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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8522/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra avv.ti Corrado De Cesare e Gianluca De Parte_1 Cesare);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 9.07.2025 , al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della malattia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, avendo il teste confermato che la parte ricorrente si occupa personalmente, avvalendosi solo saltuariamente di manodopera bracciantile, di tutte le lavorazioni in campagna. In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 1.12.2022 (sindrome del tunnel carpale) , all'esito della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- è stata confermata la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, quantificandosi il danno biologico scaturitone nella misura del 2%. Tenuto conto delle malattie professionali già riconosciute e della percentuale di danno biologico già indennizzata nella misura del 14%, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 16% (cfr. conclusioni del CTU: “da tale patologia scaturiscano dei postumi duraturi a far data dal 18/07/2023, data della presentazione del ricorso;
c) tali postumi di danno biologico possono essere quantificate del 2% (due per cento) relativo alla Sindrome del Tunnel carpale bilaterale di grado lieve da sommarsi alla preesistente valutazione del 14%, quindi per un totale 16 % (sedici per cento); la tendinopatia del sovraspinoso
1 bil. non appare aggravata rispetto alle precedenti valutazioni” e documentazione depositata in data 10.12.2024). Le spese processuali sono con compensate in misura del 50% tenuto conto dell'incremento percentuale di soli due punti e le residue sono liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 2% in relazione alla malattia professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale) e, tenuto conto della preesistente valutazione del 14%, nella misura complessiva del 16%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-compensa le spese processuali in misura del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese processuali residue CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 9.07.2025 Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra avv.ti Corrado De Cesare e Gianluca De Parte_1 Cesare);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 9.07.2025 , al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della malattia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, avendo il teste confermato che la parte ricorrente si occupa personalmente, avvalendosi solo saltuariamente di manodopera bracciantile, di tutte le lavorazioni in campagna. In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 1.12.2022 (sindrome del tunnel carpale) , all'esito della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- è stata confermata la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, quantificandosi il danno biologico scaturitone nella misura del 2%. Tenuto conto delle malattie professionali già riconosciute e della percentuale di danno biologico già indennizzata nella misura del 14%, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 16% (cfr. conclusioni del CTU: “da tale patologia scaturiscano dei postumi duraturi a far data dal 18/07/2023, data della presentazione del ricorso;
c) tali postumi di danno biologico possono essere quantificate del 2% (due per cento) relativo alla Sindrome del Tunnel carpale bilaterale di grado lieve da sommarsi alla preesistente valutazione del 14%, quindi per un totale 16 % (sedici per cento); la tendinopatia del sovraspinoso
1 bil. non appare aggravata rispetto alle precedenti valutazioni” e documentazione depositata in data 10.12.2024). Le spese processuali sono con compensate in misura del 50% tenuto conto dell'incremento percentuale di soli due punti e le residue sono liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 2% in relazione alla malattia professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale) e, tenuto conto della preesistente valutazione del 14%, nella misura complessiva del 16%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-compensa le spese processuali in misura del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese processuali residue CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 9.07.2025 Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Luigia Lambriola)
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