Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 193/2025 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Isotta Maio presso il cui studio a Palermo, via Nicolò
Garzilli n. 62, è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Mangiapane presso il cui studio a Palermo, via
Marchese di Roccaforte n. 5, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONE: come da ricorso congiunto depositato il 15/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 CP_1
chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1
nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
“1) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre Parte_1
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
1
scolastici e ludici, presso il domicilio materno il mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore
21:00, e il venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 22:30, con facoltà, nelle medesime giornate, di accompagnare e/o prelevare la figlia a scuola previa comunicazione alla sig.ra Pt_1
Durante i weekend, a settimane alterne, sarà prelevata dal padre presso il Persona_1
domicilio materno il sabato mattina alle ore 10:00 e riaccompagnata la domenica alle ore
19:00.
In occasione delle festività natalizie, la figlia trascorrerà il 24, 25 ed il 26 dicembre, il 31 dicembre, ed il 6 gennaio alternativamente tra il padre e la madre, secondo un criterio di rotazione. Lo stesso criterio si applicherà per le festività pasquali.
Nel periodo di vacanze estive, il padre potrà stare con la figlia per 15 gg., Persona_1
anche consecutivi, nei mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente con la madre.
Le parti dichiarano espressamente che tali condizioni - che devono essere in via ordinaria rispettate al fine di garantire alla figlia la regolare presenza nella vita dì entrambi i genitori - sono suscettibili di modifiche, seppur in via eccezionale, da adottarsi consensualmente, in ragione delle esigenze della piccola oltre che dei genitori.
2) Le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e si impegnano a comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.
3) Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, si CP_1
obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
l'importo di € 300,00 (trecento/00) rivalutabile secondo gli indici ISTAT fino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Persona_1
Detta somma dovrà essere versata a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
II padre si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese Pt_1
straordinarie secondo le indicazioni di seguito riportate.
3.1) Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione, della documentazione attestante il pagamento di dette spese:
- spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso sttutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogato dal SSN;
tickets sanitari, spese protesiche, e
2 fermaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla figlia.
3.2) Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
- le spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal
SSN; fermaci particolari;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, il coniuge che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e l'altro avrà l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa.
In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge, il quale sarà tenuto a rimborsarla limitatamente all'aliquota di sua spettanza.
In caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesas invece, sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo.
- spese relative a:
a- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti ad attrezzature;
b- viaggi e vacanze senza genitori;
c- spese relative ad imposta di bollo e ad assicurazioni RCA di veicoli in uso alla prole, laddove acquistati senza il consenso dell'altro coniug;
d- conseguimento di patente di guida per mezzi di trasporto presso Scuola guida private;
e- organizzazione di feste e ricevimenti per la figlia.
4) II sig. si impegna, infine, a trasmettere all' la documentazione fiscale CP_1 CP_2
necessaria per la richiesta di attribuzione dell'assegno unico nella misura del 50 % tra i coniugi”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
3 1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_2
nata a [...] il [...], sia regolato secondo le condizioni concordate
[...]
dalle parti nel ricorso congiunto del 15/01/2025 e riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria delle comunicazioni.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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