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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 55/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Giorgia Cecchini, sono comparsi: per l'Avv. INTORBIDA in sostituzione dell'Avv. FAGGELLA Parte_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN che si riporta alle note depositate e insiste nella prosecuzione della divisione;
contesta quanto ex adverso dedotto per 'Avv. DI GIOVANNI EGLE si riporta alle note e insiste nella Controparte_1 richiesta di rigetto della domanda attorea;
per i comproprietari non esecutati l'Avv. GIORGIO MOLINI si riporta alla memoria depositata e precisa che al momento dell'iscrizione della causa di divisione si era in termini per il rinnovo della trascrizione del pignoramento;
e chiede la condanna alle spese;
le parti precisano le loro conclusioni Dopo breve discussione orale,
Il Giudice All'esito della discussione, si riserva per la decisione. Successivamente, alle ore 16.00 viene riaperto il verbale e il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza. Il Giudice
dott. Giorgia Cecchini
pagina 1 di 7 N. R.G. 55/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, all'udienza del 27/3/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2023 promossa da:
- con il patrocinio dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, Parte_1 con esso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emanuele Intorbida sito – al momento dell'elezione di domicilio – in Torre San Patrizio, Via Gabriele D'Annunzio n. 7;
ATTRICE
contro
- , con il patrocinio dell'Avv. Egle Di Giovanni, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio sito – al momento dell'elezione di domicilio – in San
Benedetto del Tronto, Via Giovanni XXIIIv n. 7;
CONVENUTO
Nonché contro
- e , con il Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 7 patrocinio dell'Avv. Giorgio Molini, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito – al momento dell'elezione di domicilio – in San Benedetto del Tronto, Via Calatafimi n. 16;
CONVENUTI
e nei confronti di
- , in nome e per conto di CO [...]
Controparte_5
INTERVENUTO - CONTUMACE
[...]
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/3/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
ed il Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
creditore , in nome e per conto di CO [...]
, al fine di sentire dichiarare la divisione degli immobili siti a Controparte_5
Cupra Marittima, identificati al NCEU del predetto Comune al foglio 7, particella 569 sub. 4, nonché al foglio 4, particella 1083.
Il procedimento veniva iscritto a seguito della sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 16/2003 RGE nell'ambito della quale le creditrici procedenti e Parte_3
, le quali rinunciavano all'esecuzione in data 27/4/2018, avevano Parte_4
pignorato i diritti reali sui predetti immobili di proprietà, per la quota rispettivamente di 1/9
e di 1/3, del debitore , oltre ad altri beni rispetto ai quali, con ordinanza Controparte_1 del 19/7/2022, veniva disposta la cancellazione del pignoramento stante l'accoglimento dell'istanza di riduzione avanzata dall'esecutato.
pagina 3 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/4/2023 si costituiva in giudizio il debitore esecutato , non opponendosi alla domanda di scioglimento della Controparte_1
comunione avanzata da parte attrice.
In data 27/4/2023 si costituivano altresì i comproprietari non esecutati Parte_2
e , anch'essi non opponendosi alla domanda di Controparte_2 Controparte_3
divisione e contestando, tuttavia, la richiesta avanzata da parte attrice di condanna di tutti i condividenti al pagamento delle spese del giudizio, dovendo le stesse essere poste unicamente a carico del debitore.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per CO
, in nome e per conto di , quale
[...] Controparte_5
creditore intervenuto nella procedura esecutiva n. 16/2003 RGE.
Alla prima udienza del 4/5/2023, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed il Giudice rilevava altresì la mancanza della trascrizione dell'accettazione di eredità di , dante causa dei condividenti. Persona_1
Le memorie depositate dalle parti non determinavano un ampliamento del thema decidendum.
Alla successiva udienza del 19/10/2023 veniva affidato al consulente tecnico Arch. Per_2
'incarico di procedere ad un aggiornamento della perizia di stima già svolta in sede
[...]
esecutiva. A fronte della rinuncia all'incarico del predetto professionista, in data 27/11/2023 veniva nominato in sua sostituzione l'Arch. il quale esperiva l'incarico come Persona_3 da elaborato peritale depositato il 2/10/2024.
All'udienza del 31/10/2024 parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di divisione relativamente al lotto n. 1 (identificato al C.F. del Comune di Cupra Marittima al foglio 7, part. 569 sub 4) ed insisteva per la vendita del lotto n. 2 (identificato al C.F. del Comune di
Cupra Marittima al foglio 4 part. 1083), mentre le altre parti, preso atto dell'intervenuta rinuncia, si rimettevano al Giudice.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 7/11/2024, preso atto della domanda di vendita avanzata da parte attrice per i beni di cui al lotto n. 2, il
Giudice assegnava a quest'ultima termine di 60 giorni per integrare la certificazione notarile fino al primo atto di acquisto anteriore alla trascrizione dell'atto di pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 16/2003 RGE.
pagina 4 di 7 In data 2/12/2024 parte attrice provvedeva al deposito di certificazione notarile integrativa e con ordinanza emessa in data 31/1/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
30/1/2025, Il Giudice, rilevato il mancato deposito di documentazione ipocatastale relativa al ventennio anteriore al pignoramento e rilevata altresì la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, fissava l'udienza del 27/3/2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Circa la domanda di divisione.
Preliminarmente si osserva che parte attrice ha rinunciato alla domanda di divisione relativamente ai beni di cui al lotto n. 1 della perizia depositata dal CTU in data 2/10/2024; pertanto si dà atto dell'improseguibilità del presente giudizio con riferimento a detti beni.
Quanto alla domanda di divisione dell'immobile di cui al lotto n. 2, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Cupra Marittima al foglio 4 particella 1083, la stessa va dichiarata improcedibile per le seguenti ragioni.
Il presente giudizio ha ad oggetto la divisione endoesecutiva di immobili in comunione ordinaria da realizzare attraverso la vendita sul mercato degli immobili stessi, in ragione della accertata indivisibilità assoluta dei beni (rilevata nella perizia in atti) e del difetto di interesse dei comproprietari all'attribuzione ex art. 720 c.c.
Dalla documentazione depositata da parte attrice emerge la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento.
Sul punto si osserva che l'art. 600 c.p.c. configura il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione di beni indivisi e, sebbene il giudizio divisionale endoesecutivo costituisca un giudizio di cognizione distinto soggettivamente ed oggettivamente dal procedimento di espropriazione, lo stesso non è affatto autonomo da quest'ultimo, del quale costituisce di fatto un'articolazione procedimentale trovandosi in rapporto di "strumentalità necessaria" rispetto all'esecuzione (cfr. Sez. Unite 7.10.2019, n.
25021).
Il giudizio di divisione endoesecutiva soddisfa infatti l'interesse dell'attore (creditore procedente e/o intervenuto) alla trasformazione del bene non comodamente divisibile in pagina 5 di 7 denaro al fine di distribuire successivamente la somma di spettanza del comproprietario esecutato nel processo esecutivo.
La descritta natura della divisione endoesecutiva come articolazione del procedimento di espropriazione di beni indivisi comporta che essa possa essere condizionata dagli sviluppi processuali dell'esecuzione stessa.
In particolare, la rinnovazione della trascrizione del pignoramento è attività condizionante la possibilità di un'ulteriore prosecuzione del processo esecutivo e, quindi, è attività necessaria perché il corso del processo possa continuare.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 2668-ter c.c. va interpretato nel senso che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione (in tal senso, Cass. Civ. 4751/2016).
Si ritiene pertanto che il venir meno dell'efficacia del pignoramento determini la caducazione dell'intero procedimento, ivi compresa la fase finalizzata alla divisione del compendio immobiliare.
A nulla rileva quanto dedotto da parte attrice circa la sua qualità di creditore intervenuto nella procedura esecutiva, non tenuto al compimento di atti di impulso.
Infatti, quanto all'individuazione del soggetto legittimato a procedere alla rinnovazione ai sensi dell'art. 2668- ter c.c., la Suprema Corte ha chiarito che lo stesso “tenuto conto che la rinnovazione è necessaria per preservare la conservazione del processo esecutivo va individuato, com'è stato opportunamente ipotizzato, non già nel solo creditore procedente, bensì anche nei creditori titolati intervenuti, atteso che essi possono dare impulso alla procedura” (cfr. Cass. Civ. 4751/2016).
Peraltro, nel caso di specie, la creditrice procedente , in proprio e quale erede di Parte_3
, ha rinunciato all'esecuzione n. 16/2003 RGE in data 27/04/2018, sicché Parte_4
la stessa procedura è proseguita per effetto del compimento di atti di impulso da parte del creditore intervenuto, odierna parte attrice.
Per tali ragioni la domanda di divisione deve essere dichiarata improcedibile.
2. Spese di lite.
pagina 6 di 7 In virtù della dichiarata improcedibilità sul rilievo d'ufficio della mancata trascrizione della rinnovazione del pignoramento, le spese di lite del presente procedimento vanno compensate, mentre i compensi del CTU Arch come liquidati in separato Persona_3 provvedimento, vanno posti a carico del creditore soggetto nel cui Parte_1
interesse è stata eseguita l'attività.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 55/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• DICHIARA improcedibile la domanda di divisione;
• DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
• PONE le spese del CTU come liquidate in separato decreto definitivamente a carico del creditore Parte_1
Fermo, 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 55/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Giorgia Cecchini, sono comparsi: per l'Avv. INTORBIDA in sostituzione dell'Avv. FAGGELLA Parte_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN che si riporta alle note depositate e insiste nella prosecuzione della divisione;
contesta quanto ex adverso dedotto per 'Avv. DI GIOVANNI EGLE si riporta alle note e insiste nella Controparte_1 richiesta di rigetto della domanda attorea;
per i comproprietari non esecutati l'Avv. GIORGIO MOLINI si riporta alla memoria depositata e precisa che al momento dell'iscrizione della causa di divisione si era in termini per il rinnovo della trascrizione del pignoramento;
e chiede la condanna alle spese;
le parti precisano le loro conclusioni Dopo breve discussione orale,
Il Giudice All'esito della discussione, si riserva per la decisione. Successivamente, alle ore 16.00 viene riaperto il verbale e il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza. Il Giudice
dott. Giorgia Cecchini
pagina 1 di 7 N. R.G. 55/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, all'udienza del 27/3/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2023 promossa da:
- con il patrocinio dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, Parte_1 con esso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emanuele Intorbida sito – al momento dell'elezione di domicilio – in Torre San Patrizio, Via Gabriele D'Annunzio n. 7;
ATTRICE
contro
- , con il patrocinio dell'Avv. Egle Di Giovanni, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio sito – al momento dell'elezione di domicilio – in San
Benedetto del Tronto, Via Giovanni XXIIIv n. 7;
CONVENUTO
Nonché contro
- e , con il Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 7 patrocinio dell'Avv. Giorgio Molini, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito – al momento dell'elezione di domicilio – in San Benedetto del Tronto, Via Calatafimi n. 16;
CONVENUTI
e nei confronti di
- , in nome e per conto di CO [...]
Controparte_5
INTERVENUTO - CONTUMACE
[...]
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/3/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
ed il Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
creditore , in nome e per conto di CO [...]
, al fine di sentire dichiarare la divisione degli immobili siti a Controparte_5
Cupra Marittima, identificati al NCEU del predetto Comune al foglio 7, particella 569 sub. 4, nonché al foglio 4, particella 1083.
Il procedimento veniva iscritto a seguito della sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 16/2003 RGE nell'ambito della quale le creditrici procedenti e Parte_3
, le quali rinunciavano all'esecuzione in data 27/4/2018, avevano Parte_4
pignorato i diritti reali sui predetti immobili di proprietà, per la quota rispettivamente di 1/9
e di 1/3, del debitore , oltre ad altri beni rispetto ai quali, con ordinanza Controparte_1 del 19/7/2022, veniva disposta la cancellazione del pignoramento stante l'accoglimento dell'istanza di riduzione avanzata dall'esecutato.
pagina 3 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/4/2023 si costituiva in giudizio il debitore esecutato , non opponendosi alla domanda di scioglimento della Controparte_1
comunione avanzata da parte attrice.
In data 27/4/2023 si costituivano altresì i comproprietari non esecutati Parte_2
e , anch'essi non opponendosi alla domanda di Controparte_2 Controparte_3
divisione e contestando, tuttavia, la richiesta avanzata da parte attrice di condanna di tutti i condividenti al pagamento delle spese del giudizio, dovendo le stesse essere poste unicamente a carico del debitore.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per CO
, in nome e per conto di , quale
[...] Controparte_5
creditore intervenuto nella procedura esecutiva n. 16/2003 RGE.
Alla prima udienza del 4/5/2023, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed il Giudice rilevava altresì la mancanza della trascrizione dell'accettazione di eredità di , dante causa dei condividenti. Persona_1
Le memorie depositate dalle parti non determinavano un ampliamento del thema decidendum.
Alla successiva udienza del 19/10/2023 veniva affidato al consulente tecnico Arch. Per_2
'incarico di procedere ad un aggiornamento della perizia di stima già svolta in sede
[...]
esecutiva. A fronte della rinuncia all'incarico del predetto professionista, in data 27/11/2023 veniva nominato in sua sostituzione l'Arch. il quale esperiva l'incarico come Persona_3 da elaborato peritale depositato il 2/10/2024.
All'udienza del 31/10/2024 parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di divisione relativamente al lotto n. 1 (identificato al C.F. del Comune di Cupra Marittima al foglio 7, part. 569 sub 4) ed insisteva per la vendita del lotto n. 2 (identificato al C.F. del Comune di
Cupra Marittima al foglio 4 part. 1083), mentre le altre parti, preso atto dell'intervenuta rinuncia, si rimettevano al Giudice.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 7/11/2024, preso atto della domanda di vendita avanzata da parte attrice per i beni di cui al lotto n. 2, il
Giudice assegnava a quest'ultima termine di 60 giorni per integrare la certificazione notarile fino al primo atto di acquisto anteriore alla trascrizione dell'atto di pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 16/2003 RGE.
pagina 4 di 7 In data 2/12/2024 parte attrice provvedeva al deposito di certificazione notarile integrativa e con ordinanza emessa in data 31/1/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
30/1/2025, Il Giudice, rilevato il mancato deposito di documentazione ipocatastale relativa al ventennio anteriore al pignoramento e rilevata altresì la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, fissava l'udienza del 27/3/2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Circa la domanda di divisione.
Preliminarmente si osserva che parte attrice ha rinunciato alla domanda di divisione relativamente ai beni di cui al lotto n. 1 della perizia depositata dal CTU in data 2/10/2024; pertanto si dà atto dell'improseguibilità del presente giudizio con riferimento a detti beni.
Quanto alla domanda di divisione dell'immobile di cui al lotto n. 2, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Cupra Marittima al foglio 4 particella 1083, la stessa va dichiarata improcedibile per le seguenti ragioni.
Il presente giudizio ha ad oggetto la divisione endoesecutiva di immobili in comunione ordinaria da realizzare attraverso la vendita sul mercato degli immobili stessi, in ragione della accertata indivisibilità assoluta dei beni (rilevata nella perizia in atti) e del difetto di interesse dei comproprietari all'attribuzione ex art. 720 c.c.
Dalla documentazione depositata da parte attrice emerge la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento.
Sul punto si osserva che l'art. 600 c.p.c. configura il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione di beni indivisi e, sebbene il giudizio divisionale endoesecutivo costituisca un giudizio di cognizione distinto soggettivamente ed oggettivamente dal procedimento di espropriazione, lo stesso non è affatto autonomo da quest'ultimo, del quale costituisce di fatto un'articolazione procedimentale trovandosi in rapporto di "strumentalità necessaria" rispetto all'esecuzione (cfr. Sez. Unite 7.10.2019, n.
25021).
Il giudizio di divisione endoesecutiva soddisfa infatti l'interesse dell'attore (creditore procedente e/o intervenuto) alla trasformazione del bene non comodamente divisibile in pagina 5 di 7 denaro al fine di distribuire successivamente la somma di spettanza del comproprietario esecutato nel processo esecutivo.
La descritta natura della divisione endoesecutiva come articolazione del procedimento di espropriazione di beni indivisi comporta che essa possa essere condizionata dagli sviluppi processuali dell'esecuzione stessa.
In particolare, la rinnovazione della trascrizione del pignoramento è attività condizionante la possibilità di un'ulteriore prosecuzione del processo esecutivo e, quindi, è attività necessaria perché il corso del processo possa continuare.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 2668-ter c.c. va interpretato nel senso che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione (in tal senso, Cass. Civ. 4751/2016).
Si ritiene pertanto che il venir meno dell'efficacia del pignoramento determini la caducazione dell'intero procedimento, ivi compresa la fase finalizzata alla divisione del compendio immobiliare.
A nulla rileva quanto dedotto da parte attrice circa la sua qualità di creditore intervenuto nella procedura esecutiva, non tenuto al compimento di atti di impulso.
Infatti, quanto all'individuazione del soggetto legittimato a procedere alla rinnovazione ai sensi dell'art. 2668- ter c.c., la Suprema Corte ha chiarito che lo stesso “tenuto conto che la rinnovazione è necessaria per preservare la conservazione del processo esecutivo va individuato, com'è stato opportunamente ipotizzato, non già nel solo creditore procedente, bensì anche nei creditori titolati intervenuti, atteso che essi possono dare impulso alla procedura” (cfr. Cass. Civ. 4751/2016).
Peraltro, nel caso di specie, la creditrice procedente , in proprio e quale erede di Parte_3
, ha rinunciato all'esecuzione n. 16/2003 RGE in data 27/04/2018, sicché Parte_4
la stessa procedura è proseguita per effetto del compimento di atti di impulso da parte del creditore intervenuto, odierna parte attrice.
Per tali ragioni la domanda di divisione deve essere dichiarata improcedibile.
2. Spese di lite.
pagina 6 di 7 In virtù della dichiarata improcedibilità sul rilievo d'ufficio della mancata trascrizione della rinnovazione del pignoramento, le spese di lite del presente procedimento vanno compensate, mentre i compensi del CTU Arch come liquidati in separato Persona_3 provvedimento, vanno posti a carico del creditore soggetto nel cui Parte_1
interesse è stata eseguita l'attività.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 55/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• DICHIARA improcedibile la domanda di divisione;
• DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
• PONE le spese del CTU come liquidate in separato decreto definitivamente a carico del creditore Parte_1
Fermo, 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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