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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38242 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FU BALDI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. GIOVANNI GIORGIADI, difensore della parte civile OR Assicurazioni s.p.a., il quale, dopo avere argomentato in ordine alla manifesta infondatezza o al carattere non consentito dei motivi di ricorso, ha chiesto che esso sia dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di cassazione dalla suddetta parte civile, come da nota che allega;
letta la memoria dell'Avv. ETTORE MARCARELLI, difensore di NO LE, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/05/2025, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 19/12/2023 del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio Penale Sent. Sez. 2 Num. 38242 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/10/2025 ordinario, con la quale LE NO era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., commesso ai danni di OR Assicurazioni s.p.a., oltre che, genericamente, al risarcimento del danno in favore della stessa OR Assicurazioni s.p.a., che si era costituita parte civile. Secondo il capo d'imputazione, il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., era stato contestato al NO «poiché, al fine di conseguire un indennizzo di importo maggiore da parte dell'assicurazione OR Assicurazioni S.p.A., falsificava la documentazione relativa al sinistro causato in data 27/10/2020 dall'autocarro Volvo Truck tg CS211PV, di proprietà della Fasulo S.r.l. e assicurata per RCA [...] presso la compagnia OR Assicurazioni S.p.A. (l'autocarro Volvo Truck Tamponava l'autocarro Iveco Daily tg DT405ZH il quale a sua volta andava a colpire l'autovettura Hyundai Matrix tg DS076DV e il rimorchio di un autocarro tg AE52466). Nella specie, il 29/10/2020 inviava una lettera di messa in mora alla società OR Assicurazioni S.p.A. nell'interesse della società "Cars Service S.r.l.", quale cessionaria del credito vantato dalla società "Fusco Costruzioni Metalliche S.r.l." in qualità di proprietaria dell'autocarro Iveco tg DT405ZH e falsificava la fattura n. 2498/1 del 30/12/2020 dell'importo di euro 9.427,43 per l'acquisto dei ricambi effettuati apparentemente dalla "Cars Service S.r.l." presso la società "REAL Ricambi S.r.l. unipersonale", la quale disconosceva la fattura in questione, sia negli importi che nel formato, e allegava la reale fattura dalla stessa emessa a carico della Società "Cars Service S.r.l." per un importo pari a euro 951,00. Fatto commesso in data 29.10.2020 a Milano». 2. Avverso l'indicata sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Ettore EL, LE NO, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «vizio di motivazione». Lamenta che «[i]l giudizio di colpevolezza di prime cure è stato riversato asetticamente nel corpo della gravata statuizione di appello, mercé un insuperabile difetto di vaglio critico da parte del giudice della devoluzione», atteso che la Corte d'appello di Milano si sarebbe illegittimamente limitata «ad una mera riproposizione della motivazione del giudice a quo», il che non potrebbe «in alcun modo sopperire alla funzione di vaglio critico ontologicamente spettante al giudice della devoluzione». Questo «sia in relazione alla riconducibilità del fatto in capo al prevenuto, sia ai principi cui ispirare la concreta dosimetria della pena da irrogare in danno della 2 stessa [sic]», nonché in relazione «alla subordinata richiesta di concessione del beneficio delle attenuanti generiche». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «Violazione di legge. Difetto di conoscenza della vocatio in iudicium. Annullamento con rinvio. Nullità notifiche». Contesta che non vi sarebbe «prova formale dell'effettiva conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato NO LE, siccome egli non è stato mai raggiunto da formale notifica di un atto procedurale contenente tutti gli elementi che contraddistinguono la cd. vocatio in iudicum». Si deduce in proposito che non sarebbe «sufficiente quanto notificato ex post allo scrivente difensore ex art. 157 bis.1 c.p.p., siccome [...] non si è mai perfezionata, nei termini come per legge, una preliminare notifica a mani dello stesso e ciò non solo per quanto inerisce la fase d'appello, svoltasi "cartolarmente"». Il ricorrente rappresenta che «la prova della conoscenza effettiva del processo, in assenza della prova di una deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, non può assolutamente desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia, cui inviare le notifiche successive alla prima, che doveva essere, comunque, fatta in favore dell'imputato, ex art. 157 bis.1 c.p.p.», essendo richiesta «[u]na conoscenza effettiva, non meramente legale e nemmeno presunta» del processo, la quale non può essere desunta «in forza dell'iniziale notizia della esistenza del procedimento». Secondo il Carofalo, «[n]el caso di specie, [...] la ritenuta colpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente non deriva, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, da un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al processo, ma da una particolare situazione processuale originata dalla mancata attivazione delle procedure utili per conseguire la sua effettiva conoscenza del processo». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «Tardività della querela. Difetto di condizione di procedibilità. Annullamento con rinvio». Contesta che «nel caso in esame la istanza di punizione (querela) risulta essere stata ratificata oltre il termine di cui all'art. 336 c.p.p.». Rappresenta in proposito che OR Assicurazioni s.p.a. sarebbe «decaduta dalla autoreferenziale procrastinabilità del termine a quo, da cui far derivare il computo trimestrale, [...] siccome non ha proceduto nel rispetto del Codice delle assicurazioni» private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Ciò in quanto OR Assicurazioni s.p.a., «costituita in mora, non solo non aveva attivato la procedura ex art. 148 del codice delle assicurazioni, ma aveva, altresì, omesso di comunicare al delegato del danneggiato la propria 3 determinazione di non procedere al risarcimento, con la ulteriore, quanto necessaria informazione della determinazione di proporre querela». Secondo il ricorrente, nel «documentale difetto di tanto», non sarebbe possibile «opinare uno slittamento del termine a quo, utile alla verifica della tempestività della relativa istanza di punizione». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: «Fatto di frode assicurativa non sussiste. Violazione di legge (art. 642 c.p.)». Deduce che «l'utilizzo distorcente della prova raccolta in prime cure, in uno alla strumentale ma inammissibile mancata applicazione dell'art. 195.4 c.p.p.», richiederebbero di essere emendate al fine di «giungere ad una corretta estrinsecazione della motivazione del giudizio». Rappresenta che «non ha posto in essere alcuna condotta teleologicamente connessa a superare la soglia della consumazione anticipata di un fatto/reato p. e p. ex art. 642 c.p.» e che, «[s]tando così le cose, [...] egli sarebbe penalmente responsabile semplicemente perché i fatti e le corrispettive azioni implicherebbero una sua responsabilità oggettiva». Secondo il Carofalo, «laddove correttamente utilizzate quali riscontri negativi, ex art. 192.2 c.p.p., le risultanze dibattimentali contenute nel fascicolo processuale», non sussisterebbe «oggettiva prova di resistenza all'incombenza del dettato normativo del capoverso dell'art. 530 c.p.p., siccome gli ulteriori testi d'accusa non hanno affatto confermato la tesi accusatoria autoreferenzialmente riferita dalla delegata nel comparto societario, persona offesa dal reato, né la documentazione prodotta dall'accusa pubblica e privata ha addotto i necessari riscontri alle dette esternazioni». La mancata valutazione di «tali argomenti di specifico gravame, circa il malgoverno delle prove», imporrebbe «delle considerazioni in tema di legittimità della impugnata sentenza». Ciò «anche in temini di mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., cui nulla ostava, anche in virtù dell'applicata diminuente specifica, stante la esiguità dei fatti de quibus». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere esaminato per primo il secondo motivo. Esso non è consentito perché è del tutto generico. Il ricorrente, infatti, nel contestare la «[n]ullità notifiche» e il «difetto di conoscenza della vocatio in iudicium»: a) sotto il primo profilo, ha completamente omesso di indicare come gli fossero stati notificati l'atto introduttivo del giudizio e il decreto di citazione per il giudizio di appello e perché tali notifiche si sarebbero 4 dovute ritenere nulle;
b) sotto il secondo profilo, ha completamente omesso di spiegare per quali ragioni, pur essendo stato difeso da un difensore di fiducia durante l'intero processo (l'avv. Ettore EL, sostituito, nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., dall'avv. Ilaria Fustinoni), ciò nonostante, non avrebbe avuto conoscenza dello stesso processo. Da ciò il carattere non consentito del motivo, atteso che il modo in cui esso è stato formulato non consente di comprendere quali siano le specifiche ragioni delle doglianze del ricorrente. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'affermazione di responsabilità, la Corte d'appello di Milano risulta avere esaminato il motivo di appello, che essa ha riassunto nel secondo capoverso del § 2 della sentenza impugnata, con il quale il NO aveva lamentato che la sua responsabilità sarebbe stata affermata dal Tribunale di Milano «sulla scorta della mera qualifica di amministratore della Car Service srl», nonché la mancata escussione come testimone di AR SP (cioè del soggetto che, agendo in nome e per conto di Car Service s.r.I., di cui il NO era amministratore unico, aveva materialmente inviato a OR Assicurazioni s.p.a. la richiesta di risarcimento dei danni). La Corte d'appello di Milano ha però ritenuto che tale motivo di appello non fosse fondato, mostrando di condividere gli argomenti che erano stati sviluppati dal Tribunale di Milano a sostegno della responsabilità dell'imputato e aggiungendo anche l'ulteriore considerazione che non era «stato acquisito un singolo elemento che dimostrasse un interesse diretto di SP a presentare una richiesta alterata», nonché indicando le ragioni della mancata escussione dello stesso SP. Una tale condivisione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, beninteso, dopo avere esaminato, come è avvenuto nel caso di specie, il correlativo motivo di appello dell'imputato, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non integra alcun vizio della motivazione, in assenza, peraltro, di qualsiasi indicazione, da parte dello stesso ricorrente, di specifiche censure difensive, da lui svolte nei confronti della sentenza di primo grado, che, in ipotesi, non sarebbero state esaminate dalla Corte d'appello di Milano. Lo stesso si deve dire con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Milano non si è limitata a riproporre la motivazione della sentenza di primo grado ma, esaminando il motivo di appello dall'imputato sul punto, che essa ha riassunto nel terzo capoverso del § 2 della sentenza impugnata, ha confermato il suddetto diniego non solo, come aveva fatto il Tribunale di Milano, per l'assenza di elementi o circostanze che potessero essere valorizzati in senso 5 positivo(terz'ultimo capoverso della sentenza di primo grado), ma anche in ragione dei numerosi precedenti penali del NO. Quanto alla pena, è sufficiente osservare che essa, come è stato rilevato anche dalla Corte d'appello di Milano, è stata determinata nella misura di un anno di reclusione, la quale corrisponde al minimo edittale che è previsto per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. (che è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione). 3. Il terzo motivo non è consentito perché la questione che è stata con esso dedotta non aveva costituito oggetto dei motivi di appello. Infatti, nel proprio atto di appello, come risulta dall'integrale lettura di esso, il NO nulla aveva dedotto con riguardo alla tempestività della querela, in particolare, in relazione alla determinazione del dies a quo per la proposizione di tale atto, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appello di Milano non ha motivato sulla medesima tempestività e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). Si deve comunque osservare che il motivo sarebbe stato in ogni caso manifestamente infondato, alla luce del principio, che è stato affermato dalla Corte di cassazione e che è condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 - come è avvenuto nel caso di specie, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente -, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito (Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv. 273517-01). 4. Il quarto motivo non è consentito perché è totalmente aspecifico. La Corte d'appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità del NO per il contestato reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., sulla base degli elementi che: a) Car Service s.r.I., di cui il NO era amministratore unico, era la beneficiaria delle somme che sarebbero state liquidate da OR Assicurazioni s.p.a. a seguito della richiesta di risarcimento del danno che era stata inviata a tale compagnia assicurativa da AR SP a nome e per conto della stessa Car Service s.r.I.; b) non era emerso alcun elemento dimostrativo di un interesse diretto dello SP (e non di Car Service s.r.I.) all'invio di una richiesta di risarcimento fraudolenta;
c) solo l'amministratore di Car Service s.r.I., cioè, appunto, il Carofalo, poteva disporre della fattura "vera" di Real Ricambi s.r.l. unipersonale (dell'importo di C 951,00) sulla base della quale era stato possibile creare la fattura falsa (dell'importo di C 9.427,43). 6 Posta tale motivazione - la quale appare, per vero, del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, così come di vizi di violazione di legge -, si deve rilevare come il ricorrente abbia completamente omesso di confrontarsi con essa, avendo egli prospettato delle doglianze del tutto generiche, con la conseguenza che il motivo risulta aspecifico e, perciò, non consentito. Lo stesso si deve dire con riguardo alla parte del motivo che attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il ricorrente ha completamente omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sul punto - della quale si è già detto esaminando il primo motivo (punto 2) - con la conseguente aspecificità del motivo anche in tale parte. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dall'inammissibilità del ricorso discende che il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR Assicurazioni s.p.a., che si liquidano in complessivi C 3.015,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR Assicurazioni s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge Così deciso il 30/10/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FU BALDI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. GIOVANNI GIORGIADI, difensore della parte civile OR Assicurazioni s.p.a., il quale, dopo avere argomentato in ordine alla manifesta infondatezza o al carattere non consentito dei motivi di ricorso, ha chiesto che esso sia dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di cassazione dalla suddetta parte civile, come da nota che allega;
letta la memoria dell'Avv. ETTORE MARCARELLI, difensore di NO LE, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/05/2025, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 19/12/2023 del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio Penale Sent. Sez. 2 Num. 38242 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/10/2025 ordinario, con la quale LE NO era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., commesso ai danni di OR Assicurazioni s.p.a., oltre che, genericamente, al risarcimento del danno in favore della stessa OR Assicurazioni s.p.a., che si era costituita parte civile. Secondo il capo d'imputazione, il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., era stato contestato al NO «poiché, al fine di conseguire un indennizzo di importo maggiore da parte dell'assicurazione OR Assicurazioni S.p.A., falsificava la documentazione relativa al sinistro causato in data 27/10/2020 dall'autocarro Volvo Truck tg CS211PV, di proprietà della Fasulo S.r.l. e assicurata per RCA [...] presso la compagnia OR Assicurazioni S.p.A. (l'autocarro Volvo Truck Tamponava l'autocarro Iveco Daily tg DT405ZH il quale a sua volta andava a colpire l'autovettura Hyundai Matrix tg DS076DV e il rimorchio di un autocarro tg AE52466). Nella specie, il 29/10/2020 inviava una lettera di messa in mora alla società OR Assicurazioni S.p.A. nell'interesse della società "Cars Service S.r.l.", quale cessionaria del credito vantato dalla società "Fusco Costruzioni Metalliche S.r.l." in qualità di proprietaria dell'autocarro Iveco tg DT405ZH e falsificava la fattura n. 2498/1 del 30/12/2020 dell'importo di euro 9.427,43 per l'acquisto dei ricambi effettuati apparentemente dalla "Cars Service S.r.l." presso la società "REAL Ricambi S.r.l. unipersonale", la quale disconosceva la fattura in questione, sia negli importi che nel formato, e allegava la reale fattura dalla stessa emessa a carico della Società "Cars Service S.r.l." per un importo pari a euro 951,00. Fatto commesso in data 29.10.2020 a Milano». 2. Avverso l'indicata sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Ettore EL, LE NO, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «vizio di motivazione». Lamenta che «[i]l giudizio di colpevolezza di prime cure è stato riversato asetticamente nel corpo della gravata statuizione di appello, mercé un insuperabile difetto di vaglio critico da parte del giudice della devoluzione», atteso che la Corte d'appello di Milano si sarebbe illegittimamente limitata «ad una mera riproposizione della motivazione del giudice a quo», il che non potrebbe «in alcun modo sopperire alla funzione di vaglio critico ontologicamente spettante al giudice della devoluzione». Questo «sia in relazione alla riconducibilità del fatto in capo al prevenuto, sia ai principi cui ispirare la concreta dosimetria della pena da irrogare in danno della 2 stessa [sic]», nonché in relazione «alla subordinata richiesta di concessione del beneficio delle attenuanti generiche». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «Violazione di legge. Difetto di conoscenza della vocatio in iudicium. Annullamento con rinvio. Nullità notifiche». Contesta che non vi sarebbe «prova formale dell'effettiva conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato NO LE, siccome egli non è stato mai raggiunto da formale notifica di un atto procedurale contenente tutti gli elementi che contraddistinguono la cd. vocatio in iudicum». Si deduce in proposito che non sarebbe «sufficiente quanto notificato ex post allo scrivente difensore ex art. 157 bis.1 c.p.p., siccome [...] non si è mai perfezionata, nei termini come per legge, una preliminare notifica a mani dello stesso e ciò non solo per quanto inerisce la fase d'appello, svoltasi "cartolarmente"». Il ricorrente rappresenta che «la prova della conoscenza effettiva del processo, in assenza della prova di una deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, non può assolutamente desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia, cui inviare le notifiche successive alla prima, che doveva essere, comunque, fatta in favore dell'imputato, ex art. 157 bis.1 c.p.p.», essendo richiesta «[u]na conoscenza effettiva, non meramente legale e nemmeno presunta» del processo, la quale non può essere desunta «in forza dell'iniziale notizia della esistenza del procedimento». Secondo il Carofalo, «[n]el caso di specie, [...] la ritenuta colpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente non deriva, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, da un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al processo, ma da una particolare situazione processuale originata dalla mancata attivazione delle procedure utili per conseguire la sua effettiva conoscenza del processo». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «Tardività della querela. Difetto di condizione di procedibilità. Annullamento con rinvio». Contesta che «nel caso in esame la istanza di punizione (querela) risulta essere stata ratificata oltre il termine di cui all'art. 336 c.p.p.». Rappresenta in proposito che OR Assicurazioni s.p.a. sarebbe «decaduta dalla autoreferenziale procrastinabilità del termine a quo, da cui far derivare il computo trimestrale, [...] siccome non ha proceduto nel rispetto del Codice delle assicurazioni» private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Ciò in quanto OR Assicurazioni s.p.a., «costituita in mora, non solo non aveva attivato la procedura ex art. 148 del codice delle assicurazioni, ma aveva, altresì, omesso di comunicare al delegato del danneggiato la propria 3 determinazione di non procedere al risarcimento, con la ulteriore, quanto necessaria informazione della determinazione di proporre querela». Secondo il ricorrente, nel «documentale difetto di tanto», non sarebbe possibile «opinare uno slittamento del termine a quo, utile alla verifica della tempestività della relativa istanza di punizione». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: «Fatto di frode assicurativa non sussiste. Violazione di legge (art. 642 c.p.)». Deduce che «l'utilizzo distorcente della prova raccolta in prime cure, in uno alla strumentale ma inammissibile mancata applicazione dell'art. 195.4 c.p.p.», richiederebbero di essere emendate al fine di «giungere ad una corretta estrinsecazione della motivazione del giudizio». Rappresenta che «non ha posto in essere alcuna condotta teleologicamente connessa a superare la soglia della consumazione anticipata di un fatto/reato p. e p. ex art. 642 c.p.» e che, «[s]tando così le cose, [...] egli sarebbe penalmente responsabile semplicemente perché i fatti e le corrispettive azioni implicherebbero una sua responsabilità oggettiva». Secondo il Carofalo, «laddove correttamente utilizzate quali riscontri negativi, ex art. 192.2 c.p.p., le risultanze dibattimentali contenute nel fascicolo processuale», non sussisterebbe «oggettiva prova di resistenza all'incombenza del dettato normativo del capoverso dell'art. 530 c.p.p., siccome gli ulteriori testi d'accusa non hanno affatto confermato la tesi accusatoria autoreferenzialmente riferita dalla delegata nel comparto societario, persona offesa dal reato, né la documentazione prodotta dall'accusa pubblica e privata ha addotto i necessari riscontri alle dette esternazioni». La mancata valutazione di «tali argomenti di specifico gravame, circa il malgoverno delle prove», imporrebbe «delle considerazioni in tema di legittimità della impugnata sentenza». Ciò «anche in temini di mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., cui nulla ostava, anche in virtù dell'applicata diminuente specifica, stante la esiguità dei fatti de quibus». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere esaminato per primo il secondo motivo. Esso non è consentito perché è del tutto generico. Il ricorrente, infatti, nel contestare la «[n]ullità notifiche» e il «difetto di conoscenza della vocatio in iudicium»: a) sotto il primo profilo, ha completamente omesso di indicare come gli fossero stati notificati l'atto introduttivo del giudizio e il decreto di citazione per il giudizio di appello e perché tali notifiche si sarebbero 4 dovute ritenere nulle;
b) sotto il secondo profilo, ha completamente omesso di spiegare per quali ragioni, pur essendo stato difeso da un difensore di fiducia durante l'intero processo (l'avv. Ettore EL, sostituito, nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., dall'avv. Ilaria Fustinoni), ciò nonostante, non avrebbe avuto conoscenza dello stesso processo. Da ciò il carattere non consentito del motivo, atteso che il modo in cui esso è stato formulato non consente di comprendere quali siano le specifiche ragioni delle doglianze del ricorrente. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'affermazione di responsabilità, la Corte d'appello di Milano risulta avere esaminato il motivo di appello, che essa ha riassunto nel secondo capoverso del § 2 della sentenza impugnata, con il quale il NO aveva lamentato che la sua responsabilità sarebbe stata affermata dal Tribunale di Milano «sulla scorta della mera qualifica di amministratore della Car Service srl», nonché la mancata escussione come testimone di AR SP (cioè del soggetto che, agendo in nome e per conto di Car Service s.r.I., di cui il NO era amministratore unico, aveva materialmente inviato a OR Assicurazioni s.p.a. la richiesta di risarcimento dei danni). La Corte d'appello di Milano ha però ritenuto che tale motivo di appello non fosse fondato, mostrando di condividere gli argomenti che erano stati sviluppati dal Tribunale di Milano a sostegno della responsabilità dell'imputato e aggiungendo anche l'ulteriore considerazione che non era «stato acquisito un singolo elemento che dimostrasse un interesse diretto di SP a presentare una richiesta alterata», nonché indicando le ragioni della mancata escussione dello stesso SP. Una tale condivisione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, beninteso, dopo avere esaminato, come è avvenuto nel caso di specie, il correlativo motivo di appello dell'imputato, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non integra alcun vizio della motivazione, in assenza, peraltro, di qualsiasi indicazione, da parte dello stesso ricorrente, di specifiche censure difensive, da lui svolte nei confronti della sentenza di primo grado, che, in ipotesi, non sarebbero state esaminate dalla Corte d'appello di Milano. Lo stesso si deve dire con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Milano non si è limitata a riproporre la motivazione della sentenza di primo grado ma, esaminando il motivo di appello dall'imputato sul punto, che essa ha riassunto nel terzo capoverso del § 2 della sentenza impugnata, ha confermato il suddetto diniego non solo, come aveva fatto il Tribunale di Milano, per l'assenza di elementi o circostanze che potessero essere valorizzati in senso 5 positivo(terz'ultimo capoverso della sentenza di primo grado), ma anche in ragione dei numerosi precedenti penali del NO. Quanto alla pena, è sufficiente osservare che essa, come è stato rilevato anche dalla Corte d'appello di Milano, è stata determinata nella misura di un anno di reclusione, la quale corrisponde al minimo edittale che è previsto per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. (che è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione). 3. Il terzo motivo non è consentito perché la questione che è stata con esso dedotta non aveva costituito oggetto dei motivi di appello. Infatti, nel proprio atto di appello, come risulta dall'integrale lettura di esso, il NO nulla aveva dedotto con riguardo alla tempestività della querela, in particolare, in relazione alla determinazione del dies a quo per la proposizione di tale atto, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appello di Milano non ha motivato sulla medesima tempestività e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). Si deve comunque osservare che il motivo sarebbe stato in ogni caso manifestamente infondato, alla luce del principio, che è stato affermato dalla Corte di cassazione e che è condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 - come è avvenuto nel caso di specie, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente -, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito (Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv. 273517-01). 4. Il quarto motivo non è consentito perché è totalmente aspecifico. La Corte d'appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità del NO per il contestato reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., sulla base degli elementi che: a) Car Service s.r.I., di cui il NO era amministratore unico, era la beneficiaria delle somme che sarebbero state liquidate da OR Assicurazioni s.p.a. a seguito della richiesta di risarcimento del danno che era stata inviata a tale compagnia assicurativa da AR SP a nome e per conto della stessa Car Service s.r.I.; b) non era emerso alcun elemento dimostrativo di un interesse diretto dello SP (e non di Car Service s.r.I.) all'invio di una richiesta di risarcimento fraudolenta;
c) solo l'amministratore di Car Service s.r.I., cioè, appunto, il Carofalo, poteva disporre della fattura "vera" di Real Ricambi s.r.l. unipersonale (dell'importo di C 951,00) sulla base della quale era stato possibile creare la fattura falsa (dell'importo di C 9.427,43). 6 Posta tale motivazione - la quale appare, per vero, del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, così come di vizi di violazione di legge -, si deve rilevare come il ricorrente abbia completamente omesso di confrontarsi con essa, avendo egli prospettato delle doglianze del tutto generiche, con la conseguenza che il motivo risulta aspecifico e, perciò, non consentito. Lo stesso si deve dire con riguardo alla parte del motivo che attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il ricorrente ha completamente omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sul punto - della quale si è già detto esaminando il primo motivo (punto 2) - con la conseguente aspecificità del motivo anche in tale parte. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dall'inammissibilità del ricorso discende che il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR Assicurazioni s.p.a., che si liquidano in complessivi C 3.015,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR Assicurazioni s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge Così deciso il 30/10/2025.