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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8020 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ROMANO ALBERTO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO Controparte_1
IA GIOVANNA)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 4/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
n. 840/2021 del 30.6.2021, depositato in pari data e notificato il 2.8.2021;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro € 3.246,60 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 08.09.2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 840/2021 del 30.6.2021, r.g. n.
5089/2021 e notificato il 2.8.2021 con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore
CP_ dell' “la somma di euro € 44.279,07 dovuta a titolo di riscossione di rate di pensione post
mortem indebitamente percepite per i periodi sopra specificati come indicato nell'allegata attestazione
costituente prova idonea a norma dell'art.635 del citato Codice, oltre interessi legali maturati e
maturandi come per legge sino al soddisfo, ai compensi professionali e alle spese specificate
nell'allegata nota spese.”, eccependo l'irripetibilità dell'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo oggi opposto ex art. 13, L. 412/91, la prescrizione decennale e nel merito contestava la ricezione degli importi richiesti in ripetizione dall e l'inidoneità CP_2
probatoria della documentazione prodotta da controparte. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo la somma ingiunta non dovuta da parte dell'opponente a favore dell CP_2
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Istituto opposto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. L riteneva la non applicabilità delle norme di favore di cui CP_2
all'art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991 a causa del venir meno del titolo pensionistico per la morte del titolare e, quindi, l'applicabilità della disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; contestava altresì di avere validamente interrotto la prescrizione con raccomandata dell'11.07.2014 .
-premesso che ammessa la prova testi richiesta dall , la causa veniva più volte CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rinviata al fine di consentire all che ne ha fatto richiesta, di citare il direttore CP_2
dell'Ufficio postale “pagatore”.
Indi, considerato che notifica della citazione testi era stata più volte tentata invano dall'Ente convenuto(che rappresentava la propria difficolta ad individuare la nuova sede dell di via Giafar, presso il quale erano stati pagati i ratei di pensione CP_3
controversi), veniva disposta ai sensi dell'art. 210 e 421 c.p.c. , la esibizione, richiesta dall'Istituto alla Direzione provinciale delle Poste di Palermo, della documentazione comprovante la riscossione allo sportello, per il periodo 01 09 2004 al 31 10 2007,
delle pensioni intestate a da parte del delegato alla riscossione Parte_2
Parte_1
Conclusa l'istruttoria, all'udienza cartolare del 4.11.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti di cui alle rispettive note, è stata trattenuta per la deliberazione.
-ritenuto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
-ritenuto che la domanda restitutoria dell si fonda sul venir meno del titolo CP_2
pensionistico per morte del titolare: ciò colloca la fattispecie nel perimetro dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Non può pertanto trovare applicazione la disciplina speciale, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica, di cui all'art. 52 L. 88/1989 e all'art. 13 L. 412/1991, applicabile solo in presenza di precisi presupposti di legge a partire dalla esistenza di un rapporto previdenziale in atto.
Ciò premesso, ritenendo dunque applicabile al caso di applicabile l'art. 2033 c.c.,
resta ferma comunque la necessità che il creditore provi il fatto del dell'avvenuto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento e la sua riferibilità alla convenuta;
-considerato che nel caso in esame, tale onere probatorio non può ritenersi assolto.
L' a sostegno del proprio assunto ha depositato delle schermate del terminale CP_2
dei propri uffici e dei file relativi a delega alla riscossione “anagrafica debito” e
“estratto pagamenti rate pensioni” che di per sé non possono essere ritenute prova idonea del pagamento asseritamente effettuato dopo il decesso del de cuius.
Possono tuttavia costituire indizi o principi di prova sufficiente a fondare richieste istruttorie (nel caso di specie infatti il Tribunale ha ammesso la prova testimoniale e la richiesta di esibizione).
In particolare, gli “estratti data base pagamenti pensioni” relativi al periodo 01 09
2004 al 31 10 2007 non sono stati prodotti con caratteristiche (firma digitale,
attestazione, data certa) tali da attribuire loro efficacia probatoria;
né dall'istruttoria svolta sono risultati riscontri da soggetti terzi ) che confermino la CP_4
materiale riscossione allo sportello da parte della ricorrente.
Al riguardo si osserva che con ordinanza istruttoria è stata ammessa la prova testimoniale (del direttore dell'Ufficio Postale pagatore) e disposto ordine di esibizione a dei registri/quietanze attestanti la riscossione allo CP_4
sportello.
La prova testimoniale, tuttavia, non è stata utilmente assunta poiché l' non ha CP_2
correttamente citato il direttore dell'Ufficio Postale in cui il pagamento sarebbe stato effettuato.
Inoltre, la Direzione Centrale di ha ottemperato all'ordine di esibizione CP_4
disposto dal Tribunale, comunicando che “non è più disponibile alcuna documentazione
relativa alla riscossione delle pensioni intestate alla Sig.ra Persona_1
da parte del delegato per il periodo 01/09/2004 C.F._1 Parte_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro al 31/10/2007 in quanto sono trascorsi oltre 10 dal periodo di conservazione previsto dal Testo
Unico Bancario” (cfr. risposta produzione . CP_4 CP_2
La mancata conservazione dei registri di sportello da parte di oltre il termine CP_4
decennale (art. 2220 c.c.) non esonera il creditore dall'onere di provare il credito. La
giurisprudenza ha già chiarito, in fattispecie analoghe in ambito bancario, che l'obbligo di conservazione non consente di traslare sul debitore le conseguenze probatorie del venir meno dei documenti, permanendo sul creditore l'onere di piena prova del proprio credito anche oltre il decennio. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1842 del 26 gennaio 2011).
Orbene, poiché non è stata raggiunta la prova della riscossione materiale, da parte dell'opponente, delle somme oggetto dell'indebito l'opposizione va accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/12/2025.
IL GIUDICE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8020 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ROMANO ALBERTO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO Controparte_1
IA GIOVANNA)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 4/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
n. 840/2021 del 30.6.2021, depositato in pari data e notificato il 2.8.2021;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro € 3.246,60 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 08.09.2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 840/2021 del 30.6.2021, r.g. n.
5089/2021 e notificato il 2.8.2021 con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore
CP_ dell' “la somma di euro € 44.279,07 dovuta a titolo di riscossione di rate di pensione post
mortem indebitamente percepite per i periodi sopra specificati come indicato nell'allegata attestazione
costituente prova idonea a norma dell'art.635 del citato Codice, oltre interessi legali maturati e
maturandi come per legge sino al soddisfo, ai compensi professionali e alle spese specificate
nell'allegata nota spese.”, eccependo l'irripetibilità dell'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo oggi opposto ex art. 13, L. 412/91, la prescrizione decennale e nel merito contestava la ricezione degli importi richiesti in ripetizione dall e l'inidoneità CP_2
probatoria della documentazione prodotta da controparte. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo la somma ingiunta non dovuta da parte dell'opponente a favore dell CP_2
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Istituto opposto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. L riteneva la non applicabilità delle norme di favore di cui CP_2
all'art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991 a causa del venir meno del titolo pensionistico per la morte del titolare e, quindi, l'applicabilità della disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; contestava altresì di avere validamente interrotto la prescrizione con raccomandata dell'11.07.2014 .
-premesso che ammessa la prova testi richiesta dall , la causa veniva più volte CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rinviata al fine di consentire all che ne ha fatto richiesta, di citare il direttore CP_2
dell'Ufficio postale “pagatore”.
Indi, considerato che notifica della citazione testi era stata più volte tentata invano dall'Ente convenuto(che rappresentava la propria difficolta ad individuare la nuova sede dell di via Giafar, presso il quale erano stati pagati i ratei di pensione CP_3
controversi), veniva disposta ai sensi dell'art. 210 e 421 c.p.c. , la esibizione, richiesta dall'Istituto alla Direzione provinciale delle Poste di Palermo, della documentazione comprovante la riscossione allo sportello, per il periodo 01 09 2004 al 31 10 2007,
delle pensioni intestate a da parte del delegato alla riscossione Parte_2
Parte_1
Conclusa l'istruttoria, all'udienza cartolare del 4.11.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti di cui alle rispettive note, è stata trattenuta per la deliberazione.
-ritenuto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
-ritenuto che la domanda restitutoria dell si fonda sul venir meno del titolo CP_2
pensionistico per morte del titolare: ciò colloca la fattispecie nel perimetro dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Non può pertanto trovare applicazione la disciplina speciale, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica, di cui all'art. 52 L. 88/1989 e all'art. 13 L. 412/1991, applicabile solo in presenza di precisi presupposti di legge a partire dalla esistenza di un rapporto previdenziale in atto.
Ciò premesso, ritenendo dunque applicabile al caso di applicabile l'art. 2033 c.c.,
resta ferma comunque la necessità che il creditore provi il fatto del dell'avvenuto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento e la sua riferibilità alla convenuta;
-considerato che nel caso in esame, tale onere probatorio non può ritenersi assolto.
L' a sostegno del proprio assunto ha depositato delle schermate del terminale CP_2
dei propri uffici e dei file relativi a delega alla riscossione “anagrafica debito” e
“estratto pagamenti rate pensioni” che di per sé non possono essere ritenute prova idonea del pagamento asseritamente effettuato dopo il decesso del de cuius.
Possono tuttavia costituire indizi o principi di prova sufficiente a fondare richieste istruttorie (nel caso di specie infatti il Tribunale ha ammesso la prova testimoniale e la richiesta di esibizione).
In particolare, gli “estratti data base pagamenti pensioni” relativi al periodo 01 09
2004 al 31 10 2007 non sono stati prodotti con caratteristiche (firma digitale,
attestazione, data certa) tali da attribuire loro efficacia probatoria;
né dall'istruttoria svolta sono risultati riscontri da soggetti terzi ) che confermino la CP_4
materiale riscossione allo sportello da parte della ricorrente.
Al riguardo si osserva che con ordinanza istruttoria è stata ammessa la prova testimoniale (del direttore dell'Ufficio Postale pagatore) e disposto ordine di esibizione a dei registri/quietanze attestanti la riscossione allo CP_4
sportello.
La prova testimoniale, tuttavia, non è stata utilmente assunta poiché l' non ha CP_2
correttamente citato il direttore dell'Ufficio Postale in cui il pagamento sarebbe stato effettuato.
Inoltre, la Direzione Centrale di ha ottemperato all'ordine di esibizione CP_4
disposto dal Tribunale, comunicando che “non è più disponibile alcuna documentazione
relativa alla riscossione delle pensioni intestate alla Sig.ra Persona_1
da parte del delegato per il periodo 01/09/2004 C.F._1 Parte_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro al 31/10/2007 in quanto sono trascorsi oltre 10 dal periodo di conservazione previsto dal Testo
Unico Bancario” (cfr. risposta produzione . CP_4 CP_2
La mancata conservazione dei registri di sportello da parte di oltre il termine CP_4
decennale (art. 2220 c.c.) non esonera il creditore dall'onere di provare il credito. La
giurisprudenza ha già chiarito, in fattispecie analoghe in ambito bancario, che l'obbligo di conservazione non consente di traslare sul debitore le conseguenze probatorie del venir meno dei documenti, permanendo sul creditore l'onere di piena prova del proprio credito anche oltre il decennio. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1842 del 26 gennaio 2011).
Orbene, poiché non è stata raggiunta la prova della riscossione materiale, da parte dell'opponente, delle somme oggetto dell'indebito l'opposizione va accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/12/2025.
IL GIUDICE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro