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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1594/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CASTELLANO MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La parte ricorrente – dopo aver premesso che Con nota del 14.04.2022 (all. 3) la sede di
AV ha comunicato alla Sig.ra che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto dal Pt_1
01.09.2021 al 31.03.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV. Nr. 07374416 per un importo complessivo di € 3.246,23 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione non spettante per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza.” L preannunciava CP_2 che il predetto importo sarebbe stato recuperato mediante 36 trattenute mensili sulla prestazione cat. VO nr. 10001749” - ha chiesto: accertato e dichiarato che tra il settembre 2021 e marzo 2022 la ricorrente ha legittimamente beneficiato dell'indennità di accompagnamento e che, pertanto, la somma di euro 3.246,23 non deve essere restituita all' ; annullare e dichiarare illegittimo il CP_2 CP_ provvedimento di contestazione dell'indebito di cui alla nota 14.04.2022 della sede di CP_ AV;
conseguentemente condannare l' alla restituzione delle somme mensilmente trattenute a compensazione del vantato credito verso la ricorrente.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “La sig.ra è titolare di indennità di CP_1 Pt_1 accompagnamento da 07/2019. Le prestazioni a carattere assistenziale sono legate alla residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano. Tale requisito viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità. Dalle comunicazioni telematiche dei Comuni, è emerso quanto segue: - irreperibilità comunicata dal dal 25/09/2021; - ricomparsa da Parte_2 irreperibilità dal dal 06/04/2022. In data 28/02/2022 è stata acquisita tramite Controparte_3 ricostituzione batch la comunicazione di irreperibilità, quantificando la prestazione indebitamente percepita dall'evento all'ultima rata estratta, per un importo di € 3.246,23”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. A sostegno della domanda di accertamento negativo dell'indebito, la ricorrente ha dedotto che tra il 25.09.2021, data della cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sante Marie (della quale era venuta a conoscenza CP_ soltanto attraverso la nota dell' ed il 06.04.2022 (data della fissazione della nuova residenza nella città di ) essa aveva vissuto ininterrottamente nelle città di e Monteroni, senza CP_3 CP_3 mai abbandonare il territorio nazionale, sicché non v'era ragione alcuna per richiedere la restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti nel corso di tale periodo.
Il fatto che la ricorrente, nel periodo oggetto di causa (quindi da settembre 2021 a marzo 2022), non avesse abbandonato il territorio italiano e avesse trasferito la propria dimora in provincia di
(“dapprima in Monteroni di Lecce, presso l'abitazione del figlio e poi, a CP_3 Persona_1 partire dal 06.04.2022, ha fissato la sua residenza anagrafica in , alla Via Mario Bernardini nr. CP_3
9”), appare confermato in via presuntiva dalle seguenti circostanze: “il fatto che il 14.02.2022 la
Sig.ra si sia sottoposta a visita medica presso l'ambulatorio di reumatologia della ASL Lecce, Pt_1 distretto socio sanitario di Casarano (all. 6); il fatto che il 14.03.2022 abbia eseguito un RX torace presso l'ospedale Vito Fazzi di , unità operativa di radiologia (all. 7); il fatto che svariate CP_3 farmacie della città di , dal settembre 2021 al marzo del 2022 (all. 8) abbiano rilasciato CP_3 scontrini nei quali è annotato il numero di codice fiscale della odierna ricorrente, sono tutte circostanze che lasciano ragionevolmente supporre che durante il periodo in questione la Sig.ra si trovasse in Italia e, segnatamente, nel territorio della provincia di ”. Pt_1 CP_3
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
L' ha posto infatti a fondamento della propria pretesa esclusivamente la dichiarazione di CP_1 irreperibilità comunicata dal Comune di dal 25/09/2021; si è già visto che ciò non è Parte_2 sufficiente ai fini della prova della mancata residenza effettiva in territorio italiano;
in ogni caso, il Msg. Hermes 20.02.2019 allegato alla memoria di costituzione dell' prevede che al fine di CP_1 evitare il riconoscimento di prestazioni a soggetti non aventi diritto, analogamente a quanto già disposto con il citato messaggio n. 2935/2018, qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame risulti registrato in ARCA come “irreperibile” o “senza fissa dimora”, la domanda deve essere posta in sospensione e, per poter perfezionare e completare l'invio, l'assicurato deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione presso il salvo procedere con le consuete Pt_2 modalità, nel caso in cui ciò non avvenga, al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate a far data dalla comunicazione pervenuta dal così come rilevabile in ARCA. Pt_2
Nel caso di specie, non risulta che tale procedura sia stata rispettata, in quanto non vi è traccia dell'invito, rivolto alla ricorrente, a regolarizzare la propria situazione presso il Comune.
L'indebito di € 3.246,23 sulla pensione cat. INVCIV n. 07374416 nel periodo dal 01/09/2021 al
31/03/2022, comunicato dall' con nota del 14.04.2022, deve essere quindi annullato e l CP_1 CP_1 deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
2 ***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 05/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 3.246,23 sulla pensione cat. INVCIV n. 07374416 nel periodo dal
01/09/2021 al 31/03/2022, comunicato dall' con nota del 14.04.2022. CP_1
2. Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente CP_1 trattenute a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1594/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CASTELLANO MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La parte ricorrente – dopo aver premesso che Con nota del 14.04.2022 (all. 3) la sede di
AV ha comunicato alla Sig.ra che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto dal Pt_1
01.09.2021 al 31.03.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV. Nr. 07374416 per un importo complessivo di € 3.246,23 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione non spettante per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza.” L preannunciava CP_2 che il predetto importo sarebbe stato recuperato mediante 36 trattenute mensili sulla prestazione cat. VO nr. 10001749” - ha chiesto: accertato e dichiarato che tra il settembre 2021 e marzo 2022 la ricorrente ha legittimamente beneficiato dell'indennità di accompagnamento e che, pertanto, la somma di euro 3.246,23 non deve essere restituita all' ; annullare e dichiarare illegittimo il CP_2 CP_ provvedimento di contestazione dell'indebito di cui alla nota 14.04.2022 della sede di CP_ AV;
conseguentemente condannare l' alla restituzione delle somme mensilmente trattenute a compensazione del vantato credito verso la ricorrente.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “La sig.ra è titolare di indennità di CP_1 Pt_1 accompagnamento da 07/2019. Le prestazioni a carattere assistenziale sono legate alla residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano. Tale requisito viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità. Dalle comunicazioni telematiche dei Comuni, è emerso quanto segue: - irreperibilità comunicata dal dal 25/09/2021; - ricomparsa da Parte_2 irreperibilità dal dal 06/04/2022. In data 28/02/2022 è stata acquisita tramite Controparte_3 ricostituzione batch la comunicazione di irreperibilità, quantificando la prestazione indebitamente percepita dall'evento all'ultima rata estratta, per un importo di € 3.246,23”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. A sostegno della domanda di accertamento negativo dell'indebito, la ricorrente ha dedotto che tra il 25.09.2021, data della cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sante Marie (della quale era venuta a conoscenza CP_ soltanto attraverso la nota dell' ed il 06.04.2022 (data della fissazione della nuova residenza nella città di ) essa aveva vissuto ininterrottamente nelle città di e Monteroni, senza CP_3 CP_3 mai abbandonare il territorio nazionale, sicché non v'era ragione alcuna per richiedere la restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti nel corso di tale periodo.
Il fatto che la ricorrente, nel periodo oggetto di causa (quindi da settembre 2021 a marzo 2022), non avesse abbandonato il territorio italiano e avesse trasferito la propria dimora in provincia di
(“dapprima in Monteroni di Lecce, presso l'abitazione del figlio e poi, a CP_3 Persona_1 partire dal 06.04.2022, ha fissato la sua residenza anagrafica in , alla Via Mario Bernardini nr. CP_3
9”), appare confermato in via presuntiva dalle seguenti circostanze: “il fatto che il 14.02.2022 la
Sig.ra si sia sottoposta a visita medica presso l'ambulatorio di reumatologia della ASL Lecce, Pt_1 distretto socio sanitario di Casarano (all. 6); il fatto che il 14.03.2022 abbia eseguito un RX torace presso l'ospedale Vito Fazzi di , unità operativa di radiologia (all. 7); il fatto che svariate CP_3 farmacie della città di , dal settembre 2021 al marzo del 2022 (all. 8) abbiano rilasciato CP_3 scontrini nei quali è annotato il numero di codice fiscale della odierna ricorrente, sono tutte circostanze che lasciano ragionevolmente supporre che durante il periodo in questione la Sig.ra si trovasse in Italia e, segnatamente, nel territorio della provincia di ”. Pt_1 CP_3
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
L' ha posto infatti a fondamento della propria pretesa esclusivamente la dichiarazione di CP_1 irreperibilità comunicata dal Comune di dal 25/09/2021; si è già visto che ciò non è Parte_2 sufficiente ai fini della prova della mancata residenza effettiva in territorio italiano;
in ogni caso, il Msg. Hermes 20.02.2019 allegato alla memoria di costituzione dell' prevede che al fine di CP_1 evitare il riconoscimento di prestazioni a soggetti non aventi diritto, analogamente a quanto già disposto con il citato messaggio n. 2935/2018, qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame risulti registrato in ARCA come “irreperibile” o “senza fissa dimora”, la domanda deve essere posta in sospensione e, per poter perfezionare e completare l'invio, l'assicurato deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione presso il salvo procedere con le consuete Pt_2 modalità, nel caso in cui ciò non avvenga, al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate a far data dalla comunicazione pervenuta dal così come rilevabile in ARCA. Pt_2
Nel caso di specie, non risulta che tale procedura sia stata rispettata, in quanto non vi è traccia dell'invito, rivolto alla ricorrente, a regolarizzare la propria situazione presso il Comune.
L'indebito di € 3.246,23 sulla pensione cat. INVCIV n. 07374416 nel periodo dal 01/09/2021 al
31/03/2022, comunicato dall' con nota del 14.04.2022, deve essere quindi annullato e l CP_1 CP_1 deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
2 ***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 05/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 3.246,23 sulla pensione cat. INVCIV n. 07374416 nel periodo dal
01/09/2021 al 31/03/2022, comunicato dall' con nota del 14.04.2022. CP_1
2. Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente CP_1 trattenute a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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