Articolo 37 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Articolo 36Articolo 38
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29 dicembre 2002
Art. 37. (Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448) 1. All' articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale".
Note all' art. 37:
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2002 )". L'art. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 49 (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati). - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato, previ pareri del consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalita' alternative alla restituzione del bene al proprietario;
c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonche' il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
d) Attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distribuzione della merce contrafatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi ai fini giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all' art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, prevedendo, altresi', che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonche' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.549,37 a Euro 6.197,48 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali.
Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali.".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: "Modifiche al sistema penale". Gli articoli 22 e 23 cosi' recitano:
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile .
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall' art. 163-bis del codice di procedura civile .
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il guidice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l' art. 113, secondo comma, del codice civile .
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficenti della responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002