TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 453/2024
promossa da:
Parte_1
(Avv. Paolo Biagiotti)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(Avv. Monica Orsi)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO Avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Lucca chiedendo che Parte_1
venissero modificate le condizioni economiche concordate con la ex convivente CP_1
nel ricorso congiunto del 02.07.2020, recepite dal Tribunale di Lucca con provvedimento
[...]
del 09.10.2020.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva che, dall'anno 2000 fino al 2020, aveva convissuto more uxorio con presso la propria abitazione e dall'unione erano Controparte_1
nati, in data 21.12.2004, il figlio e, in data 07.09.2006, il figlio;
che era venuto Per_1 Per_2
meno ogni rapporto affettivo tra i conviventi e questi, con ricorso congiunto del 02.07.2020, avevano chiesto al Tribunale di Lucca di regolamentare il regime di affidamento dei figli e i rapporti economici;
che i figli erano stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la quale aveva preso in locazione un'immobile, per il quale corrispondeva un canone mensile di euro 450,00; che il Tribunale, con provvedimento del 09.10.2020, aveva recepito le condizioni economiche prospettate dalle parti come di seguito descritte: contributo a carico del padre al mantenimento ordinario dei due figli minori con versamento alla madre della somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
obbligo reciproco di rimborsarsi il 50% delle spese straordinarie rispettivamente sostenute per i due figli, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca;
versamento di euro 200,00 mensili a carico di
[...]
ed a vantaggio di quale "contributo alla sistemazione abitativa dei Pt_1 Controparte_1
figli minori"; percezione degli assegni per il nucleo familiare a totale vantaggio di CP_1
; che le suddette condizioni erano state stabilite dalle parti sulla base delle rispettive
[...]
condizioni economiche;
che aveva percepito un reddito di euro 24.374,35 nell'anno 2018, di euro 25.559,74 nell'anno 2019 e di euro 25.889,82 nell'anno 2020; che aveva Controparte_1
lavorato come dipendente del fino al mese di ottobre 2017 e successivamente era Parte_2
rimasta disoccupata (ad eccezione di un breve periodo nell'ottobre del 2019) e, dunque, aveva percepito un reddito di euro 12.148,00 nell'anno 2017, di euro 11.752 nell'anno 2018 e di euro
7.984,30 nell'anno 2019; che si erano verificati dei fatti sopravvenuti, che avevano alterato in modo significativo la situazione reddituale delle parti;
che, in particolare, per effetto dell'aggiornamento
Istat del contributo mensile al mantenimento dei figli, dal 2021 al 2023, l'importo di tale contributo era passato da euro 400,00 ad euro 464,43 e, in assenza di un corrispondente incremento dello stipendio percepito, si era verificata una sperequazione, prima inesistente, a proprio danno;
che, per effetto dei meccanismi di adeguamento automatico della misura del suddetto contributo per effetto della rivalutazione monetaria, controparte gli aveva chiesto il pagamento di euro 91,20 in più per l'anno 2021, di euro 472,68 per l'anno 2022 e di euro 257,72 per l'anno 2023; che, inoltre, era nettamente migliorata la capacità reddituale di parte resistente, che aveva trovato lavoro come operatrice socio-sanitaria presso una RSA di Castelnuovo di Garfagnana, mentre al momento del deposito del ricorso congiunto presso il Tribunale percepiva l'indennità di disoccupazione;
che i descritti fatti sopravvenuti avevano determinato una sperequazione delle condizioni economiche delle parti a vantaggio di parte resistente;
che, inoltre, il 31.05.2024 sarebbe andato in pensione e, dunque,
in virtù delle clausole previste nel ricorso congiunto recepite dal Tribunale, vi sarebbe stata un'automatica revisione delle condizioni economiche.
Premesso quanto sopra, chiedeva di conteggiare, anziché degli incrementi annuali del contributo per i figli legati all'inflazione reale, degli incrementi collegati ad una inflazione programmata, che quantificava nella misura del 2% annuo anche per il periodo dal 2021 al 2023, fermi restando i pagamenti fino ad allora effettuati.
Chiedeva, inoltre, che venisse revocato il contributo mensile di euro 200,00 in favore di parte resistente per il pagamento del canone di locazione, atteso il sensibile miglioramento delle condizioni economiche della stessa, che le consentivano di pagare il canone di locazione mensile di euro 450,00. Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio , che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito Controparte_1
e prodotto.
In particolare, relativamente alla condizione economica di controparte, deduceva che, al momento del deposito del ricorso congiunto nel 2020, parte ricorrente lavorava come dipendente a tempo indeterminato presso le cartiere Tronchetti e, al momento dell'instaurazione del presente procedimento, continuava a svolgere la medesima attività lavorativa, per la quale percepiva una retribuzione annua di euro 26.000,00 circa;
che la messa in quiescenza di controparte a far data dal
31.05.2024 era una circostanza ipotizzata e non provata e, dunque, non poteva assumere rilievo ai fini della modifica delle condizioni economiche stabilite nel ricorso congiunto;
che, al momento della cessazione della convivenza, era rimasto a vivere nella casa familiare di sua esclusiva Parte_1
proprietà; che nel 2022 parte resistente aveva contratto matrimonio e, dunque, era fondato presumere che lo stesso condividesse le spese domestiche e della vita quotidiana con la moglie.
Quanto alla propria situazione economica, rappresentava che, al momento del deposito del ricorso congiunto nel 2020, non aveva un rapporto di lavoro dipendente, ma aveva percepito l'indennità di disoccupazione fino al 2019; che all'udienza collegiale del 09.10.2020 aveva dichiarato di lavorare come assistente domiciliare di una persona anziana, percependo la somma mensile di euro 500,00;
che attualmente svolgeva l'attività di operatrice socio-assistenziale tramite una Cooperativa, che l'aveva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dal 03.06.2024 al 30.09.2024; che negli ultimi tre anni aveva trovato occupazioni lavorative con contratti di lavoro a tempo determinato e,
dunque, diversamente da quanto dedotto da controparte, la propria condizione economica non era mutata;
che, infatti, dal modello 730/2023 risultava che il proprio reddito da lavoro era pari ad euro
6.752,00; che nel 2020 aveva sottoscritto un contratto di locazione ad un canone mensile di euro
450,00; che, a partire dal 01.06.2024, aveva ottenuto un alloggio dell'ERP per il quale corrispondeva un canone di locazione mensile di euro 40,00; che tale circostanza aveva migliorato la propria condizione economica, ma non giustificava la revisione degli accordi economici richiesta da controparte.
Quanto al rapporto tra il padre e i figli, deduceva che parte ricorrente non aveva rispettato il calendario di frequentazione previsto nel ricorso congiunto, trascorrendo con i figli poco tempo;
che di tale circostanza doveva tenersi conto per la determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli.
Contestava la fondatezza delle domande di parte ricorrente, rilevando che la richiesta volta a modificare il meccanismo di aggiornamento automatico del contributo al mantenimento dei figli era infondata, oltre che inammissibile, in quanto contra legem; che, infatti, la rivalutazione monetaria del contributo al mantenimento rappresentava uno strumento essenziale per garantire equità e adeguamento alle mutevoli condizioni economiche;
che l'assegno di mantenimento come rivalutato,
nonché la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per la sistemazione abitativa, dovevano ritenersi adeguati e congrui;
che, infatti, tra i genitori vi era una disparità reddituale;
che controparte si era spesso rifiutata di partecipare al pagamento delle spese straordinarie, in particolare di quelle che dovevano essere previamente concordate;
che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente,
la somma di euro 200,00 non era diretta al pagamento del canone di locazione, ma era stata pattuita a titolo di contributo alla sistemazione abitativa dei figli e, dunque, comprendeva anche le utenze ed i consumi;
che, ancorché il canone di locazione mensile da pagare si fosse ridotto notevolmente, il suddetto contributo doveva essere confermato, innanzitutto perché il ricorrente, in base alle clausole previste nel ricorso congiunto, si era impegnato a versare tale somma fino a che i figli non si fossero resi economicamente indipendenti o non avessero cessato di convivere con la madre, circostanze non verificatesi;
che, infatti, i figli convivevano con la madre e non avevano ancora raggiunto l'indipendenza economica;
che, in particolare, il figlio era ancora studente, mentre il figlio Per_2
aveva conseguito nel 2024 il diploma, ma era in attesa di reperire un'occupazione Per_1
lavorativa; che, inoltre, le parti avevano concordato che il “contributo alla sistemazione abitativa” di euro 200,00 venisse espressamente indicato come voce a parte rispetto al mantenimento ordinario;
che, all'esito di una lunga trattativa, aveva accettato di lasciare la casa familiare nella disponibilità
del ricorrente, a patto che quest'ultimo si impegnasse a corrispondere la suddetta somma fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli ovvero fino a che gli stessi avessero continuato a convivere con la madre.
Evidenziava, infine, che dal mese di giugno 2024 il ricorrente, venuto a conoscenza del fatto che la resistente aveva ottenuto l'assegnazione dell'alloggio dell'ERP, aveva sospeso il versamento del contributo di euro 200,00.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 18.10.2024, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il collegio formulava motivata proposta conciliativa, che prevedeva: assegno a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli di euro
420,00, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
spese straordinarie al 50%; riduzione ad euro 100,00 del contributo per l'alloggio.
La suddetta proposta non veniva accettata delle parti e il Tribunale, ritenuta ex art. 473 bis.22,
4°comma c.p.c. la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova,
ordinava la contestuale discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
La situazione economica delle parti è mutata rispetto al momento in cui le stesse hanno presentato il ricorso congiunto, poi recepito dal Tribunale di Lucca con provvedimento del 09.10.2020.
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta aver percepito negli ultimi Parte_1
anni i seguenti redditi lordi:
- euro 25.899,82 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2019;
- euro 26.575,93 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2020;
- euro 25.872,01 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2021;
- euro 26.196,24 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2022; - euro 27.595,57 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2023;
Nei periodi sopraindicati, tenuto conto degli estratti conto prodotti dal ricorrente, lo stesso ha percepito mediamente uno stipendio mensile netto di euro 1.700,00 circa.
Attualmente la sua capacità reddituale si è ridotta, in quanto dal 01.10.2024 è andato in pensione e ha percepito nel mese di ottobre 2024 la somma netta di euro 1.530,09 (v. doc. 37).
La situazione economica di parte resistente, invece, è mutata in melius: sulla stessa non grava più
l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 450,00 a titolo di canone di locazione, atteso che, a partire dal mese di giugno 2024, è diventata assegnataria di un alloggio dell'ERP, per il quale corrisponde un canone mensile di euro 40,00.
Inoltre, esaminata la documentazione reddituale versata in atti, non si ravvisano rilevanti variazioni del reddito da lavoro dipendente di : al momento del deposito del ricorso Controparte_1
congiunto lavorava come assistente domiciliare percependo la somma mensile di euro 500,00 circa,
mentre al momento dell'instaurazione del presente giudizio lavorava con contratto di lavoro a tempo determinato, che, tuttavia, non è stato rinnovato e, dunque, attualmente percepisce l'indennità di disoccupazione.
Si ritiene, altresì, che parte resistente, avendo la qualifica di operatrice socio-assistenziale e avendo lavorato negli ultimi tre anni sia pure con contratti di lavoro a tempo determinato, sia inserita nel mercato del lavoro e, dunque, possa attualmente reperire un'occupazione lavorativa che le consenta di mantenere invariata la sua capacità reddituale .
Pertanto , tenuto conto delle circostanze sopravvenute come sopra descritte che hanno inciso sulle rispettive capacità reddituali (peraltro, in parte, già oggetto di specifica previsione pattizia contenuta nel ricorso congiunto, al punto 9, quanto al pensionamento di parte ricorrente) stimasi congruo rideterminare a partire dal momento del pensionamento dell'obbligato (01.10.2024), nella ridotta somma di euro 420,00 il contributo al mantenimento dei figli, che parte ricorrente deve corrispondere a parte resistente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT. Parte ricorrente ha chiesto che la somma dovuta per il mantenimento dei figli non venisse rivalutata sulla base del parametro di cui agli indici ISTAT, ma venisse stabilito dal Giudice un incremento predeterminato nella misura del 2% annuo al fine di prevenire consistenti incrementi rivalutativi della somma connessi ad anomali ed imprevedibili fenomeni inflattivi .
Ritiene il Collegio di non dover accogliere tale domanda atteso che il meccanismo di adeguamento del contributo al mantenimento sulla base degli indici Istat e' quello che appare piu' idoneo a garantire l'effettività del valore, nel tempo, della somma come sopra quantificata, in quanto maggiormente aderente, poiché basato su annuali rilevazioni statistiche, alle variazioni del potere di acquisto del denaro dovute a fenomeni inflattivi .
Alla luce delle ragioni esposte, come previsto dall'art. 337 ter c.c., la somma di euro 420,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli deve essere annualmente rivalutata sulla base degli indici
ISTAT.
Quanto al contributo di euro 200,00 per la sistemazione abitativa dei figli, dalla clausola di cui al punto n. 8 del ricorso congiunto risulta che parte ricorrente è obbligata a corrispondere la somma anzidetta fino a che i figli continueranno a vivere con la madre e/o non saranno economicamente autosufficienti.
Ebbene, considerato che i figli non sono indipendenti economicamente e convivono ancora con la madre, non sussistono i presupposti per il venir meno dell'obbligazione in capo a . Parte_1
Tuttavia, essendosi ridotti gli oneri economici gravanti su parte resistente a fronte dell'attuale pagamento del canone di locazione mensile di euro 40,00 in luogo della maggior somma di euro
450,00, si ritiene equo rideterminare il contributo per la sistemazione abitativa dei figli nel minore importo di euro 100,00, con decorrenza a partire dal momento in cui parte resistente è divenuta assegnataria dell'alloggio dell'ERP (01.06.2024).
Tenuto conto dell'esito della lite e, segnatamente, dell'accoglimento parziale delle domande formulate dal ricorrente, si ritiene sussistano apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Ridetermina, a partire dal momento del pensionamento di parte ricorrente (01.10.2024),
nell'importo di euro 420,00 il contributo al mantenimento dei figli che parte ricorrente deve corrispondere a parte resistente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale su base ISTAT;
2) Ridetermina, a partire dal momento in cui parte resistente è divenuta assegnataria dell'alloggio dell'ERP (01.06.2024), il contributo per la sistemazione abitativa dei figli nell'importo di euro 100,00, che parte ricorrente deve corrispondere a parte resistente entro il giorno 15 di ogni mese;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 14.01.2025.
Lucca, 14.01.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 453/2024
promossa da:
Parte_1
(Avv. Paolo Biagiotti)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(Avv. Monica Orsi)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO Avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Lucca chiedendo che Parte_1
venissero modificate le condizioni economiche concordate con la ex convivente CP_1
nel ricorso congiunto del 02.07.2020, recepite dal Tribunale di Lucca con provvedimento
[...]
del 09.10.2020.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva che, dall'anno 2000 fino al 2020, aveva convissuto more uxorio con presso la propria abitazione e dall'unione erano Controparte_1
nati, in data 21.12.2004, il figlio e, in data 07.09.2006, il figlio;
che era venuto Per_1 Per_2
meno ogni rapporto affettivo tra i conviventi e questi, con ricorso congiunto del 02.07.2020, avevano chiesto al Tribunale di Lucca di regolamentare il regime di affidamento dei figli e i rapporti economici;
che i figli erano stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la quale aveva preso in locazione un'immobile, per il quale corrispondeva un canone mensile di euro 450,00; che il Tribunale, con provvedimento del 09.10.2020, aveva recepito le condizioni economiche prospettate dalle parti come di seguito descritte: contributo a carico del padre al mantenimento ordinario dei due figli minori con versamento alla madre della somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
obbligo reciproco di rimborsarsi il 50% delle spese straordinarie rispettivamente sostenute per i due figli, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca;
versamento di euro 200,00 mensili a carico di
[...]
ed a vantaggio di quale "contributo alla sistemazione abitativa dei Pt_1 Controparte_1
figli minori"; percezione degli assegni per il nucleo familiare a totale vantaggio di CP_1
; che le suddette condizioni erano state stabilite dalle parti sulla base delle rispettive
[...]
condizioni economiche;
che aveva percepito un reddito di euro 24.374,35 nell'anno 2018, di euro 25.559,74 nell'anno 2019 e di euro 25.889,82 nell'anno 2020; che aveva Controparte_1
lavorato come dipendente del fino al mese di ottobre 2017 e successivamente era Parte_2
rimasta disoccupata (ad eccezione di un breve periodo nell'ottobre del 2019) e, dunque, aveva percepito un reddito di euro 12.148,00 nell'anno 2017, di euro 11.752 nell'anno 2018 e di euro
7.984,30 nell'anno 2019; che si erano verificati dei fatti sopravvenuti, che avevano alterato in modo significativo la situazione reddituale delle parti;
che, in particolare, per effetto dell'aggiornamento
Istat del contributo mensile al mantenimento dei figli, dal 2021 al 2023, l'importo di tale contributo era passato da euro 400,00 ad euro 464,43 e, in assenza di un corrispondente incremento dello stipendio percepito, si era verificata una sperequazione, prima inesistente, a proprio danno;
che, per effetto dei meccanismi di adeguamento automatico della misura del suddetto contributo per effetto della rivalutazione monetaria, controparte gli aveva chiesto il pagamento di euro 91,20 in più per l'anno 2021, di euro 472,68 per l'anno 2022 e di euro 257,72 per l'anno 2023; che, inoltre, era nettamente migliorata la capacità reddituale di parte resistente, che aveva trovato lavoro come operatrice socio-sanitaria presso una RSA di Castelnuovo di Garfagnana, mentre al momento del deposito del ricorso congiunto presso il Tribunale percepiva l'indennità di disoccupazione;
che i descritti fatti sopravvenuti avevano determinato una sperequazione delle condizioni economiche delle parti a vantaggio di parte resistente;
che, inoltre, il 31.05.2024 sarebbe andato in pensione e, dunque,
in virtù delle clausole previste nel ricorso congiunto recepite dal Tribunale, vi sarebbe stata un'automatica revisione delle condizioni economiche.
Premesso quanto sopra, chiedeva di conteggiare, anziché degli incrementi annuali del contributo per i figli legati all'inflazione reale, degli incrementi collegati ad una inflazione programmata, che quantificava nella misura del 2% annuo anche per il periodo dal 2021 al 2023, fermi restando i pagamenti fino ad allora effettuati.
Chiedeva, inoltre, che venisse revocato il contributo mensile di euro 200,00 in favore di parte resistente per il pagamento del canone di locazione, atteso il sensibile miglioramento delle condizioni economiche della stessa, che le consentivano di pagare il canone di locazione mensile di euro 450,00. Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio , che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito Controparte_1
e prodotto.
In particolare, relativamente alla condizione economica di controparte, deduceva che, al momento del deposito del ricorso congiunto nel 2020, parte ricorrente lavorava come dipendente a tempo indeterminato presso le cartiere Tronchetti e, al momento dell'instaurazione del presente procedimento, continuava a svolgere la medesima attività lavorativa, per la quale percepiva una retribuzione annua di euro 26.000,00 circa;
che la messa in quiescenza di controparte a far data dal
31.05.2024 era una circostanza ipotizzata e non provata e, dunque, non poteva assumere rilievo ai fini della modifica delle condizioni economiche stabilite nel ricorso congiunto;
che, al momento della cessazione della convivenza, era rimasto a vivere nella casa familiare di sua esclusiva Parte_1
proprietà; che nel 2022 parte resistente aveva contratto matrimonio e, dunque, era fondato presumere che lo stesso condividesse le spese domestiche e della vita quotidiana con la moglie.
Quanto alla propria situazione economica, rappresentava che, al momento del deposito del ricorso congiunto nel 2020, non aveva un rapporto di lavoro dipendente, ma aveva percepito l'indennità di disoccupazione fino al 2019; che all'udienza collegiale del 09.10.2020 aveva dichiarato di lavorare come assistente domiciliare di una persona anziana, percependo la somma mensile di euro 500,00;
che attualmente svolgeva l'attività di operatrice socio-assistenziale tramite una Cooperativa, che l'aveva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dal 03.06.2024 al 30.09.2024; che negli ultimi tre anni aveva trovato occupazioni lavorative con contratti di lavoro a tempo determinato e,
dunque, diversamente da quanto dedotto da controparte, la propria condizione economica non era mutata;
che, infatti, dal modello 730/2023 risultava che il proprio reddito da lavoro era pari ad euro
6.752,00; che nel 2020 aveva sottoscritto un contratto di locazione ad un canone mensile di euro
450,00; che, a partire dal 01.06.2024, aveva ottenuto un alloggio dell'ERP per il quale corrispondeva un canone di locazione mensile di euro 40,00; che tale circostanza aveva migliorato la propria condizione economica, ma non giustificava la revisione degli accordi economici richiesta da controparte.
Quanto al rapporto tra il padre e i figli, deduceva che parte ricorrente non aveva rispettato il calendario di frequentazione previsto nel ricorso congiunto, trascorrendo con i figli poco tempo;
che di tale circostanza doveva tenersi conto per la determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli.
Contestava la fondatezza delle domande di parte ricorrente, rilevando che la richiesta volta a modificare il meccanismo di aggiornamento automatico del contributo al mantenimento dei figli era infondata, oltre che inammissibile, in quanto contra legem; che, infatti, la rivalutazione monetaria del contributo al mantenimento rappresentava uno strumento essenziale per garantire equità e adeguamento alle mutevoli condizioni economiche;
che l'assegno di mantenimento come rivalutato,
nonché la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per la sistemazione abitativa, dovevano ritenersi adeguati e congrui;
che, infatti, tra i genitori vi era una disparità reddituale;
che controparte si era spesso rifiutata di partecipare al pagamento delle spese straordinarie, in particolare di quelle che dovevano essere previamente concordate;
che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente,
la somma di euro 200,00 non era diretta al pagamento del canone di locazione, ma era stata pattuita a titolo di contributo alla sistemazione abitativa dei figli e, dunque, comprendeva anche le utenze ed i consumi;
che, ancorché il canone di locazione mensile da pagare si fosse ridotto notevolmente, il suddetto contributo doveva essere confermato, innanzitutto perché il ricorrente, in base alle clausole previste nel ricorso congiunto, si era impegnato a versare tale somma fino a che i figli non si fossero resi economicamente indipendenti o non avessero cessato di convivere con la madre, circostanze non verificatesi;
che, infatti, i figli convivevano con la madre e non avevano ancora raggiunto l'indipendenza economica;
che, in particolare, il figlio era ancora studente, mentre il figlio Per_2
aveva conseguito nel 2024 il diploma, ma era in attesa di reperire un'occupazione Per_1
lavorativa; che, inoltre, le parti avevano concordato che il “contributo alla sistemazione abitativa” di euro 200,00 venisse espressamente indicato come voce a parte rispetto al mantenimento ordinario;
che, all'esito di una lunga trattativa, aveva accettato di lasciare la casa familiare nella disponibilità
del ricorrente, a patto che quest'ultimo si impegnasse a corrispondere la suddetta somma fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli ovvero fino a che gli stessi avessero continuato a convivere con la madre.
Evidenziava, infine, che dal mese di giugno 2024 il ricorrente, venuto a conoscenza del fatto che la resistente aveva ottenuto l'assegnazione dell'alloggio dell'ERP, aveva sospeso il versamento del contributo di euro 200,00.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 18.10.2024, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il collegio formulava motivata proposta conciliativa, che prevedeva: assegno a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli di euro
420,00, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
spese straordinarie al 50%; riduzione ad euro 100,00 del contributo per l'alloggio.
La suddetta proposta non veniva accettata delle parti e il Tribunale, ritenuta ex art. 473 bis.22,
4°comma c.p.c. la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova,
ordinava la contestuale discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
La situazione economica delle parti è mutata rispetto al momento in cui le stesse hanno presentato il ricorso congiunto, poi recepito dal Tribunale di Lucca con provvedimento del 09.10.2020.
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta aver percepito negli ultimi Parte_1
anni i seguenti redditi lordi:
- euro 25.899,82 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2019;
- euro 26.575,93 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2020;
- euro 25.872,01 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2021;
- euro 26.196,24 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2022; - euro 27.595,57 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2023;
Nei periodi sopraindicati, tenuto conto degli estratti conto prodotti dal ricorrente, lo stesso ha percepito mediamente uno stipendio mensile netto di euro 1.700,00 circa.
Attualmente la sua capacità reddituale si è ridotta, in quanto dal 01.10.2024 è andato in pensione e ha percepito nel mese di ottobre 2024 la somma netta di euro 1.530,09 (v. doc. 37).
La situazione economica di parte resistente, invece, è mutata in melius: sulla stessa non grava più
l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 450,00 a titolo di canone di locazione, atteso che, a partire dal mese di giugno 2024, è diventata assegnataria di un alloggio dell'ERP, per il quale corrisponde un canone mensile di euro 40,00.
Inoltre, esaminata la documentazione reddituale versata in atti, non si ravvisano rilevanti variazioni del reddito da lavoro dipendente di : al momento del deposito del ricorso Controparte_1
congiunto lavorava come assistente domiciliare percependo la somma mensile di euro 500,00 circa,
mentre al momento dell'instaurazione del presente giudizio lavorava con contratto di lavoro a tempo determinato, che, tuttavia, non è stato rinnovato e, dunque, attualmente percepisce l'indennità di disoccupazione.
Si ritiene, altresì, che parte resistente, avendo la qualifica di operatrice socio-assistenziale e avendo lavorato negli ultimi tre anni sia pure con contratti di lavoro a tempo determinato, sia inserita nel mercato del lavoro e, dunque, possa attualmente reperire un'occupazione lavorativa che le consenta di mantenere invariata la sua capacità reddituale .
Pertanto , tenuto conto delle circostanze sopravvenute come sopra descritte che hanno inciso sulle rispettive capacità reddituali (peraltro, in parte, già oggetto di specifica previsione pattizia contenuta nel ricorso congiunto, al punto 9, quanto al pensionamento di parte ricorrente) stimasi congruo rideterminare a partire dal momento del pensionamento dell'obbligato (01.10.2024), nella ridotta somma di euro 420,00 il contributo al mantenimento dei figli, che parte ricorrente deve corrispondere a parte resistente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT. Parte ricorrente ha chiesto che la somma dovuta per il mantenimento dei figli non venisse rivalutata sulla base del parametro di cui agli indici ISTAT, ma venisse stabilito dal Giudice un incremento predeterminato nella misura del 2% annuo al fine di prevenire consistenti incrementi rivalutativi della somma connessi ad anomali ed imprevedibili fenomeni inflattivi .
Ritiene il Collegio di non dover accogliere tale domanda atteso che il meccanismo di adeguamento del contributo al mantenimento sulla base degli indici Istat e' quello che appare piu' idoneo a garantire l'effettività del valore, nel tempo, della somma come sopra quantificata, in quanto maggiormente aderente, poiché basato su annuali rilevazioni statistiche, alle variazioni del potere di acquisto del denaro dovute a fenomeni inflattivi .
Alla luce delle ragioni esposte, come previsto dall'art. 337 ter c.c., la somma di euro 420,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli deve essere annualmente rivalutata sulla base degli indici
ISTAT.
Quanto al contributo di euro 200,00 per la sistemazione abitativa dei figli, dalla clausola di cui al punto n. 8 del ricorso congiunto risulta che parte ricorrente è obbligata a corrispondere la somma anzidetta fino a che i figli continueranno a vivere con la madre e/o non saranno economicamente autosufficienti.
Ebbene, considerato che i figli non sono indipendenti economicamente e convivono ancora con la madre, non sussistono i presupposti per il venir meno dell'obbligazione in capo a . Parte_1
Tuttavia, essendosi ridotti gli oneri economici gravanti su parte resistente a fronte dell'attuale pagamento del canone di locazione mensile di euro 40,00 in luogo della maggior somma di euro
450,00, si ritiene equo rideterminare il contributo per la sistemazione abitativa dei figli nel minore importo di euro 100,00, con decorrenza a partire dal momento in cui parte resistente è divenuta assegnataria dell'alloggio dell'ERP (01.06.2024).
Tenuto conto dell'esito della lite e, segnatamente, dell'accoglimento parziale delle domande formulate dal ricorrente, si ritiene sussistano apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Ridetermina, a partire dal momento del pensionamento di parte ricorrente (01.10.2024),
nell'importo di euro 420,00 il contributo al mantenimento dei figli che parte ricorrente deve corrispondere a parte resistente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale su base ISTAT;
2) Ridetermina, a partire dal momento in cui parte resistente è divenuta assegnataria dell'alloggio dell'ERP (01.06.2024), il contributo per la sistemazione abitativa dei figli nell'importo di euro 100,00, che parte ricorrente deve corrispondere a parte resistente entro il giorno 15 di ogni mese;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 14.01.2025.
Lucca, 14.01.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli