CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente In Tufino alla Via Nazionale 236, e Parte_1
, nata a [...] il [...] ivi residente a[...]
22, rappresentate e difese dagli avv.ti Rosario Santese e Maria Rosaria Santese ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Macchia di Montecorvino Rovella;
Appellanti
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Autieri, elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. De Gasperi n.55; Appellato
FATTO E DIRITTO
CP_ Con separati ricorsi, poi riuniti, le odierne appellanti avevano convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro, al fine di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con l'azienda , con sede in Somma Parte_3
Vesuviana (NA), negli anni 2007 e 2008 in relazione all'attività asseritamente svolta per almeno 51 giornate annue, nei periodi indicati in ricorso, per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, CP_ secondo le direttive impartite dai responsabile dell'azienda agricola, con ordine all' di iscrivere le ricorrenti negli elenchi agricoli del comune di appartenenza per gli anni indicati come braccianti agricole. aveva inoltre chiesto di annullare i provvedimenti con Parte_2
i quali l' resistente aveva chiesto la restituzione degli importi erogati a titolo di CP_1 disoccupazione agricola e/o malattia maternità, stante l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2007 al 2012. aveva precisato di aver svolto, in qualità di bracciante agricola, n. 82 gg. di lavoro CP_2 per il 2007 dal 24/05 al 31/12, e n. 66 giorni di lavoro nell'anno 2008 dal 15/05 al 31/07 (ricorso di primo grado rg. n. 419/17). aveva esposto di aver svolto n. 51 gg. di Parte_2 lavoro per ciascun anno, ovvero nel 2007 dal 26/05 al 31/07, e nell'anno 2008 dal 20/05 al 31/07, nel 2009 dal 28/05 al 31/07, nell'anno 2010 dal 18/05 al 31/07, nel 2011 dal 14/05 al 31/07 (ricorso di primo grado rg. n. 421/17 e ricorso rg. n. 3833/18).
Le ricorrenti avevano agito in seguito al disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' mediante cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni indicati con la CP_1 pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2016 pubblicato il 15.6.2016.
Con la sentenza n. 1570/2021, pubblicata il 09/07/2021, il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda delle ricorrenti, così statuendo: “1) accoglie parzialmente le domande di cui ai ricorsi recanti R.G. n. 419/2017 e 421/2017 e per l'effetto dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra le ricorrenti con l'azienda per l'anno 2007, con Parte_3 CP_ condanna dell' al riaccredito delle relative giornate;
2) accoglie in parte il ricorso recante RG. n. 3833/2018, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle prestazioni previdenziali percepite sulla base della contribuzione maturata dalla ricorrente
[...] fino all'anno 2007; 3) rigetta nel resto i ricorsi;
4) compensa tra le parti le spese del Pt_2 giudizio”.
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso giudiziario, respingendo l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1
Nel merito ha richiamato il verbale ispettivo redatto in data 05.10.2012, le allegazioni delle ricorrenti, le risultanze della prova orale e la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 674/2018, ha confermato la natura agricola dell'impresa per il solo periodo antecedente al 31.12.2007 e ritenuto solo limitatamente a tale annualità illegittima la cancellazione, da parte CP_ dell' delle giornate di lavoro come braccianti agricole.
Per il periodo successivo al 31.12.2007, di contro, il Giudice ha ritenuto le allegazioni delle ricorrenti in ordine alla attività svolta incompatibili con la natura e struttura della azienda
, con l'attività in concreto svolta dalla stessa, con l'assenza di terreni di proprietà o in Parte_3 gestione, con le fatture indicative dell'acquisto di prodotti finiti presso terzi, successivamente lavorati nei capannoni industriali. A fronte delle specifiche circostanze evidenziate nell'accertamento ispettivo, le ricorrenti (pur non direttamente coinvolte nelle indagini) avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi indicati in ricorso e quest'onere è rimasto disatteso.
Avverso detta statuizione hanno proposto tempestivo appello le ricorrenti con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 03.01.2022, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande introduttive, con reiscrizione delle ricorrenti negli elenchi agricoli per l'anno 2008 e, per anche per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 con Parte_2 annullamento dei provvedimenti di restituzione impugnati con giudizio rg. 3833/2018. Vinte le spese di entrambi i gradi, con attribuzione.
Nel censurare la decisione, le appellanti hanno lamentato che il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 674/2018 con la quale era stata dichiarata la irretroattività della classificazione industriale contenuta nel verbale ispettivo, principio di recente confermato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 33187/2021; hanno contestato la validità probatoria dei verbali ispettivi che il giudice di primo grado ha posto a base della decisione;
infine hanno eccepito la erroneità della decisione con riguardo alla valutazione degli esiti dell'istruttoria orale e della documentazione prodotta, ritenendo di aver offerto prova puntuale e precisa delle mansioni svolte presso l'azienda . Parte_3
Hanno invocato a supporto dei loro assunti analoghe procedure giudiziarie, alle dipendenze della medesima azienda agricola e per il medesimo anno di lavoro, decise con esito positivo dinanzi il Tribunale di Salerno e la Corte d'Appello di Salerno e un precedente favorevole della Corte d'Appello di Napoli.
CP_ L' ritualmente costituitosi, ha rimarcato la correttezza della decisione nella parte in cui ha ritenuto fondate le determinazioni emesse da ed ha concluso chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello con vittoria delle spese di lite del grado.
Disposta la trattazione cartolare del presente giudizio ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il Giudice ha disatteso l'eccezione di decadenza e che, in assenza di gravame incidentale, deve ritenersi passato in giudicato il relativo capo della sentenza.
CP_ Invero, l' nella memoria difensiva ex art. 436 c.p.c. ha richiamato l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per decadenza dalla azione giudiziaria sollevata in primo grado ed ha insistito anche nel presente grado preliminarmente per la decadenza con riferimento alla cancellazione della contribuzione agricola per l'anno 2008. L'eccezione, tuttavia, non è stata oggetto di appello incidentale ed è pertanto inammissibile.
Nel merito la decisione del Tribunale è fondata su una pluralità di motivi: in primo luogo, il Giudice ha ritenuto la incompatibilità delle mansioni che le ricorrenti assumono di aver svolto con le attività proprie della società in secondo luogo, ha ritenuto non Parte_3 provate, in ogni caso, le allegazioni delle ricorrenti, valutando come generica ed insufficiente l'istruttoria orale svolta, in linea con la genericità dei capi articolati in ricorso.
Quanto al primo profilo, la decisione appare corretta e pienamente condivisibile alla luce della documentazione in atti, come già ritenuto da questa Corte in diversa composizione in fattispecie analoga.
L' ha prodotto il verbale della sede di Salerno vig. 27739 del 5.10.2012, avente ad CP_1 CP_1 oggetto il periodo dal 1.9.2007 al 30.09.2012 e il verbale della sede di Salerno vig. 28197 CP_1 del 10.12.2012, avente ad oggetto il periodo dal 1.9.2007 al 30.6.2012.
Dalla lettura di tali verbali, corredati dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dalla relazione fatta dalla stessa società emerge che: Parte_3
1. La società risulta strutturata alla stregua di un gruppo aziendale articolato in diverse società operanti nel settore agricolo, con un core business consistente essenzialmente nella prima lavorazione (attività che comprende le operazioni di pulizia, calibratura, pesatura e confezionamento) nonché nella commercializzazione dei prodotti acquistati prevalentemente dalle altre società del gruppo ed anche da fornitori terzi;
2. L'azienda non ha a disposizione alcun fondo agricolo, pertanto, è definibile come Parte_3
“azienda senza terra”. La classificazione nel settore agricolo trova la sua giustificazione per l'attività di raccolta effettuata prevalentemente su piantagioni di kiwi;
3. ha denunciato rapporti di lavoro a tempo determinato in agricoltura in Parte_4 favore di alcuni dipendenti per tutto l'arco dell'anno solare, per le giornate di cui al relativo verbale ispettivo. Tuttavia, poiché l'azienda si occupa della lavorazione dei kiwi, l'impiego di lavoratori per un periodo così ampio non trova giustificazione, in considerazione del fatto che la raccolta avviene mediamente nel periodo ottobre-novembre;
4. Le denunce di assunzione sono incompatibili con le coltivazioni denunciate. Infatti, le assunzioni avvengono indiscriminatamente in ogni periodo dell'anno sebbene, trattandosi della raccolta di kiwi, ciò precluda l'esecuzione di operazioni anche in altri momenti dell'anno;
5. Dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. emerge che negli stabilimenti di Battipaglia e di Pt_5
Somma Vesuviana si effettua esclusivamente la lavorazione e la commercializzazione di prodotti acquistati da società del gruppo ed anche da altri fornitori non soci.
6. Dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori sentiti emerge in modo incontrovertibile che la mansione esclusiva che svolgono, nello stabilimento di Somma Vesuviana, è quella del selezionamento e della cernita dei prodotti ortofrutticoli mediante l'ausilio di macchinari ad hoc (nastri trasportatori).
7. Dalle dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori che hanno prestato la propria attività per l'anno 2011 presso lo stabilimento di Battipaglia emerge che essi hanno espletato mansioni inerenti la cernita, calibratura e confezionamento di kiwi. I lavoratori escussi hanno, inoltre, dichiarato di essersi recati anche a lavorare sui fondi di alcuni clienti della nella fattispecie Parte_3 sui fondi di proprietà dei sig.ri , e che, Persona_1 Controparte_3 CP_4 debitamente escussi, hanno rilasciato dichiarazioni che confermano la vendita alla Parte_3 di prodotti finiti;
[...]
8. L'attività svolta dalla azienda ispezionata deriva da acquisti presso terzi di prodotti finiti, mentre solo in parte estremamente residuale i prodotti che l'azienda lavora e commercializza deriva da acquisti cosiddetti “a blocco” cioè acquistati direttamente sulla pianta dai vari produttori, con raccolta e trasporto a carico dell'acquirente (come emerge dall'analisi della documentazione prodotta dalla società sottoposta ad accertamento ispettivo: fatture di acquisto dei prodotti per il periodo 1.2006 – 6.2012, copie delle registrazioni dei libri IVA acquisti e vendite relativo allo stesso periodo, nonché dalla relazione fatta dalla stesa società).
Orbene, premesso che “i verbali ispettivi, per tutti gli aspetti, anche relativi all'esame della documentazione, in relazione ai quali non hanno efficacia probatoria privilegiata, "costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 4006/2022) e che essi, dunque, fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, gli elementi sopra elencati stridono completamente con le allegazioni delle ricorrenti, sia con riferimento al tipo di attività svolta sia con riferimento ai periodi che si assumono lavorati. Le ricorrenti avevano affermato di aver svolto le seguenti attività: da gennaio a marzo potatura di alberi di kiwi – raccolti successivamente - con relativa pulizia dei terreni ubicati in Battipaglia (SA), alle Loc.tà Aversana e Porta di Ferro;
nel mese di aprile, maggio e giugno, le ricorrenti unitamente alle altre colleghe si sono occupate della raccolta delle albicocche e della loro collocazione nelle apposite cassette. Nel mese di luglio si proseguiva con la pulizia dei terreni ove era terminata la raccolta delle albicocche, le cui piante erano interessate dalla cd. “potatura verde”.
Ancora, le ricorrenti, nel periodo aprile/luglio, si occupavano insieme ad altre colleghe, anche della raccolta sottoserra delle fragole e collocazione delle stesse negli appositi contenitori. Infine da ottobre a dicembre si svolgeva la coltivazione e raccolta dei kiwi (cfr. punto 2 dei ricorsi di primo grado e rispettivamente, rg. 419/2017 e rg. 421/2017; anche nel ricorso di Pt_1 Pt_2 primo grado rg. 3833/2018 la aveva dedotto di occuparsi “insieme agli altri operai, della Pt_2 coltivazione e produzione di kiwi, albicocche, fragole”).
L'attività di raccolta, pulizia dei terreni, potatura e coltivazione non rientra tra le attività che la stessa società ha dichiarato di aver svolto negli anni in questione. Parte_3
Inoltre, tali allegazioni sono in contrasto anche con la documentazione prodotta, posto che le buste paga in atti attengono a periodi non coincidenti con quelli che le ricorrenti assumono di aver lavorato: le buste paga si limitano ai mesi di maggio, giugno, luglio, novembre e dicembre 2007 e maggio, giugno e luglio 2008, per la e ai mesi di maggio, giugno e luglio 2007 e Pt_1
2008, per la rispetto al più ampio periodo dedotto in ricorso. Pt_2
In ogni caso osserva il collegio che non è utile la produzione di documenti di pagamento delle prestazioni rese dalle ricorrenti (come appunto le buste paga o il CUD), pure invocati in ricorso per ritenere provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l'assenza di altri indici, quali, in primo luogo, l'inserimento stabile delle lavoratrici nell'organizzazione aziendale e la sottoposizione all'eterodirezione.
Si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva. Come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016), mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro.
Quanto al secondo profilo, le appellanti nel censurare la valutazione del materiale istruttorio, hanno osservato che “ritenendo, quindi, che le testimonianze assunte in giudizio non elidono la veridicità ed attendibilità degli accertamenti ispettivi, il Giudice di prime cure … ha posto a fondamento della propria decisione solo ed esclusivamente quanto accertato dagli ispettori dell' nel verbale di accertamento, omettendo di dare la dovuta importanza e rilevanza CP_1 processuale alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, ovvero, di spiegare compiutamente le ragioni della loro eventuale inattendibilità”.
Osserva il collegio che il Tribunale, nonostante la carenza di allegazioni, smentite dagli accertamenti ispettivi, e dei capi di prova testimoniale articolati dalla parte attrice in maniera generica, aveva dato corso all'istruttoria. In motivazione, infatti, è stato evidenziato che nei capitoli di prova erano state genericamente indicate il numero di giornate lavorative nel corso degli anni (dal lunedì al venerdì “per circa 40/80 giorni sui terreni … e per circa 11/22 giorni nello stabilimento”, senza alcuna specificazione concreta per mese); anche i luoghi di lavoro erano stati individuati in modo vago, nonostante la mancanza di disponibilità degli stessi da parte dell'azienda, così come accertato dagli ispettori . CP_1
Non erano stati precisati i contenuti delle direttive di lavoro e le specifiche modalità con cui le stesse erano impartite dal titolare né i modi in cui era esercitata la correlata attività di controllo e sorveglianza presso i terreni di lavoro agricolo. L'affermazione dell'eterodirezione è stata effettuata con formula di stile, priva di contenuto concreto.
All'esito dell'escussione dei testi, quindi, il Tribunale non ha fatto altro che ribadire tale genericità sottolineando che la stessa “si è riverberata anche sulle risultanze della prova testimoniale espletata, in quanto i testimoni escussi, pur dichiarando di avere lavorato insieme alla ricorrente per la raccolta di susine, albicocche, kiwi e uva, hanno poi dichiarato di non ricordare esattamente gli anni in cui le ricorrenti avrebbero lavorato insieme a loro, né hanno riferito circostanze precise in ordine alla prevalenza dell'attività di raccolta rispetto a quella di confezionamento. In effetti, i testi hanno riferito solo scarne circostanze sull'attività lavorativa delle ricorrenti, limitandosi a dichiarare fatti inerenti per lo più allo svolgimento della loro attività lavorativa. Per contro, le risultanze del richiamato rapporto ispettivo sono fondate su approfonditi accertamenti documentali e di fatto e non su semplici presunzioni prive di valore probatorio”.
Tale valutazione non è intaccata dal motivo di gravame, avendo il Giudice esaurientemente esposto le ragioni del proprio convincimento e non essendo di contro stati allegati elementi idonei ad inficiarle.
Con riferimento al richiamo effettuato dalle appellanti alla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 674/2018 e alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 33187/2021 del 10.11.2021, la censura sollevata non si attaglia perfettamente al decisum del Tribunale.
Le appellanti hanno osservato che già con la sentenza n. 674/18, la “Corte di Appello di Salerno ha rilevato –giustamente - la irretroattività della classificazione dell'Azienda in parola, per gli anni antecedenti al 31/12/2012, in ossequio al disposto di cui all'art. 3, co. 8, della legge 8/08/1995 n. 335, secondo cui le variazioni hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Tale principio è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33187/2021, con la quale la S.C. ha rigettato il ricorso promosso dall'ente previdenziale nei confronti dell'azienda . Parte_3
Ancora una volta è stato quindi ribadito che in tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini CP_ previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall' d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione…”. Hanno quindi sostenuto che “avendo mantenuto la la classificazione previdenziale come agricola fino alla fine del periodo Parte_3 di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (10/12/2012), spetta alle ricorrenti la qualifica di operaie agricole fino a tutto l'intero anno 2012, ovvero meritano di essere reiscritte negli elenchi agricoli del comune di appartenenza per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”.
Sulla questione, il primo giudice ha espressamente affermato che anche secondo la Corte salernitana “l'impiego degli operai ha riguardato solo secondariamente l'attività di raccolta, ed invece precipuamente l'attività di lavorazione industriale dei prodotti in massima parte acquistati da terzi a peso, ovvero senza l'impiego di manodopera dell'acquirente per eseguire la raccolta, di tal che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 1 della legge 31-3-1979, N° 92così come novellato dall'art. 4 D.lgs 30-4-1998 N° 173 ... La stessa sentenza conferma, dunque, sulla scorta della ctu espletata, la natura agricola dell'impresa per il solo periodo antecedente al 31.12.2007”.
Ha rilevato il Giudice che la parte ricorrente aveva fatto riferimento “nelle note di trattazione CP_ scritta, alla circolare emessa dall' n. 5672020, che, riprendendo la precedente circolare n. 126 del 2009 in applicazione alla Legge 92/79 art. 6, come novellato dal D. Lgs. n. 173/98, ha indicato che la situazione previdenziale dei lavoratori agricoli dipende dall'attività concretamente e prevalentemente svolta dagli stessi, non rilevando in alcun modo la posizione assicurativa dell'azienda” e “dedotto che, ai fini del corretto inquadramento dei lavoratori agricoli deve essere considerata l'attività concretamente svolta. E proprio facendo applicazione di tale criterio, la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto che l'attività svolta dai lavoratori agricoli alle dipendenze dell'azienda in questione (e, dunque, anche l'attività svolta dalla parte ricorrente), è stata un'attività precipuamente di lavorazione industriale dei prodotti in massima parte acquistati da terzi a peso, mentre ha riguardato solo secondariamente l'attività di raccolta”.
Si legge nella sentenza del Tribunale di Nola n. 1768/2020 pubbl. il 03/12/2020 – confermata da questa Corte - relativa a fattispecie analoga che “se è vero quanto sopra argomentato (e cioè l'irrilevanza, ai fini della valutazione del singolo rapporto di lavoro, della classificazione previdenziale del datore) e risultando per tabulas che il thema decidendum del giudizio, delineato con la domanda, attiene esclusivamente all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro agricolo e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli - ne discende che esulano dall'oggetto di indagine gli effetti della riclassificazione dell'attività dell'impresa, anche nell'ottica di un affidamento del lavoratore sulla pregressa situazione previdenziale”.
Anche nella fattispecie in discorso il Tribunale ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato di natura agricola e, quindi, appare del tutto irrilevante la decisione della Corte salernitana con riguardo alla classificazione aziendale.
La censura che si incentra sulla rilevanza di quest'ultima decisione e sulla irretroattività della riclassificazione operata dall' non coglie nel segno: anche, infatti, a voler aderire alla CP_1 decisione contenuta nella sentenza n. 674/2018, in ogni caso rimarrebbe il fatto che le ricorrenti non hanno provato l'effettiva intercorrenza di un rapporto di lavoro agricolo con la società Pt_3
Parte_3
Per le ragioni descritte, assorbita ogni ulteriore questione proposta, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese sono irripetibili attesa la richiesta delle appellanti di esenzione, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali e la dichiarazione delle stesse di possedere redditi in misura inferiore alla soglia prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (in atti).
L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)nulla sulle spese.
3)Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 14/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente In Tufino alla Via Nazionale 236, e Parte_1
, nata a [...] il [...] ivi residente a[...]
22, rappresentate e difese dagli avv.ti Rosario Santese e Maria Rosaria Santese ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Macchia di Montecorvino Rovella;
Appellanti
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Autieri, elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. De Gasperi n.55; Appellato
FATTO E DIRITTO
CP_ Con separati ricorsi, poi riuniti, le odierne appellanti avevano convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro, al fine di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con l'azienda , con sede in Somma Parte_3
Vesuviana (NA), negli anni 2007 e 2008 in relazione all'attività asseritamente svolta per almeno 51 giornate annue, nei periodi indicati in ricorso, per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, CP_ secondo le direttive impartite dai responsabile dell'azienda agricola, con ordine all' di iscrivere le ricorrenti negli elenchi agricoli del comune di appartenenza per gli anni indicati come braccianti agricole. aveva inoltre chiesto di annullare i provvedimenti con Parte_2
i quali l' resistente aveva chiesto la restituzione degli importi erogati a titolo di CP_1 disoccupazione agricola e/o malattia maternità, stante l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2007 al 2012. aveva precisato di aver svolto, in qualità di bracciante agricola, n. 82 gg. di lavoro CP_2 per il 2007 dal 24/05 al 31/12, e n. 66 giorni di lavoro nell'anno 2008 dal 15/05 al 31/07 (ricorso di primo grado rg. n. 419/17). aveva esposto di aver svolto n. 51 gg. di Parte_2 lavoro per ciascun anno, ovvero nel 2007 dal 26/05 al 31/07, e nell'anno 2008 dal 20/05 al 31/07, nel 2009 dal 28/05 al 31/07, nell'anno 2010 dal 18/05 al 31/07, nel 2011 dal 14/05 al 31/07 (ricorso di primo grado rg. n. 421/17 e ricorso rg. n. 3833/18).
Le ricorrenti avevano agito in seguito al disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' mediante cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni indicati con la CP_1 pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2016 pubblicato il 15.6.2016.
Con la sentenza n. 1570/2021, pubblicata il 09/07/2021, il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda delle ricorrenti, così statuendo: “1) accoglie parzialmente le domande di cui ai ricorsi recanti R.G. n. 419/2017 e 421/2017 e per l'effetto dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra le ricorrenti con l'azienda per l'anno 2007, con Parte_3 CP_ condanna dell' al riaccredito delle relative giornate;
2) accoglie in parte il ricorso recante RG. n. 3833/2018, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle prestazioni previdenziali percepite sulla base della contribuzione maturata dalla ricorrente
[...] fino all'anno 2007; 3) rigetta nel resto i ricorsi;
4) compensa tra le parti le spese del Pt_2 giudizio”.
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso giudiziario, respingendo l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1
Nel merito ha richiamato il verbale ispettivo redatto in data 05.10.2012, le allegazioni delle ricorrenti, le risultanze della prova orale e la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 674/2018, ha confermato la natura agricola dell'impresa per il solo periodo antecedente al 31.12.2007 e ritenuto solo limitatamente a tale annualità illegittima la cancellazione, da parte CP_ dell' delle giornate di lavoro come braccianti agricole.
Per il periodo successivo al 31.12.2007, di contro, il Giudice ha ritenuto le allegazioni delle ricorrenti in ordine alla attività svolta incompatibili con la natura e struttura della azienda
, con l'attività in concreto svolta dalla stessa, con l'assenza di terreni di proprietà o in Parte_3 gestione, con le fatture indicative dell'acquisto di prodotti finiti presso terzi, successivamente lavorati nei capannoni industriali. A fronte delle specifiche circostanze evidenziate nell'accertamento ispettivo, le ricorrenti (pur non direttamente coinvolte nelle indagini) avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi indicati in ricorso e quest'onere è rimasto disatteso.
Avverso detta statuizione hanno proposto tempestivo appello le ricorrenti con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 03.01.2022, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande introduttive, con reiscrizione delle ricorrenti negli elenchi agricoli per l'anno 2008 e, per anche per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 con Parte_2 annullamento dei provvedimenti di restituzione impugnati con giudizio rg. 3833/2018. Vinte le spese di entrambi i gradi, con attribuzione.
Nel censurare la decisione, le appellanti hanno lamentato che il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 674/2018 con la quale era stata dichiarata la irretroattività della classificazione industriale contenuta nel verbale ispettivo, principio di recente confermato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 33187/2021; hanno contestato la validità probatoria dei verbali ispettivi che il giudice di primo grado ha posto a base della decisione;
infine hanno eccepito la erroneità della decisione con riguardo alla valutazione degli esiti dell'istruttoria orale e della documentazione prodotta, ritenendo di aver offerto prova puntuale e precisa delle mansioni svolte presso l'azienda . Parte_3
Hanno invocato a supporto dei loro assunti analoghe procedure giudiziarie, alle dipendenze della medesima azienda agricola e per il medesimo anno di lavoro, decise con esito positivo dinanzi il Tribunale di Salerno e la Corte d'Appello di Salerno e un precedente favorevole della Corte d'Appello di Napoli.
CP_ L' ritualmente costituitosi, ha rimarcato la correttezza della decisione nella parte in cui ha ritenuto fondate le determinazioni emesse da ed ha concluso chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello con vittoria delle spese di lite del grado.
Disposta la trattazione cartolare del presente giudizio ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il Giudice ha disatteso l'eccezione di decadenza e che, in assenza di gravame incidentale, deve ritenersi passato in giudicato il relativo capo della sentenza.
CP_ Invero, l' nella memoria difensiva ex art. 436 c.p.c. ha richiamato l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per decadenza dalla azione giudiziaria sollevata in primo grado ed ha insistito anche nel presente grado preliminarmente per la decadenza con riferimento alla cancellazione della contribuzione agricola per l'anno 2008. L'eccezione, tuttavia, non è stata oggetto di appello incidentale ed è pertanto inammissibile.
Nel merito la decisione del Tribunale è fondata su una pluralità di motivi: in primo luogo, il Giudice ha ritenuto la incompatibilità delle mansioni che le ricorrenti assumono di aver svolto con le attività proprie della società in secondo luogo, ha ritenuto non Parte_3 provate, in ogni caso, le allegazioni delle ricorrenti, valutando come generica ed insufficiente l'istruttoria orale svolta, in linea con la genericità dei capi articolati in ricorso.
Quanto al primo profilo, la decisione appare corretta e pienamente condivisibile alla luce della documentazione in atti, come già ritenuto da questa Corte in diversa composizione in fattispecie analoga.
L' ha prodotto il verbale della sede di Salerno vig. 27739 del 5.10.2012, avente ad CP_1 CP_1 oggetto il periodo dal 1.9.2007 al 30.09.2012 e il verbale della sede di Salerno vig. 28197 CP_1 del 10.12.2012, avente ad oggetto il periodo dal 1.9.2007 al 30.6.2012.
Dalla lettura di tali verbali, corredati dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dalla relazione fatta dalla stessa società emerge che: Parte_3
1. La società risulta strutturata alla stregua di un gruppo aziendale articolato in diverse società operanti nel settore agricolo, con un core business consistente essenzialmente nella prima lavorazione (attività che comprende le operazioni di pulizia, calibratura, pesatura e confezionamento) nonché nella commercializzazione dei prodotti acquistati prevalentemente dalle altre società del gruppo ed anche da fornitori terzi;
2. L'azienda non ha a disposizione alcun fondo agricolo, pertanto, è definibile come Parte_3
“azienda senza terra”. La classificazione nel settore agricolo trova la sua giustificazione per l'attività di raccolta effettuata prevalentemente su piantagioni di kiwi;
3. ha denunciato rapporti di lavoro a tempo determinato in agricoltura in Parte_4 favore di alcuni dipendenti per tutto l'arco dell'anno solare, per le giornate di cui al relativo verbale ispettivo. Tuttavia, poiché l'azienda si occupa della lavorazione dei kiwi, l'impiego di lavoratori per un periodo così ampio non trova giustificazione, in considerazione del fatto che la raccolta avviene mediamente nel periodo ottobre-novembre;
4. Le denunce di assunzione sono incompatibili con le coltivazioni denunciate. Infatti, le assunzioni avvengono indiscriminatamente in ogni periodo dell'anno sebbene, trattandosi della raccolta di kiwi, ciò precluda l'esecuzione di operazioni anche in altri momenti dell'anno;
5. Dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. emerge che negli stabilimenti di Battipaglia e di Pt_5
Somma Vesuviana si effettua esclusivamente la lavorazione e la commercializzazione di prodotti acquistati da società del gruppo ed anche da altri fornitori non soci.
6. Dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori sentiti emerge in modo incontrovertibile che la mansione esclusiva che svolgono, nello stabilimento di Somma Vesuviana, è quella del selezionamento e della cernita dei prodotti ortofrutticoli mediante l'ausilio di macchinari ad hoc (nastri trasportatori).
7. Dalle dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori che hanno prestato la propria attività per l'anno 2011 presso lo stabilimento di Battipaglia emerge che essi hanno espletato mansioni inerenti la cernita, calibratura e confezionamento di kiwi. I lavoratori escussi hanno, inoltre, dichiarato di essersi recati anche a lavorare sui fondi di alcuni clienti della nella fattispecie Parte_3 sui fondi di proprietà dei sig.ri , e che, Persona_1 Controparte_3 CP_4 debitamente escussi, hanno rilasciato dichiarazioni che confermano la vendita alla Parte_3 di prodotti finiti;
[...]
8. L'attività svolta dalla azienda ispezionata deriva da acquisti presso terzi di prodotti finiti, mentre solo in parte estremamente residuale i prodotti che l'azienda lavora e commercializza deriva da acquisti cosiddetti “a blocco” cioè acquistati direttamente sulla pianta dai vari produttori, con raccolta e trasporto a carico dell'acquirente (come emerge dall'analisi della documentazione prodotta dalla società sottoposta ad accertamento ispettivo: fatture di acquisto dei prodotti per il periodo 1.2006 – 6.2012, copie delle registrazioni dei libri IVA acquisti e vendite relativo allo stesso periodo, nonché dalla relazione fatta dalla stesa società).
Orbene, premesso che “i verbali ispettivi, per tutti gli aspetti, anche relativi all'esame della documentazione, in relazione ai quali non hanno efficacia probatoria privilegiata, "costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 4006/2022) e che essi, dunque, fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, gli elementi sopra elencati stridono completamente con le allegazioni delle ricorrenti, sia con riferimento al tipo di attività svolta sia con riferimento ai periodi che si assumono lavorati. Le ricorrenti avevano affermato di aver svolto le seguenti attività: da gennaio a marzo potatura di alberi di kiwi – raccolti successivamente - con relativa pulizia dei terreni ubicati in Battipaglia (SA), alle Loc.tà Aversana e Porta di Ferro;
nel mese di aprile, maggio e giugno, le ricorrenti unitamente alle altre colleghe si sono occupate della raccolta delle albicocche e della loro collocazione nelle apposite cassette. Nel mese di luglio si proseguiva con la pulizia dei terreni ove era terminata la raccolta delle albicocche, le cui piante erano interessate dalla cd. “potatura verde”.
Ancora, le ricorrenti, nel periodo aprile/luglio, si occupavano insieme ad altre colleghe, anche della raccolta sottoserra delle fragole e collocazione delle stesse negli appositi contenitori. Infine da ottobre a dicembre si svolgeva la coltivazione e raccolta dei kiwi (cfr. punto 2 dei ricorsi di primo grado e rispettivamente, rg. 419/2017 e rg. 421/2017; anche nel ricorso di Pt_1 Pt_2 primo grado rg. 3833/2018 la aveva dedotto di occuparsi “insieme agli altri operai, della Pt_2 coltivazione e produzione di kiwi, albicocche, fragole”).
L'attività di raccolta, pulizia dei terreni, potatura e coltivazione non rientra tra le attività che la stessa società ha dichiarato di aver svolto negli anni in questione. Parte_3
Inoltre, tali allegazioni sono in contrasto anche con la documentazione prodotta, posto che le buste paga in atti attengono a periodi non coincidenti con quelli che le ricorrenti assumono di aver lavorato: le buste paga si limitano ai mesi di maggio, giugno, luglio, novembre e dicembre 2007 e maggio, giugno e luglio 2008, per la e ai mesi di maggio, giugno e luglio 2007 e Pt_1
2008, per la rispetto al più ampio periodo dedotto in ricorso. Pt_2
In ogni caso osserva il collegio che non è utile la produzione di documenti di pagamento delle prestazioni rese dalle ricorrenti (come appunto le buste paga o il CUD), pure invocati in ricorso per ritenere provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l'assenza di altri indici, quali, in primo luogo, l'inserimento stabile delle lavoratrici nell'organizzazione aziendale e la sottoposizione all'eterodirezione.
Si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva. Come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016), mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro.
Quanto al secondo profilo, le appellanti nel censurare la valutazione del materiale istruttorio, hanno osservato che “ritenendo, quindi, che le testimonianze assunte in giudizio non elidono la veridicità ed attendibilità degli accertamenti ispettivi, il Giudice di prime cure … ha posto a fondamento della propria decisione solo ed esclusivamente quanto accertato dagli ispettori dell' nel verbale di accertamento, omettendo di dare la dovuta importanza e rilevanza CP_1 processuale alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, ovvero, di spiegare compiutamente le ragioni della loro eventuale inattendibilità”.
Osserva il collegio che il Tribunale, nonostante la carenza di allegazioni, smentite dagli accertamenti ispettivi, e dei capi di prova testimoniale articolati dalla parte attrice in maniera generica, aveva dato corso all'istruttoria. In motivazione, infatti, è stato evidenziato che nei capitoli di prova erano state genericamente indicate il numero di giornate lavorative nel corso degli anni (dal lunedì al venerdì “per circa 40/80 giorni sui terreni … e per circa 11/22 giorni nello stabilimento”, senza alcuna specificazione concreta per mese); anche i luoghi di lavoro erano stati individuati in modo vago, nonostante la mancanza di disponibilità degli stessi da parte dell'azienda, così come accertato dagli ispettori . CP_1
Non erano stati precisati i contenuti delle direttive di lavoro e le specifiche modalità con cui le stesse erano impartite dal titolare né i modi in cui era esercitata la correlata attività di controllo e sorveglianza presso i terreni di lavoro agricolo. L'affermazione dell'eterodirezione è stata effettuata con formula di stile, priva di contenuto concreto.
All'esito dell'escussione dei testi, quindi, il Tribunale non ha fatto altro che ribadire tale genericità sottolineando che la stessa “si è riverberata anche sulle risultanze della prova testimoniale espletata, in quanto i testimoni escussi, pur dichiarando di avere lavorato insieme alla ricorrente per la raccolta di susine, albicocche, kiwi e uva, hanno poi dichiarato di non ricordare esattamente gli anni in cui le ricorrenti avrebbero lavorato insieme a loro, né hanno riferito circostanze precise in ordine alla prevalenza dell'attività di raccolta rispetto a quella di confezionamento. In effetti, i testi hanno riferito solo scarne circostanze sull'attività lavorativa delle ricorrenti, limitandosi a dichiarare fatti inerenti per lo più allo svolgimento della loro attività lavorativa. Per contro, le risultanze del richiamato rapporto ispettivo sono fondate su approfonditi accertamenti documentali e di fatto e non su semplici presunzioni prive di valore probatorio”.
Tale valutazione non è intaccata dal motivo di gravame, avendo il Giudice esaurientemente esposto le ragioni del proprio convincimento e non essendo di contro stati allegati elementi idonei ad inficiarle.
Con riferimento al richiamo effettuato dalle appellanti alla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 674/2018 e alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 33187/2021 del 10.11.2021, la censura sollevata non si attaglia perfettamente al decisum del Tribunale.
Le appellanti hanno osservato che già con la sentenza n. 674/18, la “Corte di Appello di Salerno ha rilevato –giustamente - la irretroattività della classificazione dell'Azienda in parola, per gli anni antecedenti al 31/12/2012, in ossequio al disposto di cui all'art. 3, co. 8, della legge 8/08/1995 n. 335, secondo cui le variazioni hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Tale principio è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33187/2021, con la quale la S.C. ha rigettato il ricorso promosso dall'ente previdenziale nei confronti dell'azienda . Parte_3
Ancora una volta è stato quindi ribadito che in tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini CP_ previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall' d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione…”. Hanno quindi sostenuto che “avendo mantenuto la la classificazione previdenziale come agricola fino alla fine del periodo Parte_3 di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (10/12/2012), spetta alle ricorrenti la qualifica di operaie agricole fino a tutto l'intero anno 2012, ovvero meritano di essere reiscritte negli elenchi agricoli del comune di appartenenza per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”.
Sulla questione, il primo giudice ha espressamente affermato che anche secondo la Corte salernitana “l'impiego degli operai ha riguardato solo secondariamente l'attività di raccolta, ed invece precipuamente l'attività di lavorazione industriale dei prodotti in massima parte acquistati da terzi a peso, ovvero senza l'impiego di manodopera dell'acquirente per eseguire la raccolta, di tal che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 1 della legge 31-3-1979, N° 92così come novellato dall'art. 4 D.lgs 30-4-1998 N° 173 ... La stessa sentenza conferma, dunque, sulla scorta della ctu espletata, la natura agricola dell'impresa per il solo periodo antecedente al 31.12.2007”.
Ha rilevato il Giudice che la parte ricorrente aveva fatto riferimento “nelle note di trattazione CP_ scritta, alla circolare emessa dall' n. 5672020, che, riprendendo la precedente circolare n. 126 del 2009 in applicazione alla Legge 92/79 art. 6, come novellato dal D. Lgs. n. 173/98, ha indicato che la situazione previdenziale dei lavoratori agricoli dipende dall'attività concretamente e prevalentemente svolta dagli stessi, non rilevando in alcun modo la posizione assicurativa dell'azienda” e “dedotto che, ai fini del corretto inquadramento dei lavoratori agricoli deve essere considerata l'attività concretamente svolta. E proprio facendo applicazione di tale criterio, la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto che l'attività svolta dai lavoratori agricoli alle dipendenze dell'azienda in questione (e, dunque, anche l'attività svolta dalla parte ricorrente), è stata un'attività precipuamente di lavorazione industriale dei prodotti in massima parte acquistati da terzi a peso, mentre ha riguardato solo secondariamente l'attività di raccolta”.
Si legge nella sentenza del Tribunale di Nola n. 1768/2020 pubbl. il 03/12/2020 – confermata da questa Corte - relativa a fattispecie analoga che “se è vero quanto sopra argomentato (e cioè l'irrilevanza, ai fini della valutazione del singolo rapporto di lavoro, della classificazione previdenziale del datore) e risultando per tabulas che il thema decidendum del giudizio, delineato con la domanda, attiene esclusivamente all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro agricolo e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli - ne discende che esulano dall'oggetto di indagine gli effetti della riclassificazione dell'attività dell'impresa, anche nell'ottica di un affidamento del lavoratore sulla pregressa situazione previdenziale”.
Anche nella fattispecie in discorso il Tribunale ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato di natura agricola e, quindi, appare del tutto irrilevante la decisione della Corte salernitana con riguardo alla classificazione aziendale.
La censura che si incentra sulla rilevanza di quest'ultima decisione e sulla irretroattività della riclassificazione operata dall' non coglie nel segno: anche, infatti, a voler aderire alla CP_1 decisione contenuta nella sentenza n. 674/2018, in ogni caso rimarrebbe il fatto che le ricorrenti non hanno provato l'effettiva intercorrenza di un rapporto di lavoro agricolo con la società Pt_3
Parte_3
Per le ragioni descritte, assorbita ogni ulteriore questione proposta, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese sono irripetibili attesa la richiesta delle appellanti di esenzione, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali e la dichiarazione delle stesse di possedere redditi in misura inferiore alla soglia prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (in atti).
L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)nulla sulle spese.
3)Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 14/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano