Articolo 1 della Legge 17 aprile 1957, n. 278
Articolo 2
Versione
23 maggio 1957
Art. 1.
All'amministrazione separata dei beni di proprieta' collettiva della generalita' dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalita' dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.
Il Comitato dura in carica quattro anni.
Entrata in vigore il 23 maggio 1957
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