ogni caso, nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, visto il riconoscimento di debito sottoscritto dalla SB AC di AR MM in data 05.12.2023 di cui al doc. 20, dichiarare tenuta e condannare parte resistente al pagamento in favore della della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo CP_1 soddisfo.
LE SPESE
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese successive ed occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insta affinché vengano ammesse a capitoli di prova per interrogatorio e testi le circostanze suesposte nel “premesso in fatto che”, circostanze che qui si intendono integralmente trascritte e precedute dal rituale “vero che”.
- Si indica a teste: I. Sig. residente in [...]». Tes_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e seguenti c.p.c. la società ricorrente conveniva in giudizio la società SB MA di RT MM, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un macchinario utensile, del tipo rettificatrice tangenziale, per il prezzo di € 25.610,00 iva compresa, adducendo malfunzionamenti e difetti del macchinario, oltre alla restituzione di un maggior prezzo erroneamente corrisposto e mai restituito dalla venditrice.
La ricorrente produceva, a tale riguardo, documentazione attestante l'avvenuto pagamento per totali € 35.620,00, cioè per un importo di 10.000,00 € superiore a quanto convenuto a causa di un errore contabile, specificando che, nonostante le numerose richieste di restituzione di tale importo avanzate e l'impegno della resistente, sottoscritto in data 5.12.2023, tale cifra non veniva restituita alla
[...]
CP_1
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto, la resistente specificava che il macchinario veniva consegnato e collaudato in data 18.07.2022, con un ritardo sulla consegna di circa 7 mesi rispetto al termine concordato (21.12.2021), e che a decorrere dalla fine del mese di maggio 2023, lo stesso macchinario presentava malfunzionamenti che rendevano necessari interventi tecnici per la sistemazione. Il contratto prevedeva una garanzia di 12 mesi dalla messa in servizio, comprensiva di mano d'opera e sostituzione pezzi difettosi. specificava che, nonostante un primo intervento, la rettificatrice presentava ulteriori CP_1 malfunzionamenti che richiedevano nuovi interventi da parte della venditrice ma che, nonostante i vari solleciti e l'aggravamento del problema, quest'ultima non interveniva.
pagina 2 di 5 Di fronte all'inerzia della resistente, si vedeva costretta ad istaurare, preliminarmente, un CP_3 arbitrato, come previsto dalle clausole contrattuali nonchè, stante la mancata adesione di SB MA allo stesso, un tentativo di negoziazione assistita, risultato anch'esso vano.
Solo in data 5.12.2023 la Sig.ra MM AR, legale rappresentante di SB MA, si presentava presso la sede di ed eseguiva un intervento manutentivo che, tuttavia, non si rivelava risolutivo e, in CP_1 tale circostanza, sottoscriveva un riconoscimento di debito per la restituzione della somma di € 10.000,00 versata in eccedenza al momento dell'acquisto del macchinario, oltre ad € 2.000,00 a titolo di rimborso spese legali, proponendo un piano rateale che, tuttavia, non veniva rispettato. Per tale ragione la ricorrente istaurava il presente giudizio.
Con decreto del 26.05.2024 il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti assegnando i termini per la notifica alla resistente del medesimo decreto e del ricorso. Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 15.01.2025 la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, quindi, a seguito di discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed in data 05.02.2025 pronunciava sentenza non definitiva, con la quale rigettava la domanda di risarcimento danni formulata da accoglieva la domanda di restituzione di € 10.000,00 oltre interessi legali CP_1 dalla stessa avanzata e rimetteva la causa in istruttoria disponendo C.T.U. tecnica, al fine di verificare l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati da parte ricorrente in relazione al bene compravenduto.
Esaurite le operazioni peritali, la causa era infine introitata in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., celebrata l'08.10.2025.
*** *** ***
La domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto del macchinario, formulata da è fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
La C.T.U. svolta in corso di causa, le cui conclusioni si ritiene di dover condividere appieno, in quanto frutto di argomentazioni scevre di vizi logici nonché di indagini esaustive, documentate ed obiettive sul manufatto compravenduto, confermava integralmente l'esistenza dei vizi e dei malfunzionamenti denunciati da parte ricorrente, con la sola eccezione di quelli riferiti al c.d. «asse X», risolti prima dell'esame peritale.
Il perito appurava l'effettiva presenza delle perdite di olio dal mandrino e dalla parte inferiore del basamento le quali, pur non costituendo problematiche tali da bloccare la produzione, devono essere considerate «non ammissibili» per un'apparecchiatura nuova (si vedano le risposte ai punti nn. 1 e 2 del quesito, a pagina 5 dell'elaborato peritale, ed il relativo corredo fotografico alle pagine 23, 24 e 25).
Parimenti confermati risultavano i lamentati bloccaggi dell'asse Y «sia con la funzione manuale comandata dall'operatore, sia con la funzione in automatico», difformità, questa, che «limitando la qualità della lavorazione da eseguire e i tempi di esecuzione» era invece reputata di ostacolo per lo svolgimento dell'attività produttiva (si veda nuovamente la pagina 5 della perizia).
L'ing. stimava, poi, in un range compreso tra 9.950,00 euro e 14.470,00 euro i costi necessari Per_1 ad emendare i vizi riscontrati e, in egual misura, la perdita di valore subita dalla rettificatrice malfunzionante nell'eventualità in cui i vizi medesimi si fossero rivelati ineliminabili.
Oltre alle problematiche di natura squisitamente meccanica sin qui descritte, il C.T.U. assodava ulteriori difformità tra lo status del macchinario e la disciplina dettata dalla vigente normativa in materia di sicurezza, che possono sintetizzarsi come segue:
- incompletezza del manuale d'uso, privo degli schemi elettrici e lacunoso nel capitolo dedicato ai rischi di utilizzo del dispositivo;
pagina 3 di 5 - presenza, nel manuale medesimo, di plurime incongruenze, diffusamente indicate a pagina 10 dell'elaborato peritale, rivelatrici del fatto che esso è in realtà «un copia e incolla di altri manuali, non aggiornato nei contenuti rispetto a quanto previsto nella Direttiva 2006/42/CE» (cosiddetta Direttiva Macchine);
- irregolarità della targa apposta sul macchinario recante il prescritto contrassegno CE. Sulla stessa sono infatti riportati i dati del dispositivo, ma il costruttore dichiarato è tale di CP_4 CP_5
, anziché la resistente SB AC, ed il numero di matricola (06221038) non corrisponde a quello
[...] indicato nella dichiarazione CE (04221038) (pagina 11 dell'elaborato peritale);
- non conformità degli interblocchi di sicurezza (pagina 11 dell'elaborato peritale).
Alla luce delle motivazioni ora riepilogate, il C.T.U. concludeva che «il macchinario non è conforme alla Direttiva Macchine, di conseguenza non è commerciabile nel territorio europeo» (pagina 12 della perizia).
I dati oggettivi raccolti dal C.T.U., in primis l'assodata incommerciabilità del bene, indi l'entità dei vizi riscontrati, la cui incidenza sull'economia complessiva del rapporto contrattuale era stimata dal perito in un ordine di grandezza compreso tra la metà circa ed i 2/3 del corrispettivo a suo tempo pagato da a SB AC, valutati congiuntamente all'elemento soggettivo rappresentato dal contegno CP_1 dell'impresa convenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale (segnatamente, l'aver sistematicamente ed immotivatamente ignorato le richieste di intervento provenienti dall'acquirente del dispositivo difettoso), conducono in maniera univoca a ritenere sussistente il grave inadempimento contrattuale di SB AC, responsabile di avere compromesso irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio esistente tra le parti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 04.03.2022, n. 7187; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 09.07.2021, n. 19579).
Richiamata la parte motiva della sentenza non definitiva pronunciata in data 05.02.2025, il contratto di compravendita stipulato da con SB AC in data 15.11.2021, avente ad oggetto la CP_1 rettificatrice tangenziale per piani Stefor Mod. RTB 10/5 semiautomatica, deve pertanto essere risolto per fatto e colpa esclusivi dell'impresa resistente, la quale deve essere altresì condannata a restituire all'acquirente il corrispettivo ricevuto, pari a complessivi euro 26.230,00 compresa I.V.A.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali da dì della domanda al saldo.
Venendo ad esaminare l'ulteriore domanda formulata dalla società ricorrente, vale a dire quella di ristoro del costo di attivazione della procedura arbitrale e di quelle sostenute in relazione alla procedura di negoziazione assistita, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che le spese affrontate per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nell'esborso sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 15.04.2025, n. 9849; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 30.05.2023, n. 15265; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.05.2022, n. 15732; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 04.11.2020, n. 24481).
Nel caso di specie, alcuna prova risulta fornita da parte ricorrente in ordine all'avvenuto esborso di somme in favore del procuratore per la fase di negoziazione assistita, risultando prodotta unicamente la ricevuta comprovante il bonifico effettuato in data 17.07.2023 per il pagamento delle spese arbitrali, per euro 329,40 (si veda il documento n. 21 del fascicolo di parte).
A ciò consegue che solo tale ultimo importo debba essere riconosciuto in favore di non CP_1 essendo stata comunque fornita prova in ordine ad ulteriori esborsi effettuati in relazione alla procedura di negoziazione.
pagina 4 di 5 La ricorrente, difatti, offriva in comunicazione unicamente un prospetto di calcolo riepilogativo dei compensi ritenuti spettanti per tale fase, ma ometteva di corroborare con idonea documentazione di avere materialmente versato al proprio difensore l'importo corrispondente.
Parte resistente deve quindi essere condannata al pagamento della somma di euro 329,40 in favore di dovendo invece essere rigettata, per il resto, la domanda relativa al rimborso delle spese CP_1 sostenute per l'assistenza stragiudiziale, in quanto non provate nella loro attualità. Su tale somma, oggetto di obbligazione di natura risarcitoria, vanno riconosciuti ex officio rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino ad oggi, oltre agli interessi legali dal dì dell'esborso al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 15.11.2021 da con AR CP_1 MM, in qualità di titolare dell'impresa individuale SB AC di AR MM, per grave inadempimento di quest'ultima; condanna la resistente a restituire alla ricorrente il corrispettivo versato, pari a euro 26.230,00 inclusa I.V.A., oltre interessi legali da dì dell'esborso al saldo;
condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di arbitrato, pari a euro 329,40, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dal dì dell'esborso ad oggi e interessi legali su quanto liquidato ad oggi, fino al saldo;
condanna AR MM, in qualità di titolare dell'impresa individuale SB AC di AR MM, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi professionali, CP_1 oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni (c.u. e marche); pone definitivamente a carico di AR MM, in qualità di titolare dell'impresa individuale SB AC di AR MM, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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