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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 23.9.2025, visti gli atti della causa iscritta al n. 432/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Tripoli n. 59, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Mililli del Foro di Chieti
ricorrente e
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP C.F._2
Gabriele Torello del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni del ricorrente: “- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- Rigettare la domanda avanzata dalla
sig.ra di collocamento presso di sé del figlio in Reggio Emilia non sussistendo gravi e seri motivi per CP Per_1
autorizzarne il trasferimento per tutte le motivazioni sopra esposte e per l'effetto rigettare le richieste di modifica
dell'assegno di mantenimento da porre in capo al sig. . - Revocare l'assegno disposto in favore della Parte_1
sig.ra alla luce della capacità lavorativa di quest'ultima, nonché dei redditi da questa comunque percepiti, anche CP
per effetto di locazione di immobili di sua proprietà a terzi e tenuto conto della sopravvenuta contrazione del reddito
dell' in forza delle circostanze dedotte nel verbale di udienza del 09.07.2025. - Attribuire la casa coniugale Pt_1
sita in Ortona in Via Tripoli n. 59 al ricorrente già proprietario della stessa, con tutto quanto in essa contenuto, che
continuerà ad abitarla con il figlio - La signora potrà asportare i propri effetti personali dalla casa Per_1 CP famigliare, e dovrà trasferire la propria dimora, presso una nuova abitazione;
- Affidare in via condivisa ad entrambi i
genitori il figlio minore con collocazione paterna presso l'immobile di Ortona Via Tripoli, prevedendo che, in Per_1
ordine al diritto dovere di visita, la madre potrà esercitarlo due giorni alla settimana da concordare;
la madre potrà,
comunque, vederlo compatibilmente con gli impegni e con le esigenze del figlio, previo accordo con il padre e nel rispetto
degli impegni degli stessi, due volte a settimana con orari da concordare senza farlo pernottare presso la propria
abitazione; i fine settimana alterni dalle ore del sabato alle ore oppure dalle ore alle ore della domenica. Parimenti nel
corso dell'estate. - Relativamente al periodo Natalizio, la minore trascorrerà l'08/12, la vigilia del Natale;
il giorno di
Capodanno e la vigilia dell'Epifania con la madre;
il 07/12; il giorno di Natale, il 31/12 e l'epifania con il padre. L'anno
successivo i genitori alterneranno le feste. - Relativamente al periodo pasquale, salvo accordo tra le parti, il minore
trascorrerà il Venerdì Santo ed il giorno di Pasqua con il padre;
il Sabato Santo ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
L'anno successivo i genitori alterneranno le feste. - Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno, alternando un
anno con il papà ed uno con la madre. - Sarà cura della madre recarsi presso l'abitazione del sig. di via Tripoli Pt_1
n. 59 per assumere la custodia/prelevare il minore ed ivi ricondurlo alle cadenze disposte. - Onerare la madre di un
contributo al mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore del padre, entro il giorno 5 di ogni mese,
della somma di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Disporre altresì
in capo alla sig.ra l'obbligo di rimborsare al sig. la quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute CP Pt_1
nell'interesse del figlio dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per tutto
quanto non previsto si fa riferimento al protocollo del CNF. - Con vittoria di spese e competenze di lite, in caso di
opposizione”.
Conclusioni della resistente: dichiarazione di divorzio, affidamento condiviso del figlio minore Per_1
collocamento di quest'ultimo nella sua abitazione, autorizzazione a trasferire il minore nel comune di Reggio
Emilia, imposizione al sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con un Pt_1
assegno di € 400,00 mensili, e dell'obbligo di versarle un assegno divorzile dell'importo di € 150,00 o, in caso di rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento in Reggio Emilia, dell'importo di € 400,00 mensili,
ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico suo, disciplina del diritto di visita nelle modalità meglio indicate nella sua Pt_1
memoria.
Conclusioni del P.M.: //
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 407/2024, emessa il 15.7.2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione coniugale dei sig.ri e , che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP
Chieti il 22.8.2020 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 85, parte 2, serie C, anno 2020), e con successiva sentenza definitiva di separazione n. 105/2025 del 25.2.2025 è stata respinta la richiesta di addebito della separazione alla sig.ra è stato disposto l'affidamento condiviso del minore CP
, il suo collocamento presso l'abitazione materna, la casa familiare (sita in Ortona in via Tripoli Persona_2
n. 59) è stata assegnata alla sig.ra , è stato disciplinato il diritto di visita del sig. a CP Pt_1
carico del quale è stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con un Per_1
assegno mensile di € 300,00, e di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio stesso nella misura del 60%, e di contribuire al mantenimento della sig.ra con un assegno mensile di € 150,00, CP
con compensazione tra le parti delle spese di lite.
È stata contestualmente emessa ordinanza con cui è stato disciplinato il prosieguo del giudizio con riguardo alla domanda di divorzio, che il ricorrente sig. ha proposto cumulativamente con quella di Pt_1
separazione, con il ricorso introduttivo depositato l'11.4.2024.
Costituitasi nel giudizio di divorzio, la sig.ra ha aderito alla domanda di scioglimento del CP
matrimonio, chiedendo che venga confermato l'affidamento condiviso del figlio minore il suo Per_1 collocamento nella sua abitazione sita in Reggio Emilia, comune in cui ha chiesto di essere autorizzata a trasferire la residenza del minore. Quest'ultimo, infatti, in quanto affetto da Sindrome di Asperger, con un funzionamento cognitivo superiore alla media e con difficoltà relazionali e comunicative, potrebbe soddisfare le sue esigenze didattiche unicamente in strutture site al di fuori della Regione Abruzzo,
indicando per fini esemplificativi due istituti siti in Parma ed in Collecchio;
in tal caso ella, peraltro, potrebbe svolgere l'attività lavorativa che le era stata proposta da un'agenzia immobiliare sita in Parma.
Ha chiesto anche che venga posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1
figlio con un assegno di € 400,00 mensili, e di versarle un assegno divorzile di € 150,00, e di essere Per_1 autorizzata a percepire l'intero assegno unico per il figlio.
Segnalando un imminente peggioramento delle sue condizioni economiche, essendo in scadenza il contratto con cui aveva locato a terzi un suo immobile sito in Reggio Emilia, per cui percepiva un canone di locazione di € 450,00 mensili, ha chiesto anche che, in caso di mancato accoglimento della sua richiesta di autorizzazione a trasferire il minore in Reggio Emilia, l'assegno divorzile nei suoi confronti venga aumentato ad € 350,00 mensili.
Ha chiesto la conferma delle disposizioni adottate in sede di separazione per quanto concerne la ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore e che il sig. possa Per_1 Pt_1
esercitare il suo diritto di visita a fine settimana alterni, una volta ad Ortona ed una volta a Reggio Emilia, o,
in caso di rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento, nelle medesime modalità stabilite con la sentenza di separazione (anticipando tuttavia alle ore 20.30 l'orario di rientro serale nel periodo scolastico).
Costituendosi nel giudizio di divorzio, anche il sig. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, Pt_1 opponendosi alla domanda della sig.ra di autorizzazione a trasferire la residenza del minore a CP Per_1
Reggio Emilia poiché fondata su circostanze inconsistenti e non sopravvenute rispetto alla sentenza di separazione, e in considerazione dei danni che il trasferimento causerebbe al minore. Si è opposto al riconoscimento alla sig.ra di un assegno divorzile, ha chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare, CP
ed il collocamento nella stessa del figlio minore e che il diritto di visita della sig.ra venga Per_1 CP
disciplinato nelle modalità meglio indicate nella sua comparsa, e che a carico della sig.ra venga posto CP
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con un assegno di € 100,00 mensili, ed alle Per_1
spese straordinarie sostenute nel suo interesse, nella misura del 50%.
Confermate le disposizioni adottate in sede di separazione con ordinanza del 14.7.2025, e dichiarato con sentenza non definitiva n. 351/2025 del 17.7.2025 lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.9.2025.
1. Preliminarmente occorre chiarire che la c.t.u. sulle capacità genitoriali della sig.ra che il sig. CP ha chiesto sia nel corso del giudizio di separazione sia in quello di divorzio, non è stata disposta Pt_1
per le medesime ragioni indicate nella sentenza di separazione, che non sono state superate da alcuna sopravvenienza rilevante, né in fatto né in diritto, e che vengono così sintetizzate: la deduzione di un atteggiamento aggressivo della resistente nei confronti del figlio è stata fondata su Per_1 argomentazioni assai generiche, supportate dalle dichiarazioni rese da un teste escusso nel giudizio di separazione, che abita nello stesso fabbricato in cui si trova l'abitazione coniugale, ed al piano inferiore rispetto ad essa, che ha più volte sentito la sig.ra rimproverare il figlio, senza sapere però CP
specificare né i motivi né il contenuto dei rimproveri, aggiungendo di soffrire di ipoacusia, rimproveri che, vista l'età del minore sono con elevata probabilità dovuti a fisiologiche discussioni, per motivi educativi, tra la sig.ra ed il figlio, in nessun modo indicativi di carenze della capacità genitoriale CP
della resistente.
2. Va poi detto che la sentenza definitiva di separazione n. 105/2025 -con cui sono stati disciplinati l'affidamento, il collocamento del minore, l'assegnazione della casa familiare, il diritto di visita del sig.
e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo- è stata emessa lo scorso 25.2.2025, e che le Pt_1
sopravvenienze (rispetto ad essa) allegate dalle parti non sono idonee a giustificare una modifica delle statuizioni già adottate con riguardo ai rapporti economici tra le parti ed all'esercizio della loro responsabilità genitoriale.
2.1 Il sig. ha dedotto una sua contrazione reddituale rispetto alla fase della separazione, avendo Pt_1
fruito del congedo parentale, contrazione che tuttavia non è dato rilevare dalle buste paga che ha prodotto, da cui risulta che nei mesi da marzo a maggio 2025 ha avuto una retribuzione media di circa € 1.877,00 mensili netti, sostanzialmente sovrapponibile a quella allegata in sede di separazione (in cui aveva documentato una retribuzione di base pari ad € 1.650,00 mensili, suscettibile di aumentare fino ad
€ 2.100,00 mensili in caso di svolgimento di lavoro straordinario).
2.2 Il medesimo ricorrente ha dedotto di condurre in locazione un immobile al canone di € 350,00 mensili,
circostanza che non costituisce una sopravvenienza rispetto alla separazione, e che è già stata presa in considerazione ai fini della determinazione dei suoi obblighi di mantenimento nei confronti sia del figlio minore che della sig.ra Per_1 CP
2.3 Anzi, pur in mancanza di qualsiasi allegazione in proposito, deve dirsi con elevatissima probabilità
ormai cessato il pagamento da parte del sig. al condominio della somma di € 300,00 mensili in Pt_1
esecuzione di un piano di rientro, essendone iniziata l'esecuzione nel mese di gennaio 2024, per un importo complessivo di € 2.777,32), pagamento che era stato espressamente menzionato nella sentenza di separazione.
2.4 Anche le circostanze che la sig.ra ha dedotto come sopravvenute rispetto alla separazione sono di CP
scarsa rilevanza ai fini della decisione, ovvero non documentate, ovvero sono contraddette dalle allegazioni della medesima resistente.
2.5 La diagnosi di “Disturbo dello spettro dell'autismo livello 1” del minore , datata Persona_3
14.4.2025, non ha incidenza né sul regime di affidamento, né su quello di collocamento del minore, né
può indurre ad accogliere la richiesta della sig.ra di autorizzazione a trasferire la residenza del CP minore stesso nel comune di Reggio Emilia, essendo rimasta una mera affermazione, priva di qualsiasi riscontro e supporto probatorio, la dedotta inesistenza nel territorio di residenza del minore di istituti scolastici in cui le sue peculiari esigenze didattiche (il minore ha capacità cognitive superiori alla media)
possano essere soddisfatte, e la dedotta esistenza, nei comuni di Reggio Emilia e di Parma, di strutture scolastiche in tal senso più adeguate.
2.6 La ricezione da parte della sig.ra di una proposta di lavoro, come agente immobiliare, nel comune CP
di Reggio Emilia, è circostanza già allegata nel giudizio di separazione, e che è già stata valutata con ordinanza del 6.12.2024, con cui è stata respinta la sua richiesta di essere autorizzata a trasferire la residenza del figlio (il trasferimento del minore avrebbe comportato un totale sradicamento dello Per_1
stesso dal suo ambiente familiare, scolastico, abitativo, sportivo e ricreativo, in una fase delicata del suo processo di crescita, già fortemente turbato dalla separazione dei genitori;
il trasferimento avrebbe reso di fatto inattuabile un rapporto di frequentazione tra il minore ed il sig. se non sottoponendo il Pt_1
minore a viaggi frequenti di assai lunga durata, e di dubbia compatibilità con le sue condizioni di salute,
con i suoi stessi interessi, e con le non floride condizioni economiche dei sig.ri e . Pt_1 CP
2.7 La sig.ra ha anche dedotto un peggioramento delle sue condizioni economiche, essendo in CP
scadenza il termine di efficacia di un contratto con cui ha locato a terzi un suo immobile sito in Reggio
Emilia, e da cui percepisce un canone mensile di € 500,00 mensili. Detta circostanza non solo è rimasta non documentata, essendosi la sig.ra limitata a produrre una CP
ricevuta di registrazione del contratto di locazione, da cui risulta che la sua efficacia è stata prorogata al
14.6.2025, ma è stata contraddetta dalla stessa resistente la quale, con la sua memoria depositata il
12.9.2025, ha dichiarato di percepire tuttora il canone di locazione dell'immobile.
2.8 Dunque, la manifesta inconsistenza di tutte le circostanze che le parti hanno allegato come successive rispetto alla sentenza di separazione, e la brevità del tempo trascorso dalla sentenza stessa alla data attuale (appena 7 mesi), inducono il Tribunale a respingere le richieste del ricorrente aventi ad oggetto il collocamento del minore, e l'assegnazione in suo favore della casa familiare, e quelle della resistente di autorizzazione al trasferimento del minore in Reggio Emilia e di incremento dell'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio, ed a confermare tutte le statuizioni in proposito adottate con la sentenza di separazione e quelle, strettamente conseguenziali, relative al diritto di visita.
3. È poi noto che (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 5605 del 28.2.2020) “La determinazione
dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione
personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura
giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e,
conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece
essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri
indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
3.1 Ne consegue che, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna concreta ed effettiva variazione delle condizioni economiche delle parti, rispetto al pregresso giudizio di separazione, la domanda della sig.ra cui è stato riconosciuto (in sede di separazione) il diritto ad un assegno di mantenimento di € CP
150,00 mensili, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile di € 400,00 mensili,
è infondata.
3.2 È tuttavia necessario, vista la domanda della resistente, e le contestazioni in proposito sollevate dal ricorrente, verificare se la sig.ra abbia o meno diritto all'assegno divorzile. CP
3.3 Quale assegnataria, ella risiede nell'abitazione che è stata casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo il sig. il quale sostiene un esborso mensile di € 389,00 per il pagamento delle rate di restituzione Pt_1
del mutuo contratto per procacciarsi le risorse finanziarie necessarie per l'acquisto immobiliare.
3.4 Ella ha dedotto, ma non documentato, di non potere più svolgere, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, il lavoro di allenatrice (alle dipendenze di un'associazione sportiva dilettantistica),
per cui riceve una retribuzione di € 300,00 mensili, percepisce redditi da locazione di un immobile di cui è proprietaria, sito in Reggio Emilia, di € 500,00 mensili, ed è comproprietaria per 1/9 di un immobile sito in Bucchianico, occupato dai suoi familiari.
3.5 Inoltre, in difetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, deve ritenersi pacifico tra le parti il fatto che la sig.ra nel dicembre del 2017, quando già da alcuni anni aveva iniziato una relazione CP
sentimentale a distanza con il sig. accortasi del suo stato di gravidanza, ha deciso di lasciare il Pt_1
comune di Reggio Emilia, in cui aveva acquistato un immobile e svolgeva una fruttuosa attività di agente immobiliare, e si è trasferita ad Ortona, luogo in cui non ha potuto continuare la sua attività
lavorativa, ed in cui nel mese di luglio 2018 è nato il figlio Per_1
3.6 Ricorrono dunque tutti i presupposti per il riconoscimento in favore della sig.ra dell'assegno CP
divorzile, che avrebbe sia una funzione assistenziale (essendo, per le ragioni innanzi indicate, la medesima resistente priva di adeguati redditi propri), sia una funzione perequativa e compensativa
(avendo ella, in vista della costituzione del nucleo familiare con il sig. abbandonato la sua Pt_1
abitazione ed il suo lavoro in Reggio Emilia, dedicandosi ad attività lavorative meno redditizie).
3.7 L'assegno stesso, non potendo, per le ragioni già dette, essere superiore a quello di mantenimento disposto in sede di separazione, deve essere quantificato in € 150,00 mensili.
4. La rispondenza della pronunzia di divorzio ad un interesse comune alle parti, e la soccombenza reciproca di queste ultime (del sig. sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e di Pt_1 collocamento del minore, e su quella relativa all'assegno divorzile in favore della sig.ra della sig.ra CP
sull'autorizzazione al trasferimento del minore, sul quantum dell'assegno per il mantenimento del CP
figlio e dell'assegno divorzile in suo favore), inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , con ricorso depositato l'11.4.2024, richiamata integralmente
[...] CP
in questa sede la sentenza non definitiva di divorzio n. 351/2025 del 17.7.2025, così decide:
• conferma le statuizioni adottate con la sentenza di separazione n. 105/2025 del 25.2.2025, riportate in motivazione, per quanto riguarda l'affidamento ed il collocamento del minore , Persona_2
l'assegnazione della casa familiare, la disciplina del diritto di visita e dell'obbligo di mantenimento del minore da parte del ricorrente sig. ; Parte_1
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile Pt_1 CP
dell'importo di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio;
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
• differisce la liquidazione dei compensi del procuratore della resistente sig.ra CP ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'esito della presentazione di apposita istanza;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 23.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE Dott. Gianluca Falco