Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5601
TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Irripetibilità dell'importo ingiunto

    Il giudice ritiene che la domanda restitutoria si fonda sul venir meno del titolo pensionistico per morte del titolare, collocando la fattispecie nell'ambito dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Non si applica la disciplina speciale di cui all'art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991. Il creditore non ha assolto l'onere probatorio di provare il pagamento e la sua riferibilità all'opponente, poiché la documentazione prodotta (schermate del terminale, file relativi a delega alla riscossione, estratto pagamenti rate pensioni) non è ritenuta prova idonea. La mancata conservazione dei registri di sportello da parte dell'ente oltre il termine decennale non esonera il creditore dall'onere di piena prova del proprio credito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5601
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 5601
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo