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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1378/2024
Oggi 13/05/2025, alle ore 10.15, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per E Parte_1 Parte_2
l'avv. ZONTINI ALESSANDRO
Per nessuno compare CP_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 13/05/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1378/2024 promossa da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI E Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zontini Alessandro, domiciliato in P.IVA_1
Cremona, Corso Campi n. 63 presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...], il [...], contumace CP_1 C.F._1
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:1) accertare e dichiarare dovuta, a parte ricorrente, la somma di euro € 2.074,17 già detratti i due acconti versati pari complessivamente ad euro 200,00; 2) per l'effetto condannare , nato a [...] il [...] e residente CP_1
in Dovera (CR), Via Europa n. 23, C.F.: al pagamento della C.F._1 somma di € 2.074,17 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, maggiorata delle spese di invio raccomandate pari ad € 13,35; Con vittoria di spese e compensi professionali onorari del presente giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Per parte resistente: contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avvocati e adiva il Tribunale di Parte_1 Parte_1 Parte_2
Cremona al fine di ottenere la condanna del sig. al pagamento della somma CP_1 capitale di euro 2.087,52. Il ricorrente deduceva che l'avv. Alessandro Zontini ha difeso il resistente nel procedimento penale n. 4826/2015 r.g. n.r. del Tribunale di Cremona, che il predetto ha corrisposto l'importo di euro 200,00 per l'assistenza legale ricevuta e che, nonostante i numerosi solleciti inviati, nessun ulteriore importo è stato pagato.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, il sig. non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace. CP_1
La domanda formulata da Studio Legale Associato Avvocati e Parte_1 [...]
è fondata nei termini e per le ragioni che seguono. Pt_2
Preliminarmente si evidenzia che, prima dell'instaurazione del procedimento, il credito personale dell'avv. Alessandro Zontini è stato ceduto allo Studio Legale Associato
Avvocati e come emerge dall'analisi delle richieste di pagamento Parte_1 Parte_2 inviate al resistente e dall'esame delle fatture emesse dal ricorrente in relazione alle prestazioni effettuate dalla persona fisica.
Considerato che lo svolgimento dell'attività professionale allegata nell'atto introduttivo del giudizio è dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta nel procedimento, i compensi relativi alle prestazioni effettuate in favore del sig. CP_1
devono essere determinati in base alle disposizioni di legge vigenti all'epoca dei fatti, tenuto conto del principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 20289 del 9/10/2015 secondo cui “la determinazione degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”
(pronuncia resa in tema di liquidazione dei compensi a carico del soccombente ma i cui principi di diritto, in assenza di qualsivoglia ragione di segno contrario, devono trovare applicazione anche in fattispecie relative alla liquidazione del compenso a carico del cliente).
Tenuto conto delle prestazioni effettuate dall'avv. Alessandro Zontini e dell'importo già pagato dal resistente, il sig. deve essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma di euro 1.940,00, somma comprensiva dell'importo dovuto per IVA e
CPA.
È fondata anche la richiesta avanzata da Avvocati Parte_1
e relativa al rimborso della somma pagata per l'invio delle Parte_1 Parte_2
raccomandate finalizzate a stimolare una composizione bonaria della controversia. La pretesa della somma di euro 13,35, da qualificarsi come richiesta risarcitoria del danno emergente riconducibile all'attività svolta nella fase precontenziosa, è fondata, in quanto, qualora il sig. avesse manifestato una qualsivoglia forma di collaborazione, il CP_1
giudizio sarebbe stato evitato, le parti avrebbero sostenuto minori spese e il ricorrente avrebbe ottenuto il medesimo bene della vita. L'esito del presente procedimento era prevedibile alla data di svolgimento dell'attività precontenziosa e tale attività era potenzialmente utile ad entrambe le parti.
In assenza di alcuna specificazione, sulla somma di euro 1.953,35 (euro 1.940,00 + euro 13,35) sono dovuti interessi, nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso (2.8.2024) sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere a CP_1 Parte_1
e la somma di euro 1.953,35, oltre interessi, nella misura del tasso
[...] Parte_2
legale, dalla data del 2.8.2024 sino al saldo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti, in euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 13/05/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1378/2024
Oggi 13/05/2025, alle ore 10.15, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per E Parte_1 Parte_2
l'avv. ZONTINI ALESSANDRO
Per nessuno compare CP_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 13/05/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1378/2024 promossa da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI E Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zontini Alessandro, domiciliato in P.IVA_1
Cremona, Corso Campi n. 63 presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...], il [...], contumace CP_1 C.F._1
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:1) accertare e dichiarare dovuta, a parte ricorrente, la somma di euro € 2.074,17 già detratti i due acconti versati pari complessivamente ad euro 200,00; 2) per l'effetto condannare , nato a [...] il [...] e residente CP_1
in Dovera (CR), Via Europa n. 23, C.F.: al pagamento della C.F._1 somma di € 2.074,17 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, maggiorata delle spese di invio raccomandate pari ad € 13,35; Con vittoria di spese e compensi professionali onorari del presente giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Per parte resistente: contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avvocati e adiva il Tribunale di Parte_1 Parte_1 Parte_2
Cremona al fine di ottenere la condanna del sig. al pagamento della somma CP_1 capitale di euro 2.087,52. Il ricorrente deduceva che l'avv. Alessandro Zontini ha difeso il resistente nel procedimento penale n. 4826/2015 r.g. n.r. del Tribunale di Cremona, che il predetto ha corrisposto l'importo di euro 200,00 per l'assistenza legale ricevuta e che, nonostante i numerosi solleciti inviati, nessun ulteriore importo è stato pagato.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, il sig. non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace. CP_1
La domanda formulata da Studio Legale Associato Avvocati e Parte_1 [...]
è fondata nei termini e per le ragioni che seguono. Pt_2
Preliminarmente si evidenzia che, prima dell'instaurazione del procedimento, il credito personale dell'avv. Alessandro Zontini è stato ceduto allo Studio Legale Associato
Avvocati e come emerge dall'analisi delle richieste di pagamento Parte_1 Parte_2 inviate al resistente e dall'esame delle fatture emesse dal ricorrente in relazione alle prestazioni effettuate dalla persona fisica.
Considerato che lo svolgimento dell'attività professionale allegata nell'atto introduttivo del giudizio è dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta nel procedimento, i compensi relativi alle prestazioni effettuate in favore del sig. CP_1
devono essere determinati in base alle disposizioni di legge vigenti all'epoca dei fatti, tenuto conto del principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 20289 del 9/10/2015 secondo cui “la determinazione degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”
(pronuncia resa in tema di liquidazione dei compensi a carico del soccombente ma i cui principi di diritto, in assenza di qualsivoglia ragione di segno contrario, devono trovare applicazione anche in fattispecie relative alla liquidazione del compenso a carico del cliente).
Tenuto conto delle prestazioni effettuate dall'avv. Alessandro Zontini e dell'importo già pagato dal resistente, il sig. deve essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma di euro 1.940,00, somma comprensiva dell'importo dovuto per IVA e
CPA.
È fondata anche la richiesta avanzata da Avvocati Parte_1
e relativa al rimborso della somma pagata per l'invio delle Parte_1 Parte_2
raccomandate finalizzate a stimolare una composizione bonaria della controversia. La pretesa della somma di euro 13,35, da qualificarsi come richiesta risarcitoria del danno emergente riconducibile all'attività svolta nella fase precontenziosa, è fondata, in quanto, qualora il sig. avesse manifestato una qualsivoglia forma di collaborazione, il CP_1
giudizio sarebbe stato evitato, le parti avrebbero sostenuto minori spese e il ricorrente avrebbe ottenuto il medesimo bene della vita. L'esito del presente procedimento era prevedibile alla data di svolgimento dell'attività precontenziosa e tale attività era potenzialmente utile ad entrambe le parti.
In assenza di alcuna specificazione, sulla somma di euro 1.953,35 (euro 1.940,00 + euro 13,35) sono dovuti interessi, nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso (2.8.2024) sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere a CP_1 Parte_1
e la somma di euro 1.953,35, oltre interessi, nella misura del tasso
[...] Parte_2
legale, dalla data del 2.8.2024 sino al saldo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti, in euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 13/05/2025
Il giudice
Daniele Moro