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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/09/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 630/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 630/2022 R.G. promossa da:
P. IVA con sede legale in Novara, Baluardo Parte_1 P.IVA_1
Lamarmora n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Emidio Matteis del foro di Avellino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Castellammare di Stabia, corso De Gasperi n. 3
- APPELLANTE -
CONTRO
1 C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Maria Laura Guardamagna,
PEC e Arianna M. E. Boschi, PEC Email_2
entrambe del foro di Milano, presso il cui Email_3 studio è elettivamente domiciliata, in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 31 marzo 2022, emessa dal
Tribunale di Novara, e comunicata in pari data.
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. Controparte_1
347 c.p.c..
A seguito della comunicazione dell'intervenuto decesso di Controparte_1
comunicato dall'avv. Guardamagna Maria Laura alla Corte e alla parte Appellante, unitamente alla produzione del relativo certificato di morte, questa Corte, nel corso dell'udienza tenutasi in data 17 gennaio 2024, rilevato non essere intervenuta sino a quella data costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 ss c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, nel corso della predetta udienza, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
2 Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni in senso controraio, né diverse richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio,
dovendosi ritenere le stesse rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione-
prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
3
R.G. 630/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 630/2022 R.G. promossa da:
P. IVA con sede legale in Novara, Baluardo Parte_1 P.IVA_1
Lamarmora n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Emidio Matteis del foro di Avellino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Castellammare di Stabia, corso De Gasperi n. 3
- APPELLANTE -
CONTRO
1 C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Maria Laura Guardamagna,
PEC e Arianna M. E. Boschi, PEC Email_2
entrambe del foro di Milano, presso il cui Email_3 studio è elettivamente domiciliata, in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 31 marzo 2022, emessa dal
Tribunale di Novara, e comunicata in pari data.
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. Controparte_1
347 c.p.c..
A seguito della comunicazione dell'intervenuto decesso di Controparte_1
comunicato dall'avv. Guardamagna Maria Laura alla Corte e alla parte Appellante, unitamente alla produzione del relativo certificato di morte, questa Corte, nel corso dell'udienza tenutasi in data 17 gennaio 2024, rilevato non essere intervenuta sino a quella data costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 ss c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, nel corso della predetta udienza, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
2 Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni in senso controraio, né diverse richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio,
dovendosi ritenere le stesse rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione-
prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
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