Art. 1.
All'amministrazione separata dei beni di proprieta' collettiva della generalita' dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalita' dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.
Il Comitato dura in carica quattro anni.
All'amministrazione separata dei beni di proprieta' collettiva della generalita' dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalita' dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.
Il Comitato dura in carica quattro anni.