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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5565 dell'anno 2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NAVACH MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. DE
LEONARDIS ILARIA;
- Resistente –
In data 13/1/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984, ai CP_1
quali aveva diritto con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'11/5/2022, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 15/2/2024 e notificato all'Istituto in data 29/2/2024.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva che nelle more del giudizio era intervenuto il CP_1
1 pagamento richiesto.
*******
Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla parte CP_1
ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese processuali.
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha notificato all' il decreto di CP_1 omologa il 29/2/2024, mentre l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione CP_1
solo a novembre 2024, oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge e successivamente al deposito, nonché alla notifica del ricorso, risalenti a luglio 2024. La liquidazione della prestazione è dunque avvenuta con ritardo.
Pertanto le spese processuali devono essere poste a carico dell' , nella misura liquidata CP_1
in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17/07/2024 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida CP_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1865,00 per compensi, oltre
RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani in data 13/1/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
2
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5565 dell'anno 2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NAVACH MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. DE
LEONARDIS ILARIA;
- Resistente –
In data 13/1/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984, ai CP_1
quali aveva diritto con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'11/5/2022, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 15/2/2024 e notificato all'Istituto in data 29/2/2024.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva che nelle more del giudizio era intervenuto il CP_1
1 pagamento richiesto.
*******
Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla parte CP_1
ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese processuali.
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha notificato all' il decreto di CP_1 omologa il 29/2/2024, mentre l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione CP_1
solo a novembre 2024, oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge e successivamente al deposito, nonché alla notifica del ricorso, risalenti a luglio 2024. La liquidazione della prestazione è dunque avvenuta con ritardo.
Pertanto le spese processuali devono essere poste a carico dell' , nella misura liquidata CP_1
in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17/07/2024 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida CP_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1865,00 per compensi, oltre
RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani in data 13/1/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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