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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5278/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAMINI NICOLETTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 21/2 BOLOGNA presso il difensore avv. FLAMINI NICOLETTA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del
Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude sul vincolo come da atto introduttivo
*** IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dal Procuratore della attrice esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dalle allegazioni della ricorrente e dalla contumacia e mancata comparizione personale del resistente.
Egli di recente è stato attinto da misura cautelare per maltrattamenti e tentata violenza sessuale ai danni della moglie;
segnatamente risulta sottoposto, dal febbraio 2025, agli arresti domiciliari, in comune di
S. AT EL (la notifica si è perfezionata ex art. 143 c.p.c. nel dicembre 2024, dal momento che il convenuto risultava ancora formalmente residente presso la casa familiare, ma, da informazioni assunte dall'Ufficiale Giudiziario, se n'era allontanato per trasferirsi in luogo non noto). Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Giudice Relatore in data odierna.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 20/11/1985 a MAROCCO e Parte_1 nato/a il 04/11/1982 a MAROCCO, unitisi in matrimonio in Temara (Marocco), CP_1 matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Bologna atto N. 479 P.2 S.C/01 anno 2009; Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Giudice Relatore in data odierna per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15.4.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5278/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAMINI NICOLETTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 21/2 BOLOGNA presso il difensore avv. FLAMINI NICOLETTA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del
Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude sul vincolo come da atto introduttivo
*** IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dal Procuratore della attrice esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dalle allegazioni della ricorrente e dalla contumacia e mancata comparizione personale del resistente.
Egli di recente è stato attinto da misura cautelare per maltrattamenti e tentata violenza sessuale ai danni della moglie;
segnatamente risulta sottoposto, dal febbraio 2025, agli arresti domiciliari, in comune di
S. AT EL (la notifica si è perfezionata ex art. 143 c.p.c. nel dicembre 2024, dal momento che il convenuto risultava ancora formalmente residente presso la casa familiare, ma, da informazioni assunte dall'Ufficiale Giudiziario, se n'era allontanato per trasferirsi in luogo non noto). Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Giudice Relatore in data odierna.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 20/11/1985 a MAROCCO e Parte_1 nato/a il 04/11/1982 a MAROCCO, unitisi in matrimonio in Temara (Marocco), CP_1 matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Bologna atto N. 479 P.2 S.C/01 anno 2009; Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Giudice Relatore in data odierna per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15.4.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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