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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2908/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2908/2020 R.G., avente ad oggetto: “Vittime del terrorismo e vittime del dovere”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra;
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
-RESISTENTE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 09.07.2020, impugnava la nota Prot. n. Parte_1
559/C/3/E/8/CC/1363 del 15.9.2014 emessa dal con la quale veniva CP_1 CP_1 respinta la sua domanda datata 22.9.2010, inoltrata tramite l'U.T.G. di Messina, e volta a ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o del terrorismo ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile vitalizio previsto dall'art. 2, L 407/98.
Esponeva che: in data 10.9.1964, in località Montassilone di Gais (Bolzano), con il grado di Carabiniere della I^ Compagnia Fucilieri del Battaglione Carabinieri di Laives, mentre era impegnato in un servizio di rastrellamento antiterroristico con il proprio reparto, era stato colpito da una raffica di proiettili esplosi da un gruppo di terroristi;
in quella circostanza riportava gravi lesioni, accertate nell'immediatezza dell'evento dai medici dell'Ospedale civile di Brunico, dove veniva ricoverato per “ferita d'arma da fuoco con
1 foro d'entrata e foro d'scita al terzo medio braccio dx con frattura dell'omero. Ferita trasfossa alla parete toracica. Ferita trasfossa alla coscia dx senza apparente lesione al femore, ferita al ginocchio con ritenzione del proiettile nella capsula articolare e frattura del condilo mediale del femore”; da quel giorno, era costretto a sottoporsi a continue visite specialistiche e interventi chirurgici, alternando lunghi periodi di convalescenza a servizi con limitate attività d'impiego, finché in data 7.3.1980 la Commissione Medica
Ospedaliera di Messina lo giudicava permanentemente inidoneo al servizio e da collocare in congedo per le invalidità riportate in conseguenza dell'attività antiterroristica;
la avviava l'istruttoria incaricando la CMO di Messina di sottoporre a Controparte_3 visita l'interessato per attualizzare le diagnosi delle infermità, esprimere giudizio sull'idoneità e quantificare la percentuale invalidante;
in data 28.6.2012 la CMO di
Messina, avendo diagnosticato “esiti di ferita d'arma da fuoco al gomito destro, ginocchio destro, emitorace destro, coscia destra con pregressa frattura da scoppio dell'omero e del femore destro, quest'ultima trattata chirurgicamente a media incidenza funzionale”, confermava che detto complesso invalidante aveva determinato la riforma dal servizio per inidoneità, quantificando l'invalidità permanente al 40%; il lo Controparte_1 riconosceva solo “vittima del terrorismo” senza pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, liquidandogli la speciale elargizione in misura massima, così come previsto dagli artt. 3 e 5, comma 1, L n. 206/2004
Eccepiva che il , invocando l'art. 82, comma 5, L 388/2000, gli Controparte_1 aveva illegittimamente negato il diritto all'assegno vitalizio mensile previsto dall'art. 2 L
407/98, sostenendo che tale beneficio fosse applicabile soltanto per eventi terroristici avvenuti in periodo successivo all'1.1.1967.
Lamentava che il resistente non avesse tenuto conto di svariate integrazioni CP_1
normative con le quali il Legislatore ha inteso estendere tutti i benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, ivi compreso l'assegno vitalizio di cui alla L 407/98, agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1961.
Asseriva di vantare il concomitante diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563 lettera a), L 266/2005, in quanto rimasto permanentemente invalido in conseguenza delle lesioni subite in attività di contrasto alla criminalità, con conseguente diritto al riconoscimento dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 L. 407/98 e smi.
Tutto ciò premesso chiedeva: “riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente, quale vittima del terrorismo, all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di €
258,23 a decorrere dall'11.12.1998, aumentato a € 500,00 dall'1.1.2004, esentasse e
2 soggetto a perequazione automatica annuale, con ogni conseguente liquidazione delle differenze ancora dovute a tale titolo, maggiorate degli interessi legali;
dichiarare il ricorrente “vittima del dovere” ai sensi dell'articolo 1, comma 563, della L. 266/2005, con ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici economici e assistenziali previsti per legge tenuto conto della percentuale di invalidità del 40%: in particolare, qualora non riconosciuto come vittima del terrorismo, voglia il Tribunale adito dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'assegno vitalizio nell'importo di € 500,00 al mese, debitamente perequato ed esente da imposte, con ogni conseguente liquidazione dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo a decorrere dall'01.01.2006, maggiorati degli interessi legali”. Instava per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2. Il , in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva Controparte_1
con memoria del 26.02.2021.
Rilevava che a seguito dell'invalidità permanente, con riferimento alla capacità lavorativa, del 40% nonché la permanente non idoneità al servizio, in favore del ricorrente erano stati erogati i benefici previsti per legge, tra cui in particolare, una speciale elargizione nella misura massima, per un importo complessivo di € 237.400,00, nonché lo speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00 mensili ex lege n. 206/2004.
Negava il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno mensile vitalizio da € 258,23, ai sensi dell'art, 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in quanto l'art. 82, comma 5, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, prevedeva che " I benefici previsti d alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal gennaio 1967", mentre l'evento che lo aveva coinvolto si era verificato il 10 settembre 1964.
Eccepiva l'inconfigurabilità dello status di vittima del dovere, contestualmente allo status di vittima del terrorismo, essendo i due status tra loro incompatibili e tendenti a tutelare differenti valori.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 15 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Nel merito il ricorrente chiede, in via principale, il riconoscimento del diritto, quale vittima del terrorismo, all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di €
258,23 a decorrere dall'11.12.1998, aumentato a € 500,00 dall'1.1.2004.
3 Va preliminarmente osservato che l'ordinamento prevede speciali benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
I capisaldi di questa disciplina erano l'art. 3 legge 629/73 (recante Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia), novellato dall'art. 1 legge 466/80 (recante Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), e la legge 624/75 (recante Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia), poi abrogata dal
Codice dell'ordinamento militare.
Successivamente la legge n. 466/1980 ha previsto “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.”
Nella materia, dieci anni dopo, è intervenuta la legge n. 302/1990 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, con la quale, da un lato, è stato elevato l'importo del sostegno economico assicurato e, dall'altro, le vittime di violenza di matrice terroristica sono state accostate, per la prima volta in un provvedimento legislativo, a quelle innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo così anche alle vittime delle mafie i benefici economici già previsti in favore delle vittime del terrorismo.
In particolare con l'art. 1 la suddetta legge ha disposto: “Casi di elargizione:
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
4 b) il soggetto leso risulti essere (( . . . )) del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente , per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.”.
All'art. 12, rubricato “Eventi pregressi” la legge del '90 prevedeva che “
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. 2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969.”
Ulteriori benefici, economici e non economici, sono stati disposti con la legge n. 407/1998
(Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che, in particolare con l'art. 2 ha previsto che:“1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993
5 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per
l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. (2)
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. 4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
L'assegno vitalizio, non reversibile, riconosciuto dall'art. 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 previsto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, originariamente di £ 500.000 mensili (pari a € 258,23), è stato elevato all'importo di € 500,00 dall'art. 4, comma 238 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Con l'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è stata introdotta, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'ulteriore provvidenza, denominata
“speciale assegno vitalizio”, non reversibile, di € 1.033,00, soggetta a perequazione automatica, spettante ai soggetti appartenenti a quelle categorie che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni.
Dal quadro normativo così delineato emerge, pertanto, che, alle vittime del terrorismo spettasse, oltre che la speciale elargizione di cui alla legge del '90 e lo speciale assegno vitalizio di cui alla legge del 2004, anche l'assegno di € 258,23 di cui alla legge del '98 successivamente aumentato ad € 500 con la legge del 2003.
Purtuttavia, dagli atti di causa risulta che il con decreto n. Prot. CP_1
559/C/3/E/8/CC/1363 abbia rigettato la richiesta di attribuzione dell'assegno vitalizio da €
258,23, ai sensi dell'art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407 richiamando il disposto dell'art.82, comma 5, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 in virtù del quale “i benefici previsti dalla legge del 20 ottobre 1990 n. 302 e dalla legge del 23 novembre 1998 n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 1967”.
Orbene, alla legge del 2000 n. 388 ha tuttavia fatto seguito la summenzionata legge n.
206/2004 recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici" con cui sono stati riconosciuti, in favore delle sole vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici, anche provvidenze di diversa natura di competenza di svariate Amministrazioni e/o Enti pubblici, quali, tra gli altri,
l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, l'assistenza psicologica, la concessione di borse di studio. Ulteriori benefici incidenti sui trattamenti pensionistici: aumento figurativo
6 di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata;
incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto;
equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta.
In particolare con all'art. 5 ha disposto che: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
((3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
7
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni))
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro
a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004”.
Ai fini della decisione dirimente risulta quanto disposto con l'art. 15 il quale ha statuito che” 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004”.
Trattasi, pertanto, di norma successiva a quella invocata dal resistente a CP_1 fondamento del rigetto dell'istanza del ricorrente avente ad oggetto l'assegno vitalizio di cui alla l. n. 407 del 1998, la quale ha fissato nel gennaio del 1961 la decorrenza degli eventi di natura terroristica al cui verificarsi è subordinato il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo e i conseguenti benefici economici.
Essendo acclarato che l'evento che ha coinvolto il ricorrente si è verificato a settembre del
1964, allo stesso va riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. n. 407/1998 il cui valore è stato elevato dall'art. 4, co. 238, L. n.
350/2003 ad euro 500,00 mensili dall'01/01/2004.
Si ritiene assorbita qualunque ulteriore domanda o eccezione.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Il va conseguentemente condannato al pagamento dell'importo di € Controparte_1
258,23 a decorrere dall'11.12.1998, aumentato a € 500,00 dall'1.1.2004, con la relativa perequazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
8 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari medi.
PQM
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire Parte_1
l'assegno vitalizio mensile di € 258,23 a decorrere dall'11.12.1998, aumentato a € 500,00 dall'1.1.2004, con la relativa perequazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
-condanna il , nella persona del p.t., al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese processuali in favore di , liquidandole in complessivi euro 43,00 Parte_1
per spese di contributo unificato ed euro 9.273,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2908/2020 R.G., avente ad oggetto: “Vittime del terrorismo e vittime del dovere”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra;
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
-RESISTENTE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 09.07.2020, impugnava la nota Prot. n. Parte_1
559/C/3/E/8/CC/1363 del 15.9.2014 emessa dal con la quale veniva CP_1 CP_1 respinta la sua domanda datata 22.9.2010, inoltrata tramite l'U.T.G. di Messina, e volta a ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o del terrorismo ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile vitalizio previsto dall'art. 2, L 407/98.
Esponeva che: in data 10.9.1964, in località Montassilone di Gais (Bolzano), con il grado di Carabiniere della I^ Compagnia Fucilieri del Battaglione Carabinieri di Laives, mentre era impegnato in un servizio di rastrellamento antiterroristico con il proprio reparto, era stato colpito da una raffica di proiettili esplosi da un gruppo di terroristi;
in quella circostanza riportava gravi lesioni, accertate nell'immediatezza dell'evento dai medici dell'Ospedale civile di Brunico, dove veniva ricoverato per “ferita d'arma da fuoco con
1 foro d'entrata e foro d'scita al terzo medio braccio dx con frattura dell'omero. Ferita trasfossa alla parete toracica. Ferita trasfossa alla coscia dx senza apparente lesione al femore, ferita al ginocchio con ritenzione del proiettile nella capsula articolare e frattura del condilo mediale del femore”; da quel giorno, era costretto a sottoporsi a continue visite specialistiche e interventi chirurgici, alternando lunghi periodi di convalescenza a servizi con limitate attività d'impiego, finché in data 7.3.1980 la Commissione Medica
Ospedaliera di Messina lo giudicava permanentemente inidoneo al servizio e da collocare in congedo per le invalidità riportate in conseguenza dell'attività antiterroristica;
la avviava l'istruttoria incaricando la CMO di Messina di sottoporre a Controparte_3 visita l'interessato per attualizzare le diagnosi delle infermità, esprimere giudizio sull'idoneità e quantificare la percentuale invalidante;
in data 28.6.2012 la CMO di
Messina, avendo diagnosticato “esiti di ferita d'arma da fuoco al gomito destro, ginocchio destro, emitorace destro, coscia destra con pregressa frattura da scoppio dell'omero e del femore destro, quest'ultima trattata chirurgicamente a media incidenza funzionale”, confermava che detto complesso invalidante aveva determinato la riforma dal servizio per inidoneità, quantificando l'invalidità permanente al 40%; il lo Controparte_1 riconosceva solo “vittima del terrorismo” senza pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, liquidandogli la speciale elargizione in misura massima, così come previsto dagli artt. 3 e 5, comma 1, L n. 206/2004
Eccepiva che il , invocando l'art. 82, comma 5, L 388/2000, gli Controparte_1 aveva illegittimamente negato il diritto all'assegno vitalizio mensile previsto dall'art. 2 L
407/98, sostenendo che tale beneficio fosse applicabile soltanto per eventi terroristici avvenuti in periodo successivo all'1.1.1967.
Lamentava che il resistente non avesse tenuto conto di svariate integrazioni CP_1
normative con le quali il Legislatore ha inteso estendere tutti i benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, ivi compreso l'assegno vitalizio di cui alla L 407/98, agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1961.
Asseriva di vantare il concomitante diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563 lettera a), L 266/2005, in quanto rimasto permanentemente invalido in conseguenza delle lesioni subite in attività di contrasto alla criminalità, con conseguente diritto al riconoscimento dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 L. 407/98 e smi.
Tutto ciò premesso chiedeva: “riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente, quale vittima del terrorismo, all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di €
258,23 a decorrere dall'11.12.1998, aumentato a € 500,00 dall'1.1.2004, esentasse e
2 soggetto a perequazione automatica annuale, con ogni conseguente liquidazione delle differenze ancora dovute a tale titolo, maggiorate degli interessi legali;
dichiarare il ricorrente “vittima del dovere” ai sensi dell'articolo 1, comma 563, della L. 266/2005, con ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici economici e assistenziali previsti per legge tenuto conto della percentuale di invalidità del 40%: in particolare, qualora non riconosciuto come vittima del terrorismo, voglia il Tribunale adito dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'assegno vitalizio nell'importo di € 500,00 al mese, debitamente perequato ed esente da imposte, con ogni conseguente liquidazione dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo a decorrere dall'01.01.2006, maggiorati degli interessi legali”. Instava per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2. Il , in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva Controparte_1
con memoria del 26.02.2021.
Rilevava che a seguito dell'invalidità permanente, con riferimento alla capacità lavorativa, del 40% nonché la permanente non idoneità al servizio, in favore del ricorrente erano stati erogati i benefici previsti per legge, tra cui in particolare, una speciale elargizione nella misura massima, per un importo complessivo di € 237.400,00, nonché lo speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00 mensili ex lege n. 206/2004.
Negava il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno mensile vitalizio da € 258,23, ai sensi dell'art, 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in quanto l'art. 82, comma 5, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, prevedeva che " I benefici previsti d alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal gennaio 1967", mentre l'evento che lo aveva coinvolto si era verificato il 10 settembre 1964.
Eccepiva l'inconfigurabilità dello status di vittima del dovere, contestualmente allo status di vittima del terrorismo, essendo i due status tra loro incompatibili e tendenti a tutelare differenti valori.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 15 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Nel merito il ricorrente chiede, in via principale, il riconoscimento del diritto, quale vittima del terrorismo, all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di €
258,23 a decorrere dall'11.12.1998, aumentato a € 500,00 dall'1.1.2004.
3 Va preliminarmente osservato che l'ordinamento prevede speciali benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
I capisaldi di questa disciplina erano l'art. 3 legge 629/73 (recante Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia), novellato dall'art. 1 legge 466/80 (recante Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), e la legge 624/75 (recante Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia), poi abrogata dal
Codice dell'ordinamento militare.
Successivamente la legge n. 466/1980 ha previsto “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.”
Nella materia, dieci anni dopo, è intervenuta la legge n. 302/1990 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, con la quale, da un lato, è stato elevato l'importo del sostegno economico assicurato e, dall'altro, le vittime di violenza di matrice terroristica sono state accostate, per la prima volta in un provvedimento legislativo, a quelle innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo così anche alle vittime delle mafie i benefici economici già previsti in favore delle vittime del terrorismo.
In particolare con l'art. 1 la suddetta legge ha disposto: “Casi di elargizione:
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
4 b) il soggetto leso risulti essere (( . . . )) del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente , per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.”.
All'art. 12, rubricato “Eventi pregressi” la legge del '90 prevedeva che “
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. 2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969.”
Ulteriori benefici, economici e non economici, sono stati disposti con la legge n. 407/1998
(Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che, in particolare con l'art. 2 ha previsto che:“1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993
5 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per
l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. (2)
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. 4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
L'assegno vitalizio, non reversibile, riconosciuto dall'art. 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 previsto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, originariamente di £ 500.000 mensili (pari a € 258,23), è stato elevato all'importo di € 500,00 dall'art. 4, comma 238 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Con l'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è stata introdotta, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'ulteriore provvidenza, denominata
“speciale assegno vitalizio”, non reversibile, di € 1.033,00, soggetta a perequazione automatica, spettante ai soggetti appartenenti a quelle categorie che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni.
Dal quadro normativo così delineato emerge, pertanto, che, alle vittime del terrorismo spettasse, oltre che la speciale elargizione di cui alla legge del '90 e lo speciale assegno vitalizio di cui alla legge del 2004, anche l'assegno di € 258,23 di cui alla legge del '98 successivamente aumentato ad € 500 con la legge del 2003.
Purtuttavia, dagli atti di causa risulta che il con decreto n. Prot. CP_1
559/C/3/E/8/CC/1363 abbia rigettato la richiesta di attribuzione dell'assegno vitalizio da €
258,23, ai sensi dell'art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407 richiamando il disposto dell'art.82, comma 5, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 in virtù del quale “i benefici previsti dalla legge del 20 ottobre 1990 n. 302 e dalla legge del 23 novembre 1998 n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 1967”.
Orbene, alla legge del 2000 n. 388 ha tuttavia fatto seguito la summenzionata legge n.
206/2004 recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici" con cui sono stati riconosciuti, in favore delle sole vittime del terrorismo e dei loro superstiti, oltre a nuovi benefici strettamente economici, anche provvidenze di diversa natura di competenza di svariate Amministrazioni e/o Enti pubblici, quali, tra gli altri,
l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, l'assistenza psicologica, la concessione di borse di studio. Ulteriori benefici incidenti sui trattamenti pensionistici: aumento figurativo
6 di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata;
incremento della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto;
equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta.
In particolare con all'art. 5 ha disposto che: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
((3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
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3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni))
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro
a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004”.
Ai fini della decisione dirimente risulta quanto disposto con l'art. 15 il quale ha statuito che” 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004”.
Trattasi, pertanto, di norma successiva a quella invocata dal resistente a CP_1 fondamento del rigetto dell'istanza del ricorrente avente ad oggetto l'assegno vitalizio di cui alla l. n. 407 del 1998, la quale ha fissato nel gennaio del 1961 la decorrenza degli eventi di natura terroristica al cui verificarsi è subordinato il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo e i conseguenti benefici economici.
Essendo acclarato che l'evento che ha coinvolto il ricorrente si è verificato a settembre del
1964, allo stesso va riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. n. 407/1998 il cui valore è stato elevato dall'art. 4, co. 238, L. n.
350/2003 ad euro 500,00 mensili dall'01/01/2004.
Si ritiene assorbita qualunque ulteriore domanda o eccezione.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Il va conseguentemente condannato al pagamento dell'importo di € Controparte_1
258,23 a decorrere dall'11.12.1998, aumentato a € 500,00 dall'1.1.2004, con la relativa perequazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
8 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari medi.
PQM
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire Parte_1
l'assegno vitalizio mensile di € 258,23 a decorrere dall'11.12.1998, aumentato a € 500,00 dall'1.1.2004, con la relativa perequazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
-condanna il , nella persona del p.t., al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese processuali in favore di , liquidandole in complessivi euro 43,00 Parte_1
per spese di contributo unificato ed euro 9.273,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
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