Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 6659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6659 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06659/2025REG.PROV.COLL.
N. 03071/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2024, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
RE Zanchetta, in proprio e in qualità dell’omonima impresa agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1456/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RE Zanchetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Massimo di Benedetto e il procuratore dello Stato Ignazio Fresu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 18 novembre 2021 e depositato il 16 dicembre 2021 l’Azienda Agricola Zanchetta RE ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, la cartella di pagamento di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione della Provincia di Treviso n. 113 2021 0008795618 000, ruolo n. 2021/003083, ricevuta in data 20 settembre 2021 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per le annata 2000/2001- 2001-2002 – 2002-2003, per una somma intimata complessiva pari ad € 33.133,32 nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, alla predetta ed in particolare l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 8 ter della legge n. 33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente ;
2) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli artt. 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/2009 per iscrizione a ruolo di debiti annullati ;
3) violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2002, dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da EA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competent i;
4) violazione di legge per violazione dell’art. 1194 c.c. ;
5) violazione di legge per violazione dell’art. 8 quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009 in relazione all’art. 25 del dpr n. 602/73 ed eccesso di potere per decadenza di EA per il recupero delle somme indicate ed iscritte nel registro debitori ;
6) violazione di legge per violazione degli artt. 8 ter e 8 quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo ;
7) violazione di legge per violazione dell’art. 3, comma 1, del reg. (ce) n. 2988/1995 e/o dell’art. 2948 c.c. ed eccesso di potere sotto il profilo dell’intervenuta prescrizione delle pretese di EA ;
8) violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.p.r. n. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi ;
9) violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del d.l. 17/6/2005, n. 106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n. 156 .
2. Con ordinanza cautelare n. 171 del 2022 il primo giudice ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso gli atti impugnati.
Ha contestualmente ordinato “ai fini della completezza istruttoria della controversia, ad ordinare ad Agea e ad Ader, secondo la propria competenza, di depositare in giudizio la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio: - copia degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi di cui è chiesto il pagamento e delle successive cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento, ciascuno corredato della prova della notificazione alla ricorrente e/o al primo acquirente ovvero di ogni altro atto interruttivo della prescrizione notificato all’azienda agricola; - indicazione delle decisioni giudiziali eventualmente sopravvenute, che abbiano definito le controversie instaurate e copia di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati”.
2.1 Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha:
-accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, relativamente all’annata lattiera 2002/2003;
-accolto il ricorso, con riferimento alle annate 2000/2001 e 2001/2002, limitatamente alla pretesa degli interessi maturati in data antecedente al quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento;
-disposto, negli stessi limiti del detto accoglimento, l’annullamento della cartella di pagamento e del ruolo esattoriale in epigrafe indicati;
-rigettato il ricorso per il resto.
3. Con ricorso notificato il 15 aprile 2024 e depositato lo stesso giorno A.G.E.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone, previa concessione di idonea tutela cautelare ex art. 98 c.p.a., la riforma nella parte in cui ha:
- annullato la cartella di pagamento limitatamente agli interessi maturati antecedentemente al quinquennio della sua notifica;
- annullato la cartella di pagamento gravata in prime cure limitatamente al prelievo supplementare relativo alla campagna 2002/03 perché, in relazione a tale annata, vi sarebbe stato un giudicato del Tribunale di Crema di annullamento dell’atto presupposto.
3.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 8-ter, d.l. 5/09 conv. modif. l. 33/09 – erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale anziché decennale ;
2) istanza di ammissione di prove documentali nuove assolutamente indispensabili ai fini della decisione della causa – art. 104 c.p.a. – per l’effetto, erroneità della sentenza, in fatto e in diritto, per non avere accertato e dichiarato l’esistenza di un diverso e successivo giudicato – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..
4. Con ordinanza cautelare n. 1870 del 17 maggio 2024, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da parte appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito osservando, da un lato che appariva “sussistente il requisito del fumus boni iuris” e , dall’altro, che “le esigenze cautelari di parte appellante possono trovare adeguata tutela con la sola celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., tenuto anche conto che il periculum in mora dedotto dall’amministrazione è giustificato solo in ragione della rilevanza comunitaria della materia trattata, senza allegare la sussistenza di un rischio concreto di pregiudizio grave ed irreparabile”.
5. In data 7 maggio 2024 la difesa erariale ha depositato memorie difensive.
6. In data 10 giugno 2024 l’Azienda Agricola Zanchetta RE si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame ed eccependo la decadenza di parte appellante dall’eccezione di prescrizione in quanto tardivamente sollevata e l’inammissibilità ex art. 104 c.p.a. della documentazione prodotta a supporto.
Non ha riproposto motivi ex art. 101, comma 2, c.p.a..
6.1 Il successivo 21 maggio 2025 l’Azienda Agricola Zanchetta RE ha depositato ulteriori memorie difensive insistendo per l’accoglimento delle eccezioni in rito già sollevate.
7. In data 5 giugno 2025 A.G.E.A. ha depositato memorie in replica.
8. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è, in parte, fondato nei sensi e limiti appresso precisati.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, “diversamente dal capitale, il termine di prescrizione quinquennale vale effettivamente per gli interessi in ragione dell’esplicita previsione in tal senso contenuta nel richiamato art. 2948, n. 4), del cod. civ. (cfr. C.d.S. n. 4996/2023; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 2 novembre 2022, n. 2432; T.A.R. Veneto, n. 1952/2022” e ha conseguentemente annullato la cartella di pagamento limitatamente agli interessi maturati antecedentemente al quinquennio della sua notifica.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe erronea in quanto la giurisprudenza di questo Consiglio avrebbe affermato che il diritto di A.G.E.A. di procedere al recupero delle somme è soggetto al termine di prescrizione decennale, sia in riferimento alla sorte capitale che agli interessi.
2.1 Il motivo è privo di giuridico pregio.
Il Collegio intende, infatti, porsi nel solco del prevalente orientamento di questa Sezione che ritiene che, in relazione agli interessi maturati sulla sorte capitale, operi la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c..
Si richiamano sul punto le considerazioni svolte da Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504 che ha osservato che “da ultimo, la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi”.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento limitatamente al prelievo supplementare relativo alla campagna 2002/03 perché, in relazione a tale annata, vi sarebbe stato un giudicato civile (discendente dalla sentenza del Tribunale di Crema n. 456/2005) di annullamento dell’atto presupposto.
Detta statuizione non sarebbe condivisibile atteso che:
- in primo luogo, dalla motivazione della pronuncia del Tribunale di Crema si evincerebbe che l’annullamento del provvedimento impugnato è avvenuto per ragioni squisitamente formali (carenza di adeguata motivazione) senza escludere, dunque, la spettanza della pretesa sottostante;
- in secondo luogo, vi sarebbe un giudicato successivo prevalente atteso che, come risulterebbe dalla documentazione prodotta in uno con l’atto di gravame, l’odierna parte appellata avrebbe impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio le comunicazioni del mese di agosto 2003 con cui A.G.E.A. ha comunicato ai primi CT 42508/23 - Sez. II acquirenti il calcolo derivante dalla compensazione delle quote latte per il periodo 2002/2003 e, di conseguenza, l’entità del prelievo supplementare dovuto dai produttori ed il predetto T.A.R., con sentenza n. 3991 del 9 maggio 2011 ha respinto il ricorso; decisione che è stata impugnata dinanzi a questo Consiglio il quale, con sentenza n. 3371/19 depositata il 23 maggio 2019, ha respinto l’appello (pronuncia, quest’ultima passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione avverso la medesima proposto dall’odierno appellato).
3.1 Il motivo merita positivo apprezzamento.
Prima di scrutinarne il merito vanno, peraltro, disattese le eccezioni in rito sollevate da parte appellata.
3.2 Anzitutto, è infondata l’eccezione di decadenza di parte appellante dall’eccezione di cosa giudicata.
E, infatti, non esistono nel processo amministrativo barriere temporali specifiche per sollevare eccezioni; in più in grado di appello il generale divieto di jus novorum incontra l’espressa deroga delle questioni rilevabili di ufficio (art. 104, comma 1, primo periodo, c.p.a.) quale è certamente l’eccezione di giudicato (così la giurisprudenza di NE – a partire da Cass., Sez. Un., civ.,25 maggio 2001, n. 226 che l’ha qualificata come eccezione “in senso lato” e non “in senso stretto” in quanto volta alla soddisfazione di un interesse di matrice sopraindividuale quale quello alla coerenza ordinamentale).
Sempre in limine va, poi, disattesa l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti di cui all’art. 104 c.p.a. della documentazione prodotta dalla difesa erariale in uno con l’atto d’appello per attestare l’esistenza, rispetto al rapporto amministrativo controverso, di giudicati esterni valevoli a impedire il maturare della prescrizione del credito azionato a mezzo degli atti gravati in prime cure.
Il Collegio ritiene, infatti, di dare continuità al più recente orientamento di questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, nr. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025) che anche nell’ipotesi (come quella che occupa) in cui in primo grado vi sia stato un ordine istruttorio del T.A.R. non evaso dall’amministrazione, ha ritenuto ammissibile la produzione in grado di appello di documenti attestanti la formazione di un giudicato.
E, infatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5) c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, come accennato, anche secondo la giurisprudenza di NE (si veda Cass. civ., sez. III, 28/07/2014, n. 1706, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento sono comunque esercitabili i poteri istruttori officiosi di questo giudice anche oltre i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione delle parti.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa.
3.3 Nel merito il motivo è fondato.
Il denunciato contrasto di giudicati va risolto nel senso di riconoscere prevalenza al secondo ( id est al giudicato amministrativo risalente al 2019 di reiezione dell’impugnazione proposta dall’Azienda Agricola Zanchetta RE avverso le comunicazioni del mese di agosto 2003 con cui A.G.E.A. ha comunicato ai primi acquirenti il calcolo derivante dalla compensazione delle quote latte per il periodo 2002/2003).
Sul punto viene in soccorso la costante giurisprudenza di NE (ex multis Cass. civ., sez. III, 25/01/2024, n. 2462) che, nell’individuare i limiti di operatività del meccanismo di cui al comma 2 dell’art. 1306 c.c., ha stabilito che, in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.
Va rilevato che, nel caso di specie, come evidenziato da parte appellante, il rimedio della revocazione per contrasto di giudicati ex art. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5) c.p.c. è stato effettivamente proposto da alcune delle parti private del giudizio d’appello avverso la sentenza n. n. 3771 del 23 maggio 2019 di questo Consiglio ma tale gravame è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 5599/2020 del 24 settembre 2020.
In tale ultima pronuncia si è in particolare osservato che “le parti private, ritenendo di essere coobbligate solidali con la Cooperativa, hanno sostenuto di poter beneficiare degli effetti favorevoli della suddetta sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria in virtù del disposto di cui all’articolo 1306, comma 2, del codice civile. Il Collegio non condivide tale ricostruzione. Ed invero, il predetto comma 2 riguarda il regime delle eccezioni, ma gli odierni ricorrenti non hanno svolto un’eccezione nei confronti del creditore (Agea), bensì hanno veicolato una revocazione, cosicché al caso di specie è applicabile il principio generale di cui all’art. 1306, comma 1, del codice civile, per cui non vi è effetto estensivo, nei confronti del debitore, del giudicato formatosi tra il creditore e altri condebitori in solido. Pertanto il primo motivo di revocazione è inammissibile”.
3.4 Ne consegue che la sentenza impugnata merita riforma nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento ed il ruolo esattoriali gravati in prime cure limitatamente al prelievo supplementare relativo alla campagna 2002/03 ritenendo che, in relazione a tale annata, vi fosse un giudicato civile prevalente del Tribunale di Crema di annullamento dell’atto presupposto.
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello è, in parte, fondato, limitatamente al suo secondo motivo.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte il ricorso di primo grado unicamente con riferimento alle annate 2000/2001 e 2001/2002 e limitatamente alla pretesa degli interessi maturati in data antecedente al quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento e vanno annullati negli stessi limiti la cartella di pagamento ed il ruolo esattoriale gravati in prime cure.
5. Sussistono, anche in ragione della parziale fondatezza dell’appello, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accoglie in parte il ricorso di primo grado con riferimento alle annate 2000/2001 e 2001/2002, limitatamente alla pretesa degli interessi maturati in data antecedente al quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento e annulla negli stessi limiti la cartella di pagamento ed il ruolo esattoriale gravati in prime cure;
- lo respinge per il resto.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO