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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, , pronuncia la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 24060/2022 R.G, promossa da: , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Carlo Dama;
contro in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/12/2022, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ordinanza -ingiunzione n. OI-001406318, prot.
.5104.22/11/2022.0187323, pari a € 10.000,00, emessa CP_2 dall , per effetto della inesistenza della notifica dei presupposti CP_2 atti di accertamento prot. .5104.03/10/2018.0082208 del CP_2
16/11/2018 e prot. .5104 0/2018.0082207 del 17/11/2018 CP_2 ed in generale di ogni valido ed efficace atto interruttivo relativamente al già menzionato credito. Conseguentemente dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i suindicati crediti e conseguente nullità delle sanzioni applicate. Esponeva che in data 16.12.2022 l' le notificava l' ordinanza di CP_2 ingiunzione in epigrafe, intimandole il pagamento di € 10.000,00 a titolo di sanzione, alla luce dei seguenti atti di accertamento PROT.
.5104.03/10/2018.0082208 del 16/11/2018 e CP_2 CP_3
.5104.03/10/2018.0082207 del 17/11/2018, ad ogg
[...] mancato versamento per l' annualità 2017, delle ritenute previdenziali e assistenziali, correlate alla sua pregressa qualità di Legale rappresentante/responsabile della società, ormai cessata, DF SERVIZI ITALIA S.R.L . Evidenziava, altresì, che non vi fosse alcuna prova dell'avvenuta notificazione dei citati atti di accertamento prot.
.5104.03/10/2018.0082208 del 16/11/2018 e prot. CP_2
.5104.03/10/2018.0082207 del 17/11/2018. CP_2 Deduceva , altresì, che il diritto della resistente a riscuotere le somme ivi contenute fosse estinto per il maturarsi della prescrizione, essendo decorso trascorso invano il termine di cinque anni.
In data 21.09.2023, l' ritualmente costituitasi, deduceva la CP_2 correttezza e regolarità dell'azione esecutiva e contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, all' udienza del 13.12.2024 l' CP_2 dichiarava che, a seguito di verifiche amministrative, era emerso che l'importo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2017 fosse pari ad euro 7.757,36, mentre per l'anno 2018 ad euro 5.305,38. Pertanto, chiedeva confermarsi le ordinanze di ingiunzioni opposte. All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., in data x.
5.2025 la causa veniva così decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di notifica degli atti di imposizione al contribuente si applica l'art.60 d.p.r.600/73, secondo cui : “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con alcune modifiche…”. Tale articolo richiama dunque tutte le norme del codice di procedura civile ad esclusione degli articoli 142, 143, 146, 150 e 151. Tale disciplina è stata modificata dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016 n.225 , con cui è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 60 del d.p.r. 600/73, secondo cui a decorrere dal 1 luglio 2017, in deroga all'art.149 bis c.p.c., è possibile notificare gli avvisi e gli altri atti che, per legge, devono essere notificati alle imprese individuali o in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, direttamente dagli Uffici a mezzo posta elettronica certificata. Dunque, alla luce di tale ricostruzione normativa, ex art. 139 c.p.c., e alla luce dei documenti versati in atti dalle parti, si precisa la validità delle notifica delle ordinanze presupposte evidenziate, effettuata dall . CP_2 In particolare, giova precisare che in data 8.01.2018 l' aveva CP_2 notificato alla ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale della società DF SERVIZI ITALIA S.R.L., la diffida protocollo
.5104.03/10/2018.0082207, presso via Antonio Vivaldi, n. 20, CP_2
6 Napoli (NA); nella stessa data l'ente impositore procedeva a notificare la diffida protocollo .5104.03/10/2018.0082208 a DF CP_2
SERVIZI ITALIA S.R.L. 00919220947, in qualità di obbligato in solido, ex art. 6 della Legge n. 689/1981, presso via Aldo Moro, n. 11, 86070 Montaquila (IS). Inoltre, in data 12.5.2018 l' aveva notificato alla ricorrente CP_2
l'avviso n. 353 2018 00000737 21 000, relativo ai medesimi contributi accertati e dovuti relativi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, da cui derivava l' ordinanza ingiunzione impugnata. Dunque, gli atti presupposti dell'ordinanza impugnata sono stati notificati correttamente e le somme ivi ingiunte non sono prescritte, non essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge per la proposizione del presente ricorso. Inoltre, a tal proposito, giova precisare che la notifica dell'ordinanza oggetto del presente ricorso, in data 16.12.2022, rappresenta un ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
Occorre infine precisare che l'ordinanza di ingiunzione impugnata, è stata emessa secondo le previsioni dell'art. 2 co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), modificato in primis dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 e successivamente dal D.L. n. 48/2023 art. 23, convertito con mod. dalla L. 85/2023. Dunque , l'art.2 del d.l. 12/09/1983 n. 463, così come convertito dalla legge 11/11/1983 n. 638, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.”, «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.». Giova evidenziare che l'art.2 del d.l. 12/09/1983 n. 463, è stato modificato recentemente con il D.L. n. 48/2023 art. 23, convertito con mod. dalla L. 85/2023, secondo cui “all'articolo 2, comma 1 -bis
, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Orbene, occorre altresì precisare che in merito alla sproporzione tra la sanzione amministrativa irrogata dall' e infrazione commessa CP_2 da una parte è intervenuta di recent che la Consulta con la sentenza n. 46/2023, che in situazioni simili ha ritenuto che la previsione di una sanzione sproporzionata violi i principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Per la Corte Costituzionale il peso della sanzione potrebbe essere altresì un ostacolo all'adempimento tardivo del contribuente, che per la sproporzione, considerando ingiusta la sanzione, finirebbe per non adempiere o comunque si troverebbe nella condizione tale da non potervi adempiere, attesa la somma elevata da dover versare. La Consulta chiarisce tuttavia che la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza può essere evitata applicando per la previsione delle sanzioni l'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 che, in combinato disposto con l'art. 3 Cost., può consentire una interpretazione costituzionalmente orientata. Inoltre, l'art. 7 del D. Lgs. n. 472 del 1997 prevede che : “Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. Alla luce di tali osservazioni, ne consegue che in caso di sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione irrogata deve essere rideterminato l'importo della sanzione oggetto delle ordinanze di ingiunzione opposte. Nel caso di specie, l'amministrazione resistente, come emerge dai documenti versati in atti, ha correttamente calcolato la sanzione considerando la non lieve entità della omissione contestata, pari ad
€ 13.263,44, quantificando la detta sanzione nella misura minima, pari ad euro € 10,000.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la validità dell'ordinanza impugnata, l'opposizione va dunque rigettata.
Spese compensate attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
-Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 28/5/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, , pronuncia la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 24060/2022 R.G, promossa da: , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Carlo Dama;
contro in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/12/2022, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ordinanza -ingiunzione n. OI-001406318, prot.
.5104.22/11/2022.0187323, pari a € 10.000,00, emessa CP_2 dall , per effetto della inesistenza della notifica dei presupposti CP_2 atti di accertamento prot. .5104.03/10/2018.0082208 del CP_2
16/11/2018 e prot. .5104 0/2018.0082207 del 17/11/2018 CP_2 ed in generale di ogni valido ed efficace atto interruttivo relativamente al già menzionato credito. Conseguentemente dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i suindicati crediti e conseguente nullità delle sanzioni applicate. Esponeva che in data 16.12.2022 l' le notificava l' ordinanza di CP_2 ingiunzione in epigrafe, intimandole il pagamento di € 10.000,00 a titolo di sanzione, alla luce dei seguenti atti di accertamento PROT.
.5104.03/10/2018.0082208 del 16/11/2018 e CP_2 CP_3
.5104.03/10/2018.0082207 del 17/11/2018, ad ogg
[...] mancato versamento per l' annualità 2017, delle ritenute previdenziali e assistenziali, correlate alla sua pregressa qualità di Legale rappresentante/responsabile della società, ormai cessata, DF SERVIZI ITALIA S.R.L . Evidenziava, altresì, che non vi fosse alcuna prova dell'avvenuta notificazione dei citati atti di accertamento prot.
.5104.03/10/2018.0082208 del 16/11/2018 e prot. CP_2
.5104.03/10/2018.0082207 del 17/11/2018. CP_2 Deduceva , altresì, che il diritto della resistente a riscuotere le somme ivi contenute fosse estinto per il maturarsi della prescrizione, essendo decorso trascorso invano il termine di cinque anni.
In data 21.09.2023, l' ritualmente costituitasi, deduceva la CP_2 correttezza e regolarità dell'azione esecutiva e contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, all' udienza del 13.12.2024 l' CP_2 dichiarava che, a seguito di verifiche amministrative, era emerso che l'importo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2017 fosse pari ad euro 7.757,36, mentre per l'anno 2018 ad euro 5.305,38. Pertanto, chiedeva confermarsi le ordinanze di ingiunzioni opposte. All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., in data x.
5.2025 la causa veniva così decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di notifica degli atti di imposizione al contribuente si applica l'art.60 d.p.r.600/73, secondo cui : “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con alcune modifiche…”. Tale articolo richiama dunque tutte le norme del codice di procedura civile ad esclusione degli articoli 142, 143, 146, 150 e 151. Tale disciplina è stata modificata dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016 n.225 , con cui è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 60 del d.p.r. 600/73, secondo cui a decorrere dal 1 luglio 2017, in deroga all'art.149 bis c.p.c., è possibile notificare gli avvisi e gli altri atti che, per legge, devono essere notificati alle imprese individuali o in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, direttamente dagli Uffici a mezzo posta elettronica certificata. Dunque, alla luce di tale ricostruzione normativa, ex art. 139 c.p.c., e alla luce dei documenti versati in atti dalle parti, si precisa la validità delle notifica delle ordinanze presupposte evidenziate, effettuata dall . CP_2 In particolare, giova precisare che in data 8.01.2018 l' aveva CP_2 notificato alla ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale della società DF SERVIZI ITALIA S.R.L., la diffida protocollo
.5104.03/10/2018.0082207, presso via Antonio Vivaldi, n. 20, CP_2
6 Napoli (NA); nella stessa data l'ente impositore procedeva a notificare la diffida protocollo .5104.03/10/2018.0082208 a DF CP_2
SERVIZI ITALIA S.R.L. 00919220947, in qualità di obbligato in solido, ex art. 6 della Legge n. 689/1981, presso via Aldo Moro, n. 11, 86070 Montaquila (IS). Inoltre, in data 12.5.2018 l' aveva notificato alla ricorrente CP_2
l'avviso n. 353 2018 00000737 21 000, relativo ai medesimi contributi accertati e dovuti relativi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, da cui derivava l' ordinanza ingiunzione impugnata. Dunque, gli atti presupposti dell'ordinanza impugnata sono stati notificati correttamente e le somme ivi ingiunte non sono prescritte, non essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge per la proposizione del presente ricorso. Inoltre, a tal proposito, giova precisare che la notifica dell'ordinanza oggetto del presente ricorso, in data 16.12.2022, rappresenta un ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
Occorre infine precisare che l'ordinanza di ingiunzione impugnata, è stata emessa secondo le previsioni dell'art. 2 co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), modificato in primis dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 e successivamente dal D.L. n. 48/2023 art. 23, convertito con mod. dalla L. 85/2023. Dunque , l'art.2 del d.l. 12/09/1983 n. 463, così come convertito dalla legge 11/11/1983 n. 638, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.”, «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.». Giova evidenziare che l'art.2 del d.l. 12/09/1983 n. 463, è stato modificato recentemente con il D.L. n. 48/2023 art. 23, convertito con mod. dalla L. 85/2023, secondo cui “all'articolo 2, comma 1 -bis
, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Orbene, occorre altresì precisare che in merito alla sproporzione tra la sanzione amministrativa irrogata dall' e infrazione commessa CP_2 da una parte è intervenuta di recent che la Consulta con la sentenza n. 46/2023, che in situazioni simili ha ritenuto che la previsione di una sanzione sproporzionata violi i principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Per la Corte Costituzionale il peso della sanzione potrebbe essere altresì un ostacolo all'adempimento tardivo del contribuente, che per la sproporzione, considerando ingiusta la sanzione, finirebbe per non adempiere o comunque si troverebbe nella condizione tale da non potervi adempiere, attesa la somma elevata da dover versare. La Consulta chiarisce tuttavia che la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza può essere evitata applicando per la previsione delle sanzioni l'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 che, in combinato disposto con l'art. 3 Cost., può consentire una interpretazione costituzionalmente orientata. Inoltre, l'art. 7 del D. Lgs. n. 472 del 1997 prevede che : “Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. Alla luce di tali osservazioni, ne consegue che in caso di sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione irrogata deve essere rideterminato l'importo della sanzione oggetto delle ordinanze di ingiunzione opposte. Nel caso di specie, l'amministrazione resistente, come emerge dai documenti versati in atti, ha correttamente calcolato la sanzione considerando la non lieve entità della omissione contestata, pari ad
€ 13.263,44, quantificando la detta sanzione nella misura minima, pari ad euro € 10,000.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la validità dell'ordinanza impugnata, l'opposizione va dunque rigettata.
Spese compensate attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
-Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 28/5/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio