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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 787/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Picci del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. , sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.03.2023 ha proposto opposizione - sul rilievo Parte_1 di numerosi vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000959272 notificatagli il 16.02.2023, a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento CP_2 dell'importo sanzionatorio di € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione e rappresentandone la estinguibilità con il pagamento nel termine di trenta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.10.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione, le parti hanno chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto.
*** All'esito del documentato pagamento della riliquidata sanzione e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 787/2023 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa, 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 787/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Picci del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. , sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.03.2023 ha proposto opposizione - sul rilievo Parte_1 di numerosi vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000959272 notificatagli il 16.02.2023, a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento CP_2 dell'importo sanzionatorio di € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione e rappresentandone la estinguibilità con il pagamento nel termine di trenta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.10.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione, le parti hanno chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto.
*** All'esito del documentato pagamento della riliquidata sanzione e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 787/2023 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa, 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella